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Decisione

80.2011.77

Deduzioni: spese per disabilità, retta della casa per anziani di un disabile, momento determinante, non spese di periodi fiscali precedenti

15 novembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________, nata il 22 aprile 1921, è stata

degente, dal 2005 fino alla sua morte sopraggiunta il 25 marzo 2011, presso la

Casa di riposo __________ a __________. Il 16 aprile 2009 essa ha fatto domanda

per l’ottenimento di un assegno per grandi invalidi. Con decisione giunta alla

contribuente unicamente nell’anno 2010, l’autorità competente ha stabilito che

la stessa aveva diritto ad un assegno per grande invalido a decorrere dal 1°

aprile 2008.

Nella dichiarazione fiscale 2010, la

contribuente chiedeva la deduzione per le spese di cura per i degenti in casa

per anziani pari a fr. 20'950.--, relative agli anni 2010, 2009 e 2008.

Notificandole la tassazione IC/IFD 2010,

con decisione 20 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ accoglieva la

richiesta limitatamente a fr. 10'056.-- con la seguente motivazione: “È

stata dedotta la retta pagata nel 2010”.

B. __________,

unico erede della contribuente nel frattempo deceduta, agente pertanto quale

rappresentante della Comunione ereditaria fu __________, impugnava la suddetta

decisione con reclamo 16 maggio 2011. A suo dire, al momento dell’allestimento

delle dichiarazioni d’imposta 2008 e 2009, __________ non poteva far valere le

deduzioni per disabilità in quanto non ancora a conoscenza della decisione che

le concedeva il diritto all’assegno per grande invalido; decisione ricevuta

solo nell’anno 2010. Per questo motivo la contribuente riteneva di poter ottenere

nella tassazione 2010 anche le deduzioni relative agli anni 2008 e 2009.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 1° giugno 2011, nella

quale sottolineava che le spese cagionate dal soggiorno presso la casa di

riposo avrebbero potuto essere richieste in deduzione già nel 2008, rispettivamente

nel 2009, indipendentemente dalla presenza o meno della decisione sul grado di

invalidità. A suo dire sarebbe stato sufficiente che chi si era occupato della

dichiarazione d’imposta inserisse tra le spese di disabilità i costi sopportati

effettivamente negli anni 2008 e 2009; l’Ufficio di tassazione avrebbe poi

proceduto ad effettuare le relative ricerche atte a stabilire se la

contribuente aveva diritto o meno alla deduzione postulata.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario __________, in rappresentanza della Comunione ereditaria fu __________,

postula nuovamente il riconoscimento, nella tassazione 2010, delle spese di

cura per la degenza di __________ in casa per anziani relative agli anni 2008 e

2009, ribadendo quanto già affermato in sede di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2005) dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del

contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002

sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono

sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le

spese di malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va

presa in considerazione alcuna franchigia.

L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD

(per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art.

32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).

È

considerata disabile, giusta l’art. 2 cpv. 1 LDis, la persona affetta da una

deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che la rende

difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d’intrattenere

contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento

e di esercitare un’attività lucrativa. Una disabilità è considerata persistente

se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle attività

ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o

impossibili durante almeno un anno. Sono considerati in ogni caso persone

disabili: le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge

federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); le persone

Considerandi

che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 43bis

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981

sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge

federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM); le persone che

beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21

LAM; le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio si

servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai sessanta

minuti al giorno [circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

(AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della

Divisione delle contribuzioni, p. 12 s.]. Le persone che non rientrano in

nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se la

loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da

un’attestazione medica [circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del

gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 13].

1.2

I

disabili che soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani,

il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre

la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani che supera le spese

di mantenimento a casa propria secondo le direttive relative al minimo vitale a

norma dell’art. 93 LEF. Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi

degli ospiti che necessitano di cure superiori a sessanta minuti al giorno;

trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi

invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si

fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va

normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla

disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa

per anziani: dato che si parte dal presupposto che i residenti in case per

anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi

risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali istituti

costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili

(soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili come spese di

malattia) (cfr. circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5/8; circolare

n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 19).

È in particolare

deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, come

nella fattispecie in esame, fr. 22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese)

se, queste, non hanno più un proprio alloggio privato oppure se questo è

affittato a terzi (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle

contribuzioni, p. 19).

2.2.1

La ricorrente ritiene

di poter ottenere la deduzione, nella tassazione 2010 di __________ (degente

dal 2005 presso la casa di riposo __________), per la parte di retta eccedente

fr. 22'800.-- inerente gli anni 2008, 2009 e 2010; la contribuente sarebbe infatti

venuta a conoscenza soltanto nel corso del 2010 del suo diritto al conferimento

di un assegno per grande invalido a partire dall’aprile 2008.

2.2

Tuttavia

determinante per l’accertamento delle spese di invalidità deducibili è la data

del pagamento (Ist-Methode) (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione

delle contribuzioni, p. 15; Locher,

Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 841; Zigerlig/Jud, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 33f ad art. 33 LIFD, p. 549; cfr. anche CDT n. 80.2005.15 del 28 febbraio 2005

consid. 4.1.). Il contribuente può dunque dedurre nella sua tassazione

unicamente le spese da lui sostenute nel corso di quello stesso anno.

La

decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ sfugge pertanto a critiche

fondate. Decidere diversamente finirebbe per consentire al contribuente di

cumulare a piacimento le deduzioni, con rispettiva ripercussione sull’aliquota.

__________ può dunque richiedere la deduzione, nella tassazione 2010,

unicamente delle spese cagionate dal soggiorno presso la casa per anziani di __________

per l’anno 2010.

Per quanto

concerne le tassazioni 2008 e 2009, qualora la ricorrente ritenesse che la

decisione con cui, nel 2010, è stato riconosciuto a __________ l’assegno per

grande invalido a partire dal 2008, costituisca un fatto nuovo o un nuovo mezzo

di prova, potrebbe inoltrare un’istanza di revisione delle tassazioni dei periodi

fiscali in questione (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD). Si ricorda

tuttavia che la revisione è esclusa se l’istante, che avesse usato la diligenza

che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già

nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232

cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un

totale di fr. 300.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: la

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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