80.2011.49
Procedura: annullamento di una decisione con rinvio all'autorità di tassazione, rifiuto di quest'ultima di dar seguito, diniego di giustizia, annullamento della decisione
9 luglio 2012Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2011.49
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, CDT
Titolo:
Procedura: annullamento di una decisione con rinvio all'autorità di tassazione, rifiuto di quest'ultima di dar seguito, diniego di giustizia, annullamento della decisione
RICORSO
art. 227 LT
Incarto n.
80.2011.49
Lugano
9 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 marzo 2011 contro la decisione del 25
febbraio 2011 in materia di IC 2007.
Fatti
A. La RI
1 è una società anonima, con sede a __________, il cui scopo sociale consiste
nell’acquisto e nella vendita di immobili, nell’acquisto, nella vendita e nella
gestione di aziende agricole e nel commercio di dipinti, oggetti d’arte, mobili
e libri antichi.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, la contribuente indicava di avere conseguito un utile
imponibile di fr. 327.– e di avere un capitale imponibile complessivo di fr.
119'845.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 20 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi
(per effetto della compensazione dell’utile del 2007 con una perdita riportata)
ed il capitale imponibile in fr. 119'000.–. A ciò si aggiungeva l’imposta
immobiliare, calcolata sul valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a fr.
119'164.–.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 dicembre 2008,
nel quale contestava il valore di stima attribuito all’immobile. Spiegava che
quest’ultimo era un’unità in proprietà per piani (PPP), costituita da un edificio nel paese di __________ Trattandosi di una PPP originaria cantonale, ognuna delle due quote
che la componevano disponeva di un’entrata autonoma ed era nettamente separata
dall’altra quota. Mentre però l’altra quota era costituita da una casa restaurata,
la quota della reclamante era invece inabitabile. Per il fatto che il valore di
stima ufficiale si riferiva all’intero immobile, secondo la contribuente il
valore attribuito alla sua quota non era adeguato.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo con decisione del 5 febbraio 2009. Facendo
riferimento ad una lettera dell’Ufficio di stima, affermava che l’unica chiave
di ripartizione del valore ufficiale di stima era quella dei centesimi di
proprietà. Secondo l’autorità di stima, inoltre, si era tenuto debitamente
conto dello stato dell’abitazione al momento della valutazione.
D. La
contribuente interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando
nuovamente il valore di stima servito per calcolare l’imposta immobiliare.
Con
sentenza del 2 giugno 2010, la Camera accoglieva il ricorso, annullando la decisione
impugnata e rinviando gli atti all’UTPG perché, con la collaborazione
dell’Ufficio cantonale di stima, procedesse a determinare il valore di stima
ufficiale della PPP n__________. In primo luogo, rilevava che, secondo la legge
cantonale sulla stima, ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata e
che, pertanto, la prassi dell’autorità competente, di procedere ad una stima
complessiva, era discutibile, soprattutto nei casi delle proprietà per piani
originarie (PPPO). Pur riconoscendo che, nell’ambito della procedura di
tassazione, l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata
dall’autorità competente, la Corte affermava che eccezionalmente si giustificava
peraltro l’accoglimento del ricorso del comproprietario, che non aveva
impugnato la decisione dell’Ufficio di stima, alla luce dei risvolti procedurali
della prassi già ricordata: un ricorso contro la stima di un fondo costituito in
PPP è ricevibile solo se proposto congiuntamente da tutti i condomini. Il contribuente
non sarebbe verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione
dell’autorità di stima, sicché si giustificava una nuova determinazione del
valore di stima ufficiale della sua quota.
E. Con
scritto del 14 giugno 2010, l’UTPG trasmetteva la sentenza all’Ufficio di
stima, invitandolo a procedere “ad una stima separata delle due PPP che
compongono il fondo __________” e ad intimare tale decisione ai proprietari.
Il 7
dicembre 2010, l’Ufficio di stima affermava che la procedura di stima ufficiale
prevede la determinazione del valore complessivo del fondo e non delle singole
quote; tuttavia, “a titolo abbondanziale”, osservava che, se la procedura di
stima “si fosse basata sulla determinazione del valore di ogni singola quota di
PPP/PPPO”, alla quota della ricorrente avrebbe attribuito un valore di fr.
55'000.– per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno ed alla quota della
comproprietaria un valore di fr. 190'000.– per l’abitazione e di fr. 3'895.–
per il terreno.
Con
decisione del 25 febbraio 2011, l’UTPG confermava nuovamente la propria
precedente decisione, affermando che “l’autorità fiscale non può che
riconfermarsi nei valori di stima esposti nella notifica di tassazione base attribuendo
alla società la quota di fr. 119'164.00 calcolata secondo i centesimi (‰) di proprietà risultanti dal registro
fondiario”.
F. Con
tempestivo reclamo all’UTPG, che quest’ultimo ha trasmesso alla Camera di
diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente il valore della sostanza
immobiliare e lamenta un “atto di manifesto arbitrio” ed una violazione del
principio di legalità, per il fatto che l’autorità di tassazione ha disatteso
la sentenza della Camera di diritto tributario.
Diritto
1. L’autorità
di tassazione, nella decisione impugnata, non ha tenuto conto della sentenza
del 2 giugno 2010, con la quale questa Camera aveva annullato la sua precedente
decisione del 5 febbraio 2009 ed aveva disposto che il valore di stima ufficiale
della PPP n. __________ RFD di __________ fosse determinato in collaborazione
con l’Ufficio cantonale di stima.
Riassumendo,
questa Corte aveva stabilito quanto segue:
·
secondo la legge cantonale sulla stima (Lst),
ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata;
·
pertanto, la prassi dell’Ufficio di stima, di
procedere ad una stima complessiva delle quote di comproprietà costituite in
proprietà per piani (PPP), è discutibile, in quanto non tiene conto del fatto
che la singola quota di comproprietà è un “fondo”;
·
tale conclusione si impone in particolar modo in
presenza di una cosiddetta proprietà per piani originaria (PPPO), cioè in un
caso, come quello in discussione, in cui vi sono due edifici del tutto
autonomi, accomunati solo dalla comproprietà di un vano;
·
nell’ambito della procedura di tassazione,
l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata dall’autorità
competente, cioè dall’Ufficio di stima;
·
la ricorrente avrebbe dovuto pertanto impugnare
la decisione di quest’ultimo dapprima con reclamo allo stesso ufficio e poi con
ricorso al Tribunale di espropriazione;
·
eccezionalmente è stato però accolto il ricorso
del comproprietario, che non aveva impugnato la decisione dell’Ufficio di
stima, alla luce dei risvolti procedurali della prassi già ricordata: un
ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP è ricevibile solo se
proposto congiuntamente da tutti i condomini;
·
poiché il contribuente non sarebbe
verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di
stima, si giustificava una nuova determinazione del valore di stima ufficiale
della sua quota.
Considerandi
2.
Nella
sua lettera del 7 dicembre 2010, con cui ha risposto all’UTPG, che lo aveva
interpellato in seguito alla sentenza di questa Camera, l’Ufficio cantonale di
stima ha ribadito che “la procedura di stima delle PPP/PPPO prevede la
determinazione della stima complessiva del fondo e non le singole quote”, sottolineando
che anche il Tribunale di espropriazione ha confermato tale prassi. “A titolo
abbondanziale”, ha tuttavia aggiunto che se la procedura di stima si fosse
basata “sulla determinazione del valore di ogni singola quota di PPP/PPPO”, vi
sarebbe stata una diversa suddivisione del valore di stima; in particolare,
alla quota della ricorrente sarebbe stato attribuito un valore di fr. 55'000
per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno.
In
conclusione, sottolineava che “questa ripartizione è solo indicativa e non
rappresenta la valutazione ufficiale di stima cresciuta in giudicato”.
Con la
suddetta presa di posizione, l’autorità di stima ammette dunque che l’esito
della suddivisione del valore di stima ufficiale in base ai millesimi dà luogo
ad un risultato non conforme alla situazione effettiva. Essa si è tuttavia
rifiutata di riesaminare la valutazione della quota dell’insorgente, invocando
la res iudicata della decisione di stima ufficiale relativa al fondo nel
suo complesso.
L’autorità
fiscale, a sua volta, ha considerato vincolante la decisione di stima passata
in giudicato ed ha così confermato la propria precedente decisione.
3.
3.1.
Questa
Camera non può che ribadire quanto ha già affermato nella propria sentenza del
2.
giugno 2010 ed invitare nuovamente l’autorità di tassazione a dar seguito a
quanto deciso.
3.2
All’UTPG
va ricordato che le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato. Addirittura, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n.1P.21/2005
e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ;
112.
Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in:
Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131).
L’autorità
inferiore che non pronunci una nuova decisione, quando
l'autorità di ricorso abbia accolto un ricorso e le abbia rinviato gli atti per
un complemento d'istruzione, commette
un diniego formale di giustizia (DTF 102 Ib 231 consid. 2; inoltre Weissenberger, op. cit., n. 29 ad art.
61.
PA, p. 1214).
3.3
Pur
comprendendo il disagio dell’UTPG, di fronte alla lettera con cui l’Ufficio di
stima si è opposto ad una riapertura della procedura di determinazione della
stima ufficiale, fondandosi sulla res iudicata della decisione relativa
alle due quote di PPPO, non si può che constatare che l’autorità fiscale ha
disatteso la sentenza della Camera di diritto tributario.
La stessa
autorità di stima, del resto, ha riconosciuto che il valore della quota di
proprietà della ricorrente è nettamente inferiore rispetto a quello che si
ricava dalla suddivisione proporzionale (in centesimi) del valore di stima
ufficiale complessivo: fr. 57'597.– invece di fr. 100'596.80.
Per
quanto concerne il fatto che la decisione dell’Ufficio di stima sia formalmente
passata in giudicato, si tratta di un aspetto di cui si è tenuto conto nella
sentenza del 2 giugno 2010. Proprio perché la prassi dell’Ufficio di stima e la
giurisprudenza del Tribunale di espropriazione considerano ricevibile un
reclamo o un ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP solo se
proposto congiuntamente da tutti i condomini, questa Camera ha ritenuto che nel
caso concreto non si potesse opporre alla ricorrente la res iudicata
della decisione di stima.
3.4
La
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono nuovamente rinviati
all’UTPG, perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza del 2 giugno 2010.
4.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia
né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2011 è annullata e gli
atti sono rinviati all’UTPG perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza
del 2 giugno 2010 della Camera di diritto tributario.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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