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Decisione

80.2011.55

Deduzioni: spese di manutenzione, darsena su fondo separato dalla casa, valore locativo riferito solo alla casa, deduzione negata

22 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente

imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di due fondi nel comune di __________.

Si tratta di una casa (mapp. n. __________ RFD __________) e di un altro

terreno, non adiacente alla casa, sul quale sorge una darsena coperta (mapp. n.__________

RFD __________).

B. Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente attribuiva alla sua proprietà immobiliare

ticinese un valore di stima ufficiale di fr. 385'481.- ed un valore locativo di

fr. 13'745.-. Da quest’ultimo importo chiedeva la deduzione di spese per

complessivi fr. 130'687.-, corrispondenti alle spese per la manutenzione/rifacimento

della darsena.

C. Notificando

al contribuente la tassazione IC 2009, con decisione del 29 dicembre 2010,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in

fr. 19'636.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 521'500.-. Rispetto

alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ridotto le spese

di manutenzione dell’immobile a fr. 4'909.-, importo corrispondente al 25% del

valore locativo (fr. 19'636.-).

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2011,

sostenendo che tutte le spese fatte valere costituivano spese di manutenzione e

a comprova produceva la documentazione necessaria.

Con

decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con

la seguente motivazione:

Con

riferimento agli art. 31 e 33 let. d della legge tributaria ticinese del

21.6.1994 e norme d’applicazione, circolare n. 7 2005 emessa dalla Divisione

delle contribuzioni in gennaio 2006 ed all’esame della documentazione

inviata si constata come:

la

fattura __________ SA del 31.12.09 è da ritenersi manutenzione del giardino e

opere di miglioria con riguardo alla costruzione di pergola e arredamento da

giardino non deducibili (punto 2.1 e 2.2.3 circolare cit.) si dubita inoltre

che il pagamento sia avvenuto nel periodo fiscale in oggetto;

le

fatture arch. __________, __________, Consorzio __________, __________, __________,

__________, __________, __________ SA sono tutte riferibili al completo

rifacimento della darsena sulla part. __________ RFD di __________,

considerando che l’intervento ha comportato una ricostruzione del manufatto e

una miglioria importante delle qualità tecniche oggettive, delle funzionalità e

del confort la globalità dell’intervento è considerata costi di miglioria come

si evince dall’aggiornamento stime del 11.10.2010 e nuova intavolazione a RF.

In via abbondanziale si nota che sulla costruzione non è imposto alcun valore locativo

considerando per la sola abitazione sita sulla part. __________ un reddito

immobiliare.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la

richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile le spese sostenute per la darsena

nella misura di fr. 95'000.-. Il ricorrente è concorde per quanto riguarda i

costi del giardino e postula la deduzione nella misura del 10% dell’importo

totale della fattura come spese di manutenzione.

E. Nelle osservazioni del 25 maggio 2011 l’Ufficio di tassazione di

Lugano Campagna, a seguito di un riesame della documentazione presentata,

riconosce una parte delle spese per la costruzione della darsena come

manutenzione. In particolare le spese per il rifacimento dell’impianto

elettrico e quelle di carpenteria e propone quindi una deduzione di fr.

20'000.-.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre

le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione

da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.)

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal consiglio di stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

La

deduzione complessiva ammonta:

· al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,

all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

· al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,

all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994)

1.3.

La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.

Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che

servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le

spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di

manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà

la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una

suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie il ricorrente ha fatto valere le seguenti spese di manutenzione immobiliare:

- spese per il giardino fr. 24'347.15.-

- arch. __________ fr. 8'000.00.-

-

strutture in alluminio fr. 9'318.15.-

-

elettricista fr. 5'300.00.-

- AIL fr. 5'057.20.-

-

costruzioni metalliche fr. 8'740.00.-

-

rivestimento impermeabile fr. 5'550.80.-

-

carpentiere fr. 8'000.00.-

- impresa

costruzioni fr. 62'000.00.-

totale fr. 136'000.00.-

Nel

ricorso, il contribuente chiede che gli vengano dedotte nella misura di fr.

95'000.-. L’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni, propone una deduzione

di fr. 20'000, limitatamente cioè alle spese di carpenteria e per il

rifacimento dell’impianto elettrico. Come l’autorità fiscale sia arrivata a

tale importo, non è del tutto chiaro. Nella prima decisione di tassazione l’UT

aveva applicato una deduzione forfetaria del 25% del reddito immobiliare,

mentre nelle osservazioni, del 25 maggio 2011, ha applicato la modalità di calcolo delle spese effettive. Sommando le fatture dell’elettri-cista

e del carpentiere non si arriva all’importo indicato nelle osservazioni. La

questione può in ogni caso essere lasciata aperta in questa sede, poiché, come

si vedrà, il ricorso non può essere accolto, neppure parzialmente.

2.2

Nel caso

in esame, va tenuto presente che le spese di manutenzione non si riferiscono al

fondo n__________ RFD __________ dove sorge la casa, la quale ha un valore

locativo che viene imposto, ma riguardano il fondo n. __________ RFD __________,

poco distante, sul quale sorge la darsena. Come si evince dalla documentazione

prodotta agli atti dell’incarto fiscale, a tale fondo non viene attribuito

nessun valore locativo e conseguentemente non viene

imposto.

A tale

riguardo, va sottolineato che le spese di manutenzione sono sono considerate spese

per l’acquisizione del reddito (Gewinnungskosten) e presuppongono pertanto

che vi sia un reddito imponibile; secondo un principio del diritto dell’imposta

sul reddito, posso essere dedotti solo i costi che hanno portato al conseguimento

di un reddito imponibile (decisione TF 2A.683/2004 del 15 luglio 2005, consid.

2.

). In altre parole, per la deducibilità è necessario che il valore

immobiliare, sul quale viene fatta una manutenzione, sia stato considerato nel

calcolo del valore locativo. Le spese di manutenzione per il giardino o per

piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono quindi deducibili quando il

valore del giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann,

Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello

stesso senso Locher, Kommentar zum

DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.

789).

Anche

la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale

amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile

devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera

della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del

giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del

valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).

Lo

stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre

quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il

giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore

locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).

2.3

Ne

consegue che le spese fatte valere non possono essere dedotte perché al fondo

in questione non è attribuito alcun valore locativo; infatti il ricorrente

viene imposto solo sul reddito (fr. 19'636.-) della casa (fondo n. __________

RFD __________) e quindi le spese di manutenzione di fr. 95'000.- non hanno nessuna

relazione con il valore locativo imposto.

3.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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