Lexipedia

Decisione

80.2011.86

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di diritti di partecipazione alla società che li ha emessi, liquidazione parziale, applicazione alla Sagl

16 agosto 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

della dichiarazione fiscale 2005, RI 1 indicava di aver omesso di inserire

nelle dichiarazioni dei periodi precedenti, “a causa di una svista… la quota

del 9% pari a nominali EUR 9’900.–, relativa alla __________ GmbH con sede ____________________”.

Aggiungeva che sua moglie RI 2 l’aveva acquistata per successione nel 2000 e

non aveva fino ad allora percepito alcun dividendo.

Nel corso

del 2008, l’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni

procedeva al recupero dell’imposta sulla sostanza, commisurando il valore della

partecipazione in fr. 3’700'000.– per il periodo fiscale 2005.

B. Nella

dichiarazione fiscale relativa al periodo 2006, il contribuente e la moglie indicavano

di aver venduto la partecipazione, come documentato dal contratto allegato

all’elenco titoli.

Nel corso

di un’udienza tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, quest’ultimo informava

i contribuenti che l’operazione di vendita delle quote di partecipazione alla società

stessa comportava “il conseguimento di un’eccedenza di liquidazione (liquidazione

parziale diretta)”, nella misura di fr. 1'853’624.–. L’autorità fiscale

sottolineava che la possibilità di detenzione di azioni proprie era limitata al

20% del capitale. I rappresentanti dei contribuenti, da parte loro, rilevavano

che la società che aveva acquistato le proprie quote di partecipazione era una

GmbH di diritto tedesco, per la quale non vigevano limiti di detenzione di

quote del proprio capitale.

Con

decisione del 4 giugno 2009, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

1'957’900 per l’IC ed in fr. 1'971’400.– per l’IFD. Rispetto ai proventi

dichiarati aveva aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 1'853’624.–,

facendo riferimento al verbale di audizione citato.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 26 giugno 2009,

contestando l’imponibilità dell’utile conseguito con la cessione delle quote di

partecipazione __________ GmbH. I reclamanti argomentavano in primo luogo che

né il diritto svizzero né quello tedesco prevedono dei limiti in merito

all’ammontare delle quote che una società a garanzia limitata (Sagl) può

detenere, diversamente da quanto accade per le società anonime (SA).

Osservavano poi che già nel corso del 2007 parte delle quote erano state

rivendute dalla società. Infine, ritenevano applicabile il termine di sei anni,

entro il quale per il diritto fiscale svizzero le quote proprie devono essere

cedute. In via subordinata, contestavano il calcolo del reddito imponibile, ritenendo

che la quota eccedente il limite del 20% dovesse essere fissata senza

comprendere anche la partecipazione della sorella residente in Germania.

D. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 maggio 2011.

Premesso che nel 2006 la società aveva acquistato quote del proprio capitale

nella misura complessiva del 37%, indicava che dovevano essere applicati, oltre

gli articoli pertinenti della legislazione tributaria, anche “le norme del Codice

delle obbligazioni che regolano l’acquisto di azioni proprie da parte di

società di capitali”. Dopo aver riconosciuto che il CO in vigore al momento

della cessione non prevedeva norme particolari in relazione al riacquisto di

propri diritti di partecipazione da parte delle Sagl, aggiungeva che “è anche

vero che le disposizioni legali del CO relative alle Sagl fanno riferimento

alle disposizioni relative alle società anonime”, sicché si giustificava

l’applicazione dell’art. 659 CO. Considerato il limite del 20% previsto per le

azioni nominative, l’Ufficio riteneva che l’eccedenza di liquidazione corrispondesse

al 17% dell’utile complessivo.

Per

quanto attiene alla contestazione relativa al calcolo dell’utile, l’autorità

fiscale riteneva giustificata l’inclusione nel calcolo della quota

dell’azionista domiciliato in Germania, “proprio per il principio di parità di

trattamento con fattispecie simili realizzate attraverso società svizzere”.

Escludeva inoltre che fossero applicabili le nuove disposizioni relative alle

Sagl, entrate in vigore solo nel 2008.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e RI 2 tornano a postulare l’esenzione dall’imposta sul reddito

dell’utile conseguito con la cessione delle quote di partecipazione __________

GmbH. I ricorrenti affermano anzitutto che la società, nel corso del 2009, ha venduto tutte le quote che erano restate in suo possesso; inoltre, la socia residente in

Germania è stata assoggettata all’imposta sulla plusvalenza conseguita con la

cessione della sua quota (14%).

Secondo

gli insorgenti, il ricorso dovrebbe essere accolto già per il fatto che non esisterebbe

una base legale che permetta di assoggettare contribuenti domiciliati in

Svizzera alle imposte sul reddito a dipendenza del riacquisto di quote proprie

da parte di una Sagl estera. In ogni caso, la giurisprudenza del Tribunale

federale ha stabilito che vi è un reddito imponibile non appena viene superato

il limite di detenzione di quote proprie stabilito dal diritto civile. Poiché

il diritto della Sagl in vigore al momento della cessione delle quote non

prevedeva alcun limite di tale natura, e d’altronde il nuovo diritto ha

introdotto un limite del 35%, nell’ipotesi più favorevole al fisco sarebbe

imponibile il reddito relativo alla quota del 2%. Se poi si volesse seguire la

tesi dell’autorità fiscale, secondo cui trova applicazione per analogia il

limite del 20% previsto per le SA, secondo i ricorrenti si dovrebbe in ogni

caso considerare che la quota della coerede residente in Germania è già stata

colà assoggettata all’imposta.

Diritto

1. 1.1.

Come

noto, il diritto tributario svizzero esenta dall’imposta sul reddito gli utili

in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3

LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT).

Per

l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile quale reddito della

sostanza mobiliare, fra l’altro, l’eccedenza di liquidazione in caso di vendita

di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa

che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale del

13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). L’eccedenza di liquidazione

è considerata realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta

preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP).

L’art.

19 cpv. 1 lett. c LT, per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore

dell’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

Per

l’art. 4a cpv. 1 LIP, nella sua versione in vigore nel periodo fiscale

determinante, la società di capitali o la società cooperativa che acquista i

propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di

partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del

suo capitale o nell’intento di ridurlo deve l’imposta preventiva sulla

differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi

diritti di partecipazione. Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto

dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659

del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

L’art.

4a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi

principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società

cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti

previsti nell’articolo 659 non riduce successivamente il suo capitale e non li

rivende entro un termine di sei anni.

1.2.

In linea di principio,

l’azionista che vende le azioni alla società che le ha emesse consegue un utile

in capitale di carattere privato e potrebbe pertanto entrare in possesso delle

riserve della società senza subire un’imposizione. L’acquisto di azioni proprie

finalizzato ad una riduzione del capitale azionario si considera allora una liquidazione

parziale diretta della società, per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale,

consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società (Bernardoni/Bortolotto, La

fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese,

Mendrisio 2010, p. 368 ss.).

Le disposizioni introdotte

nella legislazione tributaria, in particolar modo l’art. 4a LIP, tengono

conto del fatto che il diritto commerciale dal 1992 consente alla società anonima di acquistare azioni proprie, a condizione che

possieda capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei

mezzi necessari per l’acquisto, e che il valore nominale complessivo di tali

azioni non ecceda il 10 per cento del capitale azionario (il limite sale al 20%

se si tratta di azioni nominative nell’ambito di una restrizione della

trasferibilità; cfr. art. 659 CO).

Come spiega

l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella circolare n. 5 del

19 agosto 1999, la disciplina legale, per quanto attiene all'acquisto dei

propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 cpv. 1 CO in vista

di una riduzione di capitale, porta sempre a un’imposizione immediata secondo

l’articolo 4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale,

l’acquisto del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo

4a capoverso 2 LIP. Se il limite legale non è superato, l’imposizione ha

luogo solo dopo la scadenza del termine di sei anni. Per contro, tutti gli

acquisti che eccedono il limite del 10 per cento provocano immediatamente le

conseguenze fiscali di una liquidazione parziale (cfr. circolare cit., par.

2.1, p. 3).

2. 2.1.

Per l’interpretazione

dell’art. 4a LIP, indicazioni utili si ricavano da una sentenza del Tribunale

federale che risale all’8 ottobre 2009 (n.2C_268/2009, in DTF 136 II 33).

L’acquisto delle proprie

quote di partecipazione era considerato, fino alla riforma dell’imposizione

dell’impresa del 1997, come una liquidazione parziale diretta, imponibile

quando mirava ad una riduzione del capitale sociale e comportava un impoverimento

della società (distribuzione di riserve, compresi utili riportati), al di sopra

del valore nominale dei titoli. Tenuto conto delle difficoltà probatorie nei

casi di liquidazione parziale “nascosta”, cioè caratterizzati dal fatto che la

società rinuncia ad una riduzione del capitale acquisito e iscritto a bilancio

per un importo corrispondente alla sua situazione effettiva, la prassi aveva

introdotto un termine di detenzione: l’AFC considerava l’acquisto dei propri

diritti di partecipazione come una liquidazione parziale diretta, per l’imposta

preventiva, solo quando questi non erano ceduti nuovamente almeno per il valore

di acquisto entro il termine di un anno. Nel 1995, questo lasso di tempo è

stato prolungato a due anni. Per le società quotate in borsa, che regolarmente

acquistano le loro quote di partecipazione inserendole poi nel bilancio per

diversi anni consecutivi, l’AFC rinunciava all’imposizione, se la società era

in grado di provare, sulla base dell’annesso al bilancio, un vero e proprio

commercio (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’8 ottobre 2009, n.

2C_268/2009, in DTF 136 II 33, consid. 2.1, con riferimento a: Messaggio del Consiglio

federale n. 97.022 del 26 marzo 1997, concernente la riforma 1997

dell’imposizione delle imprese, in FF 1997 II 963, p. 999; Stockar, Gesetzliche Regelung des Erwerbs

eigener Aktien, in ASA 66 p. 685 s.; Von

Ah/Duss, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005, n. 8 ss. ad art. 4a LIP).

2.2.

L’art. 4a LIP,

introdotto con la riforma dell’imposizione dell’impresa del 1997, ha disciplinato in modo nuovo le conseguenze dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione:

la differenza fra il prezzo di acquisto e il valore nominale liberato dei diritti

di partecipazione è soggetta all’imposta preventiva quando una società li

acquista in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento

di ridurlo. Lo stesso si verifica “quando l’acquisto dei propri diritti di

partecipazione supera i limiti previsti nell’art. 659 del Codice delle

obbligazioni”. Se la società acquista i propri diritti di partecipazione nel

quadro dell’art. 659 CO senza procedere ad una riduzione del capitale, l’art. 4a

cpv. 1 trova applicazione, “se la società di capitali o la società cooperativa

che ha acquistato i propri diritti di partecipazione … non li rivende entro un

termine di sei anni” (art. 4a cpv. 2 LIP; Stockar, op. cit., p. 687 ss; Reich, Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n.

87 ss. ad art. 20 LIFD, p. 273 ss.). Secondo l’art. 659 CO, una società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale

proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari

per l’acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede

il 10 per cento del capitale azionario (cpv. 1). Se sono acquistate azioni

nominative nell’ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite

massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del

capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere

alienate o annullate mediante una riduzione del capitale (cpv. 2).

2.3.

In caso di acquisto dei

propri diritti di partecipazione, dal punto di vista fiscale si possono dunque

presentare due situazioni disciplinate in modo diverso.

L’acquisto dei propri

diritti di partecipazione rappresenta sempre una liquidazione parziale

immediata o incondizionata, quando la società acquista i diritti di partecipazione

nell’intento di ridurre il capitale (dal punto di vista del diritto civile)

oppure se viene superato il limite percentuale ammesso dall’art. 659 cpv. 1 e 2

CO, cioè se la società acquista oltre il 10% e, se si tratta di azioni

nominative vincolate, più del 20% dei diritti di partecipazione. Tutto quanto

oltrepassa questi valori comporta immediatamente, cioè già al momento

dell’acquisto, le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale (cfr. la

Circolare n. 5 dell’AFC).

Una liquidazione parziale

sottoposta a condizione sospensiva si verifica se la società o cooperativa,

che procede all’acquisto, rispetta sì i limiti percentuali dell’art. 659 CO, ma

non rivende tuttavia nei termini di detenzione ammessi fiscalmente (cfr. in DTF

136 II 33 consid. 2.2.2, con riferimento a: Von

Ah/Duss, op. cit., n. 50 ss. ad art. 4a LIP).

2.4.

Il

Tribunale federale si è confrontato con un caso in cui una società, trascorsi

due anni dall’acquisto, deteneva ancora più del 10% delle proprie azioni

vincolate. Per l’AFC, nella misura in cui tale limite era stato superato, si

giustificava l’assoggettamento all’imposta preventiva. Infatti, secondo l’art.

659 cpv. 2 CO, nella misura in cui la società ha acquistato azioni nominative

vincolate in una misura che eccede il 10 per cento del capitale azionario, le

azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate

mediante una riduzione del capitale. L’Alta Corte ha respinto la tesi della

contribuente, secondo cui si sarebbe dovuto applicare il termine di sei anni

per la rivendita o l’annullamento delle azioni, argomentando in primo luogo che

l’art. 4a LIP ha voluto adottare una soluzione semplificata, che non

impone di verificare di volta in volta se vi sia stato o meno un impoverimento

della società (DTF 136 II 33 consid. 3.2.1).

Il

Tribunale federale ha inoltre sottolineato che l’art. 4a cpv. 1 LIP

disciplina le conseguenze giuridiche, per l’imposta preventiva, di tutti i casi

in cui non sono osservate le prescrizioni del diritto commerciale dell’art. 659

CO, in quanto la società, acquistando le proprie azioni – come sostiene il

Consiglio federale nel suo messaggio – “nulla acquista che già non le

appartenga” (FF 1997 963, p. 998). Si tratta di una disposizione che non concerne

solo l’acquisto delle proprie quote ma anche la loro successiva detenzione. Una

violazione delle corrispondenti prescrizioni implica la finzione fiscale

(assoluta) della liquidazione parziale. Il fatto che il cpv. 2 dell’art. 4a

LIP rinvii al cpv. 1, che “si applica per analogia”, esplicita il principio

della regola e dell’eccezione. Il primo capoverso prevede un’imposizione

immediata quando i limiti dell’art. 659 CO non sono rispettati; il secondo

capoverso concerne i casi in cui l’acquisto delle proprie azioni è avvenuto in

modo conforme al diritto commerciale ed i titoli sono stati detenuti a loro

volta in modo conforme al diritto commerciale, ma un’imposizione deve comunque

intervenire – in deroga al CO – trascorso il termine di detenzione di sei anni (DTF

136 II 33 consid. 3.2.2, con riferimento a: Böckli,

Schweizer Aktienrecht, 4a edizione, 2009, § 4 n. 322 e n. 326; Jaussi/Ghielmetti,

Die eidg. Verrechnungssteuer, 2007, p. 41

s. e 100 s.; Oberson/Merlino, Le traitement fiscal du rachat

par une société de ses propres actions, in: Journée 1999 de droit bancaire et

financier, Berna 2000, p. 77 ss., in particolare p. 84 s.).

2.5.

Quando si è trattato di

confrontarsi con la questione interpretativa sollevata dai ricorrenti, il

Tribunale federale ha sottolineato che l’art. 4a LIP rinvia in modo

generale all’art. 659 CO e dunque anche all’obbligo da quest’ultimo previsto di

alienare o annullare mediante una riduzione del capitale, nel

termine di due anni, le azioni nominative vincolate acquistate in una misura

che eccede il 10 per cento del capitale azionario. La Corte ha ritenuto che non

vi fossero argomenti a supporto della tesi ricorsuale, secondo cui l’art. 4a

LIP rinvierebbe alle disposizioni del diritto commerciale solo parzialmente,

cioè limitatamente alle quote percentuali ma non anche in relazione alla

riduzione prevista dall’art. 659 cpv. 2 seconda frase CO. Sottolinea per contro

che il tenore letterale dell’art. 4a LIP depone a favore della tesi

contraria. Proprio in considerazione del rinvio generale all’art. 659 CO, si

deve ritenere che il legislatore abbia voluto che anche la seconda frase del

suo capoverso 2 divenisse parte integrante della normativa fiscale (DTF

136 II 33 consid. 3.2.3).

La sentenza del 2009

rileva poi che anche il senso e lo scopo dell’art. 4a LIP impongono la

stessa interpretazione. Infatti, assoggetta all’imposta preventiva la liquidazione

parziale nel momento dell’impoverimento effettivo della società, cioè quando

quest’ultima acquista le sue azioni. Nella misura in cui il diritto commerciale

prevede delle disposizioni più generose, esse devono applicarsi anche

nell’ambito dell’imposta preventiva. Se tali condizioni non sono più adempiute,

le conseguenze per l’imposta preventiva intervengono subito, fintantoché non

sia ristabilito quanto richiesto dal diritto commerciale. Non sarebbe conforme

allo scopo dell’art. 4a LIP lasciar sussistere senza conseguenze fiscali

per ulteriori quattro anni, e nonostante l’espresso rinvio all’art. 659 CO, una

situazione non conforme al diritto commerciale, che senza una disciplina

speciale implicherebbe immediatamente una liquidazione parziale fiscale. Dunque,

rinviando all’art. 659 CO, l’art. 4a LIP si appoggia completamente sulle

disposizioni del diritto commerciale e non introduce una propria disciplina fiscale

più favorevole, che deroga ad esse (DTF 136 II 33 consid. 3.2.4).

3. 3.1.

La

principale peculiarità della fattispecie in esame è costituita dal fatto che la

società, che ha proceduto all’acquisto delle proprie quote, è una società a

garanzia limitata di diritto germanico, la cui sede è a sua volta in Germania.

Si pone

pertanto il problema di delimitare il campo di applicazione degli articoli 20

cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT e, di riflesso,

dell’art. 4a LIP, al quale i primi fanno espressamente rinvio. Come già

constatato, infatti, la disposizione fiscale che disciplina l’acquisto dei

propri diritti di partecipazione “si appoggia”, per riprendere le parole del

Tribunale federale, al diritto commerciale. Nella sua versione in vigore nel

periodo fiscale in discussione (2006), l’art. 4a cpv. 1 seconda frase

LIP prevede l’assoggettamento della “differenza tra il prezzo d’acquisto e il

valore nominale liberato” dei diritti di partecipazione “anche quando

l’acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti

nell’art. 659 del Codice delle obbligazioni (CO)”. Poiché la disposizione del

diritto commerciale menzionata si riferisce alle sole società anonime (SA), è

opportuno domandarsi se l’art. 4a cpv. 1 seconda frase LIP estenda la

sua applicazione a tutte “le società di capitali” come pure alla “società

cooperativa”, come previsto dalla prima frase dello stesso articolo, o se il

suo ambito di applicazione sia circoscritto alle sole SA.

3.2.

Per la

giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore

letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è

assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto

a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che

intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in

cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma

persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché

dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l'autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono

motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente

il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest'ultima e altre disposizioni (sentenza CDT del 22 ottobre 2008, inc. n. 80.2007.121,

consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128

I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

3.3.

·

L’interpretazione letterale conduce

chiaramente a due esiti diversi. Come già rilevato, mentre la disposizione

fiscale determinante indica che il suo campo d’applicazione è esteso a tutte le

società di capitali ed alle cooperative, il riferimento, contenuto nella

seconda frase dell’art. 4a cpv. 1 LIP, all’art. 659 CO, sembra

restringerlo alle sole società anonime.

·

Indicazioni decisive non emergono

dall’interpretazione sistematica. Da un lato, se si tien conto del campo

d’applicazione generale dell’art. 4a LIP, si dovrebbe ritenere che lo

stesso debba valere per i casi in cui la società intende ridurre il capitale e

per quelli in cui invece ciò non si verifica. Dall’altro, non si può tuttavia

ignorare che nella seconda variante si tratta non già di una liquidazione

parziale effettiva, bensì di una liquidazione fiscale presunta (una “finzione”,

secondo il Tribunale federale), sicché non si può escludere che il campo

d’applicazione possa essere definito in modo più restrittivo.

·

L’interpretazione teleologica presuppone

che si consideri lo scopo della presunzione introdotta dal legislatore. Come si

è già ricordato, quella che lo stesso Tribunale federale ha chiamato una

“finzione” è stata voluta in considerazione delle difficoltà probatorie

in cui veniva a trovarsi l’autorità fiscale nei casi di liquidazione parziale

“nascosta”, cioè caratterizzati dal fatto che la società rinuncia ad una

riduzione del capitale acquisito e iscritto a bilancio per un importo corrispondente

alla sua situazione effettiva. Come sottolinea la dottrina, con questa

normativa il diritto tributario ha adottato una propria nozione di liquidazione,

caratterizzata dal fatto che la società acquista propri diritti di partecipazione

in misura che eccede i limiti percentuali del diritto commerciale. Questo sarebbe

anche il punto debole della disciplina legale in esame: infatti i limiti stabiliti

dal diritto commerciale non permetterebbero per se stessi di stabilire se la

prestazione che l’azionista riceve per aver ceduto le quote di partecipazione

alla società sia riconducibile al contratto di vendita oppure al rapporto di

partecipazione (causa societatis). Tuttavia, solo nel secondo caso vi

sarebbe una liquidazione parziale della società, che giustificherebbe

l’assoggettamento della prestazione all’imposta. Infatti, se si ammette che le

quote proprie possano avere un valore economico per la società che le ha

acquistate, non si giustifica la presunzione che la società si sia impoverita

per il semplice fatto di detenerle, sia pure dopo che sia trascorso un

determinato lasso di tempo (cfr. p. es. Buchser/Jaussi, Zivil- und steuerrechtliche

Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien, in ASA 70 p. 619, in particolare p. 641 ss.; Locher, Kommentar zum

DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 106 ad art. 20 LIFD, p. 489; Matteotti, Die Teilliquidationsfiktion

wegen Verletzung von Art. 659 bzw. 783 OR bei der Rückgabe von

Beteiligungsrechte im grenzüberschreitenden Verhältnis: eine weitere Schlacht

um Wertungskongruenz zwischen Handels- und Steuerrecht, in ASA 78 p. 617, in particolare p. 633 ss.). La qualifica di un acquisto di proprie quote di partecipazione

come liquidazione parziale diretta presunta dipende dunque da una

semplificazione espressamente voluta dal legislatore, che ha deciso di servirsi

del criterio decisivo dei “limiti previsti nell’art. 659 CO”.

Sono illuminanti, in questa prospettiva, le parole pronunciate dal ministro

federale delle finanze durante il dibattito parlamentare sul disegno di legge

relativo alla riforma dell’imposizione delle imprese. Il consigliere federale

difendeva la seconda frase dell’art. 4a cpv. 1 LIP contro una proposta

di emendamento che voleva stralciarla. Secondo il proponente, infatti, il

rinvio al diritto commerciale induceva in errore, per il fatto che l’art. 659

CO non stabilisce in alcun modo che il superamento dei limiti da esso previsti

comporti anche una liquidazione parziale della società; a suo avviso, dunque,

se con la nuova normativa proposta si mirava a superare la contraddizione

esistente fra l’art. 659 CO, che ammette l’acquisto di azioni proprie, e la

prassi fiscale a quel momento in vigore, che lo rendeva invece quasi

impossibile, non si sarebbero dovute creare nuove contraddizioni fra diritto

tributario e diritto commerciale. Ebbene, il consigliere federale Villiger ha

replicato al proponente, distinguendo fra quanto è consentito dal diritto

commerciale e quanto è invece illegale per quest’ultimo e sottolineando che il

legislatore ha voluto proprio ammettere fiscalmente quanto è ammesso dal codice

delle obbligazioni, ma non di più:

Ich habe vorhin selber darauf hingewiesen,

dass man früher eigentlich fiskalisch zu Unrecht versucht hat, die

Möglichkeiten, die im Obligationenrecht bestehen, zu verhindern. […] Sie haben

uns jahrelang vorgehalten, wir dürften quasi nicht fiskalisch das

verunmöglichen, was sonst obligationenrechtlich möglich wäre. Jetzt gestatten

wir das, was obligationenrechtlich möglich ist. Aber wir wollen nicht mehr

gestatten, denn das andere ist eigentlich illegal. Ich glaube, wir sollten

nicht steuerlich etwas begünstigen, das weder wünschenswert noch richtig ist.

(Bollettino ufficiale,

1997 CS 845).

Si deve allora

concludere che, con la seconda frase dell’art. 4a cpv. 1 LIP, il legislatore

ha creato una fattispecie di liquidazione parziale diretta presunta, che

dipende direttamente da quanto previsto dal diritto commerciale e, più precisamente,

dall’art. 659 CO. Il criterio adottato è semplice, anche se discutibile nei

suoi esiti: non appena vengono oltrepassati i limiti stabiliti dal diritto

commerciale, si presume che vi sia una liquidazione parziale diretta. Ora, da

questo punto di vista, non può considerarsi irrilevante la circostanza che

l’adozione della normativa fiscale in discussione sia stata provocata

dall’entrata in vigore, nel corso del 1992, della disposizione (l’art. 659 CO,

appunto) che ammette, entro certi limiti, l’acquisto di azioni proprie da parte

delle società anonime. È infatti questo articolo di legge che ha fatto emergere

la contraddizione fra il diritto commerciale ed il diritto tributario ed ha

indotto il legislatore ad ammettere fiscalmente ciò che era stato ammesso dal

diritto commerciale (ma non di più!). È allora il caso di ricordare che, fino

alla fine del 2007, il diritto commerciale non prevedeva alcun limite per

l’acquisto di proprie quote di partecipazione da parte della Sagl.

L’interpretazione teleologica induce pertanto a ritenere che il legislatore

abbia pensato precisamente alla società anonima, quando ha formulato la seconda

frase dell’art. 4a cpv. 1 LIP. Se lo scopo dell’inserimento di tale

disposizione era infatti quello di sciogliere la contraddizione fra la prassi

fiscale ed il diritto commerciale, sorta in seguito all’entrata in vigore

dell’art. 659 CO, non può che aver preso in considerazione la situazione delle

società anonime.

·

L’interpretazione storica avvalora la conclusione che precede.

Il messaggio del Consiglio federale, che accompagna il disegno di legge sulla

riforma dell’imposizione delle imprese, illustra la proposta di introdurre le

nuove disposizioni sotto il titolo “Disciplinamento legale dell’acquisto di

azioni proprie” (cfr. messaggio cit., cap. 25, p. 998). Lo stesso documento

passa poi ad illustrare la portata dell’art. 659 CO, che si riferisce alla

società anonima, e la prassi fiscale vigente in quel momento, per concludere

che “dalle esperienze recenti emerge la necessità di regolare a livello

legislativo il settore ‘acquisto di azioni proprie’” (cfr. messaggio cit., p.

999). Il disegno di legge delimitava peraltro già il campo di applicazione

delle disposizioni in questione con la formulazione “la società di capitali o

la società cooperativa”. Anche nei verbali del parlamento federale si parla

sempre di acquisto di azioni proprie. I senatori intervenuti nel

dibattito al Consiglio degli Stati hanno discusso la misura n. 4 intitolata “Neuregelung

der Steuerfolgen beim Erwerb eigener Aktien” (Bollettino ufficiale, 1997 CS

844). Gli interventi menzionano praticamente solo l’acquisto di azioni proprie

(Bollettino ufficiale, 1997 CS 844-847).

Ciò non esclude categoricamente che la volontà del legislatore fosse di estendere

i criteri stabiliti per la definizione dell’esistenza di una liquidazione

parziale diretta “presunta”, oltre che alle società anonime anche alle Sagl.

Tuttavia, dai materiali legislativi relativi all’adozione dell’art. 4a

LIP non si ricavano elementi a sostegno di tale ipotesi.

Una conferma viene anche dalla successiva modifica dell’art. 4a LIP,

intervenuta nel corso del 2005, nel quadro della revisione del diritto della

Sagl. In questa occasione, è stato introdotto l’art. 783 CO, che ha stabilito

entro quali limiti la Sagl possa acquistare proprie quote di partecipazione. La

premessa, secondo il messaggio governativo, è che “la normativa vigente (art.

807 CO) in materia di acquisto o di presa in pegno di quote sociali proprie è

insufficiente: manca in particolare una chiara limitazione”, sicché “il disegno

si fonda sulle norme del diritto della società anonima (art. 659 CO) tenendo

tuttavia conto delle peculiarità della Sagl” (Messaggio del Consiglio federale

n. 01.082 del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle

obbligazioni, in FF 2001 2841, p. 2874). Nella stessa circostanza, il Consiglio

federale ha proposto la modifica dell’art. 4a LIP, da completare “con il

rimando all’articolo 783 D CO, che disciplina l’acquisto di quote sociali

proprie da parte di Sagl” (cfr. Messaggio cit., p. 2932). Dall’entrata in

vigore (1° gennaio 2008) delle nuove disposizioni del diritto commerciale (art.

783 CO) e del diritto tributario (art. 4a LIP), è dunque chiaro che la

liquidazione parziale “presunta” può interessare anche le Sagl, laddove i

limiti sono stabiliti dall’art. 783 CO. La parallela modifica della

disposizione del codice delle obbligazioni e della normativa fiscale suggerisce

che il legislatore sia partito dal presupposto che, fino a quel momento, la

Sagl potesse acquistare quote proprie senza limiti e che pertanto non potesse

sottostare alla liquidazione parziale “presunta”, legata al superamento dei

limiti stabiliti dal diritto commerciale.

3.4.

Alla luce

dell’interpretazione, si deve ritenere che vi siano più elementi a sostegno

della tesi secondo cui il rinvio all’art. 659 CO, contenuto all’art. 4a

cpv. 1 e cpv. 2 LIP, non sia applicabile all’acquisto di quote di

partecipazione proprie da parte di una Sagl e di una cooperativa (alla stessa

conclusione pervengono von Ah/Duss, op. cit., n. 40 ad art. 4a LIP,

p. 217). La scelta operata dal legislatore, quando ha introdotto le

disposizioni fiscali in discussione, è stata infatti chiaramente ispirata

dall’entrata in vigore dell’art. 659 CO, disposizione alla quale è stato fatto esplicito

rinvio.

D’altra parte, come già

ricordato, lo stesso Tribunale federale ha affermato che l’art.

4a cpv. 1 LIP disciplina le conseguenze giuridiche, per l’imposta

preventiva, di tutti i casi in cui non sono osservate le prescrizioni del

diritto commerciale dell’art. 659 CO e che una violazione delle corrispondenti

prescrizioni implica la finzione fiscale della liquidazione parziale (DTF 136

Considerandi

II 33 consid. 3.2.2).

Se ne deve trarre la

conclusione che nella fattispecie, caratterizzata dall’acquisto di proprie

quote di partecipazione da parte di una GmbH del diritto germanico, non si

applicano le disposizioni relative alla presunta liquidazione fiscale parziale

(combinato disposto degli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e art. 4a

cpv. 1 seconda frase LIP). Infatti, la GmbH (Gesellschaft

mit beschränkter Haftung) deve essere assimilata ad

una società a garanzia limitata (Sagl) del diritto svizzero (cfr. anche

l’art. 49 cpv. 3 LIFD, secondo cui le persone giuridiche straniere

sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro

natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità).

4.

4.1.

Escluso che la plusvalenza

conseguita dal ricorrente sia soggetta all’imposta sul reddito in quanto

“l’acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti

nell’art. 659 del Codice delle obbligazioni” (art. 4a cpv. 1 seconda

frase LIP), ci si può ancora domandare se tuttavia non siano adempiuti i

presupposti per l’assoggettamento all’imposta, previsti dalla prima frase della

stessa disposizione, cioè se la società non abbia acquistato le proprie quote

di partecipazione “in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o

nell’intento di ridurlo”. Nella nozione di “propri diritti di partecipazione”

(art. 4a cpv. 1 prima frase LIP) rientrano infatti anche le quote di

partecipazione ad una Sagl (Von Ah/Duss,

op. cit., n. 24 ad art. 4a LIP, p. 207).

4.2

Avendo ritenuto

applicabile la seconda frase dell’art. 4a cpv. 1 LIP, cioè la fattispecie

fondata sulla presunzione assoluta di liquidazione parziale fiscale dipendente

dal superamento dei limiti previsti dal diritto commerciale, l’autorità fiscale

non si è confrontata con la questione dell’eventuale adempimento della fattispecie

precedente.

Dal contratto di acquisto

delle quote non risulta alcuna decisione né l’intenzione di procedere ad una

riduzione del capitale sociale.

È vero tuttavia che non è

solo la vera e propria procedura di riduzione di capitale a condurre ad un

prelevamento di capitale definitivo. La nozione di riduzione del capitale

dell’art. 4a cpv. 1 LIP non deve infatti essere interpretata in modo

strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione fiscale di

liquidazione parziale. In tale nozione rientra pertanto ogni estinzione di

diritti di partecipazione che comporta economicamente un prelevamento

definitivo di capitale proprio, cioè un impoverimento definitivo della società

(Von Ah/Duss, op. cit., n. 31 ad

art. 4a LIP, pp. 211-212).

Nella fattispecie, si

giustifica qualche approfondimento della situazione. Agli atti non sono

reperibili il bilancio della società tedesca __________ GmbH né i successivi

contratti di vendita delle quote sociali, che sarebbero stati conclusi il 28

novembre 2007 e il 15 giugno 2009. Dal registro di commercio di __________ (D)

risulta tuttavia che il 27 gennaio 2009 l’autorità giudiziaria ha nominato un

curatore fallimentare (Insolvenzverwalter) e che il 1° aprile 2009 la

società è stata sciolta per fallimento.

Per escludere che, con

l’acquisto delle proprie quote, la società sia stata impoverita in modo

definitivo, si giustifica pertanto la verifica dell’evoluzione dei conti della

società, dal momento dell’acquisto delle proprie quote di partecipazione.

4.3

La decisione impugnata è

pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché

inviti i contribuenti a produrre la documentazione relativa alla società

acquirente e adotti in seguito una nuova decisione.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo dell’11 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver

richiesto ai ricorrenti la documentazione indicata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti

è riconosciuta un’indennità di fr. 8'000.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster