80.2011.48
Procedura: tassazione per apprezzamento, decisione senza inversione dell'onere probatorio in caso di reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso, rinvio degli atti
31 maggio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.48
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione per apprezzamento, decisione senza inversione dell'onere probatorio in caso di reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso, rinvio degli atti
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 cpv. 1 LIFD
art. 130 LIFD
art. 200 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2011.48
Lugano
31 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 1° aprile 2011 contro la decisione del 2
marzo 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1
svolge la professione di tecnico a titolo indipendente.
Nella
dichiarazione fiscale per il periodo 2008, il contribuente indicava di aver conseguito
un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 58'000.– ed un reddito
immobiliare di fr. 52'000.–; dopo le deduzioni, il reddito imponibile era
commisurato in fr. 14'304.–. Alla dichiarazione non era allegato alcun
documento relativo all’attività professionale né altre attestazioni.
B. Con
decisione del 17 febbraio 2010, l’CO 1 gli notificava la tassazione IC/IFD
2008, allestita d’ufficio “per mancata o insufficiente documentazione”. Il
reddito aziendale era stato elevato a fr. 100'000.– ed il reddito imponibile a
fr. 58'600.– per l’IC ed a fr. 61'300.– per l’IFD.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010. Il
reclamante contestava in particolare l’aumento del reddito aziendale ed
allegava alcuni precetti esecutivi notificatigli in tempi recenti.
C. Il
25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, invitandolo a
produrre le attestazioni bancarie a comprova dei debiti a fine del 2008 e del
2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari degli stessi due
anni ed il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta
si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo
sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Il 28
febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di
tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il
materiale”.
Con
decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando
che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali
lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione
mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la
procedura di reclamo, l’autorità riteneva di dover confermare la tassazione
contestata.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la riduzione del reddito aziendale a fr. 58'000.–. Ammette di aver inviato
documentazione insufficiente in merito agli immobili, ma ritiene che ciò sia
irrilevante, “poiché tutti gli stabili sono fortemente ipotecati e non danno
nessun reddito”. Il ricorrente sostiene quindi che la sua attività professionale
è stata colpita da una grave crisi, che ne ha comportato un drastico
ridimensionamento, ed allega un bilancio ed un conto economico. Produce inoltre
documentazione in merito alle proprietà immobiliari.
E. Nelle
sue osservazioni del 6 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione ha contestato
l’utilità degli attestati relativi ai debiti ipotecari, allegati al ricorso,
rilevando che non si riferiscono al periodo fiscale in contestazione.
Sottolinea inoltre che dai conti dell’impresa emerge una diminuzione dei
debiti, che non trova spiegazione nella dichiarazione presentata, e conclude
chiedendosi se non sia necessario un supplemento d’indagine.
L’insorgente
ha replicato con scritto del 26 aprile 2011, ammette che la documentazione
relativa ai debiti non è completa ed osserva che ha subito diversi procedimenti
esecutivi.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione,
cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,
controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie
(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata
agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione
TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,
l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la
prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito
fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126
cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre nondimeno
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,
p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente
anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della
fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una
simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
2. 2.1.
Venendo
al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha
commisurato per apprezzamento il reddito aziendale dell’insorgente in fr.
58'000.–, rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio,
in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal
fatto che, nella notifica della tassazione IC/IFD 2008, non ha menzionato l’obbligo
di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123
Considerandi
II 552). In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame
della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di
tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che
l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a
ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).
2.2
L’autorità
fiscale è stata praticamente obbligata a procedere ad una stima del reddito
dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente, per il fatto che la
dichiarazione fiscale inoltrata era priva di ogni documento in merito a tale
attività.
A tale
riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
Il
contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli incombevano,
né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione sottopostagli
nel corso della procedura di reclamo.
L’Ufficio
di tassazione ha pertanto dovuto ricostruire il reddito aziendale sulla base
dei pochi elementi a disposizione, ed in particolare tenendo conto delle spese
sostenute. In questo contesto, si è servito delle informazioni in merito ai
numerosi immobili di sua proprietà ed agli importanti debiti ipotecari
esistenti.
Con il
ricorso, il contribuente ha prodotto per la prima volta un bilancio ed un conto
economico, accompagnati da documentazione relativa agli immobili, ed in
particolare attestati bancari concernenti debiti ipotecari. Come sottolineato
nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, dalla documentazione in
questione emerge una situazione diversa da quella su cui è stata intrapresa la
tassazione per apprezzamento, anche se permangono rilevanti carenze nella
qualità della collaborazione prestata, segnatamente per quanto attiene
all’attività lucrativa ed alle attestazioni bancarie (che non si riferiscono al
periodo fiscale litigioso). Merita di essere approfondito soprattutto l’aspetto
relativo all’entità dei debiti, che, se si fossero effettivamente ridotti rispetto
al periodo fiscale precedente, imporrebbero di verificare con quali mezzi ciò
sia avvenuto.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, appare quindi opportuno annullare la
decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti, con la
collaborazione del ricorrente.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 2 marzo 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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