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Decisione

80.2011.53

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: anche assegni familiari versati dal datore di lavoro, esenzione solo degli assegni integrativi e di prima infanzia

22 dicembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 11 dicembre 2006 è stato iscritto il trapasso di proprietà

per la compravendita della particella RFD n. __________ del Comune di __________

(sezione di __________) di proprietà della Parrocchia di __________ ad RI 1, __________

per un prezzo di fr. 15'000.--. La compravendita è stata autorizzata dalla

Sezione dell’agricoltura con risoluzione del 26 settembre 2006. Dai documenti

si evince che si tratta di un fondo agricolo ubicato fuori zona edificabile e

più precisamente:

-

edificio mq 55

-

prato mq 3662

-

bosco mq 2009

Il 18

maggio 2007 l’acquirente ha inoltrato una domanda di costruzione presso il

Municipio del Comune di __________ avente per oggetto “la riattazione di un

rustico” con un preventivo di fr. 216'000.--. La licenza edilizia è stata

rilasciata dall’autorità competente in data 4 aprile 2008.

B. Nel

corso del 2009 il contribuente ha effettuato dei lavori di riattazione nel

rustico di __________. Nella dichiarazione fiscale per il periodo 2009, ha chiesto la deduzione delle seguenti spese:

ditta

oggetto

importo

__________, __________

Falegnameria

riattazione

rustico

fr.

125'000.––

__________, __________

Impresa generale

rifacimento

tetto in piode

fr.

47'429.75

__________, __________

Piastrellista

posa piastrelle

fr.

17'000.––

__________, __________

Elettricista

riattazione

torba a __________

fr.

9'688.35

totale

fr.

214'118.––

L’Ufficio

di tassazione di Locarno ha notificato in data 23 febbraio 2011 al contribuente

RI 1 e alla moglie, RI 2, la tassazione IC e IFD 2009. L’autorità di tassazione

ha accertato un reddito imponibile di fr. 168'000.– per l’IC e di fr. 178'700.–

per l’IFD. In particolare, ha negato la deduzione delle spese per il rinnovo

del rustico, considerate costi di investimento.

C. I

contribuenti in data 25 febbraio 2011 hanno interposto reclamo contro tale

decisione postulando la deduzione delle spese per il rustico di __________, a

loro avviso da considerarsi costi di manutenzione o finalizzate al risparmio

energetico e quindi deducibili ai sensi di legge. I reclamanti hanno inoltre

precisato di aver dovuto cedere il rustico in gestione a terzi a causa dei

problemi di salute del marito. Con un’ulteriore censura, hanno contestato

l’imposizione degli assegni per figli, chiedendo di esentarli, così come accade

agli assegni di prima infanzia ed integrativi.

In data

30 marzo 2011 l’Ufficio di tassazione ha notificato ai ricorrenti la decisione

dopo reclamo, richiamando le considerazioni espresse in sede di audizione dei ricorrenti

del 14 marzo 2011. Secondo l’autorità di reclamo, le spese di riattazione del

rustico di __________ non potevano essere considerate spese di manutenzione

perché i costi sostenuti non servivano a mantenere la redditività e il valore

dell’immobile. Quest’ultimo non era del resto abitabile prima dei lavori e

quindi non generava nessun reddito. L’intervento di fr. 214'118.– a fronte del

prezzo di acquisto di fr. 15'000.– è stato ritenuto pertanto una miglioria. Per

quel che riguarda la seconda contestazione, l’Ufficio di tassazione ha rilevato

che gli artt. 23 LT e 24 LIFD disciplinano la questione in esame: gli assegni

integrativi di prima infanzia sono esenti dal calcolo del reddito imponibile,

ciò che non avviene per gli assegni per figli.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono le contestazioni già contenute nel reclamo

all’autorità di tassazione. In primo luogo, postulano la deduzione delle spese

per l’immobile di __________, da considerarsi

costi di manutenzione. In secondo luogo, contestano il fatto che gli assegni

per i figli non possano essere dichiarati redditi esenti, ciò che secondo loro

configura una disparità di trattamento.

Diritto

1. 1.1.

In primo

luogo, è contestata la mancata deduzione dell’importo di fr. 214'118.–, corrispondente

alle spese di riattazione dell’immobile di __________. Mentre i ricorrenti le

considerano spese di manutenzione, l’autorità le ha qualificate spese di miglioria.

1.2.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

nella loro formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente

che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi

d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.3.

Ai

fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di

beni patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d

LIFD)

La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.

Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che

servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le

spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di

manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà

la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una

suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

1.4.

Per

quanto attiene alle spese sostenute per la costruzione della nuova piscina, la

giurisprudenza ha stabilito che la deduzione dei costi di manutenzione di un

immobile (e la loro distinzione dai costi delle opere di miglioria) può essere

fatta valere solo in relazione a immobili esistenti (CDT n. 80.2007.185 del 31

gennaio 2008 e la giurisprudenza citata).

Dottrina

e giurisprudenza in materia edilizia hanno sviscerato i criteri distintivi

delle singole attività edificatorie, segnatamente la distinzione tra ricostruzione,

trasformazione e rinnovazione (cfr. Scolari,

Commentario, Bellinzona 1996, p. 331 ss., n. 642 ss.; Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, Aarau 1985, p. 366

s.).

Ricostruzione significa non solo costruire un’opera al posto di una demolita o distrutta

da eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di un’opera

esistenti con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto alcune parti

secondarie dell’opera preesistente, ad esempio soltanto i muri perimetrali, nel

rispetto del volume, della destinazione e dell’ubicazione dell’edificio demolito

(Scolari, op. cit., n. 643 con

riferimenti).

Trasformazione, invece, è nozione che richiede una ulteriore precisazione. Essa è

sostanziale, importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della

costruzione, come quando sono modificate le caratteristiche volumetriche (sia

formali che qualitative), la superficie dei piani, l’aspetto esterno e la

destinazione d’uso di un edificio (Scolari,

op. cit., n. 645 con riferimenti; RDAT I-1991 n. 44). Per contro, la

trasformazione parziale è di secondaria importanza, accessoria, ha cioè un

carattere limitato, qualitativamente e quantitativamente contenuto. Devono

rimanere sostanzialmente immutati il volume, l’aspetto e la destinazione

dell’opera edilizia, ossia conservare la precedente identità (Scolari, op. cit., n. 646 con

riferimenti; inoltre RDAT 1985, n. 87; RDAT I-1993 n. 79; DTF 115 Ib 317 ,

consid. 3a; inoltre Ämisegger,

Introduction à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p. 108 s.). Essa non deve eccedere certi limiti. A tal fine, il diritto federale

in materia di protezione delle acque conosceva la “regola del quarto” (Scolari, loc. cit.).

Ci si

trova invece in presenza di lavori di rinnovazione (riattamento) quando

i lavori di manutenzione, riparazione e ammodernamento lasciano intatto il

volume, l’aspetto esteriore e la destinazione dell’immobile. Gli interventi

riguardano in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell’edificio e, inoltre, l’inserimento di elementi

accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, come pure

l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (Scolari, op. cit., n. 651).

Qualora

risultasse problematico distinguere tra ricostruzione e trasformazione, rispettivamente

tra trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul raffronto tra il

valore intrinseco esistente e il valore aggiunto, vale a dire il costo dei

lavori previsti (Scolari, op.

cit., n. 652).

1.5.

Anche nel

diritto tributario, la ricostruzione di un immobile deve essere assimilata,

come nel diritto edilizio, in tutto e per tutto a una nuova costruzione,

cosicché non possono entrare in considerazione lavori di manutenzione

fiscalmente rilevanti e quindi deducibili dal reddito della persona fisica,

risp. dall’utile della persona giuridica. Non ne va diversamente, in linea di

principio, nel caso di trasformazione sostanziale. Per contro, in caso di

trasformazione soltanto parziale e, a maggior ragione, di rinnovazione

occorrerà procedere a un esame analitico per distinguere gli interventi che

hanno carattere di manutenzione da quelli che invece costituiscono delle vere e

proprie migliorie.

La

giurisprudenza di questa Camera è stata confermata dal Tribunale Federale, per

il quale interventi di manutenzione, i cui costi possono essere dedotti dal

reddito imponibile, possono sussistere solo in relazione ad edifici già

esistenti e non per contro in presenza di strutture edilizie nuove, dove

l’intero investimento deve essere qualificato come acquisizione di un bene

patrimoniale (STF del 24 febbraio 1999 in re P., in RDAT II-1999 n. 21t).

Riprendendo

tali argomentazioni, questa Camera ha negato la deduzione dei costi di

costruzione a contribuenti che, demolita in quanto fatiscente una costruzione annessa

alla propria villa, avevano proceduto ad una ricostruzione mantenendo inalterata

la volumetria. Fra l’altro, anche la funzione della costruzione non era più

uguale, poiché in precedenza sotto la terrazza trovava posto un negozio mentre,

dopo l’intervento, si erano creati dei posteggi (CDT n. 80.2002.00096 del 10

giugno 2002 in re R.).

In un

altro caso, la Camera di diritto tributario ha negato il diritto ad ogni

deduzione ad un contribuente che aveva trasformato ed ampliato un rustico, la

cui destinazione era passata da stalla ad abitazione secondaria (CDT n.

80.2003.190 del 9 febbraio 2004 in RtiD II-2004 n. 7t).

1.6.

Venendo alla fattispecie

in esame, quelle sostenute dai ricorrenti non possono essere considerate spese

di manutenzione. Nel caso in esame, anche in assenza della relativa licenza

edilizia, si può stabilire con sufficiente certezza che i lavori realizzati dai

contribuenti hanno condotto ad una ricostruzione, o perlomeno ad una radicale trasformazione,

dell’immobile in questione.

In primo luogo emerge

dagli atti che l’immobile di __________, prima degli interventi, era una

stalla. A questo proposito è evidente che qualsiasi tipo di intervento effettuato

su di una stalla, per trasformarla in abitazione, non può essere considerato un

semplice lavoro di ristrutturazione (cfr. anche la già citata RtiD

II-2004 n. 7t). Ritenuto inoltre che il rustico prima non era abitabile,

mentre ora lo è, non si può prescindere dal fatto che i lavori realizzati hanno

sensibilmente trasformato o ricostruito l’immobile.

In secondo luogo, appare

significativa l’entità del capitale impiegato per l’operazione. I ricorrenti

hanno acquistato l’immobile dalla Parrocchia di __________ per

fr. 15'000.– e hanno investito per i lavori fr. 214'118.--. Anche volendo

ammettere, come sostenuto nel ricorso, che i contribuenti abbiano fatto un buon

affare acquistando l’immobile ad un prezzo particolarmente favorevole, l’entità

dell’intervento rimane più che rilevante.

In

conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, le spese per

interventi devono essere qualificate come costi di investimento.

Considerandi

2.

2.1

In via subordinata, i contribuenti postulano la deduzione delle spese sostenute in relazione

al rustico di __________, asserendo che le stesse siano da considerarsi interventi

orientati al risparmio energetico.

2.2

L’art. 32

cpv. 2 seconda frase LIFD delega il Dipartimento federale delle finanze a

stabilire in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e

alla protezione dell’ambiente possano essere assimilati alle spese di

manutenzione (cfr. anche l’art. 31 cpv. 2 seconda frase LT, che rinvia

espressamente alla disciplina prevista dalla legge federale).

Ai fini

dell’applicazione dell’art. 32 LIFD, il Consiglio federale ha precisato che per

«investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente» si intendono le spese sostenute per provvedimenti che

contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie

rinnovabili, e che tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi

elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi,

in edifici esistenti (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del

24.

agosto 1992; RS 642.116); tuttavia, se tali provvedimenti sono sovvenzionati

da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto

per la parte di spese che deve sopportare personalmente (art. 6 Ordinanza

cit.).

Questa

norma conferma, al di là di ogni dubbio, che la deduzione si riferisce unicamente

a costruzioni esistenti e non anche alle nuove costruzioni o alle

ricostruzioni. Come già ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di questa

Camera, è evidente che lo scopo della normativa sia quello di consentire ai

proprietari di vecchie costruzioni di adeguarle agli standard costruttivi, in materia

di risparmio energetico, che la legislazione edilizia impone alle nuove

costruzioni (RDAT I-1998 n. 18t, consid. 6.3.). È pertanto esclusa la deduzione

degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell'ambiente nel caso di nuove costruzioni e di rinnovamenti di carattere

analogo ad una nuova costruzione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 32 LIFD, n. 38, p. 792 e

giurisprudenza citata, in particolare RDAT I-1998 n. 18t e RDAT II-1999 n.

21t).

2.3

Anche la

richiesta dei ricorrenti di dedurre le spese perché orientate al risparmio

energetico deve così essere respinta, in considerazione della natura

dell’intervento complessivo.

3.

3.1.

Gli insorgenti, invocando

la parità di trattamento, contestano il fatto che gli assegni dei figli

percepiti, al contrario degli assegni di prima infanzia ed integrativi, non costituiscano

reddito esente ai sensi della determinazione del reddito. Nel caso concreto i ricorrenti

richiedono che l’importo di fr. 2'400.– percepito a titolo di assegni famigliari

sia considerato reddito esente dall’imposta.

3.2

Secondo l’art. 16 cpv. 1

LT e l’art. 17 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato pubblico, compresi i proventi accessori,

quali indennità per prestazione straordinarie, provvigioni, assegni, premi di

anzianità gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in

denaro.

Gli

assegni familiari che il contribuente riceve per il mantenimento dei suoi figli

dal suo datore di lavoro o dalla cassa competente fanno parte del reddito del

lavoro imponibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 1990, in ASA 60 p. 139 consid. 1; inoltre la sentenza del 16 settembre 2010 n.2C_436/2010 consid.

5.1

).

3.3

Fra i

redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in

particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati

(art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge

che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale (art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza

(“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose,

versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kauf-mann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357).

Gli

assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), disciplinati dalla nuova legge sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL

6.4.1

), sono

destinati alle famiglie con figli e con reddito insufficiente.

I primi coprono il fabbisogno dei figli che non hanno

ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute della famiglia meno tutti i

redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro

l’indispensabile; i secondi coprono invece il fabbisogno dell’intera famiglia,

quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore ai tre anni.

Il

legislatore ticinese ha voluto esentare esplicitamente dall’imposta sul reddito

tali assegni, in considerazione del fatto che per il loro ottenimento è determinante

la situazione di reddito disponibile dei beneficiari che deve essere inferiore

ai limiti di reddito minimo previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

AVS/AI. Si tratta quindi di prestazioni che sono direttamente vincolate ad una

situazione disagiata dei genitori e che, per quest'ultima ragione, assumono un

carattere non soltanto sociale, bensì pure di aiuto assistenziale (cfr. Rapporto

del Consiglio di Stato n. 5564 del 25 agosto 2004 sull'iniziativa

parlamentare 27 giugno 2002 presentata nella forma elaborata da Gianni

Guidicelli e confirmatari per la modifica dell'art. 23 della Legge tributaria

del 21 giugno 1994).

3.4

È

pertanto più che evidente che la disparità di trattamento lamentata dai

ricorrenti non è ravvisabile, alla luce della differenza che intercorre fra le

due forme di assegni prese in considerazione.

L’importo di fr. 2'400.–,

corrispondente agli assegni per figli, deve dunque essere considerato nel

computo del reddito imponibile.

4.

L’esito

del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali siano

poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1’580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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