80.2011.54
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: rifusione spese forfetaria, consulente esterno di un'assicurazione, onere della prova, non deduzione ulteriori spese
22 novembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2011.54
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: rifusione spese forfetaria, consulente esterno di un'assicurazione, onere della prova, non deduzione ulteriori spese
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.54
Lugano
22 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 aprile 2011 contro la decisione del 23
marzo 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 2,
nato nel 1963, coniugato con RI 1, ha svolto sino alla fine del mese di
febbraio 2010 l’attività di consulente esterno alla clientela per la __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2009, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito da attività
lucrativa dipendente principale di fr. 42'900.–. A titolo di spese
professionali, chiedeva invece le seguenti deduzioni:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro fr. 16'940.–
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
spese per
attività dipendente accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 23'440.–
B. Notificando
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 febbraio
2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in
fr. 49'700.– per l’IC ed in fr. 64'000.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva ammesso la sola
deduzione delle spese professionali forfettarie di, rispettivamente, fr.
2'400.– (altre spese) e fr. 800.– (spese per attività dipendente accessoria).
Aveva invece negato la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia
domestica, osservando nella motivazione allegata che il marito già beneficiava
di contributi dal datore di lavoro.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 febbraio
2011, nel quale chiedevano il riconoscimento, a titolo di spese di trasporto e
di doppia economia domestica, di un importo pari almeno a fr. 7'636.–, già
dedotte le spese forfettarie corrisposte direttamente dal datore di lavoro. A
tale proposito, i contribuenti sottolineavano che l’importo di fr. 12'504.–
rimborsato al marito copriva unicamente gli spostamenti durante le ore di
lavoro e le spese di rappresentanza, ad esclusione del tragitto per recarsi al
lavoro e del pranzo di mezzogiorno.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 marzo 2011, rilevando
che il cospicuo rimborso spese garantito dal datore di lavoro già copriva tutti
i costi sostenuti dal marito per conseguire il reddito da attività lucrativa dipendente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1
postulano nuovamente la deduzione di un importo di fr. 7'636.– per spese di
trasporto e doppia economia domestica, pari alla differenza fra quanto dichiarato
e quanto rimborsato dal datore di lavoro.
E. Il
14 ottobre 2011, allo scopo di meglio comprendere la fattispecie, questa Camera
ha richiesto al ricorrente una copia del contratto di lavoro stipulato con la __________,
una copia del regolamento spese adottato da quest’ultima e, se necessario,
un’attestazione della sua datrice di lavoro in merito all’orario di lavoro.
In
risposta, con lettera del 27 ottobre 2011, i ricorrenti si sono limitati a
produrre un estratto del contratto di lavoro sottoscritto con la __________ e
una dichiarazione scritta di quest’ultima, che tuttavia non fa cenno all’orario
di lavoro.
Diritto
1. 1.1.
Come
esposto in narrativa, RI 2 ha prodotto solo un estratto del contratto di lavoro
stipulato con la compagnia di assicurazioni per la quale svolgeva l’attività di
consulente esterno alla clientela, peraltro valevole unicamente a partire dal
1° gennaio 2010. Dallo stesso non è in particolare possibile desumere
l’indennità di base percepita dal ricorrente nel corso del periodo fiscale qui
in esame, né tanto meno il suo luogo di lavoro. Per contro, a proposito dell’indennità
forfettaria di fr. 12'504.–, risulta che la stessa “copre tutte le spese legate
all’esercizio della sua professione”, con la seguente precisazione (art. 3
lett. f):
Le spese forfetarie e le
eventuali spese professionali dichiarate nel certificato di salario, devono essere
notificate all’ufficio di tassazioni tramite una presentazione individuale
allegata alla dichiarazione delle imposte. I corrispondenti giustificativi e la
documentazione devono essere custoditi dal collaboratore sotto la propria responsabilità
e sono da presentare, su richiesta, all’ufficio tassazioni. L’ufficio
tassazione può autorizzare la deduzione dal reddito delle spese professionali effettivamente
sostenute che superano l’ammontare delle spese forfetarie. Nel caso contrario,
l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito.
1.2.
La
precisazione appena menzionata si spiega alla luce delle disposizioni della legislazione
tributaria relative al trattamento delle rifusioni di spese.
Per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal
dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali
esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente
documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese
eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano
computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di
salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e
201/83; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale
dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere
indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la
giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del
dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.
25 all’art. 17 LIFD, p. 321).
Considerandi
2.
2.1.
Ora,
nella fattispecie in esame, l’autorità fiscale non ha ripreso fra i redditi
imponibili il rimborso spese forfetario percepito dal contribuente, sebbene
quest’ultimo non abbia minimamente comprovato la sua giustificazione.
Così
facendo, l’autorità fiscale si è dimostrata alquanto generosa. Essa deve
infatti partire dal principio che quanto addotto dal contribuente, ma non
documentato, non può essere preso in considerazione: prescindere da questa
esigenza significherebbe non già correggere una presunta inesattezza, ma
sostituire l’obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare
determinati fatti con l’apprezzamento dell’autorità (decisione TF n.2A.344/89
del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). A ciò si aggiunga che,
secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con
rinvii).
2.2
In simili circostanze, non
può certamente essere censurata la decisione dell’Ufficio di tassazione che, da
un lato, ha riconosciuto il carattere di rifusione di spese dell’importo di fr.
12'504.– versato al ricorrente dalla datrice di lavoro, e, dall’altro, non ha
però ammesso in deduzione ulteriori spese di trasporto e di doppia economia
domestica. D’altronde, come ricordato sopra, se il datore di lavoro rimborsa in
forma forfetaria delle spese che il dipendente deve sostenere per esercitare la
sua attività, l’autorità fiscale deve verificare con estrema attenzione che
tale rifusione non celi un’integrazione dello stipendio.
Nella fattispecie, per
contro, il ricorrente non ha mai documentato alcuna spesa ed ha altresì
modificato le proprie rivendicazioni nel corso della presente procedura, in
modo tale da rendere poco plausibili le sue pretese. Le spese di trasporto e di
doppia economia domestica rivendicate in questa sede, di complessivi fr. 7'636.–, rappresentano infatti la differenza fra quanto
inizialmente dichiarato (fr. 20'140.–) e quanto rimborsato dalla sua datrice di
lavoro (fr. 12'504.–).
Un simile atteggiamento è
ancor meno comprensibile, se si considera che lo stesso contratto di lavoro
conteneva la precisa avvertenza della necessità di presentare
all’autorità fiscale i giustificativi delle spese professionali e spiegava in
modo chiaro che, da un lato, “l’ufficio tassazione può autorizzare la deduzione
dal reddito delle spese professionali effettivamente sostenute che superano
l’ammontare delle spese forfetarie” e, dall’altro, “nel caso contrario,
l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito”. Anche sul
certificato di salario è peraltro presente la seguente osservazione, apposta
dal datore di lavoro: “spese da verificare dall’ispettorato tassazione”.
2.3
Per
quanto attiene in particolar modo alle spese di trasporto con il veicolo
privato, risulta peraltro assai difficile credere che il ricorrente dovesse
recarsi quotidianamente a __________, così come sostenuto nel gravame, se si
considera che la sua attività era quella di consulente esterno alla clientela. A
tale proposito, a nulla vale la dichiarazione scritta della datrice di lavoro,
nella quale si attesta unicamente che il contribuente ha lavorato presso l’__________
di __________ fino alla fine del mese di febbraio 2010. Ininfluente è inoltre l’estratto
del contratto di lavoro sottoscritto con la __________, dal quale non risulta
né il luogo di lavoro (area di competenza) né tanto meno l’orario di lavoro.
Medesimo discorso vale
infine per le spese di doppia economia domestica, dal momento che la necessità
di pranzare fuori casa non è documentata in alcun modo.
2.4
Alla luce
di tutte le considerazioni esposte, la decisione impugnata appare non soltanto
corretta, ma persino generosa. Come già anticipato, l’autorità di tassazione ha
dapprima riconosciuto il carattere di rifusione di spese all’intero importo di fr. 12'504.–, senza esigere dal
contribuente il benché minimo supporto documentale, concedendo poi allo stesso anche
la deduzione forfettaria di fr. 2'500.– per altre spese
professionali. A tale proposito, in una recente sentenza del 23 settembre 2008,
il Tribunale federale ha chiaramente affermato che se il datore di lavoro versa
al proprio dipendente un’indennità per compensare le sue spese professionali,
si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi da lui effettivamente
sostenuti. Il dipendente non ha pertanto più diritto alla deduzione per “altre
spese professionali”, a meno che egli non provi che le sue spese effettive
superano l’importo del rimborso percepito (decisione TF n.2C_326/2008 del 23
settembre 2008, in: RDAF 2008 II 520).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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