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Decisione

80.2011.70

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale dell'amministratore, liquidazione di fatto, cessione dell'unico attivo importante

16 agosto 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, di professione commercialista, è stato amministratore

unico della __________, società con scopo la detenzione di partecipazioni ad

altre imprese e società di qualsiasi genere, sino al 2 maggio 2006.

Un mese

più tardi, la società veniva sciolta d’ufficio in applicazione delle vecchie disposizioni

degli art. 708 CO e 86 ORC, siccome priva di amministrazione.

B. Nel

corso del 2007, sia l’Ufficio esazione e condoni sia il Comune di __________

procedevano in via esecutiva nei confronti della __________ in liquidazione, allo

scopo di recuperare le imposte dell’anno 2002 ancora scoperte.

In una

precedente decisione del 3 novembre 2005, questa Camera aveva infatti confermato

l’avvenuta cessione della partecipazione detenuta nella __________ all’azionista

__________, commisurando inoltre il valore della prestazione imponibile in

fr. 750'000.–, così come concordato in sede di udienza (inc. CDT

n. 80.2005.102).

C. Le

suddette esecuzioni venivano sospese dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, a

motivo dell’oggettiva impossibilità di recuperare i debiti erariali ancora

scoperti.

Il 30

gennaio 2008, l’Ufficio esazione e condoni comunicava così all’allora amministratore

unico RI 1 di voler procedere nei suoi confronti all’incasso dei tributi dovuti

dalla società. In tutta risposta, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1,

contestava ogni responsabilità, invitando l’autorità fiscale a emanare una decisione

formale.

D. Dopo

un incontro e ulteriori scambi epistolari, con decisione del 31 maggio 2010,

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) comunicava all’allora amministratore

unico RI 1 di ritenerlo responsabile del pagamento integrale dei tributi fiscali

dell’anno 2002, che venivano quantificati in fr. 64'026.– (IFD), in fr.

64'399.– (IC) e in fr. 47'852.45 (imposta comunale), per un totale di fr.

176'277.45.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 giugno 2010,

contestando ogni addebito. Sottolineava in particolare di avere adempiuto

coscienziosamente tutti i suoi obblighi, sostenendo inoltre che, sino alla data

delle sue dimissioni, la società non poteva considerarsi in liquidazione.

E. Dopo

un nuovo esame della fattispecie, con decisioni del 14/15 aprile 2011, l’UTPG

respingeva il reclamo.

L’autorità

ribadiva anzitutto che la società era stata di fatto liquidata già nel corso

dell’anno 2002, con la cessione dell’unico attivo di rilievo rappresentato

dalla partecipazione nella __________. Quale amministratore unico della

società, il contribuente era pertanto tenuto a rispondere solidalmente per il

mancato pagamento dei tributi fiscali dell’anno, in virtù di quanto disposto

dagli art. 55 LIFD e 64 LT.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si avvale, dal

profilo formale, della prescrizione del diritto di tassare e della violazione

del diritto di essere sentito. Nel merito sostiene di non avere mai ricoperto

la funzione di liquidatore della __________, nemmeno di fatto, censurando in

ogni caso l’applicazione per analogia della giurisprudenza riferita all’art. 15

cpv. 1 lett. a LIP. Contesta inoltre all’autorità di tassazione di non

essersi premurata di agire dapprima nei confronti della stessa società,

rispettivamente del suo azionista __________, aggiungendo infine di avere

assunto un ruolo solo formale all’interno della società, operando come “uomo di

paglia”.

G. Nelle

proprie osservazioni del 24 giugno 2011, la Divisione cantonale delle contribuzioni

propone di respingere il gravame, ponendo l’accento sul fatto che la __________

andava considerata liquidata di fatto già nel corso del 2002, al momento della

cessione della partecipazione nella __________.

Nelle

proprie osservazioni del 30 agosto 2011, anche l’Amministrazione federale delle

contribuzioni propone di respingere il gravame, sottolineando in particolare

che quand’anche il ricorrente avesse effettivamente agito in qualità di “uomo

di paglia”, nulla toglierebbe alla sua responsabilità verso i terzi.

H. Con

scritto di replica del 6 dicembre 2011, il ricorrente ribadisce le censure già

sollevate nel gravame: la carente motivazione della decisione impugnata, la

prescrizione del diritto di tassare e, nel merito, la circostanza che la __________

possa considerarsi liquidata già nel corso del 2002, osservando in particolare

che la stessa avrebbe continuato una propria attività, seppur ridotta, anche

negli anni successivi.

I. All’udienza

del 16 febbraio 2012, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

rispettive posizioni. Il ricorrente ha precisato di avvalersi, dal profilo

formale, della carente motivazione della decisione impugnata e dell’eccezione

di intervenuta prescrizione del diritto di tassare, del diritto di riscossione

e della titolarità dell’azione in responsabilità solidale. L’autorità fiscale

ha per contro chiesto la conferma della sua decisione, ritenendo applicabile la

giurisprudenza relativa all’art. 15 cpv. 1 lett. a LIP, vista l’analogia

della base legale e lo scopo delle due normative.

Diritto

1. 1.1.

La

competenza di questa Camera e la tempestività del ricorso sono date dall’art.

227 cpv. 1 LT.

1.2.

Se, di

principio, la legge non contempla la costituzione del vincolo di solidarietà mediante

decisione formale, la persona solidalmente responsabile ha nondimeno diritto a

ottenere la notifica di una decisione contro cui possa esperire i rimedi

giuridici ordinari (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 55 LIFD, p. 681; Müller, Die solidarische Mithaftung im

Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 38).

Come

esposto in narrativa, il ricorrente si è opposto allo scritto del 30 gennaio

2008, con cui l’Ufficio esazione e condoni lo invitava a saldare le imposte

dovute dalla __________ in liquidazione. Bene ha quindi fatto l’UTPG a

notificargli la decisione del 31 maggio 2010, nella quale lo riteneneva formalmente

responsabile del pagamento integrale dei tributi fiscali dell’anno 2002, quantificati

in fr. 64'026.– (IFD), in fr. 64'399.– (IC) e in fr. 47'852.45 (imposta

comunale), per un totale di fr. 176'277.45.

Considerandi

2.

2.1.

Dal profilo

formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del diritto di essere

sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata.

Tale

censura si appalesa già a prima vista pretestuosa. Certo, il diritto ad una decisione motivata ha quale conseguenza l’obbligo per

l’autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno

in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530).

Nondimeno, questo diritto non impone all’autorità di esporre e discutere tutti

i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando il contribuente

è messo nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso

con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione, come avvenuto

nella fattispecie qui in esame.

La decisione

impugnata pone dapprima l’accento sulla circostanza che la __________ andava

già considerata liquidata nel corso dell’anno 2002, al momento della cessione

dell’unico attivo di rilievo rappresentato dalla partecipazione detenuta nella __________.

Aggiunge poi che la successiva reintegrazione della partecipazione nel conto

annuale del 2004 rappresentava un maldestro tentativo di dimostrare che si era

trattato in realtà di un errore di registrazione contabile, così come già accertato

da questa Camera in una precedente decisione del 3 novembre 2005 (inc. CDT n. 80.2005.102).

Sottolinea infine che nel medesimo periodo fiscale RI 1 era l’amministratore unico

della società, giustificando così la sua condanna a rispondere solidalmente per

il mancato pagamento dei tributi fiscali dell’anno, in virtù degli art. 55 LIFD

e 64 LT.

In simili

circostanze, il rimprovero mosso all’UTPG di non aver

adeguatamente motivato la decisione su reclamo si appalesa manifestamente

ingiustificato. Ma non solo. Sia la Divisione delle

contribuzioni sia l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno

presentato delle osservazioni circostanziate al ricorso inoltrato a questa

Camera, sicché un eventuale vizio di carente motivazione andrebbe in ogni caso

considerato sanato nell’ambito della presente procedura ricorsuale.

2.2

Nel

gravame, il ricorrente lamenta poi una violazione del suo diritto di essere

sentito, nella forma di una carente istruzione del dossier, sostenendo in

particolare di non essere stato adeguatamente informato della possibilità di

essere chiamato a concorrere “quale responsabile per il pagamento dell’imposta

cantonale, dell’imposta comunale e dell’imposta federale diretta per l’anno

2002.

della __________ in liquidazione” (cfr. ricorso del 12 maggio 2011, p. 6).

Anche

tale censura si appalesa inconsistente e finanche temeraria. In primo luogo

poiché riguarda la procedura che ha condotto alla prima decisione del 31 maggio

2010.

e non alla decisione su reclamo qui impugnata. In secondo luogo poiché non

è dato sapere su quali punti la situazione fattuale non sarebbe stata sufficientemente

chiarita. È qui appena il caso di ricordare che l’avv. RA 1, con lettera del 26

marzo 2006 indirizzata all’Amministrazione federale delle contribuzioni, affermava

espressamente che le parti avevano persino discusso “delle carenti risorse

personali, necessarie per eventualmente ottemperare alle pretese fiscali mosse

dalle autorità federali e cantonali direttamente contro il signor RI 1” (cfr. osservazioni AFC del 30 agosto 2011, p. 2, e documentazione allegata).

3.

3.1.

La

medesima conclusione s’impone anche in relazione all’altra censura procedurale sollevata

dal ricorrente, ovvero l’eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del

diritto di tassare, del diritto di riscossione e della titolarità dell’azione

in responsabilità solidale nei confronti della persona incaricata dell’amministratore

e liquidazione della persona giuridica.

3.2

Secondo quanto

disposto dagli art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Premesso

che il ricorrente non tenta neppure di giustificare tale eccezione, la stessa

risulta priva di ogni fondamento per almeno due ragioni. In primo luogo poiché il

debitore solidale non può contestare il credito

d’imposta già definitivamente accertato nel corso della procedura di tassazione

della società (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 5 ad art. 55 LIFD, p. 682). In secondo luogo poiché

il termine di prescrizione quinquennale è in ogni caso ampiamente rispettato, sia

che si consideri la data di notifica della tassazione originaria, risalente al

7.

aprile 2005, sia che si faccia riferimento alla data di notifica della nuova tassazione,

intimata alla __________ il 24 novembre 2005 in seguito alla nota decisione di questa Camera del 3 novembre 2005 (inc. CDT n. 80.2005.102).

3.3

Oltre

alla prescrizione del diritto di tassare, la legge tributaria disciplina anche la

prescrizione del diritto di riscossione del credito d’imposta. Gli art. 121

LIFD e 194 LT prevedono anzitutto che il diritto in questione si prescrive, di

principio, in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (cpv. 1).

Rinviano quindi ai motivi di sospensione e di interruzione disciplinati in

relazione alla prescrizione del diritto di tassare (cpv. 2), e sanciscono da ultimo

un termine di prescrizione assoluta di dieci anni dalla fine dell’anno

civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3).

Nel caso

in esame, il termine quinquennale ha cominciato a decorrere alla fine del 2005,

una volta passata in giudicato la decisione di questa Camera del 3 novembre

2005.

(inc. CDT n. 80.2005.102). Esso è stato tuttavia ripetutamente interrotto per

effetto dei diversi atti di riscossione dell’Ufficio esazione e condoni e

dell’UTPG, che per costante giurisprudenza comprendono non soltanto gli atti di

esazione vera e propria ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che

annunciano semplicemente una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente

quello di interrompere la prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza

del contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in

vista della concretizzazione del credito fiscale (decisione TF n.2A.546/2001

del 1° maggio 2002, in: ASA 73 p. 239). È allora qui appena il caso di

ricordare la lettera del 30 gennaio 2008, con la quale il ricorrente veniva

informato dall’Ufficio esazione e condoni dell’intenzione di procedere nei suoi

confronti, e la decisione del 31 maggio 2010, con la quale veniva ritenuto

formalmente responsabile del pagamento integrale dei tributi fiscali della __________

dall’UTPG.

Conformemente

a quanto disposto dagli art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e 193 cpv. 4

lett. a LT, in seguito a ciascuno di tali atti ha iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, cosicché il diritto

di riscossione potrebbe considerarsi prescritto unicamente se fosse decorso nel

frattempo il termine assoluto di dieci anni previsto dagli art. 121 cpv. 3 LIFD e 194 cpv. 3 LT, ciò che non

è manifestamente il caso.

3.4

Da

ultimo, il ricorrente solleva l’eccezione di intervenuta prescrizione della

titolarità dell’azione in responsabilità solidale.

La legge

non prevede alcuna norma relativa alla prescrizione del debito solidale delle

persone incaricate dell’amministrazione e liquidazione di una persona giuridica.

Come confermato dalla dottrina dominante, a tale proposito valgono però le

stesse regole del diritto di riscossione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 6 ad art. 55 LIFD, p. 682): il debito solidale si prescrive in cinque

anni dalla crescita in giudicato della tassazione, fatti salvi i motivi di

sospensione e interruzione relativi alla prescrizione del diritto di tassare. A

questa disciplina giuridica, direttamente mutuata dall’art. 136 CO, va infatti

attribuita una portata generale, che trova applicazione anche nei casi in cui

la legge è silente (Müller, op.

cit., p. 41, con riferimenti in nota). Qualunque altra soluzione urterebbe

contro il principio informatore nel colmare le lacune della legge, della

sicurezza del diritto (Binder, Die

Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 1985, p. 296).

Anche su questo punto il

ricorso deve pertanto essere respinto, per le stesse ragioni esposte in

relazione alla prescrizione del diritto di riscossione.

4.

4.1.

Nel

merito, il ricorrente lamenta anzitutto una violazione degli art. 5 cpv. 1, 36

e 127 cpv. 1 Cost. fed. A suo avviso, l’estensione al

caso in esame dei principi derivanti dall’interpretazione dell’art. 15 cpv. 1 lett. a

della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) difetterebbe infatti di una base legale sufficientemente precisa. Di parere avverso è invece l’autorità fiscale, secondo cui nulla si

oppone ad un’applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata dal

Tribunale federale in materia di imposta preventiva, vista l’analogia della

base legale e dello scopo delle due normative.

4.2

In materia

tributaria, il principio di legalità disciplinato dall’art. 5 cpv. 1 Cost. fed.

riveste un’importanza particolare, tanto è vero che è stato elevato a rango

costituzionale. Secondo l’art. 127 cpv. 1 Cost. fed., la cerchia delle persone

assoggettate all’imposta, l’oggetto e le basi di calcolo dell’imposta devono

essere disciplinate, perlomeno nelle loro linee generali, da una legge in senso

formale (DTF 136 I 142; 132 II 371; 131 II 735; v. anche Vallender/Wiederkehr, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2ª

ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 4 e segg. ad art. 127).

Tale principio

inibisce la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che il legislatore

non ha previsto, foss’anche per dimenticanza. Contrariamente a quanto sembra

sostenere il ricorrente, esso non impedisce tuttavia un’interpretazione

estensiva o restrittiva di una determinata disposizione, così come non impedisce

la possibilità di applicare, per analogia, i principi derivanti

dall’interpretazione di altre disposizioni legali.

Ora, per

stessa ammissione del Consiglio federale, la responsabilità solidale disciplinata

dall’art. 55 LIFD si ispira direttamente all’art. 15 cpv. 1 lett. a LIP

(Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni e sull’imposta federale diretta, n.83.043, p. 119). È quindi immediatamente evidente che la pretesa violazione del

principio di legalità, ravvisata dal ricorrente nell’applicazione analogica

della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in materia di imposta

preventiva, si dimostra infondata. Tale conclusione è del

resto confermata anche dalla dottrina più autorevole, che rinvia espressamente

alla consultazione delle decisioni e dei commentari sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LIP (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n.

2.

ad art. 55 LIFD, p. 681; Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 55 LIFD, p. 669; Oberson, La responsabilité fiscale des

organes dirigeants des sociétés anonymes, in: SJ 2006 II p. 303).

5.

5.1.

Il ricorrente

ritiene in ogni caso di non poter essere considerato un liquidatore di fatto della

__________. In primo luogo poiché la società avrebbe continuato una propria

attività, seppur ridotta, anche negli anni successivi al 2002. In secondo luogo poiché avrebbe assunto un ruolo solo formale all’interno della stessa società,

limitandosi ad eseguire gli ordini dell’amministratore di fatto e azionista __________.

Infine poiché l’autorità fiscale non si sarebbe premurata di agire dapprima nei

confronti della società, rispettivamente del suo azionista, per recuperare il

credito fiscale scoperto.

5.2

Giusta gli

art. 55 LIFD e 64 LT, in caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona

giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono

solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza

del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica

trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a

concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità

decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

La

disciplina prevista dagli art. 55 LIFD e 64 LT ha come principale scopo quello

di indurre gli organi di una persona giuridica in liquidazione a soddisfare

tempestivamente le obbligazioni fiscali. Le disposizioni in discussione non

istituiscono un’obbligazione fiscale solidale (“Steuersolidarität”), ma

creano una semplice responsabilità solidale (“solidarische Mithaftung”):

il liquidatore non è partecipe del rapporto giuridico che vincola la società

allo Stato dal punto dal profilo fiscale, ma diviene invece responsabile del

pagamento dell’imposta, accanto alla società contribuente, quando i presupposti

degli art. 55 LIFD e 64 LT sono adempiuti (Béguin/Stoyanov,

La créance d’impôt, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2ª ediz., Berna/Stoggarda/Vienna 2005, p. 823).

5.3

Tornando al

caso in esame, nel corso del 2002 la __________ ha ceduto la partecipazione

detenuta nella __________ a valore contabile (fr. 250'000.–),

compensandola con il credito vantato dall’azionista nei suoi confronti. Come visto,

con decisione del 3 novembre 2005 (inc. CDT n. 80.2005.102), questa Camera ha già

confermato l’avvenuta cessione della partecipazione, stimando una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista __________

nella misura della differenza fra questo valore ed il prezzo di cessione, poi

concordata in sede di udienza in fr. 750'000.–.

Per quanto qui di particolare

interesse, con la cessione in discussione la __________ ha di

fatto alienato l’unico attivo attinente al suo scopo sociale, che consisteva

appunto nella detenzione di partecipazioni ad altre imprese e società di

qualsiasi genere. Contrariamente all’opinione espressa dal ricorrente, l’evoluzione

del conto economico e del bilancio negli anni successivi al 2002 dimostra chiaramente

che la società si è ritrovata inoperosa. In un solo anno, il totale degli

attivi sociali è passato da fr. 694'189.– (alla fine del 2001) a fr. 116'489.–

(alla fine del 2002), così composti:

- conto

bancario __________ fr. 12'406.–

- perdita

riportata fr. 4'006.–

- “partecipazione” fr. 100'077.–

Totale fr. 116'489.–

La

“partecipazione” di fr. 100'077.– ancora esistente alla fine del 2002

consisteva in realtà in un prestito obbligazionario di fr. 91'207.–

alla società italiana __________ e in una differenza di cambio contabilizzata

in fr. 8'870.– (cfr. tabella allestita dall’allora rappresentante della __________,

allegata alla lettera del 12 ottobre 2006 agli atti dell’incarto fiscale). Nel

corso della procedura di tassazione, la società stessa aveva peraltro ammesso trattarsi

di una posizione fittizia, dal momento che la società italiana era nel

frattempo fallita.

Di nessun

rilievo sono infine le modifiche apportate ai conti del 2004. Come questa

Camera ha già avuto modo di accertare nella precedente decisione del 3 novembre

2005, le registrazioni contabili stornate nell’esercizio 2004 si fondavano

infatti su considerazioni prettamente fiscali: messa di fronte agli

effetti concreti dell’operazione posta in essere, la società

aveva cercato di sostenere la tesi dell’errore, attribuendo tutta la

responsabilità della cessione in discussione ad un’iniziativa “scellerata” dell’amministratore, che avrebbe agito di sua iniziativa.

5.4

Dal punto

di vista fiscale, la cessione all’azionista dell’unico

attivo importante equivale ad una liquidazione di fatto della società, che ai

sensi della giurisprudenza federale in materia di

imposta preventiva si realizza nel momento in cui gli attivi sono alienati e il

relativo ricavo non viene nuovamente investito ma distribuito in una maniera o

nell’altra agli azionisti (ASA 59 p. 307; ASA 58 p. 707; v. anche Meister, in:

Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. II/2, Basilea 2005, n. 11 ad art. 15 LIP, p. 448).

Come

sottolineato dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del 30 agosto 2011, negli anni successivi è stata progressivamente smantellata anche la

struttura formale della società: nel maggio 2006 il ricorrente ha presentato le

proprie dimissioni da amministratore unico, nell’aprile 2008 è stato cancellato

il recapito sociale e nel luglio del medesimo anno è stato radiato anche

l’ufficio di revisione. Le procedure esecutive promosse nei suoi confronti sono

state infine sospese, siccome la __________ in liquidazione risultava priva di

organi societari.

5.5

Liquidatori

ai sensi degli art. 55 LIFD e 64 LT sono sia le persone chiamate a questo

compito da una disposizione legale o statutaria, sia coloro che, di fatto, liquidano

la società. Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale

ha già avuto modo di precisare che anche gli organi in senso formale, come i

membri del consiglio di amministrazione, sono generalmente da considerarsi

quali liquidatori con responsabilità solidale per il pagamento delle imposte arretrate

(DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 12 ad art. 55 LIFD, p. 683; Paschoud, op. cit., n. 11 ad art. 55

LIFD, p. 670).

Il

ricorrente contesta di avere agito come un organo effettivo, sostenendo di

avere assunto un ruolo solo formale all’interno della società, operando come

“uomo di paglia” agli ordini dell’azionista __________. Ora, come visto, la responsabilità

sancita dalle precitate norme mira a colpire quelle persone che singolarmente o

in comune con altre, dispongono del patrimonio sociale con il quale dovrebbero

essere soddisfatti gli oneri fiscali. In linea di principio, gli organi in

senso formale, ed in particolare i membri del consiglio di amministrazione, appartengono

a questa categoria. Poco importa il motivo per il quale essi hanno accettato la

propria carica: anche il prestanome può essere reso responsabile per il

pagamento delle imposte. Nell’interesse dei terzi e del fisco, la responsabilità

del liquidatore non può in effetti dipendere dalle ragioni per le quali il

mandato è stato assunto (DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552).

Nell’evenienza

concreta, il ricorrente non solo ha accettato di divenire amministratore unico

della __________, con diritto di firma individuale, ma in tale funzione è rimasto

sino al 2 maggio 2006, ben oltre quindi la durata dell’operazione in discussione.

In assenza di indicazioni contrarie, non può quindi esserci alcun dubbio sul

fatto che egli abbia agito quale persona incaricata della liquidazione ai sensi

degli art. 55 LIFD e 64 LT, senza peraltro nulla intraprendere

per stabilire quali erano i debiti fiscali della società e garantirne il

pagamento, nemmeno dopo la nota decisione di questa Camera del 3 novembre 2005

(inc. CDT n. 80.2005.102).

5.6

La

responsabilità solidale decade solo se il liquidatore comprova di aver esperito

i suoi obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta

dalle circostanze. Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e

conferisce al liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova

liberatoria.

A

differenza di quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impone al

liquidatore di fare tutto quanto ci si può attendere da lui non solo per

stabilire l’estensione dell’obbligo fiscale, ma anche per giungere al suo

adempimento, nell’ambito degli art. 55 LIFD e 64 LT la prova liberatoria

sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe stabilite dal diritto civile,

ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 CO (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 18 ad art. 55 LIFD, p. 684; Müller,

op. cit., p. 158).

Nel caso

in esame, il ricorrente non ha tuttavia dimostrato d’aver fatto tutto

quanto era in suo potere per garantire il pagamento delle imposte. Poco importa

stabilire se la liquidazione della società sia stata effettivamente operata da

altri. Come osservato dall’Amministrazione federale

delle contribuzioni, quand’anche il ricorrente avesse agito in

qualità di “uomo di paglia”, limitandosi ad eseguire gli ordini dell’azionista __________,

ciò non permetterebbe di liberarlo dalla propria responsabilità. Come più

volte ribadito dal Tribunale federale, l’uomo di paglia che accetta un mandato,

pur sapendo di non essere in grado di eseguirlo coscienziosamente, viola in

modo grave il suo dovere di diligenza, mentre colui che assume un mandato di

amministratore (o di liquidatore) di una società non può liberarsi della sua responsabilità

semplicemente adducendo che non era che un prestanome (ASA 58 p. 707).

5.7

Privo di ogni fondamento è

infine il rimprovero fatto alle autorità fiscali di non aver agito dapprima nei confronti della __________, rispettivamente del suo azionista,

per recuperare i crediti fiscali ancora scoperti.

Sia l’Ufficio

esazione e condoni che il Municipio di __________ hanno fatto quanto in loro

potere per incassare le rispettive imposte direttamente dalla società, avviando

nei suoi confronti le necessarie procedure esecutive, sebbene la stessa fosse

già stata dichiarata sciolta d’ufficio in applicazione dei vecchi art. 708 CO e

86.

ORC, siccome priva di amministrazione (l’iscrizione dello scioglimento è

stata pubblicata sul FUSC n. 115 del 16 giugno 2006). Come sottolineato dalla

Divisione delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del 24 giugno 2011, il

ricorrente era peraltro perfettamente cosciente dei passi intrapresi dalle autorità

fiscali, tanto è vero che ha interposto personalmente opposizione ai precetti

esecutivi notificati alla società. Sostenere oggi che le stesse non si

sarebbero premurate di agire dapprima nei confronti della società si appalesa, oltre

che poco serio, finanche temerario.

In

assenza di norme specifiche, la dottrina più recente e la giurisprudenza in

tema di imposta preventiva sembrano inoltre propendere per un’applicazione, a

titolo di diritto pubblico suppletivo, dell’art. 144 CO, permettendo così

all’autorità fiscale di agire a sua scelta nei confronti di un debitore

piuttosto che dell’altro (Greminger/ Bärtschi,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 8 ad art. 55 LIFD, p. 789; Oberson, op. cit., p. 305; Béguin/ Stoyanov, op. cit., p. 826; v.

anche RDAF 2000 II 227 = ASA 69 p. 898). Nell’evenienza concreta,

ciò sta a significare che sia l’Ufficio esazione e condoni sia il Municipio di __________

erano persino legittimati ad agire nei confronti del solo ricorrente per il

pagamento dell’intero debito erariale (art. 144 CO), senza dover

preventivamente avviare una procedura esecutiva nei confronti della società o

addirittura del suo azionista (ASA 69 p. 898).

6.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 4'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 4'080.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Vezia.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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