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Decisione

80.2011.91

Procedura: ricorso, ricevibilità, condizione sospensiva, mancata conferma della volontà di ricorrere

19 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con

scritto del 19 giugno 2011, indirizzato congiuntamente all’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna ed alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI

1 e RI 2 contestano il contenuto della decisione su reclamo del 9 giugno 2011,

chiedendo in particolar modo di poter avere con l’Ufficio di tassazione “un

colloquio personale onde chiarire in maniera definitiva la pendenza”, sottolineando

che in caso contrario “vantiamo questa lettera come Ricorso alla Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello, 6901 Lugano”;

- con

scritto del 27 giugno 2011, questa Camera si è rivolta ai contribuenti,

invitandoli a precisare se lo scritto in questione dovesse essere considerato

ricorso, poiché la volontà di ricorrere non risultava chiaramente, e ricordando

loro i requisiti di ricevibilità di un ricorso;

- la

lettera avvertiva i destinatari che, in caso di mancata risposta entro dieci

giorni, la Camera avrebbe ritenuto che loro avessero rinunciato a ricorrere;

- non

ritirata, la raccomandata in questione è ritornata alla Camera il 7 luglio 2011

ed è stata spedita ai destinatari per posta semplice il 15 luglio 2011;

- allo

scritto in questione non è stato dato alcun seguito dai contribuenti.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti

Considerandi

stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre

i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al

ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria

dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.

80.95.00099

del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre

1996.

in re G.P.; v. inoltre Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.

Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux

diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna

1997, p. 147);

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione

costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame

(STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con

riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

- lo scritto dei

contribuenti del 19 giugno 2011, peraltro indirizzato sia all’Ufficio di

tassazione sia a questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal

diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso costituisce tutt’al più un

ricorso sottoposto a condizione sospensiva, essendo le richieste in esso

contenute – in particolare quella di essere convocati per un colloquio – rivolte

all’Ufficio di tassazione – ed in particolare ad una funzionaria di

quest’ultimo – e limitandosi ad accennare nella parte finale ad una volontà di

ricorrere “se invece da parte vostra, Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

non vi è questa disponibilità”;

- come

detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la

volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il

ricorso, indirizzatagli con scritto del 27 giugno 2011;

- in queste

circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- eccezionalmente

si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese

processuali, sebbene essi non abbiano neppure risposto alla lettera del 27

giugno 2011.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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