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Decisione

80.2011.75

Procedura: ricorso, acquiescenza dell'autorità fiscale resistente, proposta di accoglimento del ricorso, non revoca della decisione

4 luglio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con atto

pubblico del 28 aprile 2010, i coniugi RI 1 e __________ vendevano il mapp. n. __________

RFD di __________, di cui erano comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno,

al prezzo di fr. 350'000.–;

- il

successivo 18 giugno 2010, RI 1 acquistava il mapp. n. __________ RFD di __________,

al prezzo di fr. 620'000.–;

- con due

decisioni del 26 agosto 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava ai

coniugi __________ la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa

alla vendita della casa di __________, suddividendo fra loro l’imposta di fr.

14'989.30;

- i

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con due reclami del 23

settembre 2010, con i quali postulavano il differimento dell’imposizione

dell’utile immobiliare per reinvestimento nell’abitazione primaria;

- l’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente i reclami, dimezzando le due quote

dell’imposta sugli utili immobiliari;

- nella

motivazione delle decisioni, argomentava che al differimento integrale

dell’imposizione si opponeva la circostanza che non vi era perfetta identità

fra venditore ed acquirente, per il fatto che l’immobile venduto apparteneva in

comproprietà ai coniugi mentre quello acquistato in sua sostituzione era della

sola moglie;

- ne

conseguiva che il differimento dell’imposizione poteva essere accordato “solo

sulla metà dell’abitazione venduta di proprietà della moglie, non essendoci un

‘reinvestimento’ da parte del coniuge”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’autorità fiscale, nella misura in cui ha dimezzato l’utile

imponibile e la relativa imposta, disattendendo in tal modo il fatto che,

nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari, non vige il principio della

tassazione del nucleo familiare;

- con

scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera

di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in quanto la

decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra i coniugi,

invece di concedere alla sola ricorrente il differimento dell’imposizione.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- come

detto, con scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato

alla Camera di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in

quanto la decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra

i coniugi, invece di concedere alla sola ricorrente il differimento

dell’imposizione.

- l’autorità

fiscale ha concluso affermando di aver già segnalato al marito della ricorrente

Considerandi

l’errore commesso, precisando che la nuova decisione sarebbe stata intimata il

20.

giugno 2011, “azzerando la quota d’imposta della ricorrente e attribuendo il

complessivo del dovuto al marito”;

- a tale

proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha

effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad

art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art.

140.

LIFD, p. 361; Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna, 1995, p. 161);

- ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente

davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente

trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di

inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una

precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta

applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch,

loc. cit.);

- all’autorità

di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua

decisione di tassazione (Meister,

op. cit., p. 25; Cavelti, loc.

cit.);

- è vero

che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale,

senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su

una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma

ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non

sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 =

StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74);

- del

resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi

all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro

il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte

(art. 228 cpv. 2 LT);

- analogamente

la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di

tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima

frase LIFD);

- è quindi

chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di

essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni

scritte, proponendo l’accogli-mento del gravame;

- all’autorità

di tassazione è per contro preclusa una revoca della decisione impugnata;

- di

conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale

acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di accoglimento

dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 luglio 2008, n.2C_162/2008, consid.

5.2

);

- ne

consegue che l’Ufficio di tassazione non può annullare la propria decisione;

- la

lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come

un’adesione al ricorso;

- non vi è

ragione di non seguire tale proposta dell’autorità di tassazione: considerando

il fatto che l’oggetto sostitutivo è stato acquistato unicamente dalla

ricorrente e non anche dal marito, è solo lei che può beneficiare del

differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare per reinvestimento

nell’abitazione primaria;

- l’esito

del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali

e che alla ricorrente sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 aprile 2011 è riformata nel senso

che è ammesso il differimento dell’imposi-zione dell’utile imponibile per reinvestimento

nell’abitazione primaria.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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