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Decisione

80.2011.50

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, condizione della diffida, onere della prova, invio per posta semplice

9 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2009, con decisione del 4

marzo 2011, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI

1 e RI 2 una multa disciplinare di fr. 700.–, avvertendoli che, in caso di

mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 30 giorni, si sarebbe

proceduto ad una tassazione d’ufficio.

Il 7

marzo 2011, i contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione fiscale 2009.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 marzo 2011,

adducendo di aver ricevuto la diffida, con cui gli veniva attribuito un termine

di 30 giorni per inoltrare la dichiarazione, solo l’11 febbraio 2011 e di aver

pertanto adempiuto i loro obblighi entro il termine in questione.

Con

decisione del 16 marzo 2011, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando

che la diffida era stata intimata il 21 gennaio 2011 e che la dichiarazione era

pervenuta solo il 7 marzo 2011.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RA 1 e RI 2

postulano nuovamente l’annullamento della multa disciplinare. A loro avviso,

non sarebbe determinante il fatto che la multa sia stata inflitta prima

dell’inoltro della dichiarazione fiscale, bensì il rispetto del termine di 30

giorni indicato dalla diffida. A quest’ultimo riguardo, i ricorrenti

ribadiscono di aver ricevuto la diffida solo l’11 febbraio 2011 e non alla data

indicata sull’atto stesso (21 gennaio 2011).

Diritto

1. 1.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di

queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli

allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

1.2.

Perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una

sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve

rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali

della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista

trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le

norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

1.3.

Il Tribunale

federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è indubbio che la dichiarazione fiscale sia stata inoltrata dopo

la scadenza del termine. È invece controversa la regolare notificazione della

diffida che ha preceduto la multa.

2.2

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

Zurigo 1979, p. 250 s.; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p.

157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).

La

decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,

e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la

decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)

del destinatario (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD,

p. 33).

In caso

di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della

notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115

Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato

della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità

l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,

non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti

una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali

controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non

raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65

ss.).

All'autorità

di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove che non

siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la

notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta

di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che i documenti siano

pervenuti al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità

(cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65

cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).

2.3

Nel caso

in esame la diffida è stata inviata al ricorrente per posta semplice, come

peraltro la stessa multa disciplinare.

L’Ufficio

di tassazione non dispone di alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato)

o indiretto della notifica e non è pertanto in grado di provare che la

decisione sia pervenuta all’insorgente.

Certo la

sua versione può apparire di comodo e suscitare nell’Ufficio di tassazione più

di una perplessità; tuttavia non modifica il fatto che l’autorità fiscale non è

in grado di provare in modo inoppugnabile il giorno esatto dell’intimazione

della notifica di tali atti amministrativi, avendo scelto quale modalità di

spedizione l’invio per lettera semplice ed esponendosi così all’insidia della

mancanza di sufficienti mezzi probatori (cfr. già la sentenza CDT n. 80.2010.75

del 28 ottobre 2010).

3.

A

tale proposito, l’autorità di tassazione è invitata a ripristinare quanto prima

l’intimazione delle diffide per raccomandata (o con altra forma di invio che

consenta la verifica della data di recapito), nell’interesse anche della parità

di trattamento dei contribuenti. Non è infatti ammissibile che la multa sia

pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della

prova, non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata

dall’autorità di tassazione.

Si

consideri anche il fatto che, in occasione dell’intimazione della diffida, ai

contribuenti viene accollata una tassa, che ha proprio lo scopo di coprire i

relativi costi e che dovrebbe pertanto consentire anche il finanziamento di un

invio postale di maggior costo.

È ancora il

caso di ricordare quanto affermato dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni nella circolare n. 21 del 7 aprile 1995 (“Le disposizioni

concernenti il ricupero d'imposta e le disposizioni penali fiscali secondo la

Legge federale sull'imposta federale diretta”, par.1.3):

La punizione per violazione di

obblighi procedurali deve sempre essere preceduta da una diffida dell'autorità

competente. La diffida deve contenere un'esortazione al contribuente a

rimediare alla propria mancanza entro un determinato termine e comminare

inoltre i possibili pregiudizi legali. Per assicurare le prove, la diffida va

spedita tramite lettera raccomandata.

4.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 16 marzo 2011 e la decisione del 4

marzo 2011 sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 100.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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