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Decisione

80.2011.48

Procedura: tassazione per apprezzamento, decisione senza inversione dell'onere probatorio in caso di reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso, rinvio degli atti

31 maggio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

svolge la professione di tecnico a titolo indipendente.

Nella

dichiarazione fiscale per il periodo 2008, il contribuente indicava di aver conseguito

un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 58'000.– ed un reddito

immobiliare di fr. 52'000.–; dopo le deduzioni, il reddito imponibile era

commisurato in fr. 14'304.–. Alla dichiarazione non era allegato alcun

documento relativo all’attività professionale né altre attestazioni.

B. Con

decisione del 17 febbraio 2010, l’CO 1 gli notificava la tassazione IC/IFD

2008, allestita d’ufficio “per mancata o insufficiente documentazione”. Il

reddito aziendale era stato elevato a fr. 100'000.– ed il reddito imponibile a

fr. 58'600.– per l’IC ed a fr. 61'300.– per l’IFD.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010. Il

reclamante contestava in particolare l’aumento del reddito aziendale ed

allegava alcuni precetti esecutivi notificatigli in tempi recenti.

C. Il

25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, invitandolo a

produrre le attestazioni bancarie a comprova dei debiti a fine del 2008 e del

2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari degli stessi due

anni ed il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta

si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo

sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.

Il 28

febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di

tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il

materiale”.

Con

decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando

che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali

lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione

mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la

procedura di reclamo, l’autorità riteneva di dover confermare la tassazione

contestata.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la riduzione del reddito aziendale a fr. 58'000.–. Ammette di aver inviato

documentazione insufficiente in merito agli immobili, ma ritiene che ciò sia

irrilevante, “poiché tutti gli stabili sono fortemente ipotecati e non danno

nessun reddito”. Il ricorrente sostiene quindi che la sua attività professionale

è stata colpita da una grave crisi, che ne ha comportato un drastico

ridimensionamento, ed allega un bilancio ed un conto economico. Produce inoltre

documentazione in merito alle proprietà immobiliari.

E. Nelle

sue osservazioni del 6 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione ha contestato

l’utilità degli attestati relativi ai debiti ipotecari, allegati al ricorso,

rilevando che non si riferiscono al periodo fiscale in contestazione.

Sottolinea inoltre che dai conti dell’impresa emerge una diminuzione dei

debiti, che non trova spiegazione nella dichiarazione presentata, e conclude

chiedendosi se non sia necessario un supplemento d’indagine.

L’insorgente

ha replicato con scritto del 26 aprile 2011, ammette che la documentazione

relativa ai debiti non è completa ed osserva che ha subito diversi procedimenti

esecutivi.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione,

cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,

controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie

(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata

agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione

TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,

l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la

prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito

fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una

tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126

cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre nondimeno

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,

p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente

anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della

fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

Una

simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

2. 2.1.

Venendo

al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha

commisurato per apprezzamento il reddito aziendale dell’insorgente in fr.

58'000.–, rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio,

in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal

fatto che, nella notifica della tassazione IC/IFD 2008, non ha menzionato l’obbligo

di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123

Considerandi

II 552). In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame

della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di

tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che

l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a

ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

2.2

L’autorità

fiscale è stata praticamente obbligata a procedere ad una stima del reddito

dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente, per il fatto che la

dichiarazione fiscale inoltrata era priva di ogni documento in merito a tale

attività.

A tale

riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone

fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei

prelevamenti privati.

Il

contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli incombevano,

né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione sottopostagli

nel corso della procedura di reclamo.

L’Ufficio

di tassazione ha pertanto dovuto ricostruire il reddito aziendale sulla base

dei pochi elementi a disposizione, ed in particolare tenendo conto delle spese

sostenute. In questo contesto, si è servito delle informazioni in merito ai

numerosi immobili di sua proprietà ed agli importanti debiti ipotecari

esistenti.

Con il

ricorso, il contribuente ha prodotto per la prima volta un bilancio ed un conto

economico, accompagnati da documentazione relativa agli immobili, ed in

particolare attestati bancari concernenti debiti ipotecari. Come sottolineato

nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, dalla documentazione in

questione emerge una situazione diversa da quella su cui è stata intrapresa la

tassazione per apprezzamento, anche se permangono rilevanti carenze nella

qualità della collaborazione prestata, segnatamente per quanto attiene

all’attività lucrativa ed alle attestazioni bancarie (che non si riferiscono al

periodo fiscale litigioso). Merita di essere approfondito soprattutto l’aspetto

relativo all’entità dei debiti, che, se si fossero effettivamente ridotti rispetto

al periodo fiscale precedente, imporrebbero di verificare con quali mezzi ciò

sia avvenuto.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, appare quindi opportuno annullare la

decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti, con la

collaborazione del ricorrente.

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 2 marzo 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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