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Decisione

80.2011.80

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, costi finanziati dal figlio nudo proprietario con soldi donatigli dal padre usufruttuario

14 luglio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1936, funzionario di banca in pensione, è coniugato con __________.

Nel corso del 2006, il contribuente donava al figlio __________ la sua casa d’abitazione

di __________, riservando un diritto di usufrutto vita natural durante per sé

stesso e per la moglie.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i coniugi __________ esponevano un reddito della

sostanza immobiliare di fr. 22'000.–. Facevano quindi valere deduzioni per

spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 131'663.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare

in fr. 22'181.–, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione

nella limitata misura di fr. 5'546.–. Nella motivazione allegata alla decisione,

l’autorità spiegava che la deduzione effettiva poteva essere concessa “solamente

se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 dicembre

2010, nel quale lamentavano la mancata deduzione delle spese di manutenzione

effettive, pari a complessivi fr. 119'090.–, come da tabella riassuntiva

allegata alla dichiarazione fiscale.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 maggio 2011,

rinviando in particolare ad una Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo la quale sono deducibili all’usufruttuario unicamente le spese di manutenzione ordinaria,

ovvero quelle spese sostenute per piccoli lavori e riparazioni necessari

all’ordinaria manutenzione della casa.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano

le argomentazioni dell’Ufficio di tassazione e affermano di avere sostenuto

importanti lavori di manutenzione e di risparmio energetico per lo stabile di

cui sono usufruttuari. I ricorrenti sottolineano in particolare di avere donato

la somma necessaria per eseguire i lavori al figlio __________, che avrebbe fatto

da tramite per il pagamento di parte delle fatture.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

La

medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve

pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art.

32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato dal

diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e

comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,

quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico

del nudo proprietario (Farine Fabbro,

L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).

1.3.

Come

correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, agli stessi principi si

ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito

dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di

manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al

fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole dalle

spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che

comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico

dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita

fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere

dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv.

2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è

invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili

immobiliari.

2. 2.1.

Venendo

al caso in esame, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 sono titolari di un

diritto di usufrutto gravante l’immobile di __________, donato al figlio __________

nel corso del 2006 e successivamente oggetto di importanti opere di rinnovo.

Dalla

tabella allegata alla dichiarazione fiscale dagli stessi contribuenti risulta che

i lavori di manutenzione e di miglioria, per un totale complessivo di quasi 360'000 franchi, sono stati saldati nel corso degli anni 2009 e 2010

attingendo prevalentemente ad un conto bancario intestato al figlio. Per quanto

qui di interesse, le spese di manutenzione rivendicate dai contribuenti nel

2009 ammontano a fr. 119'090.– e sono state tutte liquidate tramite il conto

bancario del figlio __________, fatta eccezione per le opere da pittore, di

complessivi fr. 3'750.–, di cui si conosce solo la data del pagamento (27

gennaio 2009) ma non la provenienza dei fondi.

2.2.

Quanto al

momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e

giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate

nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata

del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere

presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della

fattura oppure la data del pagamento (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza

privata, viene ammessa di regola la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per

spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306). Poco importa

invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno

successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto modo di precisare

che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura, non sono

deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD e riferimenti; v.

anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio

2003, in: RDAF 2003 II 681).

2.3.

Nel caso

in esame, tutti i costi rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente

liquidati nel periodo di computo. Sennonché, i presupposti stabiliti dalla

legge per ogni singola deduzione devono essere adempiuti proprio nella persona

che la fa valere (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 20 ad art. 25 LIFD, p. 446). Nella fattispecie, a

difettare è pertanto il requisito fondamentale per poter beneficiare della

deduzione in discussione, ovvero che i contribuenti abbiano effettivamente sostenuto

le spese di manutenzione rivendicate, dal momento che le opere elencate nella

tabella riassuntiva sono state saldate attingendo prevalentemente ad un conto

intestato al figlio __________. A tale proposito, poco importa sapere che nel

corso del 2009 abbia beneficiato da parte dei genitori di una donazione di

300'000 franchi, che gli ha permesso di onorare le fatture degli artigiani. Una

simile argomentazione prova semmai una volta di più che i costi di manutenzione

rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente sostenuti dal figlio,

potendo quest’ultimo disporre della somma di denaro ricevuta dagli stessi genitori.

Le sole

spese di cui non si conosce la provenienza del pagamento riguardano, come

visto, le opere da pittore, di complessivi fr. 3'750.–. Premesso che secondo un

consolidato principio, l’onere della prova di quegli elementi che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario incombe ai contribuenti (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8), dall’esame della

documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risulta che le opere da pittore

sono state sostenute nell’ambito del risanamento della centrale di

riscaldamento, che di tutta evidenza non può rappresentare una spesa di

“manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art. 765 cpv. 1 CC. Un simile intervento,

di carattere straordinario, è senza dubbio di competenza del nudo proprietario

(art. 765 cpv. 3 CC); solo quest’ultimo può conseguentemente dedurre la

relativa spesa, a condizione tuttavia che provi di averla effettivamente sostenuta

e nei limiti stabiliti dagli art. 31 cpv. 2 LT e 32

cpv. 2 LIFD.

3.

Alla

luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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