80.2011.59
Assoggettamento illimitato: preteso trasferimento di domicilio all'estero, onere della prova, conseguimento di redditi del lavoro e dividendo dopo tale data
22 dicembre 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2011.59
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: preteso trasferimento di domicilio all'estero, onere della prova, conseguimento di redditi del lavoro e dividendo dopo tale data
APPARTENENZA PERSONALE
art. 4 CDI-SP
art. 3 LIFD
art. 2 LT
Incarto n.
80.2011.59
Lugano
22 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 aprile 2011 contro la decisione del 23
marzo 2011 in materia di IC/IFD 2004.
Fatti
A. Il
10 dicembre 2004 RI 1 inoltrava la dichiarazione fiscale 2003, indicando quale
periodo di assoggettamento i mesi da gennaio a fine giugno 2003.
Con
decisione del 19 aprile 2007, l’RS 1 le notificava la tassazione IC/IFD 2003,
nella quale il periodo d’assoggettamento era protratto fino al 31 dicembre
2003.
B. Con
scritto del 14 giugno 2005, la RA 1, rappresentante della contribuente,
ritornava all’autorità fiscale i moduli per la dichiarazione fiscale 2004, “in
quanto dal 1° luglio 2003 la signora RI 1 ha trasferito il suo domicilio all’estero”.
Il 1°
ottobre 2008, la __________, datore di lavoro della contribuente, dava seguito
ad una richiesta dell’Ufficio di tassazione e gli trasmetteva due certificati
di salario, relativi rispettivamente all’attività di RI 1 quale “impiegata
presso la __________” dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 e quale “segretaria in
seno al Consiglio di amministrazione della __________” dal 1° gennaio al 30
novembre 2004.
Con
decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente
la tassazione IC/IFD 2004, con la quale la assoggettava illimitatamente alle
imposte per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2004. Il reddito
imponibile per l’IC era commisurato in fr. 781'100.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 784'100.–; per l’IFD, il reddito imponibile ammontava a fr.
784'400.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 787'800.–. La sostanza
imponibile, da parte sua, era stabilita in fr. 19'200'000.–.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 dicembre 2008,
contestando l’assoggettamento alle imposte in Svizzera, in seguito al trasferimento
del domicilio a __________ dal 1° luglio 2003. Riconosceva di aver continuato a
percepire compensi dal datore di lavoro fino al 2004, aggiungendo che “per
un disguido interno” la __________ aveva “omesso di effettuare la
trattenuta alla fonte su queste remunerazioni, che devono pertanto essere
soggette a tassazione”. Negava peraltro che il suo rapporto di lavoro con
la __________ comportasse “un obbligo di presenza”, che a sua volta
avrebbe implicato il suo domicilio a __________.
Il 28
maggio 2010, l’autorità fiscale chiedeva alla reclamante di comprovare “l’avvenuto
assoggettamento illimitato alle imposte in __________ a partire dal 1.7.2003”.
Con
scritto del 5 agosto 2010, il rappresentante della contribuente affermava di
non aver mai presentato una dichiarazione fiscale in __________. A comprova
dell’esistenza della residenza a __________, allegava un certificato di
residenza (“volante de inscripción padronal”), un permesso di residenza
per stranieri, un certificato di assicurazione medica, un contratto di
locazione ed il contratto di lavoro stipulato con una collaboratrice domestica.
Il 4
ottobre 2010 si teneva un’udienza, nel corso della quale l’Ufficio di
tassazione ribadiva di ritenere ancora domiciliata in Svizzera la contribuente
fino al 30 novembre 2004, non essendo stati presentati “documenti attestanti
l’assoggettamento fiscale all’estero per il periodo”. I rappresentanti
della reclamante erano di contrario avviso e chiedevano pertanto lo stralcio
dalla tassazione 2004 della sostanza mobiliare (titoli e capitali) e del
relativo reddito.
D. Con
decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, sottolineando
l’esistenza di “indizi significativi” a supporto della tesi del
domicilio in Svizzera durante il 2004: “la contribuente non ha comprovato
l’avvenuto assoggettamento fiscale illimitato in __________ ed ha continuato a
percepire lo stipendio dalla __________, senza trattenuta d’imposta alla fonte,
anche nel 2004”. A quest’ultimo riguardo, la decisione affermava di non
poter ammettere la giustificazione del “disguido interno”, in
considerazione della posizione di importante azionista/dipendente della
reclamante all’interno della __________ stessa, dalla quale proprio nel 2004
aveva percepito dividendi per fr. 747'500.–. Considerata anche “l’assenza di
un’imposizione fiscale estera per il periodo corrispondente”, l’Ufficio
confermava la propria precedente decisione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’assoggettamento illimitato in Svizzera nel corso del periodo fiscale 2004.
Argomenta di essersi trasferita a __________ nel 2003, per raggiungere il suo
compagno __________, con il quale si sarebbe poi sposata il 18 settembre 2004.
Ribadisce che la prova del fatto che a __________ aveva spostato il centro dei
suoi interessi vitali sarebbe costituita in particolare dalla locazione di un
appartamento, per cui pagava euro 3'750.-- al mese di pigione, dall’assunzione
di personale di servizio e dalla stipulazione di un’assicurazione sanitaria.
L’insorgente solleva poi un problema legato all’imposta preventiva trattenuta
sul dividendo versatole nel corso del 2004: se fosse stata domiciliata in
Svizzera, avrebbe avuto diritto al rimborso, diritto tuttavia prescritto nel
momento in cui le è stata notificata la tassazione per il 2004.
F. Nelle
sue osservazioni del 16 giugno 2011, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea in particolare che la
ricorrente non ha impugnato la decisione di tassazione per il periodo fiscale
2003, con la quale è stata assoggettata all’imposta in Svizzera per l’intero
periodo, nonostante l’annuncio della partenza per l’estero. Inoltre, ella avrebbe
mantenuto la sua attività lavorativa ed il suo appartamento a __________. La
Divisione delle contribuzioni contesta infine di non aver preteso dalla
contribuente l’inoltro della dichiarazione fiscale per il 2004, osservando che
la ricorrente l’ha inoltrata in bianco.
G. All’udienza
del 14 settembre 2011 la ricorrente ha contestato innanzitutto la procedura
dell’Ufficio di tassazione, affermando che lo stesso avrebbe dovuto reagire
subito al ritorno dei moduli in bianco e non aspettare fino al 12 novembre 2008
per notificarle la tassazione IC/IFD 2004. Inoltre, a suo dire, il fatto di non
aver contestato la decisione di tassazione IC/IFD 2003 (con la quale non le si
riconosceva il domicilio a __________) non significa ancora che lei fosse
d’accordo con la stessa.
La
Divisione delle contribuzioni ha prodotto alcuni documenti, ottenuti presso
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, in cui si afferma, tra le altre
cose, che già nel 2004 la ricorrente risiedeva a __________, e pertanto non in __________.
Diritto
1. 1.1.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e
l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.
1.2.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2
LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l’intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
-
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore.
1.3.
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Se non
sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato
all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente
punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua
sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è
proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o
diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art.
4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.4.
L’elemento
oggettivo del domicilio (o della dimora) fiscale è rappresentato dalla presenza
effettiva nel luogo in questione, mentre l’elemento soggettivo è costituito
dall’intenzione di stabilirsi durevolmente: un’esplicita dichiarazione di
volontà non è necessaria, essendo invece determinanti le circostanze
riconoscibili da terzi (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 13 e 15 ad art. 3 LIFD). In
altre parole il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete
del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29, consid.
4.1; DTF 125 I 54 consid. 2a).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio
inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire
d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e
procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1
LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili
riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3
settembre 2007; cfr., al proposito, Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando
il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli
elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica
invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la
prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz.,
Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva,
la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere
di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di
attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che
sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e
precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità
(ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
2.3
L’art. 3 cpv. 2 LIFD,
secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi
risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio
legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma
di domicilio fiscale, a differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio
federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta
(DIFD, abrogato il 31 dicembre 1994), che faceva espressamente rinvio agli art.
23-26 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). A partire da questo rinvio, la
giurisprudenza aveva dedotto che l’art. 24 cpv. 1 CC era applicabile, tranne
che in materia di doppia imposizione intercantonale; dunque, su questa base, il
contribuente che abbandonava il suo domicilio svizzero per recarsi all’estero,
conservava il suo domicilio fiscale al luogo del suo vecchio domicilio
fintantoché non se ne costituiva uno nuovo nel luogo del suo nuovo
insediamento. La questione che si era posta, era di sapere se tale giurisprudenza
avrebbe potuto essere mantenuta sotto l’egida del nuovo diritto. A tal
proposito, bisogna rilevare che l’art. 3 cpv. 2 della LAID contiene la stessa
definizione del domicilio della persona fisica dell’art. 3 cpv. 2 LIFD, nozione
che il legislatore ha voluto che si accordi a quella del CC. In una sentenza
del 3 maggio 2000 (RF 55/2000 p. 509), l’Alta Corte ha constatato che l’assenza
del rinvio agli art. 23-26 CC non modificava l’interpretazione della nozione di
domicilio fiscale. Ad ogni modo, in materia di diritto fiscale internazionale,
quando nessuna Convenzione di doppia imposizione è applicabile, bisogna unicamente
ritenere che una persona non può avere simultaneamente più domicili. Come per
il vecchio diritto, ogni persona conserva il suo domicilio fintanto che non se
ne sia creato uno nuovo. Risulta essere privo di importanza il fatto che il
contribuente abbia annunciato la sua partenza dal luogo del suo precedente
domicilio o che l’abbia lasciato. Il Tribunale federale ha confermato in una
sentenza (sentenza non pubblicata del TF del 6 febbraio 2001, inc. n.
2A.337/2000) che il contribuente che lascia la Svizzera è obbligato al pagamento
dell’imposta federale diretta sino a che si sia costituito un nuovo domicilio
all’estero. La giurisprudenza ispirata all’art. 24 CC non trova applicazione
per quanto riguarda i rapporti di diritto intercantonale, per non urtare la
sovranità dei cantoni, ma trova però applicazione in diritto fiscale
internazionale. La conseguenza per l’imposta federale diretta, è che una volta
costituito il domicilio in Svizzera quest’ultimo permane sino alla creazione di
un nuovo domicilio all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo
domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano
dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi
delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (cfr. la sentenza CDT n.
80.2009.153
dell’8 febbraio 2010, in RtiD II-2010 n. 2t
consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2.4
Svizzera e Spagna sono
legati fra loro dalla Convenzione del 26 aprile 1966 intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
(CDI-SP; RS 0.672.933.21). Secondo l’art. 4 par. 1 CDI-SP, ai fini della convenzione,
l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in
virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello
Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di
direzione o di ogni altro criterio analogo.
Solo quando, in base alla
disposizione appena menzionata, una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si verifica un conflitto nell’assoggettamento
illimitato. A tal fine, l’art. 4 par. 2 CDI-SP prevede una serie di regole (“tie
breaker rule”), che mira a dare la preponderanza allo Stato con cui il contribuente
ha i legami più forti.
3.3.1
In primo luogo, va
rilevato che la mera circostanza che l’autorità fiscale abbia notificato la
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2004 solo il 12 novembre 2008
non conferisce alla ricorrente il diritto di interpretare tale attesa come un
riconoscimento della cessazione del suo assoggettamento illimitato.
3.2
L’esistenza
del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera costituisce il presupposto per
l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette federali e cantonali e viene
pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione.
In
determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata
una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la
quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per rag ioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo
scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa
una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona
che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone
che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento,
proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui
spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al
proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007).
3.3
Alla fine del 2004, la
contribuente, da sempre assoggettata illimitatamente alle imposte in Svizzera, ha
inoltrato la dichiarazione fiscale per il periodo 2003, indicando che
l’assoggettamento era cessato il 1° luglio 2003. Per quanto attiene al periodo
successivo, il 14 giugno 2005 ha ritornato all’autorità competente il formulario
per la dichiarazione in bianco, scrivendo di essersi trasferita all’estero.
In nessun caso l’Ufficio
di tassazione le ha notificato una decisione dalla quale risulti di aver
accertato la cessazione dell’assoggettamento alla data indicata o anche in un
momento successivo. Né d’altronde la contribuente ha preteso la notificazione
di una decisione di accertamento. Al contrario, dopo che l’autorità le ha notificato
la tassazione per il periodo 2003, con decisione del 19 aprile 2007, estendendo
l’assoggettamento all’intero periodo fiscale, l’insorgente non ha interposto
reclamo.
4.
4.1.
Dai documenti agli atti
emerge che la ricorrente ha lavorato dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004
quale impiegata presso la __________ e dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004
quale segretaria in seno al Consiglio di Amministrazione della stessa.
Già il semplice esercizio
di tali attività lucrative nel corso del 2004 appare difficilmente compatibile
con la pretesa della contribuente di aver trasferito il domicilio all’estero
nel corso dell’anno precedente.
Inoltre, se, come ella
sostiene, il suo domicilio fosse stato trasferito all’estero già a metà
dell’anno precedente, il suo datore di lavoro avrebbe dovuto sottoporre il reddito
del lavoro alla ritenuta d’imposta alla fonte, secondo il combinato disposto
degli articoli 4 cpv. 1 lett. a e 114 LT, per l’imposta cantonale, e
degli articoli 5 cpv. 1 lett. a e 91 LIFD, per l’imposta federale
diretta.
Né dai certificati di
salario sopraindicati, e neppure da altra documentazione, emerge tuttavia che
sia stata effettuata la ritenuta alla fonte su queste remunerazioni. A tale
proposito, la ricorrente si è limitata ad ammettere che vi sia stato un “disguido
interno” alla __________ e che quest’ultima abbia omesso di effettuare la
trattenuta alla fonte.
4.2
Vi sono dunque molteplici
indizi convergenti che concorrono a sostanziare che RI 1 non abbia costituito
un nuovo domicilio all’estero. In queste condizioni le incombeva rendere
verosimile, prove alla mano, l’esistenza di stretti legami con lo Stato dove affermava
essere domiciliata: in virtù del proprio dovere di collaborazione (art. 124 ss.
LIFD) le spettava infatti offrire alle autorità fiscali tutti gli elementi
determinanti ai fini dell’assoggettamento. Al contrario, nel caso in esame, la
collaborazione della ricorrente con le autorità fiscali lascia a desiderare.
Essa si è limitata ad allegare la documentazione inerente all’iscrizione ad una
palestra (entrate ed uscite relative unicamente all’anno 2003) e ad alcuni
trattamenti di bellezza effettuati in un istituto (dal 2 febbraio 2004 al 17
marzo 2004), gli estratti bancari per viaggi da __________ a __________, un
contratto di subaffitto di un appartamento a __________ (peraltro sottoscritto
in data 18 dicembre 2002, valido dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004), un
contratto di lavoro per personale domestico, un certificato di assicurazione
medica ed un “volante de inscripción padronal”.
Dall’insieme delle
circostanze oggettive e concrete del caso in esame, e dai documenti
sopraindicati non si può tuttavia ancora desumere che __________ sia stato il
luogo ove RI 1 abbia trasferito il centro dei suoi interessi personali:
semplici affermazioni della stessa ricorrente non sono sufficienti in tal senso.
Anche l’affermazione secondo la quale “(…) nel corso del 2003, la Signora RI
1.
si era legata sentimentalmente con il Signor __________, cittadino portoghese
residente in __________, con il quale si è poi sposata in data 18 settembre
2004.
All’epoca il marito lavorava per un gruppo internazionale in __________;
nel corso del 2004 , il datore di lavoro, richiese al Signor __________ il
trasferimento in __________ dove in effetti, entrambi vi si sposarono e dove
risiede tuttora la Signora RI 1 (…)” non trova nessun riscontro agli atti:
la ricorrente non ha infatti provato in alcun modo che l’ex marito lavorasse e
risiedesse a __________. Agli indizi che comprovano l’esistenza di un domicilio
a __________, non se ne contrappongono dunque altri altrettanto consistenti.
Inoltre, RI 1 non ha
neppure dimostrato di aver pagato delle imposte al suo presunto nuovo
domicilio, rispettivamente non ha fornito la prova che ne era dispensata. Al
contrario, essa ha esplicitamente affermato di non aver mai presentato una
dichiarazione fiscale in __________.
4.3
Alla luce
dei fatti descritti, ben si comprende la decisione dell’autorità fiscale che
concerne l’assoggettamento illimitato della ricorrente e che ritiene
insufficientemente provata l’assenza di un domicilio in Svizzera,
rispettivamente l’esistenza di un domicilio in un altro Stato.
Tale
conclusione si impone anche alla luce della Convenzione con la __________, la
quale come rilevato rinvia al diritto interno dello Stato per quanto attiene
alla determinazione della residenza fiscale. Nella fattispecie, è la stessa
insorgente ad aver ammesso che la __________ non l’ha assoggettata all’imposta
sul reddito nel periodo fiscale litigioso, sicché non occorre confrontarsi con
le regole stabilite dal diritto internazionale per risolvere i casi di doppia
imposizione.
5.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giudizio e spese processuali sono
poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 3’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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