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Decisione

80.2011.6

Assoggettamento limitato: contribuente illimitatamente imponibile in un altro cantone, mediazione nella vendita di immobili in Ticino, assenza di base legale per l'imposizione

5 maggio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società che ha sede a __________ (ZG), ed il cui scopo consiste

nell’acquisto, nella vendita, nell’edificazione e nell’amministrazione di

immobili in Svizzera.

Con

scritto dell’8 aprile 2010, l’CO 1 (UTPG) invitava la società ad inoltrare la dichiarazione

fiscale per i periodi 2005, 2006 e 2007, avendo ritenuto che, “in considerazione

dell’attività svolta quale intermediatore nell’ambito dell’operazione immobiliare

realizzata dalla __________ AG, __________”, si giustificava la sua imposizione

limitata nel Canton Ticino. L’invito veniva ribadito con ulteriore lettera del

1° marzo 2010, nella quale la contribuente veniva avvertita che in caso di

inosservanza dello stesso sarebbe stata sanzionata e sottoposta a tassazione

d’ufficio.

B. Con

decisioni del 22 aprile 2010, l’autorità fiscale notificava alla contribuente

le tassazioni IC 2005 e 2006, allestite d’ufficio per mancata collaborazione.

L’utile imponibile era commisurato in fr. 134'000.– per il 2005 ed in fr.

759'000.– per il 2006, mentre il capitale ammontava a fr. 180'000.– il primo

anno e a fr. 70'000.– il secondo.

La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25 maggio 2010,

contestando di avere una succursale nel Canton Ticino e lamentando una doppia

imposizione intercantonale.

Con

decisione del 22 ottobre 2010, l’UTPG notificava alla contribuente l’iscrizione

nel ruolo dei contribuenti, argomentando che la stessa aveva “agito quale

intermediario nell’ambito dell’operazione immobiliare realizzata dalla __________

AG”. Sottolineava al riguardo che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale il diritto di imporre le provvigioni per mediazione immobiliare spetta

esclusivamente al cantone di situazione dell’immobile.

C. La RI

1 impugnava con reclamo la suddetta decisione, contestando che la legge

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni consenta al

Cantone di situazione dell’immobile di assoggettare all’imposta sul reddito le

provvigioni conseguite da un mediatore con domicilio o sede in un altro

cantone.

L’autorità

fiscale respingeva il gravame con decisione del 22 dicembre 2010, nella quale ribadiva

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’assoggettamento limitato

nel Canton Ticino era giustificato.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’assoggettamento limitato all’imposta nel Canton Ticino. Sottolinea al

riguardo che un mediatore non acquisisce alcun diritto nei confronti

dell’immobile oggetto della mediazione e censura l’assimilazione fra mediatore e

commerciante professionale di immobili.

Nelle sue

osservazioni del 31 gennaio 2011, l’autorità fiscale propone di respingere il

ricorso.

All’udienza

del 17 aprile 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. Secondo

l’art. 61 cpv. 2 lett. b LT, le persone giuridiche con sede e

amministrazione effettiva all’estero sono assoggettate all’imposta se fanno

commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste

operazioni immobiliari. Tale disposizione della legge cantonale è conforme alle

indicazioni contenute nella legge-quadro federale, cioè all’art. 21 cpv. 2

lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14).

L’assoggettamento

all’imposta cantonale di una persona giuridica che funge da intermediario in

operazioni immobiliari presuppone pertanto che essa abbia sede e

amministrazione effettiva all’estero. Le disposizioni menzionate non rientrano

cioè fra quelle che consentono di assoggettare all’imposta anche una persona

giuridica che ha sede e amministrazione effettiva fuori cantone, cioè

assoggettata illimitatamente all’imposta in un altro cantone della

Confederazione, come previsto dall’art. 61 cpv. 1 LT e dall’art. 21 cpv. 1

LAID.

L’art. 21 cpv. 2 lett. b

LAID si limita pertanto a consentire ai cantoni di introdurre nella loro

legislazione tributaria una base legale che gli permetta di assoggettare

all’imposta i contribuenti esteri che si dedicano alla mediazione in relazione

ad immobili situati nel cantone (cfr. Athanas/Widmer,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/1, 2a ediz., Basilea 2002, n. 23 e 24 ad art. 21 LAID, p.

332).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, la ricorrente è una società che ha sede a __________ (ZG), ma la

cui amministrazione effettiva è a __________ (ZH). Essa è pertanto assoggettata

illimitatamente alle imposte sull’utile e sul capitale nel Canton Zurigo.

Avendo la

contribuente svolto attività di mediazione in relazione ad una importante

promozione immobiliare ad __________, la Divisione delle contribuzioni le ha

notificato la decisione di assoggettamento all’imposta cantonale ticinese. La

tesi dell’autorità fiscale cantonale è fondata su una sentenza del Tribunale

federale, che nel 2002 ha stabilito che nei rapporti intercantonali il diritto

di imporre le provvigioni per la mediazione deve essere attribuito

esclusivamente al cantone di situazione dell’immobile (sentenza dell’8 gennaio

2002.

n.2P.289/2000, in ASA 71 p. 416 = RF 57/2002 p. 148 = StE 2002 A 24.32 n. 6 = RDAF 2001 II 506).

2.2

La

sentenza citata dall’autorità fiscale nella sua decisione si confrontava con

una questione di doppia imposizione intercantonale. Una società anonima con sede

a Ginevra aveva percepito provvigioni per la vendita di immobili situati nel

Canton Vaud. Queste provvigioni erano state assoggettate all’imposta sull’utile

nel Canton Ginevra, ma il cantone di situazione degli immobili le aveva a sua

volta sottoposte all’imposta sugli utili immobiliari, nella misura in cui

eccedevano il 5% del prezzo di vendita degli immobili.

Secondo

l’Alta Corte, la remunerazione del mediatore immobiliare è proporzionale al

prezzo di vendita dell’immobile, sicché vi è una stretta connessione fra la

provvigione e l’immobile venduto tramite l’opera del mediatore. Il proprietario

che pattuisce una remunerazione proporzionale a favore del mediatore rinuncia

ad una parte del valore del suo immobile. Il mediatore consegue in tal modo una

parte del valore dell’immobile. Sebbene egli non sia proprietario

dell’immobile, si deve ritenere che partecipi parzialmente, sul piano

economico, alla vendita, sul cui guadagno dispone di un diritto personale

fondato sul contratto di mediazione. La sua situazione si può assimilare

pertanto a quella del commerciante di immobili a titolo professionale, che è

anche proprietario giuridico dell’immobile. Secondo il Tribunale federale, non

si vede allora cosa potrebbe giustificare che un’attività identica sia imposta

ora nel luogo di situazione dell’immobile ora alla sede del contribuente, a

dipendenza del fatto che sia riconducibile ad un commerciante o ad un semplice

mediatore immobiliare (ASA 71 p. 416 = RF 57/2002 p. 148 = StE 2002 A 24.32 n. 6 = RDAF 2001 II 506, consid. 4b).

2.3

I giudici

federali si sono a questo punto confrontati con la differenza esistente fra le

fattispecie di assoggettamento limitato previste per le persone fisiche, da un

lato, e per le persone giuridiche, dall’altro. Come si è già ricordato in

precedenza (v. supra, consid. 1), infatti, l’art. 21 LAID non prevede

alcun assoggettamento in virtù dell’attività di mediazione immobiliare, per la

persona giuridica con sede o amministrazione effettiva in un altro cantone. Per

l’art. 4 cpv. 1 LAID, invece, le persone fisiche senza domicilio o dimora

fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica, fra l’altro, se servono da intermediari nel commercio

di immobili.

Sebbene

nel periodo fiscale litigioso (1994) non fosse ancora scaduto il termine attribuito

ai cantoni per conformarsi alla LAID, il Tribunale federale ha nondimeno ritenuto

di dover verificare la soluzione anche alla luce della legge quadro. Ha così preso

le distanze dalla dottrina, che riteneva che il legislatore fosse incorso in un

errore nella formulazione dell’art. 4 cpv. 1 LAID. Pur ammettendo che il

legislatore non avesse voluto istituire un regime diverso per le persone

fisiche e per quelle giuridiche, ha peraltro rilevato che dai materiali

legislativi non si poteva ricavare alcuna indicazione a supporto della tesi che

la soluzione adottata per le persone giuridiche fosse quella voluta dal

legislatore. Dagli articoli della legge sull’armonizzazione esaminati non si poteva

trarre alcun aiuto per risolvere la questione (ASA 71 p. 416 = RF 57/2002 p.

148.

= StE 2002 A 24.32 n. 6 = RDAF 2001 II 506, consid. 4c).

La

sentenza del 2002 conclude pertanto affermando che il diritto di imporre le provvigioni

per la mediazione immobiliare è riservato al cantone di situazione

dell’immobile e che il Tribunale amministrativo vodese non aveva violato il

divieto di doppia imposizione (art. 127 cpv. 3 Cost.), ammettendo che il Canton

Vaud avesse il diritto di imporre integralmente le provvigioni (ASA 71 p. 416 =

RF 57/2002 p. 148 = StE 2002 A 24.32 n. 6 = RDAF 2001 II 506, consid. 4d).

3.

3.1.

Dalle

considerazioni che precedono discende la conseguenza che, per quanto concerne

il diritto della doppia imposizione intercantonale, spetta al cantone di

situazione dell’immobile il diritto di imporre le provvigioni conseguite da un

contribuente assoggettato illimitatamente all’imposta in un altro cantone. Per

quanto concerne invece il diritto dell’armonizzazione, vi è una evidente

discrepanza fra quanto previsto per le persone fisiche e la disciplina

riservata alle persone giuridiche. Sebbene il Tribunale federale abbia escluso

che si possa sostenere che la soluzione adottata all’art. 4 LAID per le persone

fisiche sia frutto di un errore del legislatore, la Corte non ha tuttavia

neppure affermato che quest’ultimo volesse estendere la stessa soluzione anche

alle persone giuridiche. In altri termini, non ha stabilito che l’art. 21 LAID

debba essere interpretato contra legem, conformando cioè la disciplina

prevista per le persone giuridiche a quella riservata alle persone fisiche.

D’altronde, come già ricordato, nel caso esaminato il termine attribuito ai

cantoni per conformarsi alla LAID non era ancora scaduto, sicché la legge

federale non era ancora prevalente sul diritto cantonale difforme.

Certo, dà

da pensare il fatto che il legislatore federale, dopo la sentenza del Tribunale

federale, non sia intervenuto perlomeno per uniformare il regime previsto per

le persone fisiche e quello valido per le persone giuridiche, sebbene la stessa

Alta Corte avesse chiaramente lasciato intendere di non auspicare una soluzione

diversa nei due casi. Nel caso delle persone fisiche, infatti, la base legale

nella legge sull’armonizzazione prevede l’assoggettamento del mediatore

domiciliato in un altro cantone, sicché per i periodi fiscali a partire dal

2001.

tale fattispecie di assoggettamento limitato dovrebbe imporsi anche sul

diritto cantonale difforme, per effetto dell’art. 72 cpv. 2 LAID (sull’argomento

cfr. anche Meier, Steuerliche

Behandlung von Kommissionen einer Immobilienmaklerin im interkantonalen

Verhältnis, in ST 2002 p. 840). Fino ad un’eventuale modifica dell’art. 21

LAID, dovrebbe per contro essere escluso un assoggettamento della persona

giuridica in base al diritto federale dell’armonizzazione.

3.2

Ora, se

la LAID non obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta le provvigioni incassate

dalle persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva in un altro

cantone, tale obbligo non può neppure fondarsi sul diritto della doppia

imposizione intercantonale.

A tale

riguardo, è opportuno ricordare che le disposizioni del Tribunale federale fondate

sull’art. 127 cpv. 3 Cost. sono semplici norme “di collisione”. Esse hanno cioè

un effetto esclusivamente negativo, nel senso che limitano la sovranità fiscale

dei cantoni. Se un cantone intende far uso di una facoltà d’imposizione attribuitagli

dalla giurisprudenza relativa al divieto di doppia imposizione, esso necessita

della relativa base nel diritto cantonale (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno

2010, p. 7; de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 28, p. 12 e giurisprudenza e

dottrina citate).

3.3

Come si è

già avuto modo di rilevare, l’art. 61 cpv. 2 lett. b LT afferma che le

persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono

assoggettate all’imposta se fanno commercio di immobili siti nel Cantone o

fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. In tal modo, il

legislatore ticinese ha adottato una disposizione identica all’art. 21 cpv. 2

lett. b LAID.

Ma c’è

un’altra considerazione che merita di essere proposta. Fino alla fine del 2000,

la legge tributaria conosceva la stessa difformità fra le disposizioni valide

per le persone fisiche e quelle valide per le persone giuridiche, che si

riscontra nella LAID. Infatti, l’art. 3 cpv. 1 lett. d LT prevedeva che

fossero assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica le persone

fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone che fungevano da intermediari

in operazioni concernenti immobili situati nel Cantone. Ora, nel 2000, quando

ha presentato il disegno di legge con cui completava l’adeguamento della legge

tributaria alla LAID, il governo cantonale ha rilevato che tale disposizione

era “contraria alle attuali regole del diritto fiscale intercantonale” ed ha

precisato quanto segue:

Secondo

queste regole (configurando la provvigione un reddito da attività)

l’imposizione dei residenti in altri cantoni non avviene infatti nel luogo di

situazione dell’immobile, ma in quello di domicilio o dimora fiscale del

contribuente interessato (quindi nell’altro cantone). Se l’intermediario è

invece domiciliato all’estero la provvigione è assoggettata nel Cantone (con la

riserva delle Convenzioni doppia imposizione).

(cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, Progetto di modifica

della legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di

ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, in Verbali del Gran Consiglio

2000, p. 2890).

Il

governo cantonale ha così proposto al parlamento, “malgrado il tenore

(contrario) dell’articolo 4 capoverso 1 LAID”, di spostare la “casistica che

riguarda questa imposizione, dalla lettera d) dell’attuale articolo 3 capoverso

1, al più confacente articolo 4 capoverso 1 (nuova lettera g) che concerne solo

le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera”. Il Consiglio

di Stato ha anche sottolineato che tale soluzione è adottata dalla stessa LAID

“(più coerentemente) in relazione all’assoggettamento – per lo stesso motivo

(proventi da intermediazioni immobiliari) – delle persone giuridiche con sede e

amministrazione effettiva all’estero (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. b LAID e art.

61.

cpv. 2 lett. b LT)” (cfr. Messaggio cit., p. 2890). Nel messaggio, si rileva

infine che l’adattamento ha “carattere più che altro formale”, in quanto la

prassi dell’autorità fiscale è già conforme alle regole del diritto fiscale

intercantonale, così come precedentemente esposte (ibidem).

A partire

dal periodo fiscale 2001, pertanto, il Canton Ticino ha modificato la propria

legislazione, nel senso di rinunciare all’assoggettamento dei mediatori

immobiliari residenti in un altro cantone, anche quando si tratta di persone

fisiche.

3.4

Dunque,

non solo la legislazione cantonale ticinese prevede l’assoggettamento limitato

delle persone giuridiche che svolgono attività di mediazione immobiliare in relazione

ad immobili situati nel cantone solo nel caso in cui tali società abbiano la

sede e l’amministrazione effettiva all’estero, ma, in seguito ad una modifica

della legge intervenuta nel 2000, ha voluto rinunciare alla possibilità,

precedentemente codificata all’art. 3 cpv. 1 LT, di imporre le persone fisiche

residenti in un altro cantone, per le provvigioni conseguite con la vendita di

immobili situati nel Canton Ticino.

Poiché,

come precedentemente ricordato (consid. 3.2.), il cantone che intende far uso

di una facoltà d’imposizione attribuitagli dalla giurisprudenza relativa al

divieto di doppia imposizione deve introdurre un’apposita base nel diritto

cantonale, nel caso in discussione si deve concludere che il Canton Ticino non

dispone di una base legale che preveda l’assoggettamento (limitato) di una

persona giuridica con sede ed amministrazione effettiva in un altro cantone,

per le provvigioni percepite con l’attività di mediazione relativa ad immobili

situati sul territorio cantonale (cfr. anche Locher,

op. cit., p. 7 e p. 158 ed in particolare l’esempio 3, che propone proprio il

caso in discussione, affermando che “per il momento i cantoni di Berna e Ticino

non dispongono ancora (contrariamente alle relazioni internazionali) di una

norma di legge che permetta loro di imporre tali provvigioni – nelle relazioni

intercantonali – nel luogo di situazione dell’immobile”).

4.

La

decisione impugnata, con la quale l’autorità fiscale ticinese ha confermato

l’assoggettamento limitato (per appartenenza economica) della ricorrente, per

l’attività di mediazione esercitata in relazione alla vendita di immobili

situati nel cantone, non è pertanto conforme al diritto vigente.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione di assoggettamento all’imposta cantonale del 22

ottobre 2010 e la decisione su reclamo del 22 dicembre 2010 sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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