80.2011.80
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, costi finanziati dal figlio nudo proprietario con soldi donatigli dal padre usufruttuario
14 luglio 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.80
Data decisione, Autorità:
14.07.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, costi finanziati dal figlio nudo proprietario con soldi donatigli dal padre usufruttuario
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2011.80
Lugano
14 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano
Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 25
maggio 2011 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1936, funzionario di banca in pensione, è coniugato con __________.
Nel corso del 2006, il contribuente donava al figlio __________ la sua casa d’abitazione
di __________, riservando un diritto di usufrutto vita natural durante per sé
stesso e per la moglie.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i coniugi __________ esponevano un reddito della
sostanza immobiliare di fr. 22'000.–. Facevano quindi valere deduzioni per
spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 131'663.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare
in fr. 22'181.–, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione
nella limitata misura di fr. 5'546.–. Nella motivazione allegata alla decisione,
l’autorità spiegava che la deduzione effettiva poteva essere concessa “solamente
se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 dicembre
2010, nel quale lamentavano la mancata deduzione delle spese di manutenzione
effettive, pari a complessivi fr. 119'090.–, come da tabella riassuntiva
allegata alla dichiarazione fiscale.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 maggio 2011,
rinviando in particolare ad una Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo la quale sono deducibili all’usufruttuario unicamente le spese di manutenzione ordinaria,
ovvero quelle spese sostenute per piccoli lavori e riparazioni necessari
all’ordinaria manutenzione della casa.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
le argomentazioni dell’Ufficio di tassazione e affermano di avere sostenuto
importanti lavori di manutenzione e di risparmio energetico per lo stabile di
cui sono usufruttuari. I ricorrenti sottolineano in particolare di avere donato
la somma necessaria per eseguire i lavori al figlio __________, che avrebbe fatto
da tramite per il pagamento di parte delle fatture.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
La
medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve
pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art.
32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato dal
diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e
comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,
quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico
del nudo proprietario (Farine Fabbro,
L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).
1.3.
Come
correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, agli stessi principi si
ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito
dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di
manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al
fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole dalle
spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che
comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico
dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita
fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere
dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv.
2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è
invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili
immobiliari.
2. 2.1.
Venendo
al caso in esame, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 sono titolari di un
diritto di usufrutto gravante l’immobile di __________, donato al figlio __________
nel corso del 2006 e successivamente oggetto di importanti opere di rinnovo.
Dalla
tabella allegata alla dichiarazione fiscale dagli stessi contribuenti risulta che
i lavori di manutenzione e di miglioria, per un totale complessivo di quasi 360'000 franchi, sono stati saldati nel corso degli anni 2009 e 2010
attingendo prevalentemente ad un conto bancario intestato al figlio. Per quanto
qui di interesse, le spese di manutenzione rivendicate dai contribuenti nel
2009 ammontano a fr. 119'090.– e sono state tutte liquidate tramite il conto
bancario del figlio __________, fatta eccezione per le opere da pittore, di
complessivi fr. 3'750.–, di cui si conosce solo la data del pagamento (27
gennaio 2009) ma non la provenienza dei fondi.
2.2.
Quanto al
momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e
giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate
nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata
del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere
presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della
fattura oppure la data del pagamento (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza
privata, viene ammessa di regola la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per
spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306). Poco importa
invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno
successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto modo di precisare
che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura, non sono
deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD e riferimenti; v.
anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio
2003, in: RDAF 2003 II 681).
2.3.
Nel caso
in esame, tutti i costi rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente
liquidati nel periodo di computo. Sennonché, i presupposti stabiliti dalla
legge per ogni singola deduzione devono essere adempiuti proprio nella persona
che la fa valere (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 20 ad art. 25 LIFD, p. 446). Nella fattispecie, a
difettare è pertanto il requisito fondamentale per poter beneficiare della
deduzione in discussione, ovvero che i contribuenti abbiano effettivamente sostenuto
le spese di manutenzione rivendicate, dal momento che le opere elencate nella
tabella riassuntiva sono state saldate attingendo prevalentemente ad un conto
intestato al figlio __________. A tale proposito, poco importa sapere che nel
corso del 2009 abbia beneficiato da parte dei genitori di una donazione di
300'000 franchi, che gli ha permesso di onorare le fatture degli artigiani. Una
simile argomentazione prova semmai una volta di più che i costi di manutenzione
rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente sostenuti dal figlio,
potendo quest’ultimo disporre della somma di denaro ricevuta dagli stessi genitori.
Le sole
spese di cui non si conosce la provenienza del pagamento riguardano, come
visto, le opere da pittore, di complessivi fr. 3'750.–. Premesso che secondo un
consolidato principio, l’onere della prova di quegli elementi che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario incombe ai contribuenti (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8), dall’esame della
documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risulta che le opere da pittore
sono state sostenute nell’ambito del risanamento della centrale di
riscaldamento, che di tutta evidenza non può rappresentare una spesa di
“manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art. 765 cpv. 1 CC. Un simile intervento,
di carattere straordinario, è senza dubbio di competenza del nudo proprietario
(art. 765 cpv. 3 CC); solo quest’ultimo può conseguentemente dedurre la
relativa spesa, a condizione tuttavia che provi di averla effettivamente sostenuta
e nei limiti stabiliti dagli art. 31 cpv. 2 LT e 32
cpv. 2 LIFD.
3.
Alla
luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster