80.2011.55
Deduzioni: spese di manutenzione, darsena su fondo separato dalla casa, valore locativo riferito solo alla casa, deduzione negata
22 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.55
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione, darsena su fondo separato dalla casa, valore locativo riferito solo alla casa, deduzione negata
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2011.55
Lugano
22 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 1° aprile 2011 contro la decisione del 2
marzo 2011 in materia di IC 2009.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di due fondi nel comune di __________.
Si tratta di una casa (mapp. n. __________ RFD __________) e di un altro
terreno, non adiacente alla casa, sul quale sorge una darsena coperta (mapp. n.__________
RFD __________).
B. Nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente attribuiva alla sua proprietà immobiliare
ticinese un valore di stima ufficiale di fr. 385'481.- ed un valore locativo di
fr. 13'745.-. Da quest’ultimo importo chiedeva la deduzione di spese per
complessivi fr. 130'687.-, corrispondenti alle spese per la manutenzione/rifacimento
della darsena.
C. Notificando
al contribuente la tassazione IC 2009, con decisione del 29 dicembre 2010,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in
fr. 19'636.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 521'500.-. Rispetto
alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ridotto le spese
di manutenzione dell’immobile a fr. 4'909.-, importo corrispondente al 25% del
valore locativo (fr. 19'636.-).
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2011,
sostenendo che tutte le spese fatte valere costituivano spese di manutenzione e
a comprova produceva la documentazione necessaria.
Con
decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con
la seguente motivazione:
Con
riferimento agli art. 31 e 33 let. d della legge tributaria ticinese del
21.6.1994 e norme d’applicazione, circolare n. 7 2005 emessa dalla Divisione
delle contribuzioni in gennaio 2006 ed all’esame della documentazione
inviata si constata come:
la
fattura __________ SA del 31.12.09 è da ritenersi manutenzione del giardino e
opere di miglioria con riguardo alla costruzione di pergola e arredamento da
giardino non deducibili (punto 2.1 e 2.2.3 circolare cit.) si dubita inoltre
che il pagamento sia avvenuto nel periodo fiscale in oggetto;
le
fatture arch. __________, __________, Consorzio __________, __________, __________,
__________, __________, __________ SA sono tutte riferibili al completo
rifacimento della darsena sulla part. __________ RFD di __________,
considerando che l’intervento ha comportato una ricostruzione del manufatto e
una miglioria importante delle qualità tecniche oggettive, delle funzionalità e
del confort la globalità dell’intervento è considerata costi di miglioria come
si evince dall’aggiornamento stime del 11.10.2010 e nuova intavolazione a RF.
In via abbondanziale si nota che sulla costruzione non è imposto alcun valore locativo
considerando per la sola abitazione sita sulla part. __________ un reddito
immobiliare.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la
richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile le spese sostenute per la darsena
nella misura di fr. 95'000.-. Il ricorrente è concorde per quanto riguarda i
costi del giardino e postula la deduzione nella misura del 10% dell’importo
totale della fattura come spese di manutenzione.
E. Nelle osservazioni del 25 maggio 2011 l’Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna, a seguito di un riesame della documentazione presentata,
riconosce una parte delle spese per la costruzione della darsena come
manutenzione. In particolare le spese per il rifacimento dell’impianto
elettrico e quelle di carpenteria e propone quindi una deduzione di fr.
20'000.-.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione
da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.)
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal consiglio di stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
La
deduzione complessiva ammonta:
· al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,
all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,
all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994)
1.3.
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.
Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che
servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le
spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di
manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà
la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una
suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie il ricorrente ha fatto valere le seguenti spese di manutenzione immobiliare:
- spese per il giardino fr. 24'347.15.-
- arch. __________ fr. 8'000.00.-
-
strutture in alluminio fr. 9'318.15.-
-
elettricista fr. 5'300.00.-
- AIL fr. 5'057.20.-
-
costruzioni metalliche fr. 8'740.00.-
-
rivestimento impermeabile fr. 5'550.80.-
-
carpentiere fr. 8'000.00.-
- impresa
costruzioni fr. 62'000.00.-
totale fr. 136'000.00.-
Nel
ricorso, il contribuente chiede che gli vengano dedotte nella misura di fr.
95'000.-. L’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni, propone una deduzione
di fr. 20'000, limitatamente cioè alle spese di carpenteria e per il
rifacimento dell’impianto elettrico. Come l’autorità fiscale sia arrivata a
tale importo, non è del tutto chiaro. Nella prima decisione di tassazione l’UT
aveva applicato una deduzione forfetaria del 25% del reddito immobiliare,
mentre nelle osservazioni, del 25 maggio 2011, ha applicato la modalità di calcolo delle spese effettive. Sommando le fatture dell’elettri-cista
e del carpentiere non si arriva all’importo indicato nelle osservazioni. La
questione può in ogni caso essere lasciata aperta in questa sede, poiché, come
si vedrà, il ricorso non può essere accolto, neppure parzialmente.
2.2
Nel caso
in esame, va tenuto presente che le spese di manutenzione non si riferiscono al
fondo n__________ RFD __________ dove sorge la casa, la quale ha un valore
locativo che viene imposto, ma riguardano il fondo n. __________ RFD __________,
poco distante, sul quale sorge la darsena. Come si evince dalla documentazione
prodotta agli atti dell’incarto fiscale, a tale fondo non viene attribuito
nessun valore locativo e conseguentemente non viene
imposto.
A tale
riguardo, va sottolineato che le spese di manutenzione sono sono considerate spese
per l’acquisizione del reddito (Gewinnungskosten) e presuppongono pertanto
che vi sia un reddito imponibile; secondo un principio del diritto dell’imposta
sul reddito, posso essere dedotti solo i costi che hanno portato al conseguimento
di un reddito imponibile (decisione TF 2A.683/2004 del 15 luglio 2005, consid.
2.
). In altre parole, per la deducibilità è necessario che il valore
immobiliare, sul quale viene fatta una manutenzione, sia stato considerato nel
calcolo del valore locativo. Le spese di manutenzione per il giardino o per
piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono quindi deducibili quando il
valore del giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello
stesso senso Locher, Kommentar zum
DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.
789).
Anche
la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile
devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera
della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del
giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del
valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).
Lo
stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre
quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il
giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore
locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
2.3
Ne
consegue che le spese fatte valere non possono essere dedotte perché al fondo
in questione non è attribuito alcun valore locativo; infatti il ricorrente
viene imposto solo sul reddito (fr. 19'636.-) della casa (fondo n. __________
RFD __________) e quindi le spese di manutenzione di fr. 95'000.- non hanno nessuna
relazione con il valore locativo imposto.
3.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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