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Decisione

80.2011.81

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, estensione ai debiti d'imposta dei periodi precedenti

23 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha notificato

ai coniugi RI 1 la tassazione IC e IFD

2008. Lo stesso giorno il marito ha richiesto all’autorità di tassazione di

effettuare il riparto fra marito e moglie delle quote dell’imposta 2008.

Il 14

febbraio 2011 l’autorità di tassazione ha emanato la decisione di riparto fra marito

e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.

B. In

data 21 febbraio 2011 il marito ha interposto reclamo contro il riparto

postulando la suddivisione dell’importo di fr. 10'200.–, corrispondente al

valore per l’utilizzo privato dell’appartamento di __________, nella misura di un mezzo per ciascun coniuge

ritenuto che il verbale di udienza del 27 gennaio 2010 presso la Pretura di Bellinzona indicava che l’appartamento era attribuito alla moglie.

Il 4

maggio 2011 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, asserendo che la

casa è di proprietà di una ditta di cui il reclamante stesso è azionista unico.

C. Il 3

giugno 2011 la contribuente RI 1 ha interposto ricorso contro la suddetta

decisione postulando l’annullamento della stessa. A mente della ricorrente,

durante l’anno 2008 i coniugi erano ancora regolarmente sposati e conviventi e

il dissidio che è poi sfociato nella sospensione dell’unione coniugale si è

verificato nel giugno del 2009. Per questo motivo non vi sarebbe alcuna ragione

per chiedere il riparto per la tassazione dell’anno 2008.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente

o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun

coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è

insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta

scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni

dall’intimazione della tassazione.

La

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche

per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13

cpv. 2 LIFD).

1.2.

In questi

casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole

quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12

cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla

tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono

applicabili per analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non

disciplina espressamente un criterio di riparto. Vi è chi sostiene che occorre

fondarsi sul reddito e la sostanza netti e, nel determinare il rapporto

esistente fra il reddito complessivo e quello del singolo coniuge, prendere in

considerazione unicamente le deduzioni organiche, ovvero le spese legate direttamente

al conseguimento del reddito, ignorando invece quelle anorganiche come pure le

deduzioni sociali (Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri

sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso

dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere la notifica di

una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici ordinari (Locher, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD,

p. 230; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.67 del 24

settembre 2008, in RtiD I-2009 n. 2t, consid. 1.2).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame la ricorrente contesta la decisione di riparto 2008 nel suo principio,

argomentando che i coniugi avrebbero sospeso l’unione coniugale soltanto a

partire dal giugno 2009.

2.2

Il regime

della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità

fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art.

9.

LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati,

qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle

modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase

della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

Tale

premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi

siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano

essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato

nell’ambito del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca

autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di

precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento

del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso

nell’ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso

sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).

2.3

Per

quanto riguarda l’IC il marito della ricorrente ha legittimamente richiesto

all’autorità di tassazione la ripartizione del debito d’imposta per il periodo

fiscale 2008, conformente all’art. 12 cpv. 1 LT, che come detto consente al

singolo coniuge di rispondere della sua quota

nell’imposta complessiva facendone semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

È del

tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in discussione

i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal

modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza.

Per

quanto concerne l’imposta cantonale, la tesi della ricorrente non può pertanto che

essere respinta.

2.5

Diverso è

il discorso per l’IFD, siccome la legge federale sull’imposta federale diretta consente

al coniuge di chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva

solo nel caso in cui l’altro coniuge sia insolvibile.

A tale

riguardo, non può peraltro essere ignorata la circostanza già ricordata che,

anche secondo l’art. 13 LIFD, rispondono solidalmente

dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne

consegue che, la separazione fa decadere la responsabilità solidale dei

coniugi.

L’art. 13

cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi

separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta

ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).

La

Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta [LIFD]) afferma (al par. 6.2.2):

Ogni responsabilità solidale

decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa

esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta

futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della

vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).

Ne

discende che anche per l’IFD la decisione impugnata deve essere confermata,

proprio alla luce della circostanza che la ricorrente ed il marito si sono

separati, come sostenuto nel ricorso, alla metà del periodo fiscale successivo

(2009). Tale evento ha infatti fatto venir meno la responsabilità solidale dei

coniugi, anche per i debiti d’imposta dei periodi precedenti.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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