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Decisione

80.2011.59

Assoggettamento illimitato: preteso trasferimento di domicilio all'estero, onere della prova, conseguimento di redditi del lavoro e dividendo dopo tale data

22 dicembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

10 dicembre 2004 RI 1 inoltrava la dichiarazione fiscale 2003, indicando quale

periodo di assoggettamento i mesi da gennaio a fine giugno 2003.

Con

decisione del 19 aprile 2007, l’RS 1 le notificava la tassazione IC/IFD 2003,

nella quale il periodo d’assoggettamento era protratto fino al 31 dicembre

2003.

B. Con

scritto del 14 giugno 2005, la RA 1, rappresentante della contribuente,

ritornava all’autorità fiscale i moduli per la dichiarazione fiscale 2004, “in

quanto dal 1° luglio 2003 la signora RI 1 ha trasferito il suo domicilio all’estero”.

Il 1°

ottobre 2008, la __________, datore di lavoro della contribuente, dava seguito

ad una richiesta dell’Ufficio di tassazione e gli trasmetteva due certificati

di salario, relativi rispettivamente all’attività di RI 1 quale “impiegata

presso la __________” dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 e quale “segretaria in

seno al Consiglio di amministrazione della __________” dal 1° gennaio al 30

novembre 2004.

Con

decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente

la tassazione IC/IFD 2004, con la quale la assoggettava illimitatamente alle

imposte per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2004. Il reddito

imponibile per l’IC era commisurato in fr. 781'100.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 784'100.–; per l’IFD, il reddito imponibile ammontava a fr.

784'400.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 787'800.–. La sostanza

imponibile, da parte sua, era stabilita in fr. 19'200'000.–.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 dicembre 2008,

contestando l’assoggettamento alle imposte in Svizzera, in seguito al trasferimento

del domicilio a __________ dal 1° luglio 2003. Riconosceva di aver continuato a

percepire compensi dal datore di lavoro fino al 2004, aggiungendo che “per

un disguido interno” la __________ aveva “omesso di effettuare la

trattenuta alla fonte su queste remunerazioni, che devono pertanto essere

soggette a tassazione”. Negava peraltro che il suo rapporto di lavoro con

la __________ comportasse “un obbligo di presenza”, che a sua volta

avrebbe implicato il suo domicilio a __________.

Il 28

maggio 2010, l’autorità fiscale chiedeva alla reclamante di comprovare “l’avvenuto

assoggettamento illimitato alle imposte in __________ a partire dal 1.7.2003”.

Con

scritto del 5 agosto 2010, il rappresentante della contribuente affermava di

non aver mai presentato una dichiarazione fiscale in __________. A comprova

dell’esistenza della residenza a __________, allegava un certificato di

residenza (“volante de inscripción padronal”), un permesso di residenza

per stranieri, un certificato di assicurazione medica, un contratto di

locazione ed il contratto di lavoro stipulato con una collaboratrice domestica.

Il 4

ottobre 2010 si teneva un’udienza, nel corso della quale l’Ufficio di

tassazione ribadiva di ritenere ancora domiciliata in Svizzera la contribuente

fino al 30 novembre 2004, non essendo stati presentati “documenti attestanti

l’assoggettamento fiscale all’estero per il periodo”. I rappresentanti

della reclamante erano di contrario avviso e chiedevano pertanto lo stralcio

dalla tassazione 2004 della sostanza mobiliare (titoli e capitali) e del

relativo reddito.

D. Con

decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, sottolineando

l’esistenza di “indizi significativi” a supporto della tesi del

domicilio in Svizzera durante il 2004: “la contribuente non ha comprovato

l’avvenuto assoggettamento fiscale illimitato in __________ ed ha continuato a

percepire lo stipendio dalla __________, senza trattenuta d’imposta alla fonte,

anche nel 2004”. A quest’ultimo riguardo, la decisione affermava di non

poter ammettere la giustificazione del “disguido interno”, in

considerazione della posizione di importante azionista/dipendente della

reclamante all’interno della __________ stessa, dalla quale proprio nel 2004

aveva percepito dividendi per fr. 747'500.–. Considerata anche “l’assenza di

un’imposizione fiscale estera per il periodo corrispondente”, l’Ufficio

confermava la propria precedente decisione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’assoggettamento illimitato in Svizzera nel corso del periodo fiscale 2004.

Argomenta di essersi trasferita a __________ nel 2003, per raggiungere il suo

compagno __________, con il quale si sarebbe poi sposata il 18 settembre 2004.

Ribadisce che la prova del fatto che a __________ aveva spostato il centro dei

suoi interessi vitali sarebbe costituita in particolare dalla locazione di un

appartamento, per cui pagava euro 3'750.-- al mese di pigione, dall’assunzione

di personale di servizio e dalla stipulazione di un’assicurazione sanitaria.

L’insorgente solleva poi un problema legato all’imposta preventiva trattenuta

sul dividendo versatole nel corso del 2004: se fosse stata domiciliata in

Svizzera, avrebbe avuto diritto al rimborso, diritto tuttavia prescritto nel

momento in cui le è stata notificata la tassazione per il 2004.

F. Nelle

sue osservazioni del 16 giugno 2011, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea in particolare che la

ricorrente non ha impugnato la decisione di tassazione per il periodo fiscale

2003, con la quale è stata assoggettata all’imposta in Svizzera per l’intero

periodo, nonostante l’annuncio della partenza per l’estero. Inoltre, ella avrebbe

mantenuto la sua attività lavorativa ed il suo appartamento a __________. La

Divisione delle contribuzioni contesta infine di non aver preteso dalla

contribuente l’inoltro della dichiarazione fiscale per il 2004, osservando che

la ricorrente l’ha inoltrata in bianco.

G. All’udienza

del 14 settembre 2011 la ricorrente ha contestato innanzitutto la procedura

dell’Ufficio di tassazione, affermando che lo stesso avrebbe dovuto reagire

subito al ritorno dei moduli in bianco e non aspettare fino al 12 novembre 2008

per notificarle la tassazione IC/IFD 2004. Inoltre, a suo dire, il fatto di non

aver contestato la decisione di tassazione IC/IFD 2003 (con la quale non le si

riconosceva il domicilio a __________) non significa ancora che lei fosse

d’accordo con la stessa.

La

Divisione delle contribuzioni ha prodotto alcuni documenti, ottenuti presso

l’Amministrazione federale delle contribuzioni, in cui si afferma, tra le altre

cose, che già nel 2004 la ricorrente risiedeva a __________, e pertanto non in __________.

Diritto

1. 1.1.

Il

diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e

l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in

Svizzera.

1.2.

Una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente.

Occorrono

dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

-

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore.

1.3.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno

30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

b. almeno

90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

Se non

sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato

all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente

punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua

sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è

proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o

diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art.

4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.4.

L’elemento

oggettivo del domicilio (o della dimora) fiscale è rappresentato dalla presenza

effettiva nel luogo in questione, mentre l’elemento soggettivo è costituito

dall’intenzione di stabilirsi durevolmente: un’esplicita dichiarazione di

volontà non è necessaria, essendo invece determinanti le circostanze

riconoscibili da terzi (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 13 e 15 ad art. 3 LIFD). In

altre parole il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete

del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29, consid.

4.1; DTF 125 I 54 consid. 2a).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio

inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire

d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e

procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1

LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili

riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007; cfr., al proposito, Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando

il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri

obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli

elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica

invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la

prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz.,

Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva,

la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere

di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di

attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che

sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e

precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità

(ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

2.3

L’art. 3 cpv. 2 LIFD,

secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi

risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio

legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma

di domicilio fiscale, a differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio

federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta

(DIFD, abrogato il 31 dicembre 1994), che faceva espressamente rinvio agli art.

23-26 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). A partire da questo rinvio, la

giurisprudenza aveva dedotto che l’art. 24 cpv. 1 CC era applicabile, tranne

che in materia di doppia imposizione intercantonale; dunque, su questa base, il

contribuente che abbandonava il suo domicilio svizzero per recarsi all’estero,

conservava il suo domicilio fiscale al luogo del suo vecchio domicilio

fintantoché non se ne costituiva uno nuovo nel luogo del suo nuovo

insediamento. La questione che si era posta, era di sapere se tale giurisprudenza

avrebbe potuto essere mantenuta sotto l’egida del nuovo diritto. A tal

proposito, bisogna rilevare che l’art. 3 cpv. 2 della LAID contiene la stessa

definizione del domicilio della persona fisica dell’art. 3 cpv. 2 LIFD, nozione

che il legislatore ha voluto che si accordi a quella del CC. In una sentenza

del 3 maggio 2000 (RF 55/2000 p. 509), l’Alta Corte ha constatato che l’assenza

del rinvio agli art. 23-26 CC non modificava l’interpretazione della nozione di

domicilio fiscale. Ad ogni modo, in materia di diritto fiscale internazionale,

quando nessuna Convenzione di doppia imposizione è applicabile, bisogna unicamente

ritenere che una persona non può avere simultaneamente più domicili. Come per

il vecchio diritto, ogni persona conserva il suo domicilio fintanto che non se

ne sia creato uno nuovo. Risulta essere privo di importanza il fatto che il

contribuente abbia annunciato la sua partenza dal luogo del suo precedente

domicilio o che l’abbia lasciato. Il Tribunale federale ha confermato in una

sentenza (sentenza non pubblicata del TF del 6 febbraio 2001, inc. n.

2A.337/2000) che il contribuente che lascia la Svizzera è obbligato al pagamento

dell’imposta federale diretta sino a che si sia costituito un nuovo domicilio

all’estero. La giurisprudenza ispirata all’art. 24 CC non trova applicazione

per quanto riguarda i rapporti di diritto intercantonale, per non urtare la

sovranità dei cantoni, ma trova però applicazione in diritto fiscale

internazionale. La conseguenza per l’imposta federale diretta, è che una volta

costituito il domicilio in Svizzera quest’ultimo permane sino alla creazione di

un nuovo domicilio all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo

domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano

dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi

delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (cfr. la sentenza CDT n.

80.2009.153

dell’8 febbraio 2010, in RtiD II-2010 n. 2t

consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.4

Svizzera e Spagna sono

legati fra loro dalla Convenzione del 26 aprile 1966 intesa ad evitare la

doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

(CDI-SP; RS 0.672.933.21). Secondo l’art. 4 par. 1 CDI-SP, ai fini della convenzione,

l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in

virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello

Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di

direzione o di ogni altro criterio analogo.

Solo quando, in base alla

disposizione appena menzionata, una persona fisica è considerata residente di

entrambi gli Stati contraenti, si verifica un conflitto nell’assoggettamento

illimitato. A tal fine, l’art. 4 par. 2 CDI-SP prevede una serie di regole (“tie

breaker rule”), che mira a dare la preponderanza allo Stato con cui il contribuente

ha i legami più forti.

3.3.1

In primo luogo, va

rilevato che la mera circostanza che l’autorità fiscale abbia notificato la

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2004 solo il 12 novembre 2008

non conferisce alla ricorrente il diritto di interpretare tale attesa come un

riconoscimento della cessazione del suo assoggettamento illimitato.

3.2

L’esistenza

del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera costituisce il presupposto per

l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette federali e cantonali e viene

pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione.

In

determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata

una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la

quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per rag ioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo

scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa

una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona

che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone

che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento,

proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui

spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al

proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007).

3.3

Alla fine del 2004, la

contribuente, da sempre assoggettata illimitatamente alle imposte in Svizzera, ha

inoltrato la dichiarazione fiscale per il periodo 2003, indicando che

l’assoggettamento era cessato il 1° luglio 2003. Per quanto attiene al periodo

successivo, il 14 giugno 2005 ha ritornato all’autorità competente il formulario

per la dichiarazione in bianco, scrivendo di essersi trasferita all’estero.

In nessun caso l’Ufficio

di tassazione le ha notificato una decisione dalla quale risulti di aver

accertato la cessazione dell’assoggettamento alla data indicata o anche in un

momento successivo. Né d’altronde la contribuente ha preteso la notificazione

di una decisione di accertamento. Al contrario, dopo che l’autorità le ha notificato

la tassazione per il periodo 2003, con decisione del 19 aprile 2007, estendendo

l’assoggettamento all’intero periodo fiscale, l’insorgente non ha interposto

reclamo.

4.

4.1.

Dai documenti agli atti

emerge che la ricorrente ha lavorato dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004

quale impiegata presso la __________ e dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004

quale segretaria in seno al Consiglio di Amministrazione della stessa.

Già il semplice esercizio

di tali attività lucrative nel corso del 2004 appare difficilmente compatibile

con la pretesa della contribuente di aver trasferito il domicilio all’estero

nel corso dell’anno precedente.

Inoltre, se, come ella

sostiene, il suo domicilio fosse stato trasferito all’estero già a metà

dell’anno precedente, il suo datore di lavoro avrebbe dovuto sottoporre il reddito

del lavoro alla ritenuta d’imposta alla fonte, secondo il combinato disposto

degli articoli 4 cpv. 1 lett. a e 114 LT, per l’imposta cantonale, e

degli articoli 5 cpv. 1 lett. a e 91 LIFD, per l’imposta federale

diretta.

Né dai certificati di

salario sopraindicati, e neppure da altra documentazione, emerge tuttavia che

sia stata effettuata la ritenuta alla fonte su queste remunerazioni. A tale

proposito, la ricorrente si è limitata ad ammettere che vi sia stato un “disguido

interno” alla __________ e che quest’ultima abbia omesso di effettuare la

trattenuta alla fonte.

4.2

Vi sono dunque molteplici

indizi convergenti che concorrono a sostanziare che RI 1 non abbia costituito

un nuovo domicilio all’estero. In queste condizioni le incombeva rendere

verosimile, prove alla mano, l’esistenza di stretti legami con lo Stato dove affermava

essere domiciliata: in virtù del proprio dovere di collaborazione (art. 124 ss.

LIFD) le spettava infatti offrire alle autorità fiscali tutti gli elementi

determinanti ai fini dell’assoggettamento. Al contrario, nel caso in esame, la

collaborazione della ricorrente con le autorità fiscali lascia a desiderare.

Essa si è limitata ad allegare la documentazione inerente all’iscrizione ad una

palestra (entrate ed uscite relative unicamente all’anno 2003) e ad alcuni

trattamenti di bellezza effettuati in un istituto (dal 2 febbraio 2004 al 17

marzo 2004), gli estratti bancari per viaggi da __________ a __________, un

contratto di subaffitto di un appartamento a __________ (peraltro sottoscritto

in data 18 dicembre 2002, valido dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004), un

contratto di lavoro per personale domestico, un certificato di assicurazione

medica ed un “volante de inscripción padronal”.

Dall’insieme delle

circostanze oggettive e concrete del caso in esame, e dai documenti

sopraindicati non si può tuttavia ancora desumere che __________ sia stato il

luogo ove RI 1 abbia trasferito il centro dei suoi interessi personali:

semplici affermazioni della stessa ricorrente non sono sufficienti in tal senso.

Anche l’affermazione secondo la quale “(…) nel corso del 2003, la Signora RI

1.

si era legata sentimentalmente con il Signor __________, cittadino portoghese

residente in __________, con il quale si è poi sposata in data 18 settembre

2004.

All’epoca il marito lavorava per un gruppo internazionale in __________;

nel corso del 2004 , il datore di lavoro, richiese al Signor __________ il

trasferimento in __________ dove in effetti, entrambi vi si sposarono e dove

risiede tuttora la Signora RI 1 (…)” non trova nessun riscontro agli atti:

la ricorrente non ha infatti provato in alcun modo che l’ex marito lavorasse e

risiedesse a __________. Agli indizi che comprovano l’esistenza di un domicilio

a __________, non se ne contrappongono dunque altri altrettanto consistenti.

Inoltre, RI 1 non ha

neppure dimostrato di aver pagato delle imposte al suo presunto nuovo

domicilio, rispettivamente non ha fornito la prova che ne era dispensata. Al

contrario, essa ha esplicitamente affermato di non aver mai presentato una

dichiarazione fiscale in __________.

4.3

Alla luce

dei fatti descritti, ben si comprende la decisione dell’autorità fiscale che

concerne l’assoggettamento illimitato della ricorrente e che ritiene

insufficientemente provata l’assenza di un domicilio in Svizzera,

rispettivamente l’esistenza di un domicilio in un altro Stato.

Tale

conclusione si impone anche alla luce della Convenzione con la __________, la

quale come rilevato rinvia al diritto interno dello Stato per quanto attiene

alla determinazione della residenza fiscale. Nella fattispecie, è la stessa

insorgente ad aver ammesso che la __________ non l’ha assoggettata all’imposta

sul reddito nel periodo fiscale litigioso, sicché non occorre confrontarsi con

le regole stabilite dal diritto internazionale per risolvere i casi di doppia

imposizione.

5.

Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giudizio e spese processuali sono

poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 3’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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