80.2011.8
Procedura: revoca di una decisione, solo entro la scadenza del termine di impugnazione, accertamento della data di intimazione
19 agosto 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2011.8
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Procedura: revoca di una decisione, solo entro la scadenza del termine di impugnazione, accertamento della data di intimazione
TERMINI
art. 133 LIFD
art. 192 LT
art. 236 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2011.8
80.2011.9
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorsi del 21 gennaio 2011 contro le decisioni del 22
dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. Con
decisione del 23 giugno 2010, l’CO 1 di Locarno notificava ai coniugi RI 1 la
tassazione IC/IFD 2008, commisurando il reddito imponibile in fr. 71'000.– per
l’IC ed in fr. 74'900.– per l’IFD. L’imposta era calcolata con l’aliquota per
“altri contribuenti” (B).
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 23 novembre
2010, contestando sia l’aggiunta ai proventi dichiarati di altri redditi per
fr. 25'000.– sia l’applicazione dell’aliquota per non coniugati, “nonostante il
contribuente sia in costanza di regime matrimoniale”.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 22 dicembre
2010, nella quale stralciava il reddito di fr. 25'000.–, mentre confermava
l’applicazione dell’aliquota per non coniugati, argomentando che “il
contribuente, pur risultando ancora coniugato, vive separato di fatto dalla
moglie da diversi anni”.
B. Con
un’ulteriore decisione del 23 giugno 2010, __________ notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 57’900.–
per l’IC ed in fr. 62’600.– per l’IFD. L’imposta era calcolata con l’aliquota
per coniugati (A).
L’8
dicembre 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti una “decisione di
tassazione dopo rettificazione”, nella quale procedeva ad un nuovo calcolo
dell’imposta per il 2009, applicando l’aliquota per “altri contribuenti” (B).
I
contribuenti impugnavano quest’ultima decisione con reclamo del 10 dicembre
2010, contestando il calcolo delle imposte fondato sull’aliquota per non
coniugati.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 4 gennaio 2011, nella
quale venivano proposte in particolare le seguenti considerazioni:
Come
già precisato nella motivazione che accompagna la decisione su reclamo 2008 il
contribuente risulta coniugato e il matrimonio non è stato sciolto per
divorzio.
Tuttavia,
l’esistenza di domicilio separato, da diversi anni, l’assenza di un’abitazione
coniugale, la sospensione della vita in comune, l’assenza dell’unione dei mezzi
finanziari per l’abitazione e il mantenimento portano a concludere che il
reclamante sia persona sola che vive con i suoi soli mezzi finanziari. Viene
quindi confermata l’applicazione dell’aliquota d’imposta per persone sole (B).
C. Con
tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
nuovamente l’applicazione dell’aliquota per altri contribuenti, sottolineando
di essere tuttora coniugati e di non avere mai chiesto una tassazione separata.
Spiegano che il marito ha lavorato per oltre 25 anni a Zurigo, pur mantenendo
il domicilio nel Canton Ticino, dove con la moglie ha continuato una regolare
vita coniugale, “frequentandosi quando possibile nei periodi di tempo libero e
durante le vacanze”. Solo a causa della sopravvenuta malattia il marito non è
rientrato definitivamente nel Canton Ticino quando, nel 2008, è stato
prepensionato.
D. Nelle
sue osservazioni del 1° febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione propone di accogliere
il ricorso per quanto concerne il periodo fiscale 2009, in quanto la “rettifica” della tassazione è stata adottata in modo illegale. Propone per contro
di respingere il gravame che si riferisce al periodo fiscale 2008,
sottolineando che RI 1 si è trasferita a __________ nel lontano 1990 e, sebbene
non risulti esserci stato un divorzio, da allora i coniugi vivono separati di
fatto.
Diritto
1. 1.1.
Dapprima,
ci si deve confrontare con la questione, sollevata dall’Ufficio di tassazione
nelle sue osservazioni al ricorso, della legittimità della decisione su reclamo
relativa al periodo fiscale 2009 come pure della decisione di “rettifica” da
essa confermata.
La
“rettifica” in questione, che è consistita nel nuovo calcolo dell’imposta
applicando le aliquote per “altri contribuenti” invece di quelle per coniugati,
è stata infatti intrapresa dall’autorità fiscale solo l’8 dicembre 2010, mentre
la decisione di tassazione era stata notificata ai contribuenti il 23 giugno
2010.
1.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, decisioni in materia
fiscale, cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili,
mentre l’autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere
soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una decisione
incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II
273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997
p. 74).
L’autorità
fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato
se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (cfr. le
sentenze CDT n. 80.2005.149 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 N. 11t).
La
principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè
dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che
permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che
la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv.
1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10
febbraio 1998 in re M.L.B.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere
eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa
del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di
tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito
insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra
eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo
allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura
contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299
cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
1.3.
Se nel
caso in esame la decisione del 23 giugno 2010 è stata revocata solo l’8 dicembre
2010, dovrebbe esser chiaro che la cosiddetta “rettifica” è illegale e deve
pertanto essere annullata. Sulla circostanza che la decisione di tassazione sia
stata effettivamente notificata il 23 giugno 2010 vi sono tuttavia indicazioni
contrastanti.
Infatti,
come già rilevato in narrativa, lo stesso 23 giugno 2010 risultano essere state
notificate le decisioni di tassazione sia per il periodo fiscale 2008 sia per
il periodo 2009. il 22 ottobre 2010 i contribuenti si sono rivolti all’Ufficio
di tassazione sostenendo di aver ricevuto “negli scorsi giorni”, dall’Ufficio
cantonale di esazione e dall’Ufficio contribuzioni del Comune di domicilio, i
conguagli d’imposta per il 2008 e il 2009. Hanno dunque chiesto all’autorità di
tassazione di voler inviare le relative decisioni di tassazione al loro
consulente fiscale, non avendole essi mai ricevute.
Non è
noto cosa sia avvenuto dopo lo scritto in questione, se cioè l’Ufficio di tassazione
abbia proceduto ad una nuova notifica delle decisioni di tassazione o se abbia
invece considerato valida la notifica alla data indicata sulle decisioni
stesse. Sta di fatto che il 23 novembre 2010 il rappresentante dei contribuenti
ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2008, indicando che la stessa gli era stata inviata solo il 22 ottobre
2010 “dopo immediato sollecito”.
Considerandi
2.
2.1.
Si pone
allora la questione di stabilire quando siano state notificate ai contribuenti
le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2008 e 2009. Da tale
accertamento dipende non solo la legittimità della revoca della decisione di
tassazione relativa al periodo fiscale 2009 ma anche la tempestività del
reclamo interposto contro la tassazione IC/IFD 2008. Infatti, il reclamo in questione
è stato interposto solo il 23 novembre 2010 e sarebbe pertanto stato ampiamente
tardivo, se la decisione di tassazione fosse stata notificata il 23 giugno
2010.
Se così fosse, la decisione su reclamo per il periodo fiscale 2009
dovrebbe essere annullata e si dovrebbe constatare che la decisione di
tassazione del 23 giugno 2010 è passata in giudicato.
Questa
Camera ha già avuto modo di affermare che, se l’istanza
precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve
essere rilevato d’ufficio nella procedura di ricorso. Pertanto, se l’Ufficio di
tassazione è entrato nel merito di un reclamo presentato dopo la scadenza del
termine di legge, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio, perché verifichi l’esistenza di un eventuale motivo di
restituzione del termine ed emetta una nuova decisione (cfr. RDAT I-2004 n.
16t).
2.2
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo
esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz.,
vol. I, Basilea 1992, p. 157). Il termine
decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.3
L'autorità
può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della
prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha
avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla
regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la
legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento
del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti
una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il
Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli
che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che
le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o
contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere
sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con
lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire
l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
All'autorità
di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove
dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle
poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18
febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell'avvenuta intimazione
della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante
una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del
14.
dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.4
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decis ione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3
OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà
del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel
principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p.
87.
consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decis ione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di
ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una
decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417
consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13
giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
2.5
Come
già ricordato, nella lettera inviata il 22 ottobre 2010 all’Ufficio di
tassazione per chiedere l’invio delle decisioni di tassazione i ricorrenti
hanno affermato di aver ricevuto i conguagli d’imposta “negli scorsi giorni”.
Tale asserzione appare poco probabile, per il fatto che di solito le bollette
per il pagamento dei conguagli d’imposta vengono inviate entro un mese dopo la
notifica della decisione di tassazione.
Tuttavia, dagli atti
trasmessi dall’Ufficio di tassazione non emerge alcuna indicazione che consenta
di delucidare tale aspetto né di conoscere l’eventuale avvenuto pagamento di
parte dei conguagli in questione. Si sa solo che il 23 novembre 2010 i contribuenti
hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione per il periodo
fiscale 2008 e che l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del gravame
stesso. Appare contraddittoria allora la tesi sostenuta dalla stessa autorità
nelle sue osservazioni al ricorso, laddove afferma che la decisione di
tassazione per il periodo 2009 era passata in giudicato, essendo stata
notificata il 23 giugno 2010. A meno che l’Ufficio non intenda sostenere che solo
quest’ultima decisione è stata regolarmente notificata il 23 giugno 2010, ma
non anche quella per il periodo fiscale precedente.
Poiché l’aspetto evocato
può essere acclarato solo dall’autorità di tassazione, si giustifica
l’annullamento delle decisioni su reclamo impugnate ed il rinvio degli atti
all’Ufficio di tassazione, perché esamini la questione della tempestività del
reclamo del 23 novembre 2010, cosa che presuppone che accerti quando sono state
notificate le decisioni di tassazione per i periodi 2008 e 2009. La stessa
verifica servirà anche per potersi pronunciare sulla legittimità della revoca
della decisione di tassazione per il periodo 2009, mediante la cosiddetta
“rettificazione” dell’8 dicembre 2010.
3.
Visto l’esito dei ricorsi, si rinuncia a porre a carico dei
ricorrenti tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 22 dicembre 2010 e del 4 gennaio 2011 sono annullate e
gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché
accerti quando sono state notificate le decisioni di tassazione per i
periodi 2008 e 2009 e verifichi la tempestività del reclamo del 23 novembre
2010 come pure la legittimità della “decisione di tassazione dopo rettificazione”
dell’8 dicembre 2010.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Locarno.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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