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Decisione

80.2011.74

Procedura: obblighi di collaborazione, attività lucrativa indipendente, modifica di bilancio già inoltrato all'autorità fiscale, comportamento contraddittorio

19 agosto 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono titolari di due negozi ad __________:

la __________ il marito e la __________ la moglie.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti esponevano un utile netto di,

rispettivamente, fr. 29'913.– il marito e fr. 17'942.– la moglie, allegando

della documentazione contabile (bilanci e conti perdite e profitti).

B. Con

scritto del 16 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente

ai contribuenti, chiedendo loro di presentare le schede contabili di alcuni

conti e le relative pezze giustificative a sostegno dei dati contabili prodotti

con la dichiarazione fiscale.

A tali

richieste non veniva dato alcun seguito, nemmeno dopo una prima proroga telefonica

ed un successivo sollecito raccomandato del 23 marzo 2010.

C. Notificando

ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 5 maggio 2010,

l’autorità di tassazione commisurava il loro reddito aziendale in, rispettivamente,

fr. 50'000.– (__________) e fr. 22'000.– (__________). Nella motivazione allegata,

l’autorità spiegava di avere rettificato i valori “sulla base degli elementi

noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei

coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della

realtà locale”.

D. I contribuenti,

rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con un

generico reclamo del 14 maggio 2010, chiedendo di essere convocati per un

incontro.

Con

scritto del 23 marzo 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente

alla rappresentante, invitandola a presentare le schede contabili e pezze

giustificative a sostegno dei bilanci e conti economici dei due negozi di __________.

Anche questa nuova richiesta rimaneva tuttavia inevasa.

E. L’autorità

di tassazione, con successiva decisione dell’11 maggio 2011, respingeva il

reclamo. Dopo aver premesso che né la legge tributaria cantonale né la legge federale

sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di

essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo, l’autorità

rilevava in particolar modo che le sue richieste di documentazione erano

rimaste tutte senza risposta, per cui si giustificava una conferma della

decisione di prima istanza.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,

sempre rappresentati dalla fiduciaria RA 1, lamentano espressamente la mancata

deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie di oltre 90'000

franchi acceso presso __________. Sostengono quindi che la loro situazione economica

è quella indicata nella dichiarazione fiscale, producendo una copiosa documentazione

contabile.

G. Nelle

proprie osservazioni del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione, per quanto

concerne le obiezioni sollevate nel gravame, rileva che gli oneri assicurativi

dichiarati di fr. 5'000.– sono stati regolarmente dedotti dal reddito

imponibile e che il debito bancario di circa fr. 90'000.– è già stato

considerato nei passivi aziendali della moglie.

Con

successivo scritto del 26 luglio 2011, dopo aver riesaminato la documentazione

contabile prodotta, l’autorità fiscale ha sottolineato che i bilanci e conti

economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati in sede di

dichiarazione.

Diritto

1. 1.1.

La

procedura fiscale è retta dal principio inquisitorio. La Camera accerta

d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha

facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Anche in

ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applicazione

d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede

infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di

diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal

senso (Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en

droit fiscal, 2. edizione, Berna 2005, p. 722).

1.2.

Come

esposto in narrativa, nel gravame qui in esame i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati

dalla fiduciaria RA 1, censurano espressamente la mancata deduzione degli oneri

assicurativi e del debito di oltre 90'000 franchi presso __________. Le ulteriori

critiche mosse dai ricorrenti in punto alla scarsa considerazione dei bilanci e

conti economici allegati alla dichiarazione fiscale non sono invece minimamente

circostanziate. Essi si limitano infatti ad affermare in maniera del tutto generica

che la loro situazione economica “è quella dichiarata nella tassazione”, senza

tuttavia corredare tale censura dalla benché minima motivazione giuridica. Del

resto, la loro unica preoccupazione – peraltro neppure tanto velata – è sostanzialmente

quella di ridurre il reddito imponibile per poter continuare a beneficiare

dell’assegno integrativo e di prima infanzia.

1.3.

Certo,

alla luce di una simile affermazione e della copiosa documentazione contabile

prodotta (bilanci, conti economici, schede contabili, estratti conto corrente),

ci si potrebbe chiedere se i ricorrenti intendessero in realtà contestare anche

l’utile aziendale dei due negozi di __________.

Sennonché,

già da una prima sommaria verifica della contabilità risulta, come visto, che i

bilanci e conti economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati

in sede di dichiarazione. Ora, una correzione della contabilità dopo

l’inoltro della dichiarazione fiscale è ammessa solo se un contribuente viola palesemente

delle prescrizioni del diritto commerciale, purché ciò avvenga prima che la

tassazione diventi definitiva. Diverso è per contro il caso della vera e

propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una

valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua

volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della

dichiarazione; a partire da tale momento, subentra invece un divieto di

modifica (decisioni TF n.2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n.2A.399/2002 del

31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3 aprile 1998).

La modifica di un bilancio

già inoltrato all’autorità fiscale, come nella fattispecie, costituisce infatti

un ingiustificato venire contra factum proprium. Essa non è pertanto

ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, nel pieno rispetto

del divieto di comportamento contraddittorio (Locher,

Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, art. 58 LIFD, n. 23, p. 252,

con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624; ASA 50 p. 387). Del resto, pur

ammettendo che i ricorrenti intendessero in realtà contestare l’utile aziendale

dei due negozi di __________, le loro argomentazioni

risulterebbero, oltre che inammissibili, anche contraddittorie, se si tiene

conto del fatto che, da un lato, essi affermano che la loro situazione economica

“è quella dichiarata nella tassazione” e, dall’altro, producono (finalmente) una

documentazione contabile che non corrisponde a quella presentata in sede di dichiarazione.

1.4.

Da

ultimo, non può nemmeno essere dimenticato che i ricorrenti sono patrocinati da

un professionista del ramo, che non ha reputato necessario replicare alle

osservazioni dell’autorità di tassazione, la quale ha inequivocabilmente delimitato

le obiezioni sollevate nel gravame alle sole deduzioni degli oneri assicurativi

e del debito bancario.

Tutto ben

considerato, è quindi da ritenere che i coniugi RI 1 e RI 2, anche se avessero

voluto contestare l’utile aziendale, le uniche censure circostanziate sono

quelle della mancata deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie

di oltre 90'000 franchi.

Considerandi

2.

Come

osservato dall’Ufficio di tassazione, gli oneri assicurativi dichiarati di fr.

5'000.– sono già stati regolarmente dedotti dal reddito imponibile dei contribuenti.

Medesimo discorso vale per il debito bancario della moglie di oltre fr.

90'000.–, che l’autorità di tassazione ha specificato di avere già considerato

nei passivi aziendali.

In ogni

caso, sia detto per inciso, in applicazione analogica del principio previsto

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere probatorio è ripartito nel

senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (decisioni del Tribunale

federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid.

3.

; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD

I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

Spettava quindi ai ricorrenti l’onere di provare una diversa conclusione, ciò

che di tutta evidenza non hanno fatto.

3.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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