80.2011.71
Condono: condizioni, imposta sugli utili immobiliari non dovuta, decisione esecutiva
12 settembre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2011.71
Data decisione, Autorità:
12.09.2011, CDT
Titolo:
Condono: condizioni, imposta sugli utili immobiliari non dovuta, decisione esecutiva
OGGETTO DELL'IMPOSTA
art. 2 let. b LRESP
art. 128 cpv. 1 LT
art. 246 LT
art. 252 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.71
Lugano
12 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 13 maggio 2011 contro la decisione del 15
aprile 2011 in materia di condono dell’imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 19 aprile 2002, RI 1, nato nel 1960, coniugato, acquistava da
__________ un appartamento nel comune di __________ (quota PPP n. __________
del mapp. n. __________). Il prezzo, pattuito dalle parti in complessivi fr.
500'000.–, veniva integralmente pagato sul conto clienti del notaio rogante
tramite:
·
mezzi propri (fr. 25'000.–);
·
un versamento della
cassa pensione (fr. 130'000.–);
·
un versamento di Banca __________,
creditore ipotecario prescelto dall’acquirente (fr. 345'000.–).
B. Il 6
febbraio 2003, i coniugi __________ apprendevano da __________ che il vecchio debito
ipotecario della venditrice, di circa 300'000 franchi, non era stato nel frattempo
estinto e che la banca creditrice, ancora detentrice della cartella ipotecaria,
avrebbe promosso nei loro confronti l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare.
Da qui
l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, nel corso
della quale emergevano quattordici malversazioni a danno di altrettanti
clienti. Con sentenza del 15 dicembre 2004, confermata dalla Corte di
cassazione e di revisione penale, la Corte delle assise correzionali di Lugano
lo condannava per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, a tre
anni e tre mesi di reclusione. Per quanto concerne le proprie pretese civili, RI
1, costretto a dover far fronte a due debiti “ipotecari” in seguito agli
illeciti commessi dal notaio rogante, veniva rinviato al foro civile.
C. Durante
i primi mesi del 2009, il contribuente riusciva a vendere l’appartamento di __________
al prezzo di fr. 650'000.–, tramite il quale poteva in particolare:
·
saldare la previdenza
professionale per fr. 130'000.–;
·
saldare il debito nei
confronti di __________ per fr. 300'000.–.
Il saldo
dell’intera (forzata) operazione risultava comunque negativo. In effetti, con l’importo
residuo di fr. 220'000.– (peraltro comprensivo del deposito infruttifero di
33'000 franchi trattenuto dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento
dell’imposta sugli utili immobiliari), a cui andava ad aggiungersi la somma di
denaro raccolta con un fondo di solidarietà, che allora ammontava a circa
60'000 franchi, i coniugi __________ dovevano ancora far fronte al debito
contratto nei confronti di Banca __________ ed alle ingenti spese legali
sostenute dal 2003 al 2008.
D. Il
18 agosto 2009, RI 1 presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili
immobiliari, nella quale indicava quale valore di alienazione l’importo di fr.
650'000.– e quale valore di investimento l’importo di fr. 547'660.05, per un
utile imponibile totale di fr. 102'339.95.
Lo stesso
giorno, il contribuente si rivolgeva anche all’Ufficio esazione e condoni,
postulando il condono dell’imposta così calcolata. A sostegno della domanda osservava
che la somma ancora a sua disposizione, di circa 250'000 franchi, era interamente
destinata a tacitare le pretese di Banca __________, che vantava nei suoi
confronti un credito superiore ai 350'000 franchi. Sottolineava quindi il
carattere eccezionale del proprio caso, affermando a più riprese di non avere
in realtà conseguito alcun utile dalla vendita dell’appartamento di __________,
ma di essere stato semmai costretto a pagare senza sua colpa per le malversazioni
di un pubblico ufficiale.
E. L’autorità
fiscale, con decisione del 27 settembre 2010, respingeva la domanda. Nella
motivazione allegata, argomentava anzitutto che il contribuente aveva nel frattempo
raggiunto un accordo con Banca __________, che prevedeva una liquidazione per
compromesso del debito bancario, tramite il versamento a saldo di 250'000
franchi, mentre la sottoscrizione pubblica gli aveva permesso di raccogliere oltre
71'000 franchi. A suo dire, le condizioni per la concessione del condono
dell’imposta non erano del resto adempiute, trattandosi di un’imposta garantita
da ipoteca legale.
F. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 ottobre 2010,
nel quale poneva nuovamente l’accento sul carattere unico del proprio caso, chiedendo
una decisione “politica”, che potesse prendere in considerazione i gravi disagi
sofferti dalla sua famiglia a causa di una lacuna della legislazione notarile.
A tale proposito, il reclamante osservava in particolare di avere investito
nell’acquisto dell’appartamento mezzi propri per circa fr. 25'000.–, ormai
andati persi.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con decisione del 15 aprile 2011.
L’autorità ribadiva anzitutto che per consolidata prassi interna non poteva essere
concesso il condono di imposte garantite da un diritto di pegno immobiliare,
poiché così facendo si sarebbe preclusa “la possibilità di agire anche nei
confronti del terzo proprietario del pegno”. Aggiungeva poi che il reclamante
non aveva prodotto le necessarie informazioni circa la sua reale situazione
economica, sottolineando infine che la procedura di condono non poteva in
nessun caso sopperire a lacune presenti nell’ordinamento giuridico.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 pone l’accento sul
carattere anticostituzionale dell’attuale legislazione cantonale, ed in
particolare dell’art. 2 lett. b della Legge sulla responsabilità civile
degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp), nella misura in cui esclude
espressamente la responsabilità dello Stato per l’operato dei notai. Il
ricorrente afferma poi di essere consapevole dell’impossibilità per questa
Camera di rendere una decisione “politica”, ma considera in ogni caso un atto
di giustizia la facoltà di poter compensare (almeno parzialmente) i gravi danni
sofferti a causa degli illeciti commessi dal notaio rogante con la rinuncia
alla riscossione della tassa sugli utili immobiliari.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposta sugli
utili immobiliari e, più in generale, di imposte cantonali è l’Ufficio esazione
e condoni (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese).
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, op.
cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge
tributaria ticinese per analogia.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta
– a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile
(Curchod, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008,
n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione
di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della
decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive
future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di
reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora
di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.
1.
LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto
al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21
febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,
esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in
modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo
cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere
condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di
apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i
fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea
2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Nella
fattispecie, come visto, la domanda di condono ha per oggetto l’imposta cantonale
sugli utili immobiliari dovuta in seguito alla vendita dell’appartamento di __________.
Come ampiamente esposto in narrativa, il contribuente ha acquistato l’immobile sette
anni prima, il 19 aprile 2002, concordando con la venditrice un prezzo di fr. 500'000.–,
integralmente versato sul conto clienti del notaio rogante.
Dopo
dieci mesi, nel febbraio 2003, i coniugi __________ venivano a conoscenza delle
malversazioni del notaio, che si era indebitamente appropriato sia dell’anticipo
di 155'000 franchi sia del mutuo di Banca __________ di 345'000 franchi, con il
quale avrebbe dovuto riscattare la cartella ipotecaria ancora detenuta dal
vecchio istituto di credito. Senza loro colpa, si sono così ritrovati esposti
al rischio di dover pagare due volte lo stesso debito ipotecario: una volta
verso __________, quali terzi proprietari del pegno, e una volta verso Banca __________,
quali debitori del (presunto) mutuo ipotecario appena acceso.
A causa
delle note vicissitudini legali che ne sono seguite, i coniugi __________ hanno
deciso di trasferirsi a __________, nel Canton __________, e di mettere in
vendita l’appartamento di __________. L’immobile è stato finalmente ceduto il
26.
giugno 2009 a __________ e __________, per il prezzo di 650'000 franchi. Da
qui la riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari, che l’autorità di
tassazione ha commisurato in fr. 31'775.90, oggetto della presente procedura di
condono.
4.2
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo in esame rientra nella categoria delle imposte sul reddito. Non si
tratta tuttavia di un’imposta generale, bensì di un’imposta speciale di
carattere reale, che colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata, senza riguardo alla sua complessiva capacità contributiva (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie,
Lugano 1996, p. 59).
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento, che si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi
di investimento (art. 128 cpv. 1 LT). Il Tribunale federale ha già avuto modo
di precisare che non è affatto arbitrario prevedere un’imposta sull’utile
immobiliare in occasione di ogni alienazione. Se un utile è stato realizzato,
in base alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento,
il legislatore ha quindi il diritto di imporre tale utile (cfr. Pedroli, L’imposta sugli utili
immobiliari in caso di aggiudicazione in una procedura esecutiva o fallimentare,
in: RDAT I-1999 p. 527).
Occorre
nondimeno che un utile sia stato effettivamente realizzato. Nella misura in cui
sono provate, devono pertanto essere prese in considerazione, nel calcolo del
ricavo, anche modifiche successive del prezzo di alienazione/acquisto, cioè
riduzioni o elevazioni posteriori, determinate da contratto, decisione amministrativa
o sentenza (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 209 con riferimenti). Questa Camera, per esempio, ha avuto
occasione di affermare l’inesistenza di un utile immobiliare nel caso di un contribuente
che aveva prodotto una decisione dell’autorità penale, dalla quale emergeva che
l’acquirente dell’immobile aveva commesso una truffa ai danni dell’alienante;
il primo, sottacendo le difficoltà economiche in cui si trovava, aveva infatti
ottenuto l’iscrizione del trapasso dell’immobile dopo aver pagato solo un
esiguo anticipo del prezzo e aveva acceso in seguito un mutuo ipotecario
garantito dall’immobile stesso, senza peraltro impiegare la somma per pagare il
prezzo (CDT n. 159 del 22 agosto 1994).
4.3
Nello
stesso senso, nel determinare il reale valore di acquisto dell’appartamento di __________
non ci si può soffermare sul solo prezzo di 500'000 franchi pattuito dalle
parti e risultante dal primo atto pubblico. Se si analizza l’operazione in
termini economici, è evidente infatti che l’immobile è costato al contribuente
ben 800'000 franchi. Al mutuo appena acceso presso Banca __________ si è
aggiunto, suo malgrado, il vecchio debito ipotecario della venditrice __________
contratto nei confronti di __________, di circa 300'000 franchi, che il notaio
rogante non ha provveduto ad estinguere, disattendendo ai propri obblighi civili
e incorrendo – come visto – nella propria responsabilità penale. È quindi
immediatamente evidente che dall’acquisto e successiva (forzata) rivendita
dell’immobile di __________ RI 1 non ha realizzato nessun utile immobiliare
Come
esposto in narrativa, è però lo stesso ricorrente ad avere indicato nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, a fronte di un incontestato valore di
alienazione di fr. 650'000.–, un valore di acquisto di soli fr. 500'000.–. Lo
stesso ricorrente non ha nemmeno impugnato la successiva decisione
dell’autorità di tassazione, la quale ha commisurato in fr. 138'156.– l’utile
imponibile, deducendo dal valore di alienazione il prezzo di acquisto e costi
di investimento per un totale fr. 11'844.–. La tassazione dell’imposta sugli
utili immobiliari, sebbene fondata su un calcolo che non riflette la situazione
economica, è ormai divenuta esecutiva ed a questa Camera è preclusa la
possibilità di rimetterla in discussione nell’ambito di una procedura che si
inserisce nella fase dell’esazione, e che come tale presuppone proprio che un
debito d’imposta sia esecutivo.
In questo
contesto risulta così del tutto infondata la richiesta del ricorrente di compensare
(almeno parzialmente) gli incontestabili danni economici sofferti a causa delle
malversazioni del pubblico ufficiale con la rinuncia alla riscossione dell’imposta
sugli utili immobiliari, in quanto tale non contestata. Decidere diversamente
significherebbe snaturare la procedura di condono, che trova le sue ragioni
nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni
personali e/o economiche, ma che non può in nessun caso sostituire i rimedi giuridici né tanto meno può avere per scopo la
revisione di tassazioni già passate in giudicato (art. 1
cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
4.4
Di nessun
rilievo, ai fini della presente procedura, è pure l’asserita anticostituzionalità
dell’attuale legislazione cantonale, ed in particolare dell’art. 2 lett. b
della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici (LResp, RL 2.6.1.1), che esclude espressamente la responsabilità dello
Stato per l’operato dei notai.
La
normativa in discussione istituisce la responsabilità dell’ente pubblico per il
danno cagionato illecitamente dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Tale responsabilità è diretta ed esclusiva,
nel senso che il danneggiato deve agire direttamente contro l’ente pubblico, ad
esclusione dell’azione contro l’agente (art. 4 cpv. 3 LResp). Per contro, i
notai svolgono la loro funzione pubblica di ricevere e
conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti
richiedono la forma autentica (art. 1 della Legge sul notariato, RL 3.2.2.1) sotto la propria responsabilità personale e finanziaria. Ad oggi, in
assenza di norme specifiche sulla responsabilità dei
notai ticinesi ai sensi dell’art. 61 CO, si applicano gli art. 41 ss. CO come
diritto cantonale suppletorio. La responsabilità del notaio dipende pertanto dall’attuarsi
di tutti i presupposti della responsabilità per atto illecito.
Il
progetto di nuova Legge sul notariato prevede espressamente all’art. 8 che il notaio
è civilmente responsabile di ogni pregiudizio causato illecitamente, sia per negligenza
che volontariamente nell’espletazione delle sue funzioni ministeriali e attività
connesse. Allo stadio attuale dell’iter legislativo, il Consiglio di Stato
rinuncia invece ad
estendere al notaio la copertura offerta per l’operato dei funzionari, pur
avvertendo la necessità di rafforzare in misura consistente la protezione dell’utenza
(Messaggio n. 6491 del Consiglio
di Stato del 5 aprile 2011).
Sia
come sia, il terzo che intende
rendere responsabile il notaio del danno cagionatogli deve e verosimilmente
dovrà anche in futuro convenirlo in giudizio innanzi al giudice civile
ordinario. Non spetta quindi a questa Camera accertare l’incostituzionalità dell’attuale
legislazione cantonale, specie nell’ambito di una procedura di condono dell’imposta
sugli utili immobiliari.
5.
5.1.
D’altra
parte, non può nemmeno essere seguita la prima motivazione dell’Ufficio esazione
e condoni, che a giustificazione della mancata concessione del postulato
condono si richiama ad una consolidata prassi interna, secondo la quale tutte
le imposte garantite da un diritto di pegno immobiliare non possono essere
oggetto di una domanda di condono, poiché così facendo si precluderebbe “la
possibilità di agire anche nei confronti del terzo proprietario del pegno”.
5.2
L’art. 252 cpv. 1 LT
prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra pacificamente tra i crediti
d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta, che sorge ex lege
nello stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che deve garantire,
essendo un pubblico tributo che più d’ogni altro denota una relazione con
l’immobile, dato che trae origine proprio dal trasferimento dell’immobile
stesso, come per altro si evince anche dall’esame della volontà del legislatore
che con la nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di quello dell’ipoteca
legale (Soldini/Pedroli, op. cit.,
p. 159).
È però
altrettanto pacifico che l’esistenza di un’ipoteca legale non possa escludere a
priori una domanda di condono dell’imposta sugli utili immobiliari (Stähli, Das Steuergrundpfandrecht, Berna
2006, p. 326). Certo, al fine di garantire la parità di trattamento, le
condizioni cumulative poste dall’art. 246 LT devono essere applicate ancor più
rigorosamente, dal momento che oggetto dell’imposta è il solo utile realizzato
con il trasferimento immobiliare (Schorno/Meier,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Vol. II, 3. ediz., Muri-Berna 2009, n. 12 ad § 230, p. 2054; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2. ediz., Zurigo 2006, n. 20 ad § 183,
p. 1428; Langenegger, Handbuch zur
bernischen Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri-Berna 2002, p. 222). Ciò non
toglie tuttavia che di fronte ad una chiara situazione di necessità e se il pagamento
dell’importo dovuto costituirebbe per il contribuente un sacrificio
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria, nulla si opporrebbe alla
concessione del condono dell’imposta sugli utili immobiliari.
5.3
Ai fini
della presente procedura, pertinente è invece la seconda motivazione
dell’Ufficio esazione e condoni, che a giustificazione della sua decisione
sottolinea che il ricorrente non ha dimostrato né tanto meno documentato la sua
attuale situazione economica.
Come più
volte ribadito, la famiglia __________ è stata pacificamente danneggiata dalle
malversazioni del notaio rogante, senza peraltro poter contare sulla protezione
dell’attuale regime di notariato libero, che lo stesso Consiglio di Stato non
ha esitato a definire carente sotto questo profilo. Solo grazie alla vendita
dell’appartamento di __________, alla rinuncia di Banca __________ a parte del
suo credito ed alla raccolta di un “fondo di solidarietà” i coniugi __________ sono
riusciti a limitare massicciamente i danni, oggi sostanzialmente rappresentati
dagli investimenti in contanti iniziali e dalle spese legali sostenute dal 2003
al 2008. Il torto procurato alla famiglia __________ è indiscutibile. Come
evidenziato dall’autorità fiscale, resta però il fatto che il ricorrente non si
è minimamente confrontato con la situazione finanziaria della sua famiglia, né
tanto meno ha documentato l’entità dei suoi attuali redditi e di quelli di sua
moglie, disattendendo in tal modo all’onere della prova che la procedura di
condono gli imponeva (cfr. art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Dall’esame
degli atti, ed in particolare dell’istanza di condono del 18 agosto 2009, non
sembra peraltro emergere la necessità di preservare l’esistenza economica dei
coniugi __________ in quanto tale, specie se si considera che l’importo dell’imposta
dovuta è ancora depositato presso il nuovo notaio rogante, per cui le precise
condizioni per la concessione di un condono, come visto ancor più rigorose nei
confronti di un’imposta sugli utili immobiliari, non risultano essere
adempiute.
D’altra
parte, come ammesso dallo stesso ricorrente, la procedura di condono non può
essere confusa con un “atto di grazia”, adottato dal Gran Consiglio o dal Consiglio
di Stato, di natura essenzialmente politica. Non spetta pertanto a questa Camera
rendere una decisione “politica”, in considerazione del carattere eccezionale
del caso in discussione.
6.
6.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la particolarità
del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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