80.2011.67
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, avvocato, costi per automobile e locale professionale in casa
19 agosto 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
80.2011.67
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, avvocato, costi per automobile e locale professionale in casa
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 18 agg. 1 LIFD
art. 28 LIFD
art. 29 LIFD
art. 17 agg. 1 LT
art. 27 LT
art. 28 LT
Incarto n.
80.2011.67
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 maggio 2011 contro la decisione del 12
aprile 2011 in materia di IC e IFD 2008 - 2009.
Fatti
A. L’avv.
RI 1, domiciliato a __________, è titolare di uno studio legale a __________
Nelle
dichiarazioni fiscali per i periodi 2008 e 2009 indicava di aver conseguito un
utile netto, rispettivamente, di fr. 114'207.15 nel 2008 e di fr. 156'549.69
nel 2009.
Fra i
costi figuranti nel conto economico dello studio legale, le spese per
l’autoveicolo erano così determinate:
2008:
spese a
conto economico: fr. 32'489.10
ripresa
parte privata (25%) fr. 8'122.30
2009:
spese a
conto economico: fr. 30’386.70
ripresa
parte privata (25%) fr. 7'596.70
Nel
periodo fiscale 2009, erano poi state inserite spese per locazione, relative ad
un ufficio nell’abitazione di __________. Considerato il valore locativo
complessivo di fr. 24'000.–, era stato messo a carico dello studio legale
l’importo di fr. 6'000.–.
B. Notificando
ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 16
febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito dell’attività
indipendente del marito, rispettivamente, in fr. 126'000.– per il 2008 e fr. 175'500.–
per il 2009. L’autorità fiscale aveva intrapreso diverse riprese di costi non
ammessi, fra cui in particolare le spese per l’autoveicolo e, limitatamente al
periodo fiscale 2009, quelle per la locazione di un locale professionale
nell’appartamento di __________.
C. I
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 10 marzo 2011,
contestando le riprese effettuate dall’autorità di tassazione.
Con le
decisioni su reclamo del 12 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo dei contribuenti.
Per
quanto concerne il periodo fiscale 2008, confermava una ripresa di fr. 2'300.–
sulle spese di telefono e altre spese di cancelleria. Riduceva poi la ripresa
per la parte privata delle spese di automobile a fr. 3'700.–. A questo
proposito, aveva dapprima stralciato dai costi d’esercizio l’acconto di fr.
10'250.– versato per il nuovo leasing; quindi, aveva calcolato una ripresa del
30% sui costi residui e, all’importo così stabilito, aveva ancora aggiunto la
metà dell’acconto del leasing.
In
relazione al periodo fiscale 2009, confermava dapprima una ripresa di fr.
2'200.– sulle spese di telefono e cancelleria e una di fr. 2'000.– su “clienti
e altre spese professionali”. L’autorità fiscale riprendeva inoltre un importo
di fr. 1'800.– sulle spese di locazione dell’ufficio di __________, precisando
che si trattava della quota spese di fr. 150.– al mese, “in quanto già dedotte
al punto 14.1”. Portava inoltre dal 25% al 30% la ripresa per la parte privata
dei costi per l’autoveicolo, con un aumento di fr. 1'500.–.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
dichiarano di accettare le riprese sui costi di telefono e cancelleria e sui
clienti e altre spese professionali. Contestano per contro quelle sulle spese
per l’autoveicolo e quelle sull’ufficio nell’abitazione. Quanto alle prime,
argomentano di aver già provveduto ad una ripresa del 25%, come concordato in
sede di ispezione, nell’ambito dell’accertamento del reddito di un periodo
fiscale precedente, e come sempre accettato da allora dalla stessa autorità
fiscale. In merito alle spese per l’ufficio, contestano la ripresa di fr.
1'800.–, osservando di non vederne la ragione, che non sarebbe del resto stata
spiegata dall’Ufficio.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili
quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base
agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e
gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e
29 LIFD.
1.2.
Per
spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente
deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono
considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente
nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali
in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della
ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari
abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque,
affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano
direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. ad art. 27 LIFD, p. 455; (Locher, Kommentar zum
DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
Non
è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito:
la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione
causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente
sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate
dalla sua realizzazione (Locher, op.
cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
Considerandi
2.
2.1.
Tra le
spese direttamente imputabili all’attività aziendale rientrano anche le cosiddette
spese d’automobile, primo oggetto del presente gravame. Con esse s’intendono,
oltre ai costi di circolazione e di manutenzione (carburante, pneumatici, servizi, riparazioni, ecc.), anche i costi
fissi degli autoveicoli, quali sono le assicurazioni, le tasse di circolazione,
gli ammortamenti, la pigione del garage o il suo valore locativo nell’immobile
dell’azienda, ecc..
Se un contribuente
si serve del suo veicolo per tratte sia private sia professionali, si deve
distinguere fra le spese causate dall’uso privato e quelle legate all’attività
professionale (cfr. le sentenze del Tribunale federale del 6 novembre 2006 n.
2A_262/2006, in RDAF 2006 II 430 consid. 5.2, e del 17 agosto 2010 n.
2C_132/2010 consid. 3.3). A tal fine, si può procedere ad una stima sia sulla
base delle spese effettive sia su una base forfetaria. Il promemoria n. 1/2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive
dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi
per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro
di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i
chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi
privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede
alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del
prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.
2.2
Nella
prima delle due sentenze menzionate, mancando una ripartizione della totalità
dei chilometri percorsi, l’autorità fiscale del Canton Giura aveva ricostruito
la parte professionale delle spese per l’autoveicolo stimando i chilometri
percorsi per la professione esercitata dal contribuente (medico) ed applicando
l’importo previsto per la deduzione fiscale delle spese di trasporto dei
dipendenti (fr. 0.65 al km). Tale modalità di calcolo è stata condivisa dal
Tribunale federale, che ha considerato la stima dei chilometri percorsi a
titolo professionale favorevole al ricorrente. A quest’ultimo, che chiedeva
l’ulteriore deduzione delle rate leasing, l’Alta Corte ha opposto la considerazione
che l’importo della deduzione calcolata secondo i criteri ricordati è un
forfait, che come tale comprende tutti i costi necessari, comprese le spese
fisse (assicurazione, imposte di circolazione, ammortamento, locazione di un
parcheggio ecc.). Sono così stati ammessi in deduzione 3'338 franchi, rispetto
a fr. 13'500 per la parte privata (RDAF 2006 II 430 consid. 7).
Nella
seconda sentenza, che concerneva un medico dentista, il Tribunale federale si è
dovuto confrontare con un caso in cui l’autorità di tassazione cantonale aveva
ritenuto di discostarsi dalla prassi, vigente nel Canton Ginevra per i medici
indipendenti, per i quali si ammettevano in deduzione i 3/5 del totale delle
spese per la macchina, una volta accertata la connessione con l’attività
professionale. Nel caso concreto infatti l’Ufficio di tassazione aveva ammesso
solo 1/5 delle spese fatte valere, in considerazione del carattere
sproporzionato ed abusivo rispetto all’attività professionale del contribuente
(consumo di centinaia di litri di benzina al mese, confusione delle spese di
diversi veicoli ecc.). Il TF ha confermato la decisione, sottolineando che la
prassi cantonale non vincola i tribunali e che in ogni caso non era stata provata
la connessione fra le spese per il veicolo e l’attività professionale (cfr. la
sentenza del 17 agosto 2010 cit., consid. 3.3).
2.3
Nel caso
in discussione, per il periodo fiscale 2008 l’autorità fiscale ha ripreso
l’importo di fr. 3’700.– a titolo di quota privata delle spese per
l’autoveicolo. Il calcolo con cui è stata definita ha comportato in primo luogo
l’aumento dal 25% al 30% sulle spese totali della ripresa per uso privato,
dedotto tuttavia prima l’acconto versato per il nuovo leasing:
32'489 –
10'250 = 22’239
30% di
22'239 = 6'671
22'239 –
6'671 = 15’568
A questo
importo l’Ufficio di tassazione ha poi aggiunto la metà dell’acconto iniziale:
15'568 +
5'125 = 20’693
Siccome
la quota “commerciale” secondo il contribuente ammontava a fr. 24'366, la
ripresa ammonta a:
24'366 – 20'693
= 3'673 arrotondato a fr. 3'700.–.
Per
quanto concerne l’esercizio 2009, l’intervento del fisco è consistito invece
nell’adeguare al 30% la ripresa per la quota privata, ciò che ha comportato un
aumento dell’utile di fr. 1'500.–.
2.4
Le spese
indicate nel conto economico dello studio legale del ricorrente, per i due
esercizi contestati, sono estremamente elevate: fr. 32'489.10 nel 2008 e fr.
30’386.70 nel 2009. Se si seguisse il criterio di calcolo applicato
dall’autorità cantonale giurassiana nella sentenza poc’anzi ricordata, criterio
che è stato sostanzialmente condiviso dall’Alta Corte e che si fonda
sull’applicazione dei principi previsti per la deduzione delle spese di
trasporto dei dipendenti, si dovrebbe ritenere che il ricorrente abbia percorso
quasi 50'000 chilometri all’anno, i tre quarti dei quali per la sua
professione.
Gli
insorgenti si limitano a rivendicare la riduzione della ripresa per la quota
privata al 25%, invocando quanto sarebbe stato concordato in sede di ispezione
e sempre accettato in seguito dall’autorità fiscale.
Va
tuttavia osservato che nei periodi fiscali litigiosi i costi per l’autoveicolo
sono cresciuti sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti: nel 2005,
ammontavano a fr. 10'177.–, nel 2006 a fr. 12'104.–, nel 2007 a fr. 14'146.95; in tutti e tre i casi, il ricorrente aveva poi dedotto un quarto delle spese
per tener conto dell’uso privato. La differenza saliente è da ricondurre alla
circostanza che, prima del 2008, i costi inseriti nel conto economico per
l’autoveicolo consistevano essenzialmente nelle spese per la manutenzione del
veicolo, per il carburante e per l’assicurazione. Dal 2008 si sono aggiunti i
costi per il leasing di un veicolo nuovo.
2.5
Dagli
atti non si evince quale sia la necessità professionale che giustifica la deduzione
di costi per l’autoveicolo tanto rilevanti.
D’altronde,
è noto che un avvocato, quando deve sopportare spese di trasferta per conto del
mandante, mette i relativi costi a carico di quest’ultimo (cfr. per analogia
l’art. 6 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del
19.
dicembre 2007 [RL 3.1.1.7.1], che riconosce al patrocinatore d’ufficio il diritto
al rimborso delle spese di trasferta sopportate nell’interesse del cliente). A
meno che l’insorgente non abbia incluso i rimborsi spese in questione fra i
suoi ricavi, si dovrebbe quindi ritenere che non debba sopportare costi di
trasferta per l’adempimento dei mandati conferitigli dai clienti.
Inoltre,
lo studio legale del contribuente dista poco più di tre chilometri dal suo domicilio,
sicché anche tale spostamento non dovrebbe risultare particolarmente dispendioso.
Non si può neppure ignorare, in tale contesto, il fatto che proprio a partire
dal 2009 il ricorrente ha inserito fra i costi del suo studio legale anche le
spese per la locazione di locali professionali nella sua abitazione privata,
cosa che dovrebbe tutt’al più ridurre le spese di trasferta anziché aumentarle.
2.6
Per
quanto attiene alla pretesa dei ricorrenti di poter continuare a limitare al
25% la quota privata delle spese per l’autoveicolo, in virtù di quanto ammesso
dall’Ufficio di tassazione in precedenti tassazioni, va ancora rilevato che il
principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare
diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di
diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente
(RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
Inoltre, come già
sottolineato, nei periodi fiscali litigiosi gli insorgenti hanno nettamente
aumentato le spese in discussione, aggiungendo in particolare quelle per il
leasing. D’altronde, essi non potrebbero neppure invocare il principio della
buona fede, giacché è evidente che non hanno preso
disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio, fondandosi
sulle promesse dell’autorità fiscale (cfr. p. es. DTF 121 II
473.
consid. 2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285 consid.
2b; 119 Ib 229 consid. 4).
2.7
Gli
elementi a disposizione di questa Camera non consentono di pronunciarsi sulla
questione sollevata dal ricorso.
Come
detto, non è quantificata la necessità dell’uso dell’automobile da parte del legale
ricorrente. Inoltre, dal conto economico e dalle relative schede contabili
prodotte con il reclamo non si ricavano indicazioni utili per stabilire a quali
ed eventualmente a quante automobili si riferiscano i costi indicati. Particolarmente
elevati appaiono quelli per il carburante (oltre 6'000 franchi solo nel 2008). Né
è noto se i ricorrenti abbiano a disposizione altri veicoli, destinati
esclusivamente alle trasferte di carattere privato.
L’autorità
di tassazione dovrà pertanto verificare, in collaborazione con gli insorgenti,
la natura dei costi inseriti nel conto economico e la loro pertinenza (in
particolare, a quale veicolo si riferiscano). In seguito, definirà la parte
delle spese che si riferisce all’attività professionale. Per far ciò, potrà stimare
i chilometri percorsi a scopi professionali ed applicare l’importo previsto per
la deduzione fiscale delle spese di trasporto dei dipendenti (fr. 0.65 al km
nel 2008 e fr. 0.70 al km nel 2009). Oppure, riprenderà la quota privata dei
costi, nella misura dello 0,8% al mese, calcolato non sul prezzo di acquisto
bensì sul valore stabilito nel contratto di leasing.
2.7
Su questo
aspetto, la decisione è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione per una nuova decisione.
3.
3.1.
I
ricorrenti censurano quindi la riduzione delle spese per la locazione di un ufficio
all’interno dell’appartamento che funge da abitazione primaria della famiglia __________.
A tale
riguardo, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha ammesso il costo in
questione, nella misura di fr. 4'200.–, stralciando peraltro l’importo di fr.
1'800.–, riferito alle spese di riscaldamento, elettricità, telefono, pulizia,
tassa rifiuti ecc.
3.2
Fra le
spese professionali rientrano anche i canoni di locazione o il valore locativo
dei locali che servono all’attività professionale. In giurisprudenza ed in
dottrina le opinioni sono tuttavia divise in merito alla questione se i
criteri, cui è subordinato il riconoscimento della deduzione in questione,
siano identici a quelli che vigono per la concessione della deduzione per l’uso
di un locale professionale da parte del lavoratore dipendente. In quest’ultimo
caso, infatti, la deduzione è ammessa solo se sono adempiute le seguenti tre
condizioni: necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità
di un locale nella propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo
di lavoro (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).
Se si
ritiene che, nell’interesse della parità di trattamento, gli stessi criteri
debbano valere anche per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa
indipendente, la deduzione per un ulteriore locale professionale
nell’abitazione privata, oltre a quella per lo studio professionale, è
riconosciuta solo a condizione che quest’ultimo non gli offra spazi sufficienti
per svolgere una parte del lavoro (cfr. la sentenza della Commissione di
ricorso fiscale del Canton Berna del 14 febbraio 1989, in BVR 1989 p. 243, con cui è stata negata la deduzione ad un avvocato; inoltre Locher, op. cit., n. 29 ad art. 27 LIFD,
p. 684).
Secondo
un’altra opinione, tuttavia le spese professionali dei dipendenti non potebbero
essere assimilate a quelle degli indipendenti. Questi ultimi godono di una
maggiore libertà organizzativa e possono quindi decidere da soli in quali spazi
svolgere il loro lavoro. Per il riconoscimento della deduzione per l’uso
professionale di un locale nella propria abitazione, basterebbe dunque che sia
provato il suo uso effettivo a scopi professionali (cfr. la sentenza della
Commissione di ricorso fiscale del Canton Berna del 16 dicembre 1997, in StE 1999 B 23.45.1 n. 2, relativa a una contribuente che esercitava la professione di
parrucchiera; inoltre Schwab, Das
Arbeitszimmer des Selbständigerwerbenden in der Privatwohnung, in ST 1989 p.
588.
ss.; Reich/Züger, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 26 ad art. 27 LIFD, p. 406). Anche
ammettendo la più ampia libertà di apprezzamento del contribuente che esercita
un’attività indipendente nella scelta delle modalità e dei luoghi di
svolgimento della sua attività, si deve tuttavia evitare di qualificare come
spese professionali mere spese di mantenimento personale (cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 19 gennaio 2009, in LGVE 2009 II n. 22 p. 255, che ha negato la deduzione ad un avvocato, che abitava a meno di
un chilometro dal luogo di lavoro).
3.3
Il
ricorrente ha il suo studio legale a __________ ed abita a __________, che
dista poco più di tre chilometri.
Perché a
partire dal 2009 egli abbia avuto l’esigenza di svolgere parte delle sue attività
nell’appartamento che funge da abitazione primaria per la sua famiglia non è
stato spiegato. Nel reclamo contro la decisione di tassazione, che gli aveva
ripreso i costi per l’ufficio in casa, l’insorgente si è limitato ad affermare di
aver “destinato ad uso ufficio un ampio locale del proprio appartamento, dove talora
lavora pure di giorno e riceve anche clienti”.
Non risulta
peraltro che il suo appartamento sia stato adattato per svolgervi attività
professionali; non è noto né se abbia intrapreso lavori a tal fine, per esempio
per creare un accesso indipendente, né se eventualmente l’appartamento fosse
già idoneo ad un parziale uso professionale.
Neppure
risulta che abbia aperto una succursale del suo studio legale a __________,
stando almeno alle informazioni che si possono ricavare dagli elementi
accessibili al pubblico (elenco telefonico, carta intestata, targhe sulla
porta…). A tale proposito, se svolgesse effettivamente una parte significativa
del suo lavoro a __________, dovrebbe avere qui uno stabilimento d’impresa (secondo
l’art. 281 cpv. 1 LT, il reddito da attività lucrativa indipendente delle
persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune
in cui si trova uno stabilimento d’impresa).
3.4
Pur
ammettendo l’applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza e dalla
dottrina più favorevoli ai contribuenti, nella fattispecie non vi sono le
condizioni perché la Camera possa pronunciarsi sul diritto dei ricorrenti alla
deduzione in discussione.
Anche a
questo riguardo, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché verifichi in
collaborazione con i ricorrenti l’adempimento dei presupposti per la deduzione
litigiosa e, nel caso in cui fossero adempiuti, perché proceda al calcolo della
misura della deduzione. A tal fine, potrà applicare i criteri che servono per il
calcolo della deduzione per il lavoratore dipendente. La spesa deve cioè essere
determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia di abitazione in
proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore locativo
(escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in modo da
tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche
cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione,
sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si
parte per determinare l'importo della spesa deducibile. Nel caso di abitazioni
monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene diviso per il
numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto, anche nel caso
di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, si
giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la sentenza CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).
4.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese processuali. D’altra parte, non gli viene riconosciuta
alcuna indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 12 aprile 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per nuove decisioni, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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