80.2011.60
Deduzioni: spese per disabilità, onere della prova, acquisto di bombole d'ossigeno per insufficienza respiratoria
28 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.60
Data decisione, Autorità:
28.10.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese per disabilità, onere della prova, acquisto di bombole d'ossigeno per insufficienza respiratoria
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 33 cpv. 1 let. hbis LIFD
art. 32 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.60
Lugano
28 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA
1, Lamone
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 30 aprile 2011 contro la decisione del 30
marzo 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatto
- RI 1, nato nel 1945, coniugato con RI 2, è al beneficio di una
rendita d’invalidità sin dal 1° aprile 2003;
- nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo
di fr. 4'000.– per spese di disabilità, indicando nell’apposito modulo
trattarsi dei costi per un compressore utilizzato nel trattamento delle apnee
(fr. 2'000.–) e di altri costi non meglio precisati verso le casse malati __________
e __________ (fr. 2'000.–);
- notificando
ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 20 ottobre 2010,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione,
spiegando nella motivazione allegata che la stessa non era stata minimamente comprovata;
- i
contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo
dell’8 novembre 2010, nel quale sottolineavano che le stesse spese per disabilità
erano state riconosciute in deduzione nel precedente periodo fiscale;
- con
lettere del 10 novembre 2010 e del 1° febbraio 2011, l’autorità di tassazione
si rivolgeva direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a
comprovare le spese di disabilità richieste in deduzione, unitamente ai
conteggi di rimborso delle casse malattia;
- i
contribuenti non davano nessun seguito a tale invito, nemmeno dopo la concessione
di un’ulteriore proroga sino al 28 febbraio 2011 per la presentazione della necessaria
documentazione;
- l’autorità
di tassazione, con decisione del 30 marzo 2011, respingeva il reclamo,
spiegando nella motivazione allegata che non poteva fare altro che
“riconfermarsi nella decisione di prima istanza”, in assenza della
documentazione più volte richiesta ai contribuenti;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la deduzione delle spese per disabilità, così come indicate nella
dichiarazione d’imposta, specificando che il marito deve usufruire giornalmente
di bombole d’ossigeno a causa di una grave insufficienza respiratoria;
- alla luce
delle argomentazioni proposte nel ricorso, questa Camera, con raccomandata del
17 giugno 2011, si è rivolta direttamente alla rappresentante dei contribuenti,
invitandola a produrre le pezze giustificative a comprova dell’acquisto delle
bombole d’ossigeno per l’uso dell’apparecchio Cipac nel corso del 2009;
- anche
quest’ultima richiesta è rimasta a tutt’oggi inevasa.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo
gli art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett. l LT, di
identico tenore, dai proventi sono in particolare deducibili le spese per disabilità
del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre
2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3)
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo;
- la
deduzione in questione è fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente dedotte
dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263);
- come ben
si evince dalla lettera delle norme applicabili, è anzitutto evidente che il
presupposto della disabilità [definita dalla legge federale come una deficienza fisica, mentale o psichica
prevedibilmente persistente che rende difficile o impedisce alla persona
affetta di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti
sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di
esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis)]
debba affliggere lo stesso contribuente o tutt’al più una delle persone al cui
sostentamento egli provvede;
- è poi
altrettanto pacifico che deducibili sono unicamente le spese che insorgono come
conseguenza di una disabilità e che sono sopportate personalmente dal contribuente
(cfr. Circolare n. 11
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 agosto 2005, p. 6; Circolare n. 9/2005 della Divisione
delle contribuzioni del gennaio 2006, p. 12);
- nella
fattispecie, come visto, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova a sostegno
della deduzione dell’importo di fr. 4'000.– da lui richiesta, malgrado i
numerosi inviti ricevuti in tal senso sia dall’autorità di tassazione che da
questa stessa Camera;
- ora, il
principio inquisitorio che regge la procedura fiscale non dispensa tuttavia il
contribuente dal confortare e documentare le proprie allegazioni nel limite del
possibile;
- in
applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, se l’autorità
Fatti
fiscale deve provare i fatti che fondano o aumentano l’imposizione, il
contribuente, dal canto suo, deve provare quelli che estinguono o diminuiscono
il debito fiscale (decisioni del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.
4c/aa; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 416, con rinvii);
- tornando
al caso in esame, a tale proposito, non basta certo sostenere di dover usufruire
giornalmente di bombole d’ossigeno a causa di una grave insufficienza respiratoria
per poter pretendere le deduzioni previste dagli art. 33 cpv. 1 lett. hbis
Considerandi
LIFD e 32 lett. l LT;
- l’assenza
di ogni e qualsiasi prova preclude infatti a questa Camera la possibilità di
esaminare i costi di cui è chiesta la deduzione, segnatamente la loro natura e
il loro ammontare;
- di nessun
rilievo è infine la circostanza che in periodi fiscali precedenti
l’Ufficio di tassazione abbia già concesso le deduzioni ora negate, dal momento che il principio della buona fede non vieta alle
autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793);
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di
giustizie e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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