80.2011.50
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, condizione della diffida, onere della prova, invio per posta semplice
9 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.50
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, condizione della diffida, onere della prova, invio per posta semplice
NOTIFICA
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2011.50
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 __________
RI 2
entrambi rappresentati dall RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 7 aprile 2011 contro la decisione del 16
marzo 2011 in materia di multa disciplinare.
Fatti
A. A
causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2009, con decisione del 4
marzo 2011, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI
1 e RI 2 una multa disciplinare di fr. 700.–, avvertendoli che, in caso di
mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 30 giorni, si sarebbe
proceduto ad una tassazione d’ufficio.
Il 7
marzo 2011, i contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione fiscale 2009.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 marzo 2011,
adducendo di aver ricevuto la diffida, con cui gli veniva attribuito un termine
di 30 giorni per inoltrare la dichiarazione, solo l’11 febbraio 2011 e di aver
pertanto adempiuto i loro obblighi entro il termine in questione.
Con
decisione del 16 marzo 2011, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando
che la diffida era stata intimata il 21 gennaio 2011 e che la dichiarazione era
pervenuta solo il 7 marzo 2011.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RA 1 e RI 2
postulano nuovamente l’annullamento della multa disciplinare. A loro avviso,
non sarebbe determinante il fatto che la multa sia stata inflitta prima
dell’inoltro della dichiarazione fiscale, bensì il rispetto del termine di 30
giorni indicato dalla diffida. A quest’ultimo riguardo, i ricorrenti
ribadiscono di aver ricevuto la diffida solo l’11 febbraio 2011 e non alla data
indicata sull’atto stesso (21 gennaio 2011).
Diritto
1. 1.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
•
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una
sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
•
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le
norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale
federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è indubbio che la dichiarazione fiscale sia stata inoltrata dopo
la scadenza del termine. È invece controversa la regolare notificazione della
diffida che ha preceduto la multa.
2.2
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1979, p. 250 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p.
157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
La
decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)
del destinatario (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD,
p. 33).
In caso
di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della
notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115
Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato
della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti
una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65
ss.).
All'autorità
di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove che non
siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la
notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta
di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che i documenti siano
pervenuti al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità
(cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65
cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
2.3
Nel caso
in esame la diffida è stata inviata al ricorrente per posta semplice, come
peraltro la stessa multa disciplinare.
L’Ufficio
di tassazione non dispone di alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato)
o indiretto della notifica e non è pertanto in grado di provare che la
decisione sia pervenuta all’insorgente.
Certo la
sua versione può apparire di comodo e suscitare nell’Ufficio di tassazione più
di una perplessità; tuttavia non modifica il fatto che l’autorità fiscale non è
in grado di provare in modo inoppugnabile il giorno esatto dell’intimazione
della notifica di tali atti amministrativi, avendo scelto quale modalità di
spedizione l’invio per lettera semplice ed esponendosi così all’insidia della
mancanza di sufficienti mezzi probatori (cfr. già la sentenza CDT n. 80.2010.75
del 28 ottobre 2010).
3.
A
tale proposito, l’autorità di tassazione è invitata a ripristinare quanto prima
l’intimazione delle diffide per raccomandata (o con altra forma di invio che
consenta la verifica della data di recapito), nell’interesse anche della parità
di trattamento dei contribuenti. Non è infatti ammissibile che la multa sia
pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della
prova, non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata
dall’autorità di tassazione.
Si
consideri anche il fatto che, in occasione dell’intimazione della diffida, ai
contribuenti viene accollata una tassa, che ha proprio lo scopo di coprire i
relativi costi e che dovrebbe pertanto consentire anche il finanziamento di un
invio postale di maggior costo.
È ancora il
caso di ricordare quanto affermato dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni nella circolare n. 21 del 7 aprile 1995 (“Le disposizioni
concernenti il ricupero d'imposta e le disposizioni penali fiscali secondo la
Legge federale sull'imposta federale diretta”, par.1.3):
La punizione per violazione di
obblighi procedurali deve sempre essere preceduta da una diffida dell'autorità
competente. La diffida deve contenere un'esortazione al contribuente a
rimediare alla propria mancanza entro un determinato termine e comminare
inoltre i possibili pregiudizi legali. Per assicurare le prove, la diffida va
spedita tramite lettera raccomandata.
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 marzo 2011 e la decisione del 4
marzo 2011 sono annullate.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 100.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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