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Decisione

80.2011.73

Procedura: ricorso, forma, sottoscrizione dell'atto, termine per rimediare, raccomandata non ritirata, finzione di notifica

6 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione su reclamo del 29 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Campagna notificava a RI 1, nato nel 1961, vicepresidente dell’impresa generale

di costruzione __________, la tassazione IC/IFD 2008.

Nella

motivazione allegata, l’autorità spiegava di essersi limitata a rettificare in

fr. 5'643.– la deduzione per spese di manutenzione correlate all’immobile di __________,

riconfermando invece integralmente l’aggiunta di “altri redditi” per fr.

23'000.–, esposti sulla base del calcolo della sua disponibilità finanziaria.

B. Il

24 maggio 2011 giungeva alla Camera di diritto tributario un ricorso non

firmato, con il quale RI 1, rappresentato dalla fiduciaria __________, contestava

la suddetta decisione dell’autorità di tassazione, postulando lo stralcio degli

“altri redditi” e il riconoscimento di ulteriori spese di manutenzione in

ragione di 10'000 franchi.

C. Con

lettera raccomandata dello stesso giorno, questa Camera ritornava l’atto ricorsuale

alla fiduciaria __________, assegnandole un termine di dieci giorni per completare

e inoltrare nuovamente il gravame debitamente firmato, in tre copie, sotto comminatoria

di dichiararlo irricevibile.

D. L’invio

raccomandato ritornava al mittente il 7 giugno 2011. Il giorno successivo, questa

Camera spediva una copia del medesimo per lettera semplice.

Con

scritto del 18 giugno 2011, la fiduciaria __________ ha infine inviato la

postulata documentazione, debitamente sottoscritta, sostenendo di non sapere

per quale ragione la lettera raccomandata del 24 maggio 2011 sia ritornata al

mittente.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli

art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito

dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a

condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata.

1.2.

Secondo gli

art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i

documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.

L’atto

ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma

originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2.

ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per

ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che

un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le condizioni

della forma scritta (decisione TF n.1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II

252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto costituire un tempestivo

ricorso contro una decisione di tassazione un atto ricorsuale non firmato.

1.3.

Nel caso

in esame è pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato

il 24 maggio 2011 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa

dell’assenza di una firma originale. Conformemente a quanto disposto dagli art.

140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha allora assegnato al

ricorrente un termine di dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di

dichiarare irricevibile il gravame, sicché non può esserle rimproverato nessun

formalismo eccessivo.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorrente, e per esso la fiduciaria __________, non contesta in realtà

l’operato di questa Camera. Sostiene però di avere ricevuto il termine di emendamento

unicamente tramite l’invio semplice dell’8 giugno 2011 e di non sapere per

quale ragione il primo invio raccomandato del 24 maggio 2011 sia ritornato al

mittente.

2.2

Conformemente

alle Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta

Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e

internazionale, si considerano recapitati gli invii che la Posta consegna al

destinatario o lascia nella cassetta delle lettere o di deposito, nella casella

postale o in un altro luogo previsto a tale scopo (art. 2.3 delle CG dei “servizi

postali”, edizione aprile 2011).

Quando il

servizio scelto dal mittente (lettera raccomandata) o le dimensioni dell’invio

richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi

risulta assente all’atto del recapito, la Posta deposita nella cassetta delle

lettere un avviso di ritiro. Un invito di ritiro è invece recapitato nelle

caselle postali, che offrono il vantaggio di poter ritirare gli invii

prioritari entro l’apertura degli sportelli (art. 7 delle CG “La casella

postale”, edizione ottobre 2002).

Sia come

sia, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito

dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira

all’ufficio postale. Se tuttavia, come nella fattispecie, il ritiro non avviene

entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come

notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III

492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste

infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è

stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella

casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale

presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al

destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito

dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n.2C_780/2010

del 21 marzo 2011; TF n.2C_38/2009 del 5 giugno 2009).

Si

aggiunga infine che per costante giurisprudenza, il termine di custodia di

sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo

più lungo. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che

l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo,

ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

2.3

Tornando

al caso in esame, risulta dall’estratto “Track & Trace” che la richiesta di

emendamento è stata spedita da questa Camera per raccomandata il 24 maggio 2011

e che l’invito di ritiro è stato notificato nella casella postale della

fiduciaria __________ il giorno seguente. Il periodo di sette giorni è quindi

venuto a scadenza il 1° giugno 2011.

Da parte

sua, il ricorrente si limita a sostenere di non conoscere le ragioni per le

quali la Posta ha ritornato al mittente l’invio raccomandato, senza nemmeno

tentare di documentare errori nel deposito dell’invito nella sua casella

postale. In simili circostanze, sebbene affermi di avere ricevuto la richiesta

di emendamento solo tramite l’invio per posta semplice dell’8 giugno 2011, alla

luce della chiara giurisprudenza del Tribunale federale, se ne deve concludere

che il termine di dieci giorni per emendare il gravame ha cominciato a

decorrere già il 2 giugno 2011, ovvero il giorno successivo al settimo giorno

dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 10 giugno 2011.

3.

La

lettera del 18 giugno 2011 è quindi tardiva, e di conseguenza il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile, senza che questa Camera debba entrare nel merito delle

censure sollevate dal ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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