80.2011.81
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, estensione ai debiti d'imposta dei periodi precedenti
23 febbraio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.81
Data decisione, Autorità:
23.02.2012, CDT
Titolo:
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, estensione ai debiti d'imposta dei periodi precedenti
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
art. 13 LIFD
art. 12 LT
Incarto n.
80.2011.81
Lugano
23 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 4
maggio 2011 in materia di riparto fra marito e moglie IC/IFD 2008.
Fatti
A. Con
decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha notificato
ai coniugi RI 1 la tassazione IC e IFD
2008. Lo stesso giorno il marito ha richiesto all’autorità di tassazione di
effettuare il riparto fra marito e moglie delle quote dell’imposta 2008.
Il 14
febbraio 2011 l’autorità di tassazione ha emanato la decisione di riparto fra marito
e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.
B. In
data 21 febbraio 2011 il marito ha interposto reclamo contro il riparto
postulando la suddivisione dell’importo di fr. 10'200.–, corrispondente al
valore per l’utilizzo privato dell’appartamento di __________, nella misura di un mezzo per ciascun coniuge
ritenuto che il verbale di udienza del 27 gennaio 2010 presso la Pretura di Bellinzona indicava che l’appartamento era attribuito alla moglie.
Il 4
maggio 2011 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, asserendo che la
casa è di proprietà di una ditta di cui il reclamante stesso è azionista unico.
C. Il 3
giugno 2011 la contribuente RI 1 ha interposto ricorso contro la suddetta
decisione postulando l’annullamento della stessa. A mente della ricorrente,
durante l’anno 2008 i coniugi erano ancora regolarmente sposati e conviventi e
il dissidio che è poi sfociato nella sospensione dell’unione coniugale si è
verificato nel giugno del 2009. Per questo motivo non vi sarebbe alcuna ragione
per chiedere il riparto per la tassazione dell’anno 2008.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente
o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun
coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni
dall’intimazione della tassazione.
La
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13
cpv. 2 LIFD).
1.2.
In questi
casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole
quote d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12
cpv. 5 LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla
tassazione ed al riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono
applicabili per analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non
disciplina espressamente un criterio di riparto. Vi è chi sostiene che occorre
fondarsi sul reddito e la sostanza netti e, nel determinare il rapporto
esistente fra il reddito complessivo e quello del singolo coniuge, prendere in
considerazione unicamente le deduzioni organiche, ovvero le spese legate direttamente
al conseguimento del reddito, ignorando invece quelle anorganiche come pure le
deduzioni sociali (Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 13 LIFD, p. 231); altri
sostengono invece che occorre fondarsi sul reddito imponibile (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 123). Comunque sia, come nel caso
dell’imposta cantonale, i coniugi hanno pure diritto a ottenere la notifica di
una decisione di riparto, impugnabile con i rimedi giuridici ordinari (Locher, op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD,
p. 230; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.67 del 24
settembre 2008, in RtiD I-2009 n. 2t, consid. 1.2).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame la ricorrente contesta la decisione di riparto 2008 nel suo principio,
argomentando che i coniugi avrebbero sospeso l’unione coniugale soltanto a
partire dal giugno 2009.
2.2
Il regime
della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità
fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art.
9.
LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati,
qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle
modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase
della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale
premessa è importante perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi
siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano
essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato
nell’ambito del procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca
autonomia delle due procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di
precisare, non è pertanto ammissibile che si rimetta in discussione, al momento
del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso
nell’ambito della tassazione dei coniugi, perlomeno nella misura in cui esso
sia passato in giudicato (cfr., al proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t).
2.3
Per
quanto riguarda l’IC il marito della ricorrente ha legittimamente richiesto
all’autorità di tassazione la ripartizione del debito d’imposta per il periodo
fiscale 2008, conformente all’art. 12 cpv. 1 LT, che come detto consente al
singolo coniuge di rispondere della sua quota
nell’imposta complessiva facendone semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.
È del
tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in discussione
i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal
modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza.
Per
quanto concerne l’imposta cantonale, la tesi della ricorrente non può pertanto che
essere respinta.
2.5
Diverso è
il discorso per l’IFD, siccome la legge federale sull’imposta federale diretta consente
al coniuge di chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva
solo nel caso in cui l’altro coniuge sia insolvibile.
A tale
riguardo, non può peraltro essere ignorata la circostanza già ricordata che,
anche secondo l’art. 13 LIFD, rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne
consegue che, la separazione fa decadere la responsabilità solidale dei
coniugi.
L’art. 13
cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi
separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta
ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).
La
Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta [LIFD]) afferma (al par. 6.2.2):
Ogni responsabilità solidale
decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa
esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta
futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della
vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).
Ne
discende che anche per l’IFD la decisione impugnata deve essere confermata,
proprio alla luce della circostanza che la ricorrente ed il marito si sono
separati, come sostenuto nel ricorso, alla metà del periodo fiscale successivo
(2009). Tale evento ha infatti fatto venir meno la responsabilità solidale dei
coniugi, anche per i debiti d’imposta dei periodi precedenti.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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