80.2011.65
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obblighi di collaborazione, titolare di negozio di alimentari, prelevamento di uno "stipendio"
19 agosto 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.65
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obblighi di collaborazione, titolare di negozio di alimentari, prelevamento di uno "stipendio"
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 130 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2011.65
Lugano
19 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 5 maggio 2011 contro la decisione del 12
aprile 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1950, lavora alle dipendenze della __________. La moglie RI 2, nata
nel 1955, è titolare del negozio di alimentari __________ di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, il marito esponeva un reddito da attività
dipendente di fr. 43'017.–; la moglie, che allora condivideva ancora il negozio
con la socia __________, indicava l’intero utile aziendale risultante
dall’esercizio contabile, di complessivi fr. 31'798.20.
B. Notificando
ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 dicembre 2010,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in
fr. 63'800.– per l’IC ed in fr. 64'600.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolar modo rivalutato l’utile aziendale della moglie in 70'000
franchi, spiegando nella motivazione allegata alla decisione di essersi fondata
sul calcolo della disponibilità finanziaria dei coniugi e di avere ripreso “spese
generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
C. I
contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta
decisione, con reclamo del 27 gennaio 2011, nel quale contestavano la rivalutazione
del reddito aziendale operata dall’autorità di tassazione. Allegavano al
gravame un calcolo della loro disponibilità finanziaria, dal quale emergeva un’eccedenza
annua di fr. 22'184.–.
L’autorità
di tassazione fissava una prima udienza per il 7 marzo 2011, invitando i
contribuenti a produrre il contratto di cessione e l’accredito bancario
relativo alla liquidazione della socia __________. A tale udienza, posticipata telefonicamente
al 28 marzo 2011 su richiesta della rappresentante dei contribuenti, nessuno si
presentava.
Il successivo
12 aprile 2011, l’autorità fiscale respingeva il gravame, argomentando di non
essere in possesso di ulteriore documentazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
nuovamente la tassazione 2009, chiedendo che il reddito aziendale della moglie
venga riportato al valore dichiarato di fr. 31'798.20.
Nelle
proprie osservazioni dell’11 maggio 2011, l’autorità fiscale propone invece di
respingere il gravame, sostenendo di avere adottato la corretta procedura.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione,
cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,
controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie
(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,
l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la
prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito
fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126
cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre nondimeno
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,
p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente
anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della
fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una
simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha
commisurato per apprezzamento il reddito aziendale della moglie in fr. 70'000.–,
rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore
di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che,
nella notifica della tassazione IC/IFD 2009, non ha menzionato l’obbligo di
motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II
552). In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della
legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione, cui
spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad
aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a
ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).
2.2
Dalla
decisione impugnata e dagli atti dell’Ufficio di tassazione non si ricava
alcuna utile indicazione in merito alle ragioni per cui il reddito aziendale
della moglie sia stato aumentato rispetto alla dichiarazione di circa 38'000
franchi.
Certo, dall’esame
dell’incarto fiscale emerge un calcolo delle entrate e delle uscite dei coniugi
__________, una tabella sull’evoluzione della cifra d’affari del negozio di __________
ed un confronto dei dati della “categoria alimentari”. Non è tuttavia dato
sapere se tali atti siano stati dapprima sottoposti ai contribuenti, in ossequio
al loro diritto di essere sentiti, e soprattutto in che modo e misura abbiano realmente
condizionato l’aumento del reddito aziendale dichiarato, dal momento che lo stesso
viene genericamente indicato come ripresa delle “spese generali, di rappresentanza
e d’auto in quanto ritenute di natura privata”. Del tutto incomprensibile è poi
il riferimento, contenuto nella decisione su reclamo qui impugnata, alla mancanza
di ulteriore documentazione, ove si pensi appena che gli unici documenti richiesti
dall’autorità di tassazione concernono la liquidazione della socia __________, che
è però avvenuta soltanto nel corso del 2010, ovvero in un periodo fiscale
successivo.
L’autorità
di tassazione non ha per contro speso una parola sul calcolo della liquidità allegato
al reclamo del 27 gennaio 2011. A colpire non è tanto la presenza di un’eccedenza
finanziaria annua di fr. 22'184.– anziché di un ammanco annuo di oltre 39'000
franchi, quanto piuttosto le entrate della moglie: mentre l’autorità fiscale,
nel suo calcolo delle entrate e delle uscite, ha considerato l’utile aziendale dichiarato
di fr. 31'798.–, i ricorrenti hanno esposto un importo di fr. 48'000.– a titolo
di “Stipendio __________”. Tale importo è allibrato a bilancio del negozio di
alimentari di __________, sotto la voce “Prelevamenti ’09 __________”, ma non
figura invece a conto profitti e perdite.
2.3
Gli art. 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da
attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
Nella
fattispecie, la documentazione contabile prodotta dai ricorrenti (bilancio e conto
profitti e perdite) appare a prima vista lacunosa ed in ogni caso non permette
di chiarire se la moglie abbia effettivamente percepito lo stipendio di fr.
48'000.– indicato nel calcolo della loro liquidità. A tale proposito, è
sufficiente evidenziare che i costi per il personale allibrati a conto profitti
e perdite ammontano a soli fr. 7'065.25, mentre non vi è traccia dell’importo
di 48'000 franchi registrato fra gli attivi di bilancio sotto la voce “Prelevamenti
’09 __________”.
D’altra
parte, è però altrettanto importante sottolineare che la legge non consente
all’autorità di tassazione di procedere ad una semplice – e non motivata –
rivalutazione di un reddito aziendale basata su una dichiarazione non
documentata. Anche se i contribuenti non si sono presentati ad un’audizione
regolarmente convocata, nell’ambito di una tassazione ordinaria l’onere di
provare la verosimiglianza della rappresentazione dei fatti su cui fonda
l’applicazione del diritto rimane comunque a carico dell’autorità
fiscale (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non resta quindi che
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 12 aprile 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster