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Decisione

80.2011.72

Ritenuta supplementare USA: rimborso o computo, presupposti, domanda senza modulo ufficiale, formalismo eccessivo

28 luglio 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

la dichiarazione fiscale 2006, inoltrata il 15 marzo 2007, i coniugi RA 1 e __________

trasmettevano all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna anche l’elenco dei

titoli e di altri collocamenti in capitale (modulo 2). In quest’ultimo indicavano

di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal conto privato presso __________

di __________, chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella

pagina dei “beni non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore

patrimoniale al 31 dicembre 2006 delle azioni USA, per complessivi fr.

74'172.–, ed i relativi redditi, ammontanti a fr. 2'461.15. Al modulo erano allegate

le attestazioni relative agli investimenti in questione, con l’indicazione

della ritenuta d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della

dichiarazione, i contribuenti facevano valere una domanda di rimborso

dell’imposta preventiva di complessivi fr. 864.50, pari al 35% di fr. 2'470.–.

La

decisione di tassazione IC/IFD 2006, notificata ai contribuenti il 29 agosto

2007, non si prounciava sul rimborso della ritenuta d’imposta. La stessa veniva

poi impugnata con reclamo e con ricorso alla Camera di diritto tributario, la

quale, con sentenza del 9 maggio 2008, annullava la decisione su reclamo e

rinviava gli atti all’autorità di tassazione, per una nuova decisione sul

valore locativo dell’abitazione primaria. La nuova decisione veniva notificata

ai contribuenti il 1° settembre 2010.

B. Nell’elenco

dei titoli allegato alla dichiarazione fiscale 2007, inoltrata il 30 aprile

2008, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito di fr. 8.40 dal

conto privato presso l’__________ di __________,

chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 2.95. Nella pagina dei “beni

non soggetti all’imposta preventiva”, elencavano il valore patrimoniale al 31

dicembre 2007 delle azioni USA, per complessivi fr. 79’998.–, ed i relativi

redditi, ammontanti a fr. 2'827.90. Al modulo erano allegate le attestazioni

relative agli investimenti in questione, con l’indicazione della ritenuta

d’imposta del 15% recuperabile. Sulla prima pagina della dichiarazione, i contribuenti

facevano valere una domanda di rimborso dell’imposta preventiva di complessivi

fr. 992.60, pari al 35% di fr. 2'836.–.

Con

decisione del 26 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, nella cui motivazione indicava che

l’istanza di rimborso era stata “respinta in tutto o in parte”.

C. Con

scritto del 3 febbraio 2011, RA 1, in rappresentanza della RI 1, contestava il

mancato rimborso della ritenuta supplementare d’imposta USA per i periodi

fiscali 2006 e 2007, argomentando di aver appreso dalla decisione di tassazione

2007 che l’istanza di rimborso era stata respinta.

L’Ufficio

di tassazione respingeva l’istanza di rimborso, con decisione del 14 febbraio

2011, così motivata:

Chiunque

chiede il rimborso dell’imposta USA deve compilare in tutte le loro parti ed

esattamente i moduli dell’istanza (art. 48 LIP cpv. 1 lett. a).

Il

diritto al rimborso si estingue se la domanda non è presentata nei tre anni

successivi la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile

(art. 31 cpv. 2 LIP).

D. Gli

eredi di __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo

2011. I reclamanti argomentavano di aver inoltrato tempestivamente le dichiarazioni

fiscali 2006 e 2007, allegando le attestazioni della banca con l’indicazione

della ritenuta d’imposta recuperabile ed indicando la pretesa di rimborso sulla

prima pagina.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 aprile 2011, così

motivata:

Il diritto al

rimborso non è accordato in quanto la domanda non è stata presentata sui moduli

ufficiali in tempo utile in base agli articoli 48 cpv. 1 LIP e 32 cpv. 1 LIP.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rappresentata da RA

1 contesta le argomentazioni adottate dall’Ufficio di tassazione per negare il

rimborso della ritenuta supplementare USA. Ribadisce di aver fatto valere la sua

pretesa in tempo utile, con la dichiarazione fiscale, pur non avendo impiegato

l’apposito formulario, e mette in dubbio la pertinenza del riferimento alla

legge federale sull’imposta preventiva (LIP), su cui si fonda la decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la convenzione

svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (OCDI-USA; RS 672.933.61), chiunque,

in qualità di «Qualified Intermediary», riceve in Svizzera da società americane

o da loro uffici di pagamento, per conto di terzi, dividendi americani ridotti

all’85 o al 95 per cento del loro ammontare lordo, deve, in vista del pagamento

o dell’accredito immediato a beneficiari effettivi residenti di Svizzera o in

vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all’estero,

trattenere sull’ammontare ricevuto il 15 per cento (in caso di versamento

dell’85% dell’ammontare lordo) o il 25 per cento (in caso di versamento del 95%

dell’ammontare lordo) del dividendo lordo ed, entro 30 giorni dalla fine del

trimestre nel corso del quale l’accredito è stato effettuato, far pervenire

questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su

modulo 182, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (sul conto 30-4120-3).

1.2.

Per l’art. 12 cpv. 1 OCDI-USA,

la persona tenuta a fare la trattenuta supplementare d’imposta deve rilasciare

al beneficiario del dividendo o dell’interesse così diminuito un conteggio

datato contenente le indicazioni seguenti:

a. i

nomi della persona che rilascia e del beneficiario che riceve il conteggio;

b. il

nome della società che versa il dividendo o del debitore del credito per il

quale l’interesse è stato ricevuto;

c. per

i dividendi, il numero e il genere delle azioni; per gli interessi, il genere e

l’ammontare del credito;

d. la

data della scadenza e l’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi;

e. l’ammontare

della trattenuta supplementare d’imposta in franchi svizzeri, convertito al

corso preso come base per il bonifico del dividendo o dell’interesse; se il

bonifico al beneficiario è stato fatto in dollari americani, la conversione

della trattenuta supplementare d’imposta deve essere fatta sulla base del corso

medio della domanda e dell’offerta all’ultimo giorno lavorativo prima della

ricezione del dividendo americano o dell’interesse americano;

f.

l’annotazione che il conteggio serve a far

valere il diritto al computo o al rimborso (art. 15).

1.3.

L’art.

14 dell’ordinanza disciplina poi il diritto al rimborso o al computo della

ritenuta supplementare. In particolare, il capoverso 1 stabilisce che la

persona, i cui redditi da dividendi o interessi americani sono stati diminuiti

della trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11, possa

domandare il rimborso o il computo in franchi svizzeri (art. 12 cpv. 1 lett. e)

se:

a. al

momento della scadenza del reddito imposto essa possedeva il diritto di godimento

sugli investimenti di capitale americani che hanno fruttato il reddito imposto;

b. al

momento della scadenza del reddito imposto essa era residente di Svizzera

secondo l’articolo 4 della convenzione;

c. prova

di aver diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’articolo 22

della stessa.

Per

l’art. 14 cpv. 2bis OCDI-USA, il diritto al rimborso o al computo è

perento per la persona che:

a. contrariamente

alle prescrizioni legali, non dichiara alle autorità fiscali competenti i

dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare

d’imposta conformemente all’articolo 11 o il patrimonio americano da cui provengono

tali redditi di capitali (persone fisiche);

b. non

contabilizza in modo regolare come redditi i dividendi o gli interessi americani

diminuiti della trattenuta supplementare d’imposta conformemente all’articolo

11 (persone giuridiche, società commerciali senza personalità giuridica e

imprese straniere con stabile organizzazione all’interno del Paese).

Gli

ammontari rimborsati o computati non fruttano alcun interesse (art. 14 cpv. 3

OCDI-USA).

1.4.

La

procedura di rimborso o computo è disciplinata dall’art. 15 OCDI-USA. Il capoverso

1 dispone che la persona che ha diritto in virtù dell’articolo 14 al rimborso o

al computo della trattenuta supplementare d’imposta, debba far valere il suo

diritto utilizzando un modulo speciale e producendo gli originali dei conteggi

che le sono stati rilasciati in conformità dell’articolo 12 capoverso 1:

a. all’ufficio

competente per accogliere le sue istanze di computo o di rimborso dell’imposta

preventiva sui redditi di capitali svizzeri;

b. nel

medesimo momento in cui essa può far valere un diritto al computo o al rimborso

dell’imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri scaduti nel medesimo

anno in cui sono scaduti i dividendi e gli interessi americani colpiti dalla

trattenuta supplementare d’imposta in virtù dell’articolo 11.

Per

l’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA, si può rinunciare a

produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga

presentato un conteggio generale del medesimo valore.

L’art. 15

cpv. 3 OCDI-USA stabilisce infine che il diritto al rimborso o al computo della

trattenuta supplementare d’imposta si estingua se non viene esercitato nei tre

anni successivi allo spirare dell’anno civile in cui sono scaduti i dividendi o

gli interessi americani.

Si

segnala ancora che l’art. 17 OCDI-USA prevede che i capi secondo e terzo della

LIP (Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [RS 642.21])

siano applicabili per analogia ad eccezione degli articoli 23, 24 capoversi 3 e

4, 25, 27 e 28.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorso si riferisce al rimborso (o al computo) della ritenuta supplementare

USA per i periodi fiscali 2006 e 2007. A tale riguardo, si deve considerare che le decisioni di tassazione relative ai due periodi in discussione sono

state notificate in momenti diversi. Ci si deve pertanto interrogare dapprima

sulla tempestività della contestazione del mancato rimborso.

2.2

Sebbene

l’ordinanza applicabile non contenga alcuna disposizione che disciplini la competenza

per la procedura di rimborso ed i relativi rimedi giuridici, si deve ritenere

che, secondo l’art. 17 OCDI-USA, siano applicabili per analogia le norme della

legge federale sull’imposta preventiva.

Circa la

decisione sul rimborso, secondo l’art. 52 cpv. 1 LIP l’ufficio cantonale

dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la

fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il

diritto al rimborso.

Per l’art. 52 cpv. 2 LIP, terminata l’indagine, l’ufficio

dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione

di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.

Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione

deve essere brevemente motivata (art. 52 cpv. 3 LIP). La decisione dell’ufficio

cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30

giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio (art. 53 cpv. 1

LIP); la decisione sul reclamo, a sua volta, essere impugnata per iscritto, nel

termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione

cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).

2.3

La

decisione di tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2006 è stata notificata

ai coniugi __________ il 29 agosto 2007. Essa non fa alcun riferimento al

rimborso della ritenuta supplementare USA, che d’altra parte non ha

riconosciuto. Nel reclamo del 31 agosto 2007, i contribuenti hanno contestato

la stima del valore locativo della loro abitazione e la mancata deduzione delle

spese per malattia. Neppure con il successivo ricorso del 7 dicembre 2007 alla

Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno lamentato il mancato

rimborso della ritenuta supplementare.

La

contestazione contenuta nella lettera del 3 febbraio 2011 appare pertanto manifestamente

tardiva. Anche volendo considerare quale decisione di tassazione solo l’atto

del 1° settembre 2010, con cui l’Ufficio di tassazione ha infine notificato ai

contribuenti la tassazione definitiva, dopo la sentenza con cui il 9 maggio

2008.

questa Camera gli aveva rinviato gli atti per una nuova decisione sul

valore locativo, il reclamo sarebbe in ogni caso stato irricevibile.

È vero

che la decisione di tassazione del 29 agosto 2007 non conteneva una motivazione,

come richiesto dal combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 52 cpv. 3

LIP per il caso del mancato rimborso della ritenuta d’imposta; ma il difetto di

motivazione non è motivo di nullità della decisione ed avrebbe pertanto dovuto

essere censurato mediante reclamo. Dai conguagli dell’imposta cantonale e

federale, ricevuti nei giorni successivi alla notificazione della decisione di

tassazione, i contribuenti non potevano non constatare che il rimborso

domandato gli era stato negato.

Il ricorso

è pertanto irricevibile, nella misura in cui si riferisce al rimborso della

ritenuta supplementare USA per il periodo fiscale 2006.

2.4

Diversa è

la situazione che concerne il rimborso della ritenuta d’imposta per il periodo

fiscale 2007.

La

relativa decisione di tassazione IC/IFD è stata infatti notificata ai

contribuenti il 26 gennaio 2011, con l’indicazione che l’istanza di rimborso

era “respinta in tutto o in parte”. Lo scritto del 3 febbraio 2011, con cui gli

insorgenti hanno contestato il mancato rimborso, costituiva pertanto un reclamo

tempestivo secondo il combinato disposto degli articoli 17 OCDI-USA e 53 cpv. 1

LIP. Il fatto che l’Ufficio di tassazione l’abbia invece considerato come nuova

istanza di rimborso, ed abbia conseguentemente adottato una nuova decisione

suscettibile di reclamo, non ha pregiudicato la posizione dei contribuenti.

3.

3.1.

L’autorità

fiscale ha respinto la domanda di rimborso della ritenuta supplementare USA,

inoltrata dalla comunione ereditaria ricorrente, ritenendo in sostanza che la

stessa non sia pervenuta entro il termine triennale stabilito dall’art. 15 cpv.

3.

OCDI-USA. Per giungere a tale conclusione, l’Ufficio di tassazione ha

considerato quale istanza di rimborso la lettera del 3 febbraio 2011, con la

quale gli eredi della contribuente lamentavano la circostanza che il rimborso

fosse stato loro negato, con la decisione di tassazione del 26 gennaio 2011.

È del

tutto evidente che il diritto al rimborso o al computo della ritenuta in

questione sarebbe stato estinto, se la relativa domanda fosse stata inoltrata

solo il 3 febbraio 2011. Infatti, anche la ritenuta sui dividendi scaduti più

recentemente (dicembre 2007) avrebbe dovuto essere domandata entro il dicembre

2010, secondo l’art. 15 cpv. 3 OCDI-USA.

I

ricorrenti rintengono tuttavia di aver inoltrato l’istanza in modo tempestivo,

avendola presentata unitamente alla dichiarazione fiscale per il periodo 2007. A loro avviso, pur non essendosi serviti dell’apposito modulo predisposto dall’AFC, le

indicazioni fornite con le dichiarazioni fiscali e, soprattutto, con i relativi

allegati, erano sufficienti per ottenere il rimborso.

Si tratta

allora di verificare se i documenti inoltrati con la dichiarazione fiscale per

il periodo 2007 fossero sufficienti per essere considerati quale valida istanza

di rimborso o di computo della ritenuta supplementare USA.

3.2

Come già

rilevato, le condizioni cui deve conformarsi la domanda di rimborso o di

computo della ritenuta supplementare USA sono stabilite dall’art. 15 OCDI-USA.

L’istante deve far valere il suo diritto utilizzando un modulo speciale e

producendo gli originali dei conteggi che gli sono stati rilasciati dal

“qualified intermediary” obbligato alla ritenuta secondo l’art. 12 cpv. 1

OCDI-USA. L’art. 15 cpv. 2 OCDI-USA prevede poi che si possa rinunciare a

produrre i singoli conteggi secondo l’articolo 12 capoverso 1, qualora venga

presentato un conteggio generale del medesimo valore.

In virtù

del rinvio previsto dall’art. 17 OCDI-USA, trovano poi applicazione analogica

gli articoli 29 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LIP. Il primo afferma che il diritto al

rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta

all’autorità competente. L’art.

68.

cpv. 1 dell’Ordinanza sull’imposta preventiva del 19 gennaio 1966 (OIPrev;

RS 642.211) stabilisce poi che l’istanza di rimborso

dev’essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per il

secondo, chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare

coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di

qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare,

l’istante è tenuto a:

a. compilare

in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;

b. fornire,

su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione

dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i

giustificativi e altri documenti.

Se

l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al

rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità,

l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

3.3

Nel caso

di un contribuente che, reclamando contro la tassazione IC/IFD, si era limitato

a chiedere all’Ufficio di tassazione l’invio del modulo “elenco titoli”, per

poter domandare il rimborso dell’imposta preventiva, ma non aveva poi ricevuto

alcuna risposta, il Tribunale federale ha negato che tale scritto costituisse

una valida istanza di rimborso. Pur riconoscendo che la lettera dei

contribuenti indicasse chiaramente la loro volontà di domandare il rimborso dell’imposta

preventiva, l’Alta Corte ha rilevato che la stessa disattendeva tuttavia

doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta preventiva:

da un lato, non era redatta sul modulo ufficiale; dall’altro, non conteneva le

informazioni necessarie per il computo dell’importo di cui era chiesto il rimborso

(art. 48 LIP). Le informazioni contenute nell’istanza erano quindi manifestamente

insufficienti e non permettevano, secondo i giudici federali, di procedere al rimborso

dell’imposta preventiva, di modo che si doveva, senza far prova di formalismo

eccessivo, rifiutare di considerare che la citata istanza fosse stata

validamente presentata. Tale conclusione ha consentito al Tribunale federale di

lasciare irrisolta la questione se il solo fatto di redigere un’istanza di rimborso

dell’imposta preventiva in carta libera sia sufficiente per renderla nulla (sentenza

dell’11 novembre 1996 n.2A.62/1995, in RDAT I-1997 N. 36t).

In questo contesto, è

tuttavia opportuno sottolineare che la dottrina ammette invece che, se sono

adempiute le ulteriori condizioni per il rimborso, la mera omissione

dell’inoltro del modulo ufficiale non basta per negare il rimborso dell’imposta

preventiva. Ciò che è determinante è che i redditi siano dichiarati e che sia

inoltrata una domanda di rimborso per iscritto, munita della firma dell’istante

o del suo rappresentante (Zwahlen,

in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 660).

3.4

Quale sia il “modulo

speciale”, che secondo l’art. 15 OCDI-USA deve essere impiegato

per ottenere il rimborso o il computo della ritenuta supplementare d’imposta

USA, non viene precisato nell’ordinanza stessa. Dalle Istruzioni per la

compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 delle persone fisiche,

allestite dalla Divisione delle contribuzioni, risulta che, per far valere il

diritto al rimborso della trattenuta supplementare d’imposta USA dedotta dal

reddito di titoli americani occorre compilare il “Foglio complementare USA”

(R-US 164) riportandone il totale nel Foglio B dell’Elenco dei titoli e di

altri collocamenti di capitali (cfr. Istruzioni cit., p. 38).

Nel caso in esame, i

coniugi __________ avevano menzionato tutti i titoli americani sul Foglio B

dell’elenco titoli, indicandone il valore imponibile al 31 dicembre 2007 ed il

reddito lordo. Le somme dei valori in questione sono poi state inserite nella

riga “riporto da fogli aggiuntivi e complementare USA e DA-1”. Per ognuno dei titoli in discussione, è quindi stato allegato il relativo conteggio rilasciato

dalla banca che aveva proceduto alla ritenuta d’imposta, con l’indicazione del

reddito imponibile (in USD ed in CHF) e dell’imposta recuperabile (15%). Inoltre,

hanno ancora prodotto un estratto patrimoniale al 31 dicembre 2007, rilasciato

dalla __________ e recante il dettaglio delle azioni, con il relativo valore ed

il rendimento. Infine, i dichiaranti hanno sommato tutti i redditi degli

investimenti compresi nell’elenco titoli (fr. 2'836.–) ed hanno chiesto il

rimborso del 35% (fr. 992.60) sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta

2007.

3.5

Pur avendo omesso di

produrre il foglio complementare R-US 164, i contribuenti hanno indubbiamente

fornito tutte le informazioni necessarie per ottenere il rimborso o il computo

della ritnuta supplementare d’imposta USA. In particolare, hanno dichiarato i

relativi redditi lordi ed hanno allegato i conteggi rilasciati dalla banca che

aveva proceduto alla ritenuta stessa. Inoltre, compilando la parte inferiore

della prima pagina della dichiarazione, riservata proprio al “rimborso

dell’imposta preventiva”, hanno mostrato in modo inequivocabile la volontà di

ottenere il rimborso della ritenuta supplementare, anche se hanno proceduto al

calcolo in modo errato, indicando il 35% anziché il 15% del reddito lordo.

Il solo fatto che il

foglio complementare R-US 164 non sia stato allegato non può pregiudicare il

rimborso o il computo della ritenuta supplementare, senza che l’autorità

incorra in un eccesso di formalismo. Tutt’al più, ricevuta la dichiarazione

senza il modulo in discussione, avrebbe potuto rivolgersi ai contribuenti,

invitandoli a provvedere in tal senso.

In ogni caso, di fronte ad

una domanda di rimborso di fr. 992.60, l’autorità di tassazione non poteva

ignorare la pretesa dei contribuenti di ottenere il rimborso della ritenuta

supplementare USA.

3.6

È ancora il caso di rilevare

che il “Foglio complementare USA”, che secondo l’autorità costituirebbe una

condizione imprescindibile per ottenere il rimborso dell’imposta, non solo non

è allegato ai moduli inviati ai contribuenti insieme alla dichiarazione ma, nel

periodo fiscale 2007, non era neppure disponibile sul sito internet della

Divisione delle contribuzioni, dove si possono scaricare i moduli per la

dichiarazione fiscale delle persone fisiche (http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/modulipf/2007pf/).

A ciò si aggiunga che il

suddetto formulario non è neppure stato tradotto in italiano, ma risulta essere

disponibile solo in tedesco ed in francese.

4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica il rimborso

della ritenuta supplementare d’imposta USA per il periodo fiscale 2007, per un

importo di fr. 424,20.

Visto

l’esito del ricorso, parzialmente favorevole ai ricorrenti, la tassa di

giustizia e le spese sono poste loro carico solo in parte.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 aprile 2011 è riformata nel senso

che è riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta supplementare

d’imposta USA per il periodo fiscale 2007.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 17 OCDI-USA; art. 56 LIP; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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