80.2011.77
Deduzioni: spese per disabilità, retta della casa per anziani di un disabile, momento determinante, non spese di periodi fiscali precedenti
15 novembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.77
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese per disabilità, retta della casa per anziani di un disabile, momento determinante, non spese di periodi fiscali precedenti
DEDUZIONE GENERALE
art. 9 cpv. 2 let. hbis LAID
art. 33 cpv. 1 let. hbis LIFD
art. 32 cpv. 1 let. l LT
Incarto n.
80.2011.77
Lugano
15 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
parti
__________
rappr. da: __________, __________
contro
CO 1 __________
oggetto
ricorso del 30/31 maggio 2011 contro la decisione del 1° giugno 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A.
__________, nata il 22 aprile 1921, è stata
degente, dal 2005 fino alla sua morte sopraggiunta il 25 marzo 2011, presso la
Casa di riposo __________ a __________. Il 16 aprile 2009 essa ha fatto domanda
per l’ottenimento di un assegno per grandi invalidi. Con decisione giunta alla
contribuente unicamente nell’anno 2010, l’autorità competente ha stabilito che
la stessa aveva diritto ad un assegno per grande invalido a decorrere dal 1°
aprile 2008.
Nella dichiarazione fiscale 2010, la
contribuente chiedeva la deduzione per le spese di cura per i degenti in casa
per anziani pari a fr. 20'950.--, relative agli anni 2010, 2009 e 2008.
Notificandole la tassazione IC/IFD 2010,
con decisione 20 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ accoglieva la
richiesta limitatamente a fr. 10'056.-- con la seguente motivazione: “È
stata dedotta la retta pagata nel 2010”.
B. __________,
unico erede della contribuente nel frattempo deceduta, agente pertanto quale
rappresentante della Comunione ereditaria fu __________, impugnava la suddetta
decisione con reclamo 16 maggio 2011. A suo dire, al momento dell’allestimento
delle dichiarazioni d’imposta 2008 e 2009, __________ non poteva far valere le
deduzioni per disabilità in quanto non ancora a conoscenza della decisione che
le concedeva il diritto all’assegno per grande invalido; decisione ricevuta
solo nell’anno 2010. Per questo motivo la contribuente riteneva di poter ottenere
nella tassazione 2010 anche le deduzioni relative agli anni 2008 e 2009.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 1° giugno 2011, nella
quale sottolineava che le spese cagionate dal soggiorno presso la casa di
riposo avrebbero potuto essere richieste in deduzione già nel 2008, rispettivamente
nel 2009, indipendentemente dalla presenza o meno della decisione sul grado di
invalidità. A suo dire sarebbe stato sufficiente che chi si era occupato della
dichiarazione d’imposta inserisse tra le spese di disabilità i costi sopportati
effettivamente negli anni 2008 e 2009; l’Ufficio di tassazione avrebbe poi
proceduto ad effettuare le relative ricerche atte a stabilire se la
contribuente aveva diritto o meno alla deduzione postulata.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario __________, in rappresentanza della Comunione ereditaria fu __________,
postula nuovamente il riconoscimento, nella tassazione 2010, delle spese di
cura per la degenza di __________ in casa per anziani relative agli anni 2008 e
2009, ribadendo quanto già affermato in sede di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2005) dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del
contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002
sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le
spese di malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va
presa in considerazione alcuna franchigia.
L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD
(per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art.
32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).
È
considerata disabile, giusta l’art. 2 cpv. 1 LDis, la persona affetta da una
deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che la rende
difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d’intrattenere
contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento
e di esercitare un’attività lucrativa. Una disabilità è considerata persistente
se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle attività
ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o
impossibili durante almeno un anno. Sono considerati in ogni caso persone
disabili: le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge
federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); le persone
Considerandi
che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 43bis
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge
federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM); le persone che
beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21
LAM; le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio si
servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai sessanta
minuti al giorno [circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della
Divisione delle contribuzioni, p. 12 s.]. Le persone che non rientrano in
nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se la
loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da
un’attestazione medica [circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del
gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 13].
1.2
I
disabili che soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani,
il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre
la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani che supera le spese
di mantenimento a casa propria secondo le direttive relative al minimo vitale a
norma dell’art. 93 LEF. Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi
degli ospiti che necessitano di cure superiori a sessanta minuti al giorno;
trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi
invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si
fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va
normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla
disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa
per anziani: dato che si parte dal presupposto che i residenti in case per
anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi
risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali istituti
costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili
(soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili come spese di
malattia) (cfr. circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5/8; circolare
n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 19).
È in particolare
deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, come
nella fattispecie in esame, fr. 22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese)
se, queste, non hanno più un proprio alloggio privato oppure se questo è
affittato a terzi (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle
contribuzioni, p. 19).
2.2.1
La ricorrente ritiene
di poter ottenere la deduzione, nella tassazione 2010 di __________ (degente
dal 2005 presso la casa di riposo __________), per la parte di retta eccedente
fr. 22'800.-- inerente gli anni 2008, 2009 e 2010; la contribuente sarebbe infatti
venuta a conoscenza soltanto nel corso del 2010 del suo diritto al conferimento
di un assegno per grande invalido a partire dall’aprile 2008.
2.2
Tuttavia
determinante per l’accertamento delle spese di invalidità deducibili è la data
del pagamento (Ist-Methode) (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione
delle contribuzioni, p. 15; Locher,
Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 841; Zigerlig/Jud, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 33f ad art. 33 LIFD, p. 549; cfr. anche CDT n. 80.2005.15 del 28 febbraio 2005
consid. 4.1.). Il contribuente può dunque dedurre nella sua tassazione
unicamente le spese da lui sostenute nel corso di quello stesso anno.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ sfugge pertanto a critiche
fondate. Decidere diversamente finirebbe per consentire al contribuente di
cumulare a piacimento le deduzioni, con rispettiva ripercussione sull’aliquota.
__________ può dunque richiedere la deduzione, nella tassazione 2010,
unicamente delle spese cagionate dal soggiorno presso la casa per anziani di __________
per l’anno 2010.
Per quanto
concerne le tassazioni 2008 e 2009, qualora la ricorrente ritenesse che la
decisione con cui, nel 2010, è stato riconosciuto a __________ l’assegno per
grande invalido a partire dal 2008, costituisca un fatto nuovo o un nuovo mezzo
di prova, potrebbe inoltrare un’istanza di revisione delle tassazioni dei periodi
fiscali in questione (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD). Si ricorda
tuttavia che la revisione è esclusa se l’istante, che avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232
cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un
totale di fr. 300.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: la
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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