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Decisione

80.2011.54

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: rifusione spese forfetaria, consulente esterno di un'assicurazione, onere della prova, non deduzione ulteriori spese

22 novembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2,

nato nel 1963, coniugato con RI 1, ha svolto sino alla fine del mese di

febbraio 2010 l’attività di consulente esterno alla clientela per la __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2009, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito da attività

lucrativa dipendente principale di fr. 42'900.–. A titolo di spese

professionali, chiedeva invece le seguenti deduzioni:

trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro fr. 16'940.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

spese per

attività dipendente accessoria (forfait) fr. 800.–

totale fr. 23'440.–

B. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 febbraio

2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in

fr. 49'700.– per l’IC ed in fr. 64'000.– per l’IFD.

Rispetto

alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva ammesso la sola

deduzione delle spese professionali forfettarie di, rispettivamente, fr.

2'400.– (altre spese) e fr. 800.– (spese per attività dipendente accessoria).

Aveva invece negato la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia

domestica, osservando nella motivazione allegata che il marito già beneficiava

di contributi dal datore di lavoro.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 febbraio

2011, nel quale chiedevano il riconoscimento, a titolo di spese di trasporto e

di doppia economia domestica, di un importo pari almeno a fr. 7'636.–, già

dedotte le spese forfettarie corrisposte direttamente dal datore di lavoro. A

tale proposito, i contribuenti sottolineavano che l’importo di fr. 12'504.–

rimborsato al marito copriva unicamente gli spostamenti durante le ore di

lavoro e le spese di rappresentanza, ad esclusione del tragitto per recarsi al

lavoro e del pranzo di mezzogiorno.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 marzo 2011, rilevando

che il cospicuo rimborso spese garantito dal datore di lavoro già copriva tutti

i costi sostenuti dal marito per conseguire il reddito da attività lucrativa dipendente.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1

postulano nuovamente la deduzione di un importo di fr. 7'636.– per spese di

trasporto e doppia economia domestica, pari alla differenza fra quanto dichiarato

e quanto rimborsato dal datore di lavoro.

E. Il

14 ottobre 2011, allo scopo di meglio comprendere la fattispecie, questa Camera

ha richiesto al ricorrente una copia del contratto di lavoro stipulato con la __________,

una copia del regolamento spese adottato da quest’ultima e, se necessario,

un’attestazione della sua datrice di lavoro in merito all’orario di lavoro.

In

risposta, con lettera del 27 ottobre 2011, i ricorrenti si sono limitati a

produrre un estratto del contratto di lavoro sottoscritto con la __________ e

una dichiarazione scritta di quest’ultima, che tuttavia non fa cenno all’orario

di lavoro.

Diritto

1. 1.1.

Come

esposto in narrativa, RI 2 ha prodotto solo un estratto del contratto di lavoro

stipulato con la compagnia di assicurazioni per la quale svolgeva l’attività di

consulente esterno alla clientela, peraltro valevole unicamente a partire dal

1° gennaio 2010. Dallo stesso non è in particolare possibile desumere

l’indennità di base percepita dal ricorrente nel corso del periodo fiscale qui

in esame, né tanto meno il suo luogo di lavoro. Per contro, a proposito dell’indennità

forfettaria di fr. 12'504.–, risulta che la stessa “copre tutte le spese legate

all’esercizio della sua professione”, con la seguente precisazione (art. 3

lett. f):

Le spese forfetarie e le

eventuali spese professionali dichiarate nel certificato di salario, devono essere

notificate all’ufficio di tassazioni tramite una presentazione individuale

allegata alla dichiarazione delle imposte. I corrispondenti giustificativi e la

documentazione devono essere custoditi dal collaboratore sotto la propria responsabilità

e sono da presentare, su richiesta, all’ufficio tassazioni. L’ufficio

tassazione può autorizzare la deduzione dal reddito delle spese professionali effettivamente

sostenute che superano l’ammontare delle spese forfetarie. Nel caso contrario,

l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito.

1.2.

La

precisazione appena menzionata si spiega alla luce delle disposizioni della legislazione

tributaria relative al trattamento delle rifusioni di spese.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti

effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal

dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali

esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente

documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese

eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano

computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di

salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e

201/83; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale

dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere

indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la

giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del

dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.

25 all’art. 17 LIFD, p. 321).

Considerandi

2.

2.1.

Ora,

nella fattispecie in esame, l’autorità fiscale non ha ripreso fra i redditi

imponibili il rimborso spese forfetario percepito dal contribuente, sebbene

quest’ultimo non abbia minimamente comprovato la sua giustificazione.

Così

facendo, l’autorità fiscale si è dimostrata alquanto generosa. Essa deve

infatti partire dal principio che quanto addotto dal contribuente, ma non

documentato, non può essere preso in considerazione: prescindere da questa

esigenza significherebbe non già correggere una presunta inesattezza, ma

sostituire l’obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare

determinati fatti con l’apprezzamento dell’autorità (decisione TF n.2A.344/89

del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). A ciò si aggiunga che,

secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii).

2.2

In simili circostanze, non

può certamente essere censurata la decisione dell’Ufficio di tassazione che, da

un lato, ha riconosciuto il carattere di rifusione di spese dell’importo di fr.

12'504.– versato al ricorrente dalla datrice di lavoro, e, dall’altro, non ha

però ammesso in deduzione ulteriori spese di trasporto e di doppia economia

domestica. D’altronde, come ricordato sopra, se il datore di lavoro rimborsa in

forma forfetaria delle spese che il dipendente deve sostenere per esercitare la

sua attività, l’autorità fiscale deve verificare con estrema attenzione che

tale rifusione non celi un’integrazione dello stipendio.

Nella fattispecie, per

contro, il ricorrente non ha mai documentato alcuna spesa ed ha altresì

modificato le proprie rivendicazioni nel corso della presente procedura, in

modo tale da rendere poco plausibili le sue pretese. Le spese di trasporto e di

doppia economia domestica rivendicate in questa sede, di complessivi fr. 7'636.–, rappresentano infatti la differenza fra quanto

inizialmente dichiarato (fr. 20'140.–) e quanto rimborsato dalla sua datrice di

lavoro (fr. 12'504.–).

Un simile atteggiamento è

ancor meno comprensibile, se si considera che lo stesso contratto di lavoro

conteneva la precisa avvertenza della necessità di presentare

all’autorità fiscale i giustificativi delle spese professionali e spiegava in

modo chiaro che, da un lato, “l’ufficio tassazione può autorizzare la deduzione

dal reddito delle spese professionali effettivamente sostenute che superano

l’ammontare delle spese forfetarie” e, dall’altro, “nel caso contrario,

l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito”. Anche sul

certificato di salario è peraltro presente la seguente osservazione, apposta

dal datore di lavoro: “spese da verificare dall’ispettorato tassazione”.

2.3

Per

quanto attiene in particolar modo alle spese di trasporto con il veicolo

privato, risulta peraltro assai difficile credere che il ricorrente dovesse

recarsi quotidianamente a __________, così come sostenuto nel gravame, se si

considera che la sua attività era quella di consulente esterno alla clientela. A

tale proposito, a nulla vale la dichiarazione scritta della datrice di lavoro,

nella quale si attesta unicamente che il contribuente ha lavorato presso l’__________

di __________ fino alla fine del mese di febbraio 2010. Ininfluente è inoltre l’estratto

del contratto di lavoro sottoscritto con la __________, dal quale non risulta

né il luogo di lavoro (area di competenza) né tanto meno l’orario di lavoro.

Medesimo discorso vale

infine per le spese di doppia economia domestica, dal momento che la necessità

di pranzare fuori casa non è documentata in alcun modo.

2.4

Alla luce

di tutte le considerazioni esposte, la decisione impugnata appare non soltanto

corretta, ma persino generosa. Come già anticipato, l’autorità di tassazione ha

dapprima riconosciuto il carattere di rifusione di spese all’intero importo di fr. 12'504.–, senza esigere dal

contribuente il benché minimo supporto documentale, concedendo poi allo stesso anche

la deduzione forfettaria di fr. 2'500.– per altre spese

professionali. A tale proposito, in una recente sentenza del 23 settembre 2008,

il Tribunale federale ha chiaramente affermato che se il datore di lavoro versa

al proprio dipendente un’indennità per compensare le sue spese professionali,

si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi da lui effettivamente

sostenuti. Il dipendente non ha pertanto più diritto alla deduzione per “altre

spese professionali”, a meno che egli non provi che le sue spese effettive

superano l’importo del rimborso percepito (decisione TF n.2C_326/2008 del 23

settembre 2008, in: RDAF 2008 II 520).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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