80.2011.75
Procedura: ricorso, acquiescenza dell'autorità fiscale resistente, proposta di accoglimento del ricorso, non revoca della decisione
4 luglio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2011.75
Data decisione, Autorità:
04.07.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, acquiescenza dell'autorità fiscale resistente, proposta di accoglimento del ricorso, non revoca della decisione
RECLAMO
art. 228 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2011.75
Lugano
4 luglio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dallo RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 maggio 2011 contro la decisione del 26
aprile 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
- con atto
pubblico del 28 aprile 2010, i coniugi RI 1 e __________ vendevano il mapp. n. __________
RFD di __________, di cui erano comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno,
al prezzo di fr. 350'000.–;
- il
successivo 18 giugno 2010, RI 1 acquistava il mapp. n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 620'000.–;
- con due
decisioni del 26 agosto 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava ai
coniugi __________ la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa
alla vendita della casa di __________, suddividendo fra loro l’imposta di fr.
14'989.30;
- i
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con due reclami del 23
settembre 2010, con i quali postulavano il differimento dell’imposizione
dell’utile immobiliare per reinvestimento nell’abitazione primaria;
- l’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente i reclami, dimezzando le due quote
dell’imposta sugli utili immobiliari;
- nella
motivazione delle decisioni, argomentava che al differimento integrale
dell’imposizione si opponeva la circostanza che non vi era perfetta identità
fra venditore ed acquirente, per il fatto che l’immobile venduto apparteneva in
comproprietà ai coniugi mentre quello acquistato in sua sostituzione era della
sola moglie;
- ne
conseguiva che il differimento dell’imposizione poteva essere accordato “solo
sulla metà dell’abitazione venduta di proprietà della moglie, non essendoci un
‘reinvestimento’ da parte del coniuge”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’autorità fiscale, nella misura in cui ha dimezzato l’utile
imponibile e la relativa imposta, disattendendo in tal modo il fatto che,
nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari, non vige il principio della
tassazione del nucleo familiare;
- con
scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera
di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in quanto la
decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra i coniugi,
invece di concedere alla sola ricorrente il differimento dell’imposizione.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- come
detto, con scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato
alla Camera di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in
quanto la decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra
i coniugi, invece di concedere alla sola ricorrente il differimento
dell’imposizione.
- l’autorità
fiscale ha concluso affermando di aver già segnalato al marito della ricorrente
Considerandi
l’errore commesso, precisando che la nuova decisione sarebbe stata intimata il
20.
giugno 2011, “azzerando la quota d’imposta della ricorrente e attribuendo il
complessivo del dovuto al marito”;
- a tale
proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha
effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad
art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art.
140.
LIFD, p. 361; Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna, 1995, p. 161);
- ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente
davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente
trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di
inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una
precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta
applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch,
loc. cit.);
- all’autorità
di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua
decisione di tassazione (Meister,
op. cit., p. 25; Cavelti, loc.
cit.);
- è vero
che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale,
senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su
una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma
ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non
sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 =
StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74);
- del
resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi
all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro
il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte
(art. 228 cpv. 2 LT);
- analogamente
la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di
tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima
frase LIFD);
- è quindi
chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di
essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni
scritte, proponendo l’accogli-mento del gravame;
- all’autorità
di tassazione è per contro preclusa una revoca della decisione impugnata;
- di
conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale
acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di accoglimento
dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 luglio 2008, n.2C_162/2008, consid.
5.2
);
- ne
consegue che l’Ufficio di tassazione non può annullare la propria decisione;
- la
lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come
un’adesione al ricorso;
- non vi è
ragione di non seguire tale proposta dell’autorità di tassazione: considerando
il fatto che l’oggetto sostitutivo è stato acquistato unicamente dalla
ricorrente e non anche dal marito, è solo lei che può beneficiare del
differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare per reinvestimento
nell’abitazione primaria;
- l’esito
del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali
e che alla ricorrente sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 aprile 2011 è riformata nel senso
che è ammesso il differimento dell’imposi-zione dell’utile imponibile per reinvestimento
nell’abitazione primaria.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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