Lexipedia

Decisione

80.2011.58

Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, acquisto di una casa in un altro cantone, prima e seconda moglie nel Canton Ticino, attività lucrativa nello stesso cantone

12 novembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a ____________________, vive ad __________ con la moglie __________

e la quarta figlia __________. I tre figli di primo letto vivono con la madre __________

ad __________.

Il

contribuente lavora in qualità di ingegnere civile alle dipendenze della __________

SA di __________, di cui è amministratore unico. Detiene inoltre una quota

sociale della __________ SA, della Pun__________ SA e della __________ SA di __________.

B. Con

decisione del 5 novembre 2010, l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano-Campagna notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento. L’autorità

fiscale comunicava al contribuente di averlo iscritto nel registro dei

contribuenti del Canton Ticino e del Comune di __________ per i periodi fiscali

2008 e 2009 per “residenza effettiva nel Comune di __________, la posizione

dirigenziale importante in seno a società anonime di proprietà del contribuente

e meglio come alle risultanze del verbale di audizione del 4 ottobre 2010”.

C. In data 30 novembre 2010 RI 1 interponeva reclamo avverso la

decisione dell’autorità fiscale. Il reclamante sosteneva di essere domiciliato

nel Comune di __________ dal 2001. Chiariva di essere socio al 50% della __________

SA di __________ e di aver fondato nel 2003 la __________ SA con sede nel

Cantone __________, la quale paga parte delle imposte in Ticino e dalla quale

dal 2007 percepisce un maggiore stipendio rispetto a quello versatogli dalla

ditta ticinese. Aggiungeva inoltre di disporre, dallo stesso anno, di

un’automobile privata immatricolata nel Canton __________ e di risiedere nel

comune di __________ unicamente dal lunedì al venerdì per “ragioni

organizzative e lavoro”, recandosi a __________ per il fine settimana e durante

le vacanze. Il ricorrente sottolineava infine che la sua situazione era

sostanzialmente rimasta immutata rispetto al periodo 2001-2007.

D. Con decisione del 22 marzo 2011 l’Ufficio circondariale di tassazione

di Lugano-Campagna respingeva il reclamo. L’autorità fiscale adduceva in merito

le seguenti motivazioni:

“[…]

il contribuente svolge una funzione dirigenziale nella __________ della quale

possiede il 50% del capitale azionario tramite la __________ SA […] vive

durante la settimana nell’abitazione coniugale di __________ […] i figli del

precedente matrimonio sono scolarizzati in Ticino”.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla __________ SA di __________,

contesta la decisione su reclamo dell’autorità fiscale. Il ricorrente sostiene

che le motivazioni espresse dall’Ufficio di tassazione sono insufficienti per

attribuirgli, quale domicilio fiscale primario, il Cantone Ticino. Oltre a

ribadire quanto sostenuto in sede di reclamo, sottolinea di aver acquistato, con

l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, un appartamento a __________ in cui,

a suo dire, ha sempre trascorso il suo tempo libero con la famiglia. Ritiene

che l’abitazione di __________ debba essere considerata quale abitazione

secondaria, occupata unicamente dal lunedì al venerdì per “ridurre gli

spostamenti e i relativi costi”. Sostiene infine che il centro dei suoi

interessi vitali sia nel Canton Grigioni, pur essendo la famiglia rimasta

domiciliata in Ticino.

F.

Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2011, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea

in particolare che il Cantone Ticino, oltre ad essere il luogo in cui esercita

prevalentemente la sua attività professionale, costituisce pure il centro dei

suoi interessi ideali.

G. All’udienza del 27 settembre 2012, le parti si sono riconfermate

nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Nella

presente fattispecie, è controverso se il ricorrente sia illimitatamente assoggettato

all’imposta nel Canton Ticino, ad __________ oppure nel Canton __________, a __________.

1.2.

Il

diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e

l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in

Svizzera.

1.3.

Una

persona ha il domicilio fiscale rispettivamente in Svizzera e nel Canton

Ticino, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede

con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le

conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i

due seguenti elementi:

-

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore.

1.4.

Di regola

il domicilio fiscale coincide con quello civile.

In

particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in

determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un

determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può

accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso

rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

Se i

presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale

il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le

relazioni più intense (cfr. Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009,

p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha

il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di

carattere sia ideale sia materiale (Locher,

loc. cit).

Il

domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività. Nel caso di

contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di

lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 pag. 346 segg., n.

2t). Il luogo di dimora durante la settimana prevale nuovamente quale luogo del

domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del

contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti

gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31).

1.5.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale, rispettivamente

in Svizzera e nel Canton Ticino, è data invece quando una persona vi soggiorna

senza interruzioni apprezzabili:

- almeno

30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

- almeno

90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

Se non

sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato

all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente

punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua

sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è

proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o

diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art.

4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2. 2.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr. al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La

procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo

l’art. 196 LT, sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione

accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti

per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200 LT; art 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in StR 61 p. 442).

2.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3

ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008,

n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al

contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra

l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono

verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621;

sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

60.

e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

3.

3.1.

Nel caso in

esame, l’autorità fiscale ha ritenuto il ricorrente illimitatamente assoggettato

all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ugano-Campagna ha preso tale decisione sulla base di una serie di

elementi: l’effettiva residenza di RI 1 nel Comune di __________, la posizione

dirigenziale importante dello stesso in seno a società anonime di sua proprietà

e le risultanze del verbale di audizione del 4 ottobre 2010.

3.2

Dall’esame

dei documenti dell’incarto fiscale risulta anzitutto che RI 1 ha soggiornato ad __________ con la prima moglie __________ ed i suoi tre figli dal 1° gennaio 2003

fino al 21 marzo 2007 (data del divorzio), mantenendo tuttavia il domicilio a __________.

Successivamente, è andato ad abitare con la nuova moglie __________ (sposata a

giugno 2009) e la quarta figlia __________ ad __________, dove queste ultime

sono tutt’oggi domiciliate.

Nel

Comune di __________, la nuova famiglia risiede già dal 2007, in un appartamento a disposizione del ricorrente, il cui affitto era inizialmente pagato dalla __________

SA di __________, e che è stato successivamente acquistato dallo stesso

ricorrente nel 2008. Questa circostanza rappresenta un primo significativo indizio

della sua intenzione di costituire il centro dei propri interessi vitali nel

comune ticinese. Come si è già ricordato, il più importante legame che fonda

l’assoggettamento limitato è rappresentato proprio dal luogo di abitazione

della famiglia.

Alla

stessa conclusione conduce il reclamo interposto dal ricorrente all’Ufficio di

tassazione, in cui chiariva che la moglie e i bambini erano domiciliati nel

Comune di __________ per ragioni organizzative (bambini all’asilo, pratiche

burocratiche, ecc.).

Significativa

appare anche la circostanza che la moglie, lasciato il suo domicilio storico di

__________ nel giugno 2009, non si sia trasferita nel Canton __________, bensì

ad __________.

Anche lo

scritto del 17 febbraio 2011 dell’Ufficio fiscale comunale di __________, che

notificava alla Divisione delle contribuzioni di Bellinzona che il ricorrente e

sua moglie __________ il 6.06.12 “si sono annunciati partenti per il vostro

Cantone”, sembrerebbe confermare l’intenzione del ricorrente di costituire il

centro dei suoi interessi vitali nel Cantone Ticino.

3.3

Durante

il periodo fiscale in questione il ricorrente ha esercitato l’attività

lavorativa di ingegnere tecnico alle dipendenze della __________ SA di __________

di cui è amministratore unico. Da quanto emerso dagli atti e confermato dallo

stesso con verbale di audizione del 4 ottobre 2010, tramite la stessa società

il ricorrente partecipa al capitale sociale della __________ __________ SA e

della __________ SA di __________. Inoltre, partecipa nella misura del 50% al

capitale sociale della __________ SA di __________, per la quale lavora in

qualità di direttore tecnico. Le società operano nel settore immobiliare e la

loro attività viene esercitata prevalentemente nel Cantone Ticino.

Dagli

atti pare evidente che l’attività lavorativa del ricorrente sia esercitata

quasi esclusivamente nel Cantone Ticino. Anzitutto, nei periodi fiscali in

discussione, egli ha percepito un cospicuo stipendio sia dalla ___________ sia

dalla __________ SA. La prima società, inoltre, pur avendo sede nel Canton __________,

è operativa nel Canton Ticino, tanto è vero che, nell’ambito della ripartizione

intercantonale, allo stabilimento d’impresa ticinese è attribuita la maggior

parte degli elementi imponibili (90% nel periodo fiscale 2007).

La stessa

__________, per la quale il ricorrente svolge l’attività di direttore tecnico

dal 2004, gli ha messo a disposizione l’appartamento ad __________ dal 2007,

pagandone l’affitto. Il Comune di __________, oltre ad essere il centro degli

interessi ideali del ricorrente, risulta pertanto essere anche il centro dei

suoi interessi materiali.

3.4

Alla luce

del quadro descritto, è difficile contestare la conclusione cui è pervenuta

l’autorità fiscale. Quanto ai legami con il Comune di __________, questi non

sono di tutta evidenza sufficienti per costituirne il domicilio fiscale. La

nuova famiglia trascorrerebbe unicamente il suo tempo libero (il fine settimana

e le vacanze) in un appartamento acquistato nel 2003 dal ricorrente e dalla

prima moglie.

Il fatto

poi che il contratto di acquisto dell’abitazione grigionese prevedesse tra le

clausole l’assunzione del domicilio primario a __________, non è sufficiente a

confermare l’asserita intenzione del ricorrente di risiedervi durevolmente.

Potrebbe, anzi, far pensare che il ricorrente abbia trasferito il suo domicilio

a __________, proprio per potervi acquistare l’immobile, tenuto conto delle limitazioni

cui la legislazione locale subordina l’acquisto di abitazioni secondarie.

Conclusione avvalorata dalle preoccupazioni espresse dal ricorrente, nel corso

dell’udienza dinanzi a questa Camera, in merito alle paventate conseguenze di

un’eventuale decisione che accertasse il suo domicilio nel Canton Ticino.

3.5

Il ricorrente

non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che negli anni precedenti

(nel periodo 2001-2007) l’autorità fiscale ticinese non ha

rivendicato l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.

Nel caso

in esame va in particolare rilevato non soltanto che ogni periodo fiscale è autonomo

(decisione TF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793), ma soprattutto che gli indizi di

un suo domicilio nel Canton Ticino si sono rafforzati nel momento in cui ha

divorziato dalla prima moglie.

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster