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Decisione

80.2011.51

Revisione: decisione sul condono d'imposta, presupposti, assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova

27 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni già

passate in giudicato;

- nella sua

seconda parte, l’istanza si limita invece a riproporre argomenti di merito, che

sono già stati affrontati, anche se in modo o con esito non soddisfacente per

la contribuente, nella sentenza di cui è richiesta la revisione [(cfr. punti a),

d) e e)], oppure a sollevare nuove teorie, che di tutta evidenza

non configurano un novum in termini tecnico-giuridici, ma piuttosto una

Considerandi

questione di sussunzione giuridica, che per definizione non è idonea a

configurare un motivo di revisione [cfr. punti b) e c)];

- si

aggiunga infine che la richiesta di “un pagamento degli arretrati in 36 mesi” rappresenta

un atto di esecuzione, di esclusiva competenza dell’Ufficio esazione e condoni

(cfr. decisione TAF n. A-3144/2007 del 12 maggio 2009);

- alla luce

delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione del 7 aprile 2011

deve essere respinta, con carico di tassa di giustizia e spese processuali alla

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dell’istante.

3 Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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