80.2011.72
Ritenuta supplementare USA: rimborso o computo, presupposti, domanda senza modulo ufficiale, formalismo eccessivo
28 luglio 2011Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.72
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, CDT
Titolo:
Ritenuta supplementare USA: rimborso o computo, presupposti, domanda senza modulo ufficiale, formalismo eccessivo
TRATTENUTA SUPPLEMENTARE D'IMPOSTA USA
art. 48 LIP
art. 52 LIP
art. 53 LIP
art. 11 cpv. 1 OCDI-USA
art. 12 cpv. 1 OCDI-USA
art. 14 OCDI-USA
art. 15 OCDI-USA
art. 17 OCDI-USA
Incarto n.
80.2011.72
Lugano
28 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 16 maggio 2011 contro la decisione dell’11
aprile 2011 in materia di rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA
per i periodi fiscali 2006 e 2007.
Fatti
A. Con
la dichiarazione fiscale 2006, inoltrata il 15 marzo 2007, i coniugi RA 1 e __________
trasmettevano all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna anche l’elenco dei
titoli e di altri collocamenti in capitale (modulo 2). In quest’ultimo indicavano
di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal conto privato presso __________
di __________, chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella
pagina dei “beni non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore
patrimoniale al 31 dicembre 2006 delle azioni USA, per complessivi fr.
74'172.–, ed i relativi redditi, ammontanti a fr. 2'461.15. Al modulo erano allegate
le attestazioni relative agli investimenti in questione, con l’indicazione
della ritenuta d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della
dichiarazione, i contribuenti facevano valere una domanda di rimborso
dell’imposta preventiva di complessivi fr. 864.50, pari al 35% di fr. 2'470.–.
La
decisione di tassazione IC/IFD 2006, notificata ai contribuenti il 29 agosto
2007, non si prounciava sul rimborso della ritenuta d’imposta. La stessa veniva
poi impugnata con reclamo e con ricorso alla Camera di diritto tributario, la
quale, con sentenza del 9 maggio 2008, annullava la decisione su reclamo e
rinviava gli atti all’autorità di tassazione, per una nuova decisione sul
valore locativo dell’abitazione primaria. La nuova decisione veniva notificata
ai contribuenti il 1° settembre 2010.
B. Nell’elenco
dei titoli allegato alla dichiarazione fiscale 2007, inoltrata il 30 aprile
2008, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal
conto privato presso l’__________ di __________,
chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella pagina dei “beni
non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore patrimoniale al 31
dicembre 2007 delle azioni USA, per complessivi fr. 79’998.–, ed i relativi
redditi, ammontanti a fr. 2'827.90. Al modulo erano allegate le attestazioni
relative agli investimenti in questione, con l’indicazione della ritenuta
d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della dichiarazione, i contribuenti
facevano valere una domanda di rimborso dell’imposta preventiva di complessivi
fr. 992.60, pari al 35% di fr. 2'836.–.
Con
decisione del 26 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, nella cui motivazione indicava che
l’istanza di rimborso era stata “respinta in tutto o in parte”.
C. Con
scritto del 3 febbraio 2011, RA 1, in rappresentanza della RI 1, contestava il
mancato rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per i periodi
fiscali 2006 e 2007, argomentando di aver appreso dalla decisione di tassazione
2007 che l’istanza di rimborso era stata respinta.
L’Ufficio
di tassazione respingeva l’istanza di rimborso, con decisione del 14 febbraio
2011, così motivata:
Chiunque
chiede il rimborso dell’imposta USA deve compilare in tutte le loro parti ed
esattamente i moduli dell’istanza (art. 48 LIP cpv. 1 lett. a).
Il
diritto al rimborso si estingue se la domanda non è presentata nei tre anni
successivi la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile
(art. 31 cpv. 2 LIP).
D. Gli
eredi di __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo
2011. I reclamanti argomentavano di aver inoltrato tempestivamente le dichiarazioni
fiscali 2006 e 2007, allegando le attestazioni della banca con l’indicazione
della ritenuta d’imposta recuperabile ed indicando la pretesa di rimborso sulla
prima pagina.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 aprile 2011, così
motivata:
Il diritto al
rimborso non è accordato in quanto la domanda non è stata presentata sui moduli
ufficiali in tempo utile in base agli articoli 48 cpv. 1 LIP e 32 cpv. 1 LIP.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rappresentata da RA
1 contesta le argomentazioni adottate dall’Ufficio di tassazione per negare il
rimborso della ritenuta supplementare USA. Ribadisce di aver fatto valere la sua
pretesa in tempo utile, con la dichiarazione fiscale, pur non avendo impiegato
l’apposito formulario, e mette in dubbio la pertinenza del riferimento alla
legge federale sull’imposta preventiva (LIP), su cui si fonda la decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la convenzione
svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (OCDI-USA; RS 672.933.61), chiunque,
in qualità di «Qualified Intermediary», riceve in Svizzera da società americane
o da loro uffici di pagamento, per conto di terzi, dividendi americani ridotti
all’85 o al 95 per cento del loro ammontare lordo, deve, in vista del pagamento
o dell’accredito immediato a beneficiari effettivi residenti di Svizzera o in
vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all’estero,
trattenere sull’ammontare ricevuto il 15 per cento (in caso di versamento
dell’85% dell’ammontare lordo) o il 25 per cento (in caso di versamento del 95%
dell’ammontare lordo) del dividendo lordo ed, entro 30 giorni dalla fine del
trimestre nel corso del quale l’accredito è stato effettuato, far pervenire
questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su
modulo 182, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (sul conto 30-4120-3).
1.2.
Per l’art. 12 cpv. 1 OCDI-USA,
la persona tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta deve rilasciare
al beneficiario del dividendo o dell’interesse così diminuito un conteggio
datato contenente le indicazioni seguenti:
a. i
nomi della persona che rilascia e del beneficiario che riceve il conteggio;
b. il
nome della società che versa il dividendo o del debitore del credito per il
quale l’interesse è stato ricevuto;
c. per
i dividendi, il numero e il genere delle azioni; per gli interessi, il genere e
l’ammontare del credito;
d. la
data della scadenza e l’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi;
e. l’ammontare
della trattenuta supplementare d’imposta in franchi svizzeri, convertito al
corso preso come base per il bonifico del dividendo o dell’interesse; se il
bonifico al beneficiario è stato fatto in dollari americani, la conversione
della trattenuta supplementare d’imposta deve essere fatta sulla base del corso
medio della domanda e dell’offerta all’ultimo giorno lavorativo prima della
ricezione del dividendo americano o dell’interesse americano;
f.
l’annotazione che il conteggio serve a far
valere il diritto al computo o al rimborso (art. 15).
1.3.
L’art.
14 dell’ordinanza disciplina poi il diritto al rimborso o al computo della
ritenuta supplementare. In particolare, il capoverso 1 stabilisce che la
persona, i cui redditi da dividendi o interessi americani sono stati diminuiti
della trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11, possa
domandare il rimborso o il computo in franchi svizzeri (art. 12 cpv. 1 lett. e)
se:
a. al
momento della scadenza del reddito imposto essa possedeva il diritto di godimento
sugli investimenti di capitale americani che hanno fruttato il reddito imposto;
b. al
momento della scadenza del reddito imposto essa era residente di Svizzera
secondo l’articolo 4 della convenzione;
c. prova
di aver diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’articolo 22
della stessa.
Per
l’art. 14 cpv. 2bis OCDI-USA, il diritto al rimborso o al computo è
perento per la persona che:
a. contrariamente
alle prescrizioni legali, non dichiara alle autorità fiscali competenti i
dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare
d’imposta conformemente all’articolo 11 o il patrimonio americano da cui provengono
tali redditi di capitali (persone fisiche);
b. non
contabilizza in modo regolare come redditi i dividendi o gli interessi americani
diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta conformemente all’articolo
11 (persone giuridiche, società commerciali senza personalità giuridica e
imprese straniere con stabile organizzazione all’interno del Paese).
Gli
ammontari rimborsati o computati non fruttano alcun interesse (art. 14 cpv. 3
OCDI-USA).
1.4.
La
procedura di rimborso o computo è disciplinata dall’art. 15 OCDI-USA. Il capoverso
1 dispone che la persona che ha diritto in virtù dell’articolo 14 al rimborso o
al computo della trattenuta supplementare d’imposta, debba far valere il suo
diritto utilizzando un modulo speciale e producendo gli originali dei conteggi
che le sono stati rilasciati in conformità dell’articolo 12 capoverso 1:
a. all’ufficio
competente per accogliere le sue istanze di computo o di rimborso dell’imposta
preventiva sui redditi di capitali svizzeri;
b. nel
medesimo momento in cui essa può far valere un diritto al computo o al rimborso
dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri scaduti nel medesimo
anno in cui sono scaduti i dividendi e gli interessi americani colpiti dalla
trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11.
Per
l’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA, si può rinunciare a
produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga
presentato un conteggio generale del medesimo valore.
L’art. 15
cpv. 3 OCDI-USA stabilisce infine che il diritto al rimborso o al computo della
trattenuta supplementare d’imposta si estingua se non viene esercitato nei tre
anni successivi allo spirare dell’anno civile in cui sono scaduti i dividendi o
gli interessi americani.
Si
segnala ancora che l’art. 17 OCDI-USA prevede che i capi secondo e terzo della
LIP (Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [RS 642.21])
siano applicabili per analogia ad eccezione degli articoli 23, 24 capoversi 3 e
4, 25, 27 e 28.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorso si riferisce al rimborso (o al computo) della ritenuta supplementare
USA per i periodi fiscali 2006 e 2007. A tale riguardo, si deve considerare che le decisioni di tassazione relative ai due periodi in discussione sono
state notificate in momenti diversi. Ci si deve pertanto interrogare dapprima
sulla tempestività della contestazione del mancato rimborso.
2.2
Sebbene
l’ordinanza applicabile non contenga alcuna disposizione che disciplini la competenza
per la procedura di rimborso ed i relativi rimedi giuridici, si deve ritenere
che, secondo l’art. 17 OCDI-USA, siano applicabili per analogia le norme della
legge federale sull’imposta preventiva.
Circa la
decisione sul rimborso, secondo l’art. 52 cpv. 1 LIP l’ufficio cantonale
dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la
fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il
diritto al rimborso.
Per l’art. 52 cpv. 2 LIP, terminata l’indagine, l’ufficio
dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione
di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.
Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione
deve essere brevemente motivata (art. 52 cpv. 3 LIP). La decisione dell’ufficio
cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30
giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio (art. 53 cpv. 1
LIP); la decisione sul reclamo, a sua volta, essere impugnata per iscritto, nel
termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione
cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).
2.3
La
decisione di tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 è stata notificata
ai coniugi __________ il 29 agosto 2007. Essa non fa alcun riferimento al
rimborso della ritenuta supplementare USA, che d’altra parte non ha
riconosciuto. Nel reclamo del 31 agosto 2007, i contribuenti hanno contestato
la stima del valore locativo della loro abitazione e la mancata deduzione delle
spese per malattia. Neppure con il successivo ricorso del 7 dicembre 2007 alla
Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno lamentato il mancato
rimborso della ritenuta supplementare.
La
contestazione contenuta nella lettera del 3 febbraio 2011 appare pertanto manifestamente
tardiva. Anche volendo considerare quale decisione di tassazione solo l’atto
del 1° settembre 2010, con cui l’Ufficio di tassazione ha infine notificato ai
contribuenti la tassazione definitiva, dopo la sentenza con cui il 9 maggio
2008.
questa Camera gli aveva rinviato gli atti per una nuova decisione sul
valore locativo, il reclamo sarebbe in ogni caso stato irricevibile.
È vero
che la decisione di tassazione del 29 agosto 2007 non conteneva una motivazione,
come richiesto dal combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 52 cpv. 3
LIP per il caso del mancato rimborso della ritenuta d’imposta; ma il difetto di
motivazione non è motivo di nullità della decisione ed avrebbe pertanto dovuto
essere censurato mediante reclamo. Dai conguagli dell’imposta cantonale e
federale, ricevuti nei giorni successivi alla notificazione della decisione di
tassazione, i contribuenti non potevano non constatare che il rimborso
domandato gli era stato negato.
Il ricorso
è pertanto irricevibile, nella misura in cui si riferisce al rimborso della
ritenuta supplementare USA per il periodo fiscale 2006.
2.4
Diversa è
la situazione che concerne il rimborso della ritenuta d’imposta per il periodo
fiscale 2007.
La
relativa decisione di tassazione IC/IFD è stata infatti notificata ai
contribuenti il 26 gennaio 2011, con l’indicazione che l’istanza di rimborso
era “respinta in tutto o in parte”. Lo scritto del 3 febbraio 2011, con cui gli
insorgenti hanno contestato il mancato rimborso, costituiva pertanto un reclamo
tempestivo secondo il combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 53 cpv. 1
LIP. Il fatto che l’Ufficio di tassazione l’abbia invece considerato come nuova
istanza di rimborso, ed abbia conseguentemente adottato una nuova decisione
suscettibile di reclamo, non ha pregiudicato la posizione dei contribuenti.
3.
3.1.
L’autorità
fiscale ha respinto la domanda di rimborso della ritenuta supplementare USA,
inoltrata dalla comunione ereditaria ricorrente, ritenendo in sostanza che la
stessa non sia pervenuta entro il termine triennale stabilito dall’art. 15 cpv.
3.
OCDI-USA. Per giungere a tale conclusione, l’Ufficio di tassazione ha
considerato quale istanza di rimborso la lettera del 3 febbraio 2011, con la
quale gli eredi della contribuente lamentavano la circostanza che il rimborso
fosse stato loro negato, con la decisione di tassazione del 26 gennaio 2011.
È del
tutto evidente che il diritto al rimborso o al computo della ritenuta in
questione sarebbe stato estinto, se la relativa domanda fosse stata inoltrata
solo il 3 febbraio 2011. Infatti, anche la ritenuta sui dividendi scaduti più
recentemente (dicembre 2007) avrebbe dovuto essere domandata entro il dicembre
2010, secondo l’art. 15 cpv. 3 OCDI-USA.
I
ricorrenti rintengono tuttavia di aver inoltrato l’istanza in modo tempestivo,
avendola presentata unitamente alla dichiarazione fiscale per il periodo 2007. A loro avviso, pur non essendosi serviti dell’apposito modulo predisposto dall’AFC, le
indicazioni fornite con le dichiarazioni fiscali e, soprattutto, con i relativi
allegati, erano sufficienti per ottenere il rimborso.
Si tratta
allora di verificare se i documenti inoltrati con la dichiarazione fiscale per
il periodo 2007 fossero sufficienti per essere considerati quale valida istanza
di rimborso o di computo della ritenuta supplementare USA.
3.2
Come già
rilevato, le condizioni cui deve conformarsi la domanda di rimborso o di
computo della ritenuta supplementare USA sono stabilite dall’art. 15 OCDI-USA.
L’istante deve far valere il suo diritto utilizzando un modulo speciale e
producendo gli originali dei conteggi che gli sono stati rilasciati dal
“qualified intermediary” obbligato alla ritenuta secondo l’art. 12 cpv. 1
OCDI-USA. L’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA prevede poi che si possa rinunciare a
produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga
presentato un conteggio generale del medesimo valore.
In virtù
del rinvio previsto dall’art. 17 OCDI-USA, trovano poi applicazione analogica
gli articoli 29 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LIP. Il primo afferma che il diritto al
rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta
all’autorità competente. L’art.
68.
cpv. 1 dell’Ordinanza sull’imposta preventiva del 19 gennaio 1966 (OIPrev;
RS 642.211) stabilisce poi che l’istanza di rimborso
dev’essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per il
secondo, chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare
coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di
qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare,
l’istante è tenuto a:
a. compilare
in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;
b. fornire,
su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione
dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i
giustificativi e altri documenti.
Se
l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al
rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità,
l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
3.3
Nel caso
di un contribuente che, reclamando contro la tassazione IC/IFD, si era limitato
a chiedere all’Ufficio di tassazione l’invio del modulo “elenco titoli”, per
poter domandare il rimborso dell’imposta preventiva, ma non aveva poi ricevuto
alcuna risposta, il Tribunale federale ha negato che tale scritto costituisse
una valida istanza di rimborso. Pur riconoscendo che la lettera dei
contribuenti indicasse chiaramente la loro volontà di domandare il rimborso dell’imposta
preventiva, l’Alta Corte ha rilevato che la stessa disattendeva tuttavia
doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta preventiva:
da un lato, non era redatta sul modulo ufficiale; dall’altro, non conteneva le
informazioni necessarie per il computo dell’importo di cui era chiesto il rimborso
(art. 48 LIP). Le informazioni contenute nell’istanza erano quindi manifestamente
insufficienti e non permettevano, secondo i giudici federali, di procedere al rimborso
dell’imposta preventiva, di modo che si doveva, senza far prova di formalismo
eccessivo, rifiutare di considerare che la citata istanza fosse stata
validamente presentata. Tale conclusione ha consentito al Tribunale federale di
lasciare irrisolta la questione se il solo fatto di redigere un’istanza di rimborso
dell’imposta preventiva in carta libera sia sufficiente per renderla nulla (sentenza
dell’11 novembre 1996 n.2A.62/1995, in RDAT I-1997 N. 36t).
In questo contesto, è
tuttavia opportuno sottolineare che la dottrina ammette invece che, se sono
adempiute le ulteriori condizioni per il rimborso, la mera omissione
dell’inoltro del modulo ufficiale non basta per negare il rimborso dell’imposta
preventiva. Ciò che è determinante è che i redditi siano dichiarati e che sia
inoltrata una domanda di rimborso per iscritto, munita della firma dell’istante
o del suo rappresentante (Zwahlen,
in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 660).
3.4
Quale sia il “modulo
speciale”, che secondo l’art. 15 OCDI-USA deve essere impiegato
per ottenere il rimborso o il computo della ritenuta supplementare d’imposta
USA, non viene precisato nell’ordinanza stessa. Dalle Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 delle persone fisiche,
allestite dalla Divisione delle contribuzioni, risulta che, per far valere il
diritto al rimborso della trattenuta supplementare d’imposta USA dedotta dal
reddito di titoli americani occorre compilare il “Foglio complementare USA”
(R-US 164) riportandone il totale nel Foglio B dell’Elenco dei titoli e di
altri collocamenti di capitali (cfr. Istruzioni cit., p. 38).
Nel caso in esame, i
coniugi __________ avevano menzionato tutti i titoli americani sul Foglio B
dell’elenco titoli, indicandone il valore imponibile al 31 dicembre 2007 ed il
reddito lordo. Le somme dei valori in questione sono poi state inserite nella
riga “riporto da fogli aggiuntivi e complementare USA e DA-1”. Per ognuno dei titoli in discussione, è quindi stato allegato il relativo conteggio rilasciato
dalla banca che aveva proceduto alla ritenuta d’imposta, con l’indicazione del
reddito imponibile (in USD ed in CHF) e dell’imposta recuperabile (15%). Inoltre,
hanno ancora prodotto un estratto patrimoniale al 31 dicembre 2007, rilasciato
dalla __________ e recante il dettaglio delle azioni, con il relativo valore ed
il rendimento. Infine, i dichiaranti hanno sommato tutti i redditi degli
investimenti compresi nell’elenco titoli (fr. 2'836.–) ed hanno chiesto il
rimborso del 35% (fr. 992.60) sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta
2007.
3.5
Pur avendo omesso di
produrre il foglio complementare R-US 164, i contribuenti hanno indubbiamente
fornito tutte le informazioni necessarie per ottenere il rimborso o il computo
della ritnuta supplementare d’imposta USA. In particolare, hanno dichiarato i
relativi redditi lordi ed hanno allegato i conteggi rilasciati dalla banca che
aveva proceduto alla ritenuta stessa. Inoltre, compilando la parte inferiore
della prima pagina della dichiarazione, riservata proprio al “rimborso
dell’imposta preventiva”, hanno mostrato in modo inequivocabile la volontà di
ottenere il rimborso della ritenuta supplementare, anche se hanno proceduto al
calcolo in modo errato, indicando il 35% anziché il 15% del reddito lordo.
Il solo fatto che il
foglio complementare R-US 164 non sia stato allegato non può pregiudicare il
rimborso o il computo della ritenuta supplementare, senza che l’autorità
incorra in un eccesso di formalismo. Tutt’al più, ricevuta la dichiarazione
senza il modulo in discussione, avrebbe potuto rivolgersi ai contribuenti,
invitandoli a provvedere in tal senso.
In ogni caso, di fronte ad
una domanda di rimborso di fr. 992.60, l’autorità di tassazione non poteva
ignorare la pretesa dei contribuenti di ottenere il rimborso della ritenuta
supplementare USA.
3.6
È ancora il caso di rilevare
che il “Foglio complementare USA”, che secondo l’autorità costituirebbe una
condizione imprescindibile per ottenere il rimborso dell’imposta, non solo non
è allegato ai moduli inviati ai contribuenti insieme alla dichiarazione ma, nel
periodo fiscale 2007, non era neppure disponibile sul sito internet della
Divisione delle contribuzioni, dove si possono scaricare i moduli per la
dichiarazione fiscale delle persone fisiche (http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/modulipf/2007pf/).
A ciò si aggiunga che il
suddetto formulario non è neppure stato tradotto in italiano, ma risulta essere
disponibile solo in tedesco ed in francese.
4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica il rimborso
della ritenuta supplementare d’imposta USA per il periodo fiscale 2007, per un
importo di fr. 424,20.
Visto
l’esito del ricorso, parzialmente favorevole ai ricorrenti, la tassa di
giustizia e le spese sono poste loro carico solo in parte.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 aprile 2011 è riformata nel senso
che è riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta supplementare
d’imposta USA per il periodo fiscale 2007.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 17 OCDI-USA; art. 56 LIP; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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