80.2011.73
Procedura: ricorso, forma, sottoscrizione dell'atto, termine per rimediare, raccomandata non ritirata, finzione di notifica
6 luglio 2011Italiano7 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.73
Data decisione, Autorità:
06.07.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, forma, sottoscrizione dell'atto, termine per rimediare, raccomandata non ritirata, finzione di notifica
NOTIFICA
art. 140 LIFD
art. 227 LT
Incarto n.
80.2011.73
Lugano
6 luglio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 maggio 2011 contro la decisione del 29
aprile 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Con
decisione su reclamo del 29 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna notificava a RI 1, nato nel 1961, vicepresidente dell’impresa generale
di costruzione __________, la tassazione IC/IFD 2008.
Nella
motivazione allegata, l’autorità spiegava di essersi limitata a rettificare in
fr. 5'643.– la deduzione per spese di manutenzione correlate all’immobile di __________,
riconfermando invece integralmente l’aggiunta di “altri redditi” per fr.
23'000.–, esposti sulla base del calcolo della sua disponibilità finanziaria.
B. Il
24 maggio 2011 giungeva alla Camera di diritto tributario un ricorso non
firmato, con il quale RI 1, rappresentato dalla fiduciaria __________, contestava
la suddetta decisione dell’autorità di tassazione, postulando lo stralcio degli
“altri redditi” e il riconoscimento di ulteriori spese di manutenzione in
ragione di 10'000 franchi.
C. Con
lettera raccomandata dello stesso giorno, questa Camera ritornava l’atto ricorsuale
alla fiduciaria __________, assegnandole un termine di dieci giorni per completare
e inoltrare nuovamente il gravame debitamente firmato, in tre copie, sotto comminatoria
di dichiararlo irricevibile.
D. L’invio
raccomandato ritornava al mittente il 7 giugno 2011. Il giorno successivo, questa
Camera spediva una copia del medesimo per lettera semplice.
Con
scritto del 18 giugno 2011, la fiduciaria __________ ha infine inviato la
postulata documentazione, debitamente sottoscritta, sostenendo di non sapere
per quale ragione la lettera raccomandata del 24 maggio 2011 sia ritornata al
mittente.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli
art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito
dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a
condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
1.2.
Secondo gli
art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.
L’atto
ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma
originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2.
ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per
ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che
un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le condizioni
della forma scritta (decisione TF n.1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II
252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto costituire un tempestivo
ricorso contro una decisione di tassazione un atto ricorsuale non firmato.
1.3.
Nel caso
in esame è pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato
il 24 maggio 2011 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa
dell’assenza di una firma originale. Conformemente a quanto disposto dagli art.
140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha allora assegnato al
ricorrente un termine di dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di
dichiarare irricevibile il gravame, sicché non può esserle rimproverato nessun
formalismo eccessivo.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorrente, e per esso la fiduciaria __________, non contesta in realtà
l’operato di questa Camera. Sostiene però di avere ricevuto il termine di emendamento
unicamente tramite l’invio semplice dell’8 giugno 2011 e di non sapere per
quale ragione il primo invio raccomandato del 24 maggio 2011 sia ritornato al
mittente.
2.2
Conformemente
alle Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta
Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e
internazionale, si considerano recapitati gli invii che la Posta consegna al
destinatario o lascia nella cassetta delle lettere o di deposito, nella casella
postale o in un altro luogo previsto a tale scopo (art. 2.3 delle CG dei “servizi
postali”, edizione aprile 2011).
Quando il
servizio scelto dal mittente (lettera raccomandata) o le dimensioni dell’invio
richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi
risulta assente all’atto del recapito, la Posta deposita nella cassetta delle
lettere un avviso di ritiro. Un invito di ritiro è invece recapitato nelle
caselle postali, che offrono il vantaggio di poter ritirare gli invii
prioritari entro l’apertura degli sportelli (art. 7 delle CG “La casella
postale”, edizione ottobre 2002).
Sia come
sia, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito
dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira
all’ufficio postale. Se tuttavia, come nella fattispecie, il ritiro non avviene
entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come
notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III
492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste
infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è
stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella
casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale
presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al
destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito
dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n.2C_780/2010
del 21 marzo 2011; TF n.2C_38/2009 del 5 giugno 2009).
Si
aggiunga infine che per costante giurisprudenza, il termine di custodia di
sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo
più lungo. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che
l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo,
ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).
2.3
Tornando
al caso in esame, risulta dall’estratto “Track & Trace” che la richiesta di
emendamento è stata spedita da questa Camera per raccomandata il 24 maggio 2011
e che l’invito di ritiro è stato notificato nella casella postale della
fiduciaria __________ il giorno seguente. Il periodo di sette giorni è quindi
venuto a scadenza il 1° giugno 2011.
Da parte
sua, il ricorrente si limita a sostenere di non conoscere le ragioni per le
quali la Posta ha ritornato al mittente l’invio raccomandato, senza nemmeno
tentare di documentare errori nel deposito dell’invito nella sua casella
postale. In simili circostanze, sebbene affermi di avere ricevuto la richiesta
di emendamento solo tramite l’invio per posta semplice dell’8 giugno 2011, alla
luce della chiara giurisprudenza del Tribunale federale, se ne deve concludere
che il termine di dieci giorni per emendare il gravame ha cominciato a
decorrere già il 2 giugno 2011, ovvero il giorno successivo al settimo giorno
dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 10 giugno 2011.
3.
La
lettera del 18 giugno 2011 è quindi tardiva, e di conseguenza il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile, senza che questa Camera debba entrare nel merito delle
censure sollevate dal ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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