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Decisione

80.2011.49

Procedura: annullamento di una decisione con rinvio all'autorità di tassazione, rifiuto di quest'ultima di dar seguito, diniego di giustizia, annullamento della decisione

9 luglio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società anonima, con sede a __________, il cui scopo sociale consiste

nell’acquisto e nella vendita di immobili, nell’acquisto, nella vendita e nella

gestione di aziende agricole e nel commercio di dipinti, oggetti d’arte, mobili

e libri antichi.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, la contribuente indicava di avere conseguito un utile

imponibile di fr. 327.– e di avere un capitale imponibile complessivo di fr.

119'845.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 20 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi

(per effetto della compensazione dell’utile del 2007 con una perdita riportata)

ed il capitale imponibile in fr. 119'000.–. A ciò si aggiungeva l’imposta

immobiliare, calcolata sul valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a fr.

119'164.–.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 dicembre 2008,

nel quale contestava il valore di stima attribuito all’immobile. Spiegava che

quest’ultimo era un’unità in proprietà per piani (PPP), costituita da un edificio nel paese di __________ Trattandosi di una PPP originaria cantonale, ognuna delle due quote

che la componevano disponeva di un’entrata autonoma ed era nettamente separata

dall’altra quota. Mentre però l’altra quota era costituita da una casa restaurata,

la quota della reclamante era invece inabitabile. Per il fatto che il valore di

stima ufficiale si riferiva all’intero immobile, secondo la contribuente il

valore attribuito alla sua quota non era adeguato.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo con decisione del 5 febbraio 2009. Facendo

riferimento ad una lettera dell’Ufficio di stima, affermava che l’unica chiave

di ripartizione del valore ufficiale di stima era quella dei centesimi di

proprietà. Secondo l’autorità di stima, inoltre, si era tenuto debitamente

conto dello stato dell’abitazione al momento della valutazione.

D. La

contribuente interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando

nuovamente il valore di stima servito per calcolare l’imposta immobiliare.

Con

sentenza del 2 giugno 2010, la Camera accoglieva il ricorso, annullando la decisione

impugnata e rinviando gli atti all’UTPG perché, con la collaborazione

dell’Ufficio cantonale di stima, procedesse a determinare il valore di stima

ufficiale della PPP n__________. In primo luogo, rilevava che, secondo la legge

cantonale sulla stima, ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata e

che, pertanto, la prassi dell’autorità competente, di procedere ad una stima

complessiva, era discutibile, soprattutto nei casi delle proprietà per piani

originarie (PPPO). Pur riconoscendo che, nell’ambito della procedura di

tassazione, l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata

dall’autorità competente, la Corte affermava che eccezionalmente si giustificava

peraltro l’accoglimento del ricorso del comproprietario, che non aveva

impugnato la decisione dell’Ufficio di stima, alla luce dei risvolti procedurali

della prassi già ricordata: un ricorso contro la stima di un fondo costituito in

PPP è ricevibile solo se proposto congiuntamente da tutti i condomini. Il contribuente

non sarebbe verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione

dell’autorità di stima, sicché si giustificava una nuova determinazione del

valore di stima ufficiale della sua quota.

E. Con

scritto del 14 giugno 2010, l’UTPG trasmetteva la sentenza all’Ufficio di

stima, invitandolo a procedere “ad una stima separata delle due PPP che

compongono il fondo __________” e ad intimare tale decisione ai proprietari.

Il 7

dicembre 2010, l’Ufficio di stima affermava che la procedura di stima ufficiale

prevede la determinazione del valore complessivo del fondo e non delle singole

quote; tuttavia, “a titolo abbondanziale”, osservava che, se la procedura di

stima “si fosse basata sulla determinazione del valore di ogni singola quota di

PPP/PPPO”, alla quota della ricorrente avrebbe attribuito un valore di fr.

55'000.– per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno ed alla quota della

comproprietaria un valore di fr. 190'000.– per l’abitazione e di fr. 3'895.–

per il terreno.

Con

decisione del 25 febbraio 2011, l’UTPG confermava nuovamente la propria

precedente decisione, affermando che “l’autorità fiscale non può che

riconfermarsi nei valori di stima esposti nella notifica di tassazione base attribuendo

alla società la quota di fr. 119'164.00 calcolata secondo i centesimi (‰) di proprietà risultanti dal registro

fondiario”.

F. Con

tempestivo reclamo all’UTPG, che quest’ultimo ha trasmesso alla Camera di

diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente il valore della sostanza

immobiliare e lamenta un “atto di manifesto arbitrio” ed una violazione del

principio di legalità, per il fatto che l’autorità di tassazione ha disatteso

la sentenza della Camera di diritto tributario.

Diritto

1. L’autorità

di tassazione, nella decisione impugnata, non ha tenuto conto della sentenza

del 2 giugno 2010, con la quale questa Camera aveva annullato la sua precedente

decisione del 5 febbraio 2009 ed aveva disposto che il valore di stima ufficiale

della PPP n. __________ RFD di __________ fosse determinato in collaborazione

con l’Ufficio cantonale di stima.

Riassumendo,

questa Corte aveva stabilito quanto segue:

·

secondo la legge cantonale sulla stima (Lst),

ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata;

·

pertanto, la prassi dell’Ufficio di stima, di

procedere ad una stima complessiva delle quote di comproprietà costituite in

proprietà per piani (PPP), è discutibile, in quanto non tiene conto del fatto

che la singola quota di comproprietà è un “fondo”;

·

tale conclusione si impone in particolar modo in

presenza di una cosiddetta proprietà per piani originaria (PPPO), cioè in un

caso, come quello in discussione, in cui vi sono due edifici del tutto

autonomi, accomunati solo dalla comproprietà di un vano;

·

nell’ambito della procedura di tassazione,

l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata dall’autorità

competente, cioè dall’Ufficio di stima;

·

la ricorrente avrebbe dovuto pertanto impugnare

la decisione di quest’ultimo dapprima con reclamo allo stesso ufficio e poi con

ricorso al Tribunale di espropriazione;

·

eccezionalmente è stato però accolto il ricorso

del comproprietario, che non aveva impugnato la decisione dell’Ufficio di

stima, alla luce dei risvolti procedurali della prassi già ricordata: un

ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP è ricevibile solo se

proposto congiuntamente da tutti i condomini;

·

poiché il contribuente non sarebbe

verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di

stima, si giustificava una nuova determinazione del valore di stima ufficiale

della sua quota.

Considerandi

2.

Nella

sua lettera del 7 dicembre 2010, con cui ha risposto all’UTPG, che lo aveva

interpellato in seguito alla sentenza di questa Camera, l’Ufficio cantonale di

stima ha ribadito che “la procedura di stima delle PPP/PPPO prevede la

determinazione della stima complessiva del fondo e non le singole quote”, sottolineando

che anche il Tribunale di espropriazione ha confermato tale prassi. “A titolo

abbondanziale”, ha tuttavia aggiunto che se la procedura di stima si fosse

basata “sulla determinazione del valore di ogni singola quota di PPP/PPPO”, vi

sarebbe stata una diversa suddivisione del valore di stima; in particolare,

alla quota della ricorrente sarebbe stato attribuito un valore di fr. 55'000

per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno.

In

conclusione, sottolineava che “questa ripartizione è solo indicativa e non

rappresenta la valutazione ufficiale di stima cresciuta in giudicato”.

Con la

suddetta presa di posizione, l’autorità di stima ammette dunque che l’esito

della suddivisione del valore di stima ufficiale in base ai millesimi dà luogo

ad un risultato non conforme alla situazione effettiva. Essa si è tuttavia

rifiutata di riesaminare la valutazione della quota dell’insorgente, invocando

la res iudicata della decisione di stima ufficiale relativa al fondo nel

suo complesso.

L’autorità

fiscale, a sua volta, ha considerato vincolante la decisione di stima passata

in giudicato ed ha così confermato la propria precedente decisione.

3.

3.1.

Questa

Camera non può che ribadire quanto ha già affermato nella propria sentenza del

2.

giugno 2010 ed invitare nuovamente l’autorità di tassazione a dar seguito a

quanto deciso.

3.2

All’UTPG

va ricordato che le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato. Addirittura, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n.1P.21/2005

e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ;

112.

Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in:

Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über

das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131).

L’autorità

inferiore che non pronunci una nuova decisione, quando

l'autorità di ricorso abbia accolto un ricorso e le abbia rinviato gli atti per

un complemento d'istruzione, commette

un diniego formale di giustizia (DTF 102 Ib 231 consid. 2; inoltre Weissenberger, op. cit., n. 29 ad art.

61.

PA, p. 1214).

3.3

Pur

comprendendo il disagio dell’UTPG, di fronte alla lettera con cui l’Ufficio di

stima si è opposto ad una riapertura della procedura di determinazione della

stima ufficiale, fondandosi sulla res iudicata della decisione relativa

alle due quote di PPPO, non si può che constatare che l’autorità fiscale ha

disatteso la sentenza della Camera di diritto tributario.

La stessa

autorità di stima, del resto, ha riconosciuto che il valore della quota di

proprietà della ricorrente è nettamente inferiore rispetto a quello che si

ricava dalla suddivisione proporzionale (in centesimi) del valore di stima

ufficiale complessivo: fr. 57'597.– invece di fr. 100'596.80.

Per

quanto concerne il fatto che la decisione dell’Ufficio di stima sia formalmente

passata in giudicato, si tratta di un aspetto di cui si è tenuto conto nella

sentenza del 2 giugno 2010. Proprio perché la prassi dell’Ufficio di stima e la

giurisprudenza del Tribunale di espropriazione considerano ricevibile un

reclamo o un ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP solo se

proposto congiuntamente da tutti i condomini, questa Camera ha ritenuto che nel

caso concreto non si potesse opporre alla ricorrente la res iudicata

della decisione di stima.

3.4

La

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono nuovamente rinviati

all’UTPG, perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza del 2 giugno 2010.

4.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia

né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2011 è annullata e gli

atti sono rinviati all’UTPG perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza

del 2 giugno 2010 della Camera di diritto tributario.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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