80.2011.74
Procedura: obblighi di collaborazione, attività lucrativa indipendente, modifica di bilancio già inoltrato all'autorità fiscale, comportamento contraddittorio
19 agosto 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2011.74
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Procedura: obblighi di collaborazione, attività lucrativa indipendente, modifica di bilancio già inoltrato all'autorità fiscale, comportamento contraddittorio
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2011.74
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 maggio 2011 contro la decisione dell’11
maggio 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono titolari di due negozi ad __________:
la __________ il marito e la __________ la moglie.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti esponevano un utile netto di,
rispettivamente, fr. 29'913.– il marito e fr. 17'942.– la moglie, allegando
della documentazione contabile (bilanci e conti perdite e profitti).
B. Con
scritto del 16 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente
ai contribuenti, chiedendo loro di presentare le schede contabili di alcuni
conti e le relative pezze giustificative a sostegno dei dati contabili prodotti
con la dichiarazione fiscale.
A tali
richieste non veniva dato alcun seguito, nemmeno dopo una prima proroga telefonica
ed un successivo sollecito raccomandato del 23 marzo 2010.
C. Notificando
ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 5 maggio 2010,
l’autorità di tassazione commisurava il loro reddito aziendale in, rispettivamente,
fr. 50'000.– (__________) e fr. 22'000.– (__________). Nella motivazione allegata,
l’autorità spiegava di avere rettificato i valori “sulla base degli elementi
noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei
coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della
realtà locale”.
D. I contribuenti,
rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con un
generico reclamo del 14 maggio 2010, chiedendo di essere convocati per un
incontro.
Con
scritto del 23 marzo 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente
alla rappresentante, invitandola a presentare le schede contabili e pezze
giustificative a sostegno dei bilanci e conti economici dei due negozi di __________.
Anche questa nuova richiesta rimaneva tuttavia inevasa.
E. L’autorità
di tassazione, con successiva decisione dell’11 maggio 2011, respingeva il
reclamo. Dopo aver premesso che né la legge tributaria cantonale né la legge federale
sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di
essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo, l’autorità
rilevava in particolar modo che le sue richieste di documentazione erano
rimaste tutte senza risposta, per cui si giustificava una conferma della
decisione di prima istanza.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,
sempre rappresentati dalla fiduciaria RA 1, lamentano espressamente la mancata
deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie di oltre 90'000
franchi acceso presso __________. Sostengono quindi che la loro situazione economica
è quella indicata nella dichiarazione fiscale, producendo una copiosa documentazione
contabile.
G. Nelle
proprie osservazioni del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione, per quanto
concerne le obiezioni sollevate nel gravame, rileva che gli oneri assicurativi
dichiarati di fr. 5'000.– sono stati regolarmente dedotti dal reddito
imponibile e che il debito bancario di circa fr. 90'000.– è già stato
considerato nei passivi aziendali della moglie.
Con
successivo scritto del 26 luglio 2011, dopo aver riesaminato la documentazione
contabile prodotta, l’autorità fiscale ha sottolineato che i bilanci e conti
economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati in sede di
dichiarazione.
Diritto
1. 1.1.
La
procedura fiscale è retta dal principio inquisitorio. La Camera accerta
d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha
facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Anche in
ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applicazione
d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede
infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en
droit fiscal, 2. edizione, Berna 2005, p. 722).
1.2.
Come
esposto in narrativa, nel gravame qui in esame i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
dalla fiduciaria RA 1, censurano espressamente la mancata deduzione degli oneri
assicurativi e del debito di oltre 90'000 franchi presso __________. Le ulteriori
critiche mosse dai ricorrenti in punto alla scarsa considerazione dei bilanci e
conti economici allegati alla dichiarazione fiscale non sono invece minimamente
circostanziate. Essi si limitano infatti ad affermare in maniera del tutto generica
che la loro situazione economica “è quella dichiarata nella tassazione”, senza
tuttavia corredare tale censura dalla benché minima motivazione giuridica. Del
resto, la loro unica preoccupazione – peraltro neppure tanto velata – è sostanzialmente
quella di ridurre il reddito imponibile per poter continuare a beneficiare
dell’assegno integrativo e di prima infanzia.
1.3.
Certo,
alla luce di una simile affermazione e della copiosa documentazione contabile
prodotta (bilanci, conti economici, schede contabili, estratti conto corrente),
ci si potrebbe chiedere se i ricorrenti intendessero in realtà contestare anche
l’utile aziendale dei due negozi di __________.
Sennonché,
già da una prima sommaria verifica della contabilità risulta, come visto, che i
bilanci e conti economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati
in sede di dichiarazione. Ora, una correzione della contabilità dopo
l’inoltro della dichiarazione fiscale è ammessa solo se un contribuente viola palesemente
delle prescrizioni del diritto commerciale, purché ciò avvenga prima che la
tassazione diventi definitiva. Diverso è per contro il caso della vera e
propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una
valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua
volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della
dichiarazione; a partire da tale momento, subentra invece un divieto di
modifica (decisioni TF n.2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n.2A.399/2002 del
31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3 aprile 1998).
La modifica di un bilancio
già inoltrato all’autorità fiscale, come nella fattispecie, costituisce infatti
un ingiustificato venire contra factum proprium. Essa non è pertanto
ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, nel pieno rispetto
del divieto di comportamento contraddittorio (Locher,
Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, art. 58 LIFD, n. 23, p. 252,
con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624; ASA 50 p. 387). Del resto, pur
ammettendo che i ricorrenti intendessero in realtà contestare l’utile aziendale
dei due negozi di __________, le loro argomentazioni
risulterebbero, oltre che inammissibili, anche contraddittorie, se si tiene
conto del fatto che, da un lato, essi affermano che la loro situazione economica
“è quella dichiarata nella tassazione” e, dall’altro, producono (finalmente) una
documentazione contabile che non corrisponde a quella presentata in sede di dichiarazione.
1.4.
Da
ultimo, non può nemmeno essere dimenticato che i ricorrenti sono patrocinati da
un professionista del ramo, che non ha reputato necessario replicare alle
osservazioni dell’autorità di tassazione, la quale ha inequivocabilmente delimitato
le obiezioni sollevate nel gravame alle sole deduzioni degli oneri assicurativi
e del debito bancario.
Tutto ben
considerato, è quindi da ritenere che i coniugi RI 1 e RI 2, anche se avessero
voluto contestare l’utile aziendale, le uniche censure circostanziate sono
quelle della mancata deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie
di oltre 90'000 franchi.
Considerandi
2.
Come
osservato dall’Ufficio di tassazione, gli oneri assicurativi dichiarati di fr.
5'000.– sono già stati regolarmente dedotti dal reddito imponibile dei contribuenti.
Medesimo discorso vale per il debito bancario della moglie di oltre fr.
90'000.–, che l’autorità di tassazione ha specificato di avere già considerato
nei passivi aziendali.
In ogni
caso, sia detto per inciso, in applicazione analogica del principio previsto
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere probatorio è ripartito nel
senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (decisioni del Tribunale
federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid.
3.
; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD
I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
Spettava quindi ai ricorrenti l’onere di provare una diversa conclusione, ciò
che di tutta evidenza non hanno fatto.
3.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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