Lexipedia

Decisione

80.2011.83

Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito del reclamante, comunicazione telefonica sufficiente?, questione lasciata aperta

6 luglio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

dottor RI 1 svolge la sua attività professionale alle dipendenze dell’__________

di Basilea.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

trasporto

(con il veicolo privato) fr. 20’748

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3’200

doppia

economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200

alloggio fr. 10’440

vitto fr. 6’400

altre

spese (forfait) fr. 2’500

totale fr. 46’488

B. Notificando

al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione

del 30 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito

imponibile in fr. 130'700.– per l’IC ed in fr. 139'200.– per l’IFD.

Per

quanto attiene alle spese professionali del marito, l’autorità fiscale le aveva

ammesse nella misura seguente:

trasporto

(con il mezzo pubblico) fr. 3’000

trasporto

(con il veicolo privato) fr. 1’092

doppia

economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200

alloggio fr. 9’600

vitto fr. 6’400

altre

spese (forfait) fr. 2’500

totale fr. 25’792

Per

l’imposta federale diretta (IFD), l’ammontare totale delle deduzioni era di fr.

27'292.–, in considerazione del fatto che il forfait per le altre spese era

stabilito in fr. 4'000.–.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 aprile 2011,

contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo

privato, necessario a loro avviso per consentire al marito di svolgere la

professione di medico capo clinica anestesista.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 5 maggio 2011, con la

quale aumentava il reddito imponibile per l’IC e per l’IFD, rispettivamente, a

fr. 133'800.– e fr. 142'300.–. Rispetto alla decisione di tassazione, aveva

aumentato di 100 franchi la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico

ed aveva stralciato quelle per lavoro a turni. La motivazione conteneva in

particolar modo le seguenti considerazioni:

… Telefonicamente è stato

sentito il rappresentante del contribuente e reso attento che nella decisione

di tassazione è stato erroneamente ammessa sia la deduzione per i due pasti che

quella prevista per lavori a turno (deduzioni non cumulabili – art. 7 del

decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche) e che

pertanto, in sede di reclamo, quest’ultima deduzione verrà stralciata. Il

rappresentante si riconferma nel suo reclamo richiedendo una decisione formale.

Nel

seguito, l’Ufficio rilevava che il contribuente lavorava a __________ e

rientrava settimanalmente a __________ e che, secondo la giurisprudenza, per

tale trasferta si giustificava la deduzione delle spese per il mezzo pubblico. Al

costo dell’abbonamento generale FFS (fr. 3'100.–) si aggiungevano ulteriori

1'092 franchi per il “trasporto luogo di residenza / luogo di lavoro”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente

il mancato riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il

veicolo privato, ammesse in precedenti periodi fiscali. Ritengono inadeguata la

motivazione che si riferisce ai disagi che dovrebbero poter essere sopportati

durante gli spostamenti settimanali, in quanto non sarebbe conciliabile con

l’attività di medico anestesista.

Diritto

1. 1.1.

Con la

decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione

a sfavore del contribuente, aumentando il reddito imponibile rispetto alla decisione

di tassazione.

1.2.

Per gli

articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT,

nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

È dunque

la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del

contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.

Del

resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per

costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi

in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid.

2b e rinvii).

1.3.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Non vi è

ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso

eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura

di ricorso.

Infatti,

il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,

nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare,

all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di

prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se

siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase

LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando

emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito,

secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale

sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente

incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si

impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr.

sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate; v. anche la sentenza CDT

n. 80.2009.133 del 25 novembre 2009).

1.4.

Nella

fattispecie, come detto, l’autorità fiscale ha stralciato la deduzione delle

spese di doppia economia domestica, riferite al lavoro a turni, argomentando

che la stessa non è cumulabile con quella per i pasti fuori casa.

Ora, è

vero che i ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione. Tuttavia, se

si tiene conto della natura formale della garanzia del diritto di essere

sentito, è difficile ritenere che la telefonata, cui si riferisce l’autorità

fiscale nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, possa

ritenersi sufficiente a garantire il rispetto di tale diritto. Sarebbe stato

auspicabile che l’Ufficio di tassazione si rivolgesse per iscritto ai

contribuenti, avvertendoli dell’errore in cui riteneva di essere incorso, prospettandogli

la modifica della decisione impugnata ed attribuendogli un termine per prendere

posizione. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere sentito

del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere

sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo concerne,

ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla cosiddetta reformatio

in peius, le quali, come detto, subordinano la modifica della tassazione a

sfavore del contribuente alla condizione che quest’ultimo abbia avuto

l’opportunità di esprimersi al riguardo.

La

questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il

fatto che la decisione deve in ogni caso venire annullata.

Considerandi

2.

2.1.

L’aspetto

censurato dai ricorrenti concerne il mancato riconoscimento delle spese di trasporto

con il veicolo privato. A tale riguardo, gli insorgenti ritengono che

l’autorità fiscale non abbia tenuto conto della particolare attività esercitata

dal dott. __________ e rilevano che la decisione è addirittura stata adottata

considerando un luogo di lavoro diverso da quello risultante dagli atti.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.−

l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo

pubblico disponibile

(art. 4

cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2009).

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per

motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e

fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione

delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo

privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che

il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e

il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per

l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a

mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa

(art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio

dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo

ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon

senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi

pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)

non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto

(ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,

sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di

trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12

novembre 1996 in re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L.L.-T).

2.5

Nella

fattispecie, non solo l’autorità fiscale si è erroneamente fondata sul presupposto

che il contribuente esercitasse la sua attività a __________ __________ anziché

a __________, ma non ha minimamente motivato la decisione di negare la deduzione

richiesta, limitandosi a menzionare i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza.

Non ha, in particolare, né verificato quali fossero gli orari di lavoro e gli

eventuali turni previsti dal contratto che legava il contribuente all’Ospedale

Universitario di __________, né esaminato la disponibilità di collegamenti con

i mezzi pubblici fra quest’ultima città ed il comune di __________. È infatti

verosimile che il contribuente, svolgendo l’attività di medico anestesista in

un ospedale, abbia orari di lavoro irregolari e in parte “imprevedibili”, come

sottolineato nel ricorso. Si può anche ritenere che questa particolare

elasticità, che gli è richiesta nello svolgimento della sua professione, sia in

qualche modo compensata con periodi di riposo prolungati.

In ogni

caso, l’autorità di tassazione, confrontata con le argomentazioni contenute nel

reclamo, avrebbe dovuto invitare il contribuente a produrre copia del contratto

di lavoro ed eventualmente dei calendari dei suoi turni di presenza o delle

schede di controllo della presenza; inoltre, avrebbe dovuto verificare i

collegamenti fra luogo di lavoro e domicilio, mediante mezzi pubblici.

2.6

Anche per

questo motivo, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il

rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione, dopo gli

accertamenti indicati.

Con

riferimento alla tesi dei ricorrenti di aver diritto alla deduzione contestata

per il fatto che gli sarebbe stata riconosciuta in periodi fiscali precedenti,

va peraltro ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni

analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005,

in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 5 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster