80.2011.91
Procedura: ricorso, ricevibilità, condizione sospensiva, mancata conferma della volontà di ricorrere
19 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2011.91
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, ricevibilità, condizione sospensiva, mancata conferma della volontà di ricorrere
RICORSO
art. 140 LIFD
art. 227 LT
Incarto n.
80.2011.91
Lugano
19 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 giugno 2011 contro la decisione del 9
giugno 2011 in materia di IC/IFD 2007.
Fatti
- con
scritto del 19 giugno 2011, indirizzato congiuntamente all’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna ed alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI
1 e RI 2 contestano il contenuto della decisione su reclamo del 9 giugno 2011,
chiedendo in particolar modo di poter avere con l’Ufficio di tassazione “un
colloquio personale onde chiarire in maniera definitiva la pendenza”, sottolineando
che in caso contrario “vantiamo questa lettera come Ricorso alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello, 6901 Lugano”;
- con
scritto del 27 giugno 2011, questa Camera si è rivolta ai contribuenti,
invitandoli a precisare se lo scritto in questione dovesse essere considerato
ricorso, poiché la volontà di ricorrere non risultava chiaramente, e ricordando
loro i requisiti di ricevibilità di un ricorso;
- la
lettera avvertiva i destinatari che, in caso di mancata risposta entro dieci
giorni, la Camera avrebbe ritenuto che loro avessero rinunciato a ricorrere;
- non
ritirata, la raccomandata in questione è ritornata alla Camera il 7 luglio 2011
ed è stata spedita ai destinatari per posta semplice il 15 luglio 2011;
- allo
scritto in questione non è stato dato alcun seguito dai contribuenti.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti
Considerandi
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
80.95.00099
del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre
1996.
in re G.P.; v. inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione
costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame
(STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con
riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- lo scritto dei
contribuenti del 19 giugno 2011, peraltro indirizzato sia all’Ufficio di
tassazione sia a questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal
diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso costituisce tutt’al più un
ricorso sottoposto a condizione sospensiva, essendo le richieste in esso
contenute – in particolare quella di essere convocati per un colloquio – rivolte
all’Ufficio di tassazione – ed in particolare ad una funzionaria di
quest’ultimo – e limitandosi ad accennare nella parte finale ad una volontà di
ricorrere “se invece da parte vostra, Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
non vi è questa disponibilità”;
- come
detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la
volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il
ricorso, indirizzatagli con scritto del 27 giugno 2011;
- in queste
circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente
si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese
processuali, sebbene essi non abbiano neppure risposto alla lettera del 27
giugno 2011.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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