80.2011.83
Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito del reclamante, comunicazione telefonica sufficiente?, questione lasciata aperta
6 luglio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2011.83
Data decisione, Autorità:
06.07.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito del reclamante, comunicazione telefonica sufficiente?, questione lasciata aperta
RECLAMO
art. 134 cpv. 2 LIFD
art. 135 cpv. 1 LIFD
art. 207 cpv. 2 LT
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.83
Lugano
6 luglio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 5
maggio 2011 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. Il
dottor RI 1 svolge la sua attività professionale alle dipendenze dell’__________
di Basilea.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto
(con il veicolo privato) fr. 20’748
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3’200
doppia
economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200
alloggio fr. 10’440
vitto fr. 6’400
altre
spese (forfait) fr. 2’500
totale fr. 46’488
B. Notificando
al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione
del 30 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito
imponibile in fr. 130'700.– per l’IC ed in fr. 139'200.– per l’IFD.
Per
quanto attiene alle spese professionali del marito, l’autorità fiscale le aveva
ammesse nella misura seguente:
trasporto
(con il mezzo pubblico) fr. 3’000
trasporto
(con il veicolo privato) fr. 1’092
doppia
economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200
alloggio fr. 9’600
vitto fr. 6’400
altre
spese (forfait) fr. 2’500
totale fr. 25’792
Per
l’imposta federale diretta (IFD), l’ammontare totale delle deduzioni era di fr.
27'292.–, in considerazione del fatto che il forfait per le altre spese era
stabilito in fr. 4'000.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 aprile 2011,
contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo
privato, necessario a loro avviso per consentire al marito di svolgere la
professione di medico capo clinica anestesista.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 5 maggio 2011, con la
quale aumentava il reddito imponibile per l’IC e per l’IFD, rispettivamente, a
fr. 133'800.– e fr. 142'300.–. Rispetto alla decisione di tassazione, aveva
aumentato di 100 franchi la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico
ed aveva stralciato quelle per lavoro a turni. La motivazione conteneva in
particolar modo le seguenti considerazioni:
… Telefonicamente è stato
sentito il rappresentante del contribuente e reso attento che nella decisione
di tassazione è stato erroneamente ammessa sia la deduzione per i due pasti che
quella prevista per lavori a turno (deduzioni non cumulabili – art. 7 del
decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche) e che
pertanto, in sede di reclamo, quest’ultima deduzione verrà stralciata. Il
rappresentante si riconferma nel suo reclamo richiedendo una decisione formale.
Nel
seguito, l’Ufficio rilevava che il contribuente lavorava a __________ e
rientrava settimanalmente a __________ e che, secondo la giurisprudenza, per
tale trasferta si giustificava la deduzione delle spese per il mezzo pubblico. Al
costo dell’abbonamento generale FFS (fr. 3'100.–) si aggiungevano ulteriori
1'092 franchi per il “trasporto luogo di residenza / luogo di lavoro”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente
il mancato riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il
veicolo privato, ammesse in precedenti periodi fiscali. Ritengono inadeguata la
motivazione che si riferisce ai disagi che dovrebbero poter essere sopportati
durante gli spostamenti settimanali, in quanto non sarebbe conciliabile con
l’attività di medico anestesista.
Diritto
1. 1.1.
Con la
decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione
a sfavore del contribuente, aumentando il reddito imponibile rispetto alla decisione
di tassazione.
1.2.
Per gli
articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT,
nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può
determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il
contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
È dunque
la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del
contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.
Del
resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per
costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi
in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid.
2b e rinvii).
1.3.
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Non vi è
ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso
eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura
di ricorso.
Infatti,
il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,
nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare,
all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di
prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se
siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase
LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando
emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito,
secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale
sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente
incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si
impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr.
sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate; v. anche la sentenza CDT
n. 80.2009.133 del 25 novembre 2009).
1.4.
Nella
fattispecie, come detto, l’autorità fiscale ha stralciato la deduzione delle
spese di doppia economia domestica, riferite al lavoro a turni, argomentando
che la stessa non è cumulabile con quella per i pasti fuori casa.
Ora, è
vero che i ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione. Tuttavia, se
si tiene conto della natura formale della garanzia del diritto di essere
sentito, è difficile ritenere che la telefonata, cui si riferisce l’autorità
fiscale nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, possa
ritenersi sufficiente a garantire il rispetto di tale diritto. Sarebbe stato
auspicabile che l’Ufficio di tassazione si rivolgesse per iscritto ai
contribuenti, avvertendoli dell’errore in cui riteneva di essere incorso, prospettandogli
la modifica della decisione impugnata ed attribuendogli un termine per prendere
posizione. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere sentito
del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere
sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo concerne,
ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla cosiddetta reformatio
in peius, le quali, come detto, subordinano la modifica della tassazione a
sfavore del contribuente alla condizione che quest’ultimo abbia avuto
l’opportunità di esprimersi al riguardo.
La
questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il
fatto che la decisione deve in ogni caso venire annullata.
Considerandi
2.
2.1.
L’aspetto
censurato dai ricorrenti concerne il mancato riconoscimento delle spese di trasporto
con il veicolo privato. A tale riguardo, gli insorgenti ritengono che
l’autorità fiscale non abbia tenuto conto della particolare attività esercitata
dal dott. __________ e rilevano che la decisione è addirittura stata adottata
considerando un luogo di lavoro diverso da quello risultante dagli atti.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.−
l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo
pubblico disponibile
(art. 4
cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2009).
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e
il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon
senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi
pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto
(ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di
trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12
novembre 1996 in re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L.L.-T).
2.5
Nella
fattispecie, non solo l’autorità fiscale si è erroneamente fondata sul presupposto
che il contribuente esercitasse la sua attività a __________ __________ anziché
a __________, ma non ha minimamente motivato la decisione di negare la deduzione
richiesta, limitandosi a menzionare i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza.
Non ha, in particolare, né verificato quali fossero gli orari di lavoro e gli
eventuali turni previsti dal contratto che legava il contribuente all’Ospedale
Universitario di __________, né esaminato la disponibilità di collegamenti con
i mezzi pubblici fra quest’ultima città ed il comune di __________. È infatti
verosimile che il contribuente, svolgendo l’attività di medico anestesista in
un ospedale, abbia orari di lavoro irregolari e in parte “imprevedibili”, come
sottolineato nel ricorso. Si può anche ritenere che questa particolare
elasticità, che gli è richiesta nello svolgimento della sua professione, sia in
qualche modo compensata con periodi di riposo prolungati.
In ogni
caso, l’autorità di tassazione, confrontata con le argomentazioni contenute nel
reclamo, avrebbe dovuto invitare il contribuente a produrre copia del contratto
di lavoro ed eventualmente dei calendari dei suoi turni di presenza o delle
schede di controllo della presenza; inoltre, avrebbe dovuto verificare i
collegamenti fra luogo di lavoro e domicilio, mediante mezzi pubblici.
2.6
Anche per
questo motivo, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti indicati.
Con
riferimento alla tesi dei ricorrenti di aver diritto alla deduzione contestata
per il fatto che gli sarebbe stata riconosciuta in periodi fiscali precedenti,
va peraltro ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni
analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005,
in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 5 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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