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Decisione

80.2011.76

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, casa con diritto di abitazione, momento determinante, spese pagate dal beneficiario del diritto e poi rimborsate dai nudi proprietari

22 dicembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato, domiciliato a Bellinzona, è comproprietario, unitamente ai fratelli __________

e __________, di una palazzina di due appartamenti nel comune di Biasca. Il

primo appartamento è occupato dal padre, __________, al beneficio di un diritto

di abitazione vita natural durante; il secondo è tuttora sfitto.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente non esponeva nessun reddito immobiliare.

Faceva per contro valere in deduzione spese di gestione e manutenzione per fr.

30'539.–, corrispondenti alla sua quota parte di un terzo ai costi complessivi

di fr. 91'617.–.

B. Notificando

ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 1° settembre 2010,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sostanza

immobiliare in fr. 2'500.– e ammetteva le postulate spese di gestione e

manutenzione nella limitata misura di fr. 7'756.–, spiegando nella motivazione

allegata che potevano essere riconosciuti in deduzione solo i costi documentati

e sostenuti nel corso del 2009.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 settembre

2010, nel quale sottolineava di avere versato l’intera somma di fr. 30'539.– direttamente

al padre, che aveva “anticipato le spese come prestito senza interessi”, nel

corso dell’anno 2009.

Con

lettere del 7 dicembre 2010 e del 19 gennaio 2011, l’autorità fiscale invitava

il contribuente a farsi rilasciare dai fratelli e dal padre un’autorizzazione

scritta a riaprire le rispettive decisioni di tassazione, nel frattempo passate

in giudicato, così da poter ripartire correttamente le effettive spese di

gestione e manutenzione.

Tale

richiesta rimaneva inevasa. Con successiva decisione del 18 maggio 2011, l’Ufficio

di tassazione di Bellinzona respingeva allora il reclamo in difetto “dei presupposti

atti a modificare l’impostazione iniziale”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di avere sostenuto

tutte le spese di gestione e manutenzione nel corso del 2009, aggiungendo poi

che “eventuali errori dovuti all’Ufficio di tassazione non devono essere riversati

sui ricorrenti”.

E. Nelle

proprie osservazioni dell’8 giugno 2011, l’autorità fiscale propone di respingere

il gravame. Ritiene anzitutto che solo i lavori eseguiti e pagati nel 2009, per

un totale di fr. 46'536.–, possano essere rivendicati in deduzione, mentre

ininfluente è il momento in cui il contribuente ha effettivamente liquidato

l’intera sua quota. Quanto alla suddivisione delle spese, l’autorità sottolinea

invece di essersi limitata a riprendere quanto proposto dall’Ufficio di

tassazione di Biasca, competente a evadere il questionario per le comproprietà:

un mezzo a favore del padre __________, quale beneficiario di un diritto di

abitazione su un appartamento, e l’altro mezzo a favore dei tre comproprietari RI

1, __________ e __________, ai quali tocca conseguentemente un sesto

dell’importo totale.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

La

medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve

pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art.

32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato

dal diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e

comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,

quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico

del nudo proprietario (Farine Fabbro,

L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).

1.3.

Agli

stessi principi si ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di

manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al

fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole

dalle spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che

comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico

dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita

fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere

dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv.

Considerandi

2.

LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è

invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili

immobiliari.

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, il ricorrente è proprietario, unitamente ai fratelli __________

e __________, di un immobile di due appartamenti nel comune di __________. Il

primo era ed è tuttora occupato dal padre __________, al beneficio di un

diritto di abitazione vita natural durante, mentre il secondo, perlomeno nel periodo

fiscale qui in esame, era sfitto.

Per

quanto qui di interesse, dai documenti allegati alla dichiarazione fiscale risulta

che i lavori di gestione e manutenzione eseguiti sull’immobile

di __________ nel corso degli anni 2006-2009, per un totale complessivo di fr.

91'617.–, sono i seguenti:

__________

(sostituzione finestre) fr. 11'502.50

__________

(isolazione pareti esterne) fr. 4'899.–

__________

(isolazione pareti esterne) fr. 28'679.–

__________

(sostituzione riscaldamento) fr. 43'392.50

__________

(opere da elettricista) fr. 3'144.–

Totale

fr. 91'617.–

Tutti i

lavori sono stati saldati direttamente dal padre e solo successivamente, perlomeno

secondo quanto da lui stesso affermato nella ricevuta 30 agosto 2009 agli atti

dell’incarto fiscale, il ricorrente gli avrebbe rimborsato la sua quota parte

di un terzo.

2.2

Quanto al

momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e

giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate

nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata

del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere

presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della

fattura oppure la data del pagamento (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza

privata, viene ammessa di regola la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per

spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306). Poco importa

invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno

successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto modo di precisare

che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura, non sono

deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD e riferimenti; v.

anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio

2003, in: RDAF 2003 II 681).

2.3

Nel caso

in esame, per stessa ammissione del ricorrente, le sole spese eseguite e liquidate

nel periodo di computo sono quelle riferite alla sostituzione del riscaldamento

e alle opere da elettricista, per un totale di fr. 46'536.–. Gli ulteriori costi,

relativi alla sostituzione delle finestre e all’isolazione delle pareti

esterne, sono invece stati saldati precedentemente, nel corso degli anni 2006 e

2007.

A quest’ultimo proposito, poco importa approfondire se il contribuente abbia

effettivamente rimborsato la sua quota parte al padre, come starebbe a

dimostrare la ricevuta del 30 agosto 2009. Come correttamente evidenziato dall’autorità

di tassazione, conformemente al principio della periodicità, il contribuente

avrebbe infatti dovuto esporre tali costi nei rispettivi periodi di computo e

nel contempo dichiarare un rapporto di debito nei confronti del padre, che per

sua stessa ammissione aveva “anticipato le spese come prestito senza

interessi”. Un simile rimborso, anche se provato, non potrebbe quindi

giustificare la deduzione delle spese relative alla sostituzione delle finestre

e all’isolazione delle pareti esterne.

3.

3.1.

Nella

misura in cui riconosce in deduzione solo i lavori eseguiti e pagati nel 2009, per

un totale di fr. 46'536.–, la decisione impugnata non presta pertanto il fianco

a critiche. Più problematica risulta invece la suddivisione di tali spese tra

il padre, in ragione di un mezzo (pari a fr. 23'268.–), e i tre fratelli, in

ragione di un sesto ciascuno (pari a fr. 7'756.–).

3.2

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione nelle proprie osservazioni

dell’8 giugno 2011, ininfluente è anzitutto la circostanza che gli altri comproprietari

non abbiano contestato tale ripartizione. Secondo gli art. 9 LT e 10 LIFD, di

identico tenore, le masse patrimoniali indivise non soggiacciono, di regola,

all’imposizione come tali; il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti

agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi. Ogni comproprietario

mantiene pertanto la facoltà di salvaguardare autonomamente i propri diritti

(rispettivamente adempiere ai propri obblighi), indipendentemente dalle scelte

degli altri comproprietari.

3.3

Fatta

questa necessaria premessa, la decisione dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona,

che si è di fatto limitato a riprendere la ripartizione proposta dall’Ufficio

di tassazione di Biasca, competente a evadere il questionario per le

comproprietà, non può essere condivisa.

Dal

semplice esame delle fatture prodotte dal ricorrente emerge chiaramente che i

lavori di sostituzione del riscaldamento e le opere da elettricista, pure

sostenute nell’ambito del risanamento della centrale di riscaldamento, non

possono rappresentare una spesa di “manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art.

765.

cpv. 1 CC. Un simile intervento, di carattere manifestamente straordinario,

era senza dubbio di competenza dei nudi proprietari (art. 765 cpv. 3 CC); solo essi

potevano conseguentemente dedurre le relative spese, ad esclusione del padre,

al beneficio di un diritto di abitazione. Una corretta ripartizione delle spese

di gestione e manutenzione avrebbe pertanto imposto di riconoscere al ricorrente

una deduzione di ben fr. 15'512.–, pari alla sua quota parte di un terzo ai

costi complessivi di fr. 46'536.–, alla condizione tuttavia che avesse portato

la prova di averli effettivamente sostenuti.

3.4

Secondo

un consolidato principio, l’onere della prova di quegli elementi che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario incombe infatti ai contribuenti

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

A tale

proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono carenti. Essi contengono unicamente

la già citata ricevuta del 30 agosto 2009, nella quale il padre __________ si

limita a dichiarare di avere ricevuto dal figlio la somma di fr. 30'539.–.

Manca invece qualsiasi documentazione atta a comprovare l’avvenuto versamento

di tale importo. In simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli

atti all’autorità di tassazione perché si pronunci sull’entità delle spese

deducibili (al massimo fr. 15'512.–), dopo avere impartito al contribuente un

congruo termine per produrre le necessarie prove (addebito e accredito

bancario), dalle quali si evinca l’importo esatto delle spese riferite alla

sostituzione del riscaldamento e alle opere da elettricista da lui effettivamente

sostenute.

4.

La

decisione su reclamo del 18 maggio 2011 è conseguentemente annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, affinché esamini se e in che

misura il ricorrente si è assunto il pagamento delle spese riferite alla

sostituzione del riscaldamento e alle opere da elettricista.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 18 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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