80.2011.92
Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti
6 febbraio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.92
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, CDT
Ricorso:
TF,2C_245/2013 2C_246/2013, 25.3.2013
Titolo:
Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 2 LIFD
art. 6 cpv. 1 LT
art. 15 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2011.92
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 giugno 2011 contro la decisione del 25
maggio 2011 in materia di IC/IFD 2007 e 2008.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a Rivera, di professione istruttore di nuoto, è titolare della
società __________ (in seguito: __________), il cui scopo consiste nella
gestione di piscine ed altre infrastrutture sportive, e presidente
dell’associazione __________ (in seguito: __________), che conta una quindicina
di collaboratori, prevalentemente part-time, tutti impegnati nell’insegnamento
di discipline acquatiche (acqua-fit, acquagym, prémaman, yoga, watsu).
B. Nella
sua funzione di amministratore unico di __________, il contribuente percepisce ogni
anno dalla società una remunerazione sotto forma di indennità fisse e/o tantièmes
(di fr. 16'600.– nel 2007 e fr. 16'800.– nel 2008). L’associazione __________ gli
versa invece uno stipendio quale direttore e collaboratore (di fr. 19'505.– nel
2007 e fr. 16'537.– nel 2008).
Altre entrate
derivano da attività dipendenti accessorie, svolte prevalentemente su incarico
del Canton Ticino (di fr. 1'771.– nel 2007 e fr. 2'357.– nel 2008) e da sporadiche
lezioni private, impartite a titolo di attività indipendente accessoria (di fr.
3'150.– nel 2007 e fr. 2'180.– nel 2008).
C. Nelle
dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, il contribuente indicava così di aver percepito
un reddito totale di, rispettivamente, fr. 48'745.– (nel 2007) e fr.
50'758.– (nel 2008). In deduzione faceva invece valere, per quanto qui di
interesse, diverse liberalità a enti di pubblica utilità, per un ammontare di
fr. 770.– (nel 2007) e di fr. 1'065.– (nel 2008).
In una
nota allegata, il contribuente spiegava di trascorrere dai quattro ai sei mesi
all’anno in __________, nella città sperimentale di __________, per un
programma di “volontariato” a favore di due comunità locali (la “__________” e
la “__________”), ricevendo in cambio vitto e alloggio. Giustificava in tal
modo l’insufficiente disponibilità finanziaria già calcolata dall’autorità di
tassazione in relazione al precedente periodo fiscale.
D. Notificandogli
le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con separate decisioni del 6 ottobre 2010,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva ai redditi dichiarati dal
contribuente un importo di 8'000 franchi a titolo di “altri redditi esteri”,
determinante ai soli fini dell’aliquota, in considerazione delle problematiche già
emerse nell’ambito del precedente periodo fiscale 2006 (decisione CDT n.
80.2009.76 del 21 luglio 2010). Riduceva inoltre a 150 franchi le postulate
liberalità, spiegando nelle motivazioni allegate che potevano essere concesse
in deduzione solo le devoluzioni a favore degli enti elencati in un’apposita
lista allestita dalla Divisione delle contribuzioni.
E. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2010. Rifacendosi
ad un suo precedente scritto del 4 ottobre 2010, il reclamante ribadiva
anzitutto di non percepire altri redditi al di fuori di quanto dichiarato,
sottolineando in particolare di svolgere le proprie attività estere – in __________,
ma anche altrove nel mondo – per conto di __________ e __________. Chiedeva infine
di avere accesso alla lista degli enti esentati dal pagamento delle imposte,
così da poterne contestare la costituzionalità, segnatamente con riguardo all’esclusione
delle società sportive dilettantistiche.
F. L’Ufficio
di tassazione, con separate decisioni del 25 maggio 2011, respingeva le
richieste del contribuente, giustificando l’aggiunta dell’importo di fr. 8'000.–
“in considerazione di un minimo necessario per far fronte al dispendio”. Per
quanto concerne invece le deduzioni, l’autorità ribadiva che le prestazioni devolute
alla società pallanuoto di __________ e alla società ginnastica __________ non
potevano essere dedotte a titolo di liberalità, trattandosi di enti esclusi
dalla citata lista.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta, dal profilo
formale, una violazione del suo diritto di essere sentito, sottolineando in
particolare di non essere a conoscenza dei criteri adottati dall’autorità di
tassazione per calcolare il reddito d’altra fonte estero. Postula quindi la
ricusa del funzionario incaricato del suo caso, adducendo che non avrebbe fatto
prova della necessaria imparzialità, rinnova l’istanza di accesso alla lista degli
enti al beneficio dell’esenzione fiscale e chiede infine che i redditi
provenienti dalla comunione ereditaria siano imposti separatamente, per ragioni
di trasparenza.
Nel
merito, il ricorrente chiede che gli altri redditi di 8'000 franchi vengano “ricalcolati
secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi esteri in
questione”, opponendosi inoltre ad una ripresa dei costi di viaggio, trattandosi
di spese aziendali.
H. Nelle
proprie osservazioni del 9 agosto 2011, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame, rilevando in particolare che l’esposizione di un
reddito d’altra fonte di 8'000 franchi, assegnato interamente all’__________, rappresenterebbe
una soluzione equa e persino generosa, che terrebbe già in debita considerazione
il modesto tenore di vita del contribuente.
I. Con
replica del 6 settembre 2011, il ricorrente ha dapprima rinnovato le censure
formali sollevate nel gravame, ponendo poi l’accento sul tenore di vita medio in
__________, di oltre dieci volte inferiore a quello svizzero, che a suo dire
imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in natura per vitto e
alloggio.
L. All’udienza
del 7 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
L’autorità di tassazione ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della
migrazione, da cui risulta che il costo della vita per una famiglia che vive
secondo lo stile europeo in un centro urbano corrisponde al 28,5% rispetto a
quello svizzero; il ricorrente ha invece presentato, a titolo esemplificativo, il
conto di un ristorante di __________ datato 21 gennaio 2012.
M. In
risposta alle richieste di informazione di questa Camera, con scritto del 10 maggio
2012, il ricorrente ha in particolare precisato di agire quale titolare di __________
unicamente in relazione alle lezioni e consulenze impartite in Europa (__________,
__________ e __________), aggiungendo poi di svolgere le proprie attività di
“volontariato” in __________ quale semplice delegato di __________ e __________.
Ha inoltre allegato allo scritto ulteriore documentazione, di cui si dirà – se
necessario – in seguito.
Diritto
1. 1.1.
Dal
profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto
di essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione
impugnata, sottolineando in particolare di non essere a conoscenza dei criteri
adottati dall’autorità di tassazione per calcolare il reddito estero.
Tale
censura si appalesa già a prima vista infondata. L’esposizione
di un reddito d’altra fonte estero si basa direttamente sulle entrate e sulle uscite
del contribuente registrate negli anni 2007 e 2008, dalle quali emerge una
disponibilità finanziaria di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel 2007) e fr.
4'511.– (nel 2008), che l’autorità
di tassazione ha giudicato insufficiente per far fronte a tutte le sue spese di
mantenimento. Da qui l’aggiunta di un reddito estero valutato in 8'000 franchi,
già comprensivo delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) ricevute in
cambio delle sue attività di “volontariato” a favore di due comunità della città
sperimentale di __________ (la “__________” e la “__________”),
dove gestisce in particolare una piscina scolastica, la
formazione di operatori e un programma di sviluppo di nuove terapie e tecniche
di benessere acquatico. Tali calcoli sono inoltre stati
regolarmente sottoposti all’attenzione del ricorrente per sue osservazioni,
tanto è vero che nel corso della lunga istruttoria qui in esame ha più volte
sottolineato di condurre una vita modesta, al di sotto del minimo d’esistenza
stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, soprattutto
durante il suo soggiorno in __________. Mal si comprende quindi come possa contestare
di non conoscere i criteri sui quali è stata fondata l’aggiunta di un importo di
fr. 8'000.–, censura questa ancora sollevata nello scritto di replica del 6
settembre 2011.
1.2.
D’altra
parte, il ricorrente non può pretendere dall’autorità di tassazione che gli
fornisca un elenco esaustivo di tutti i documenti necessari a comprovare le sue
allegazioni. Il diritto costituzionale ad una decisione
motivata ha quale unica conseguenza l’obbligo per l’autorità di analizzare gli
argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni
per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530).
Questo diritto non impone invece all’autorità di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249)
né tanto meno di farsi parte attiva nella ricerca di documenti o indizi
comprovanti la completezza di una dichiarazione fiscale, soprattutto in presenza
di un calcolo della disponibilità finanziaria che rende verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità. In tali casi, nel rispetto della regola generale prevista dall’art. 8 CC, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto
avanzato dalla stessa. Si aggiunga infine che una decisione
risulta essere sufficientemente motivata, allorquando il contribuente è messo
nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con
piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione, come chiaramente
avvenuto nella fattispecie qui in esame.
1.3.
Anche le
ulteriori censure formali si appalesano inconsistenti e finanche temerarie.
Quanto
alla ricusa del funzionario incaricato del suo caso, è qui appena il caso di
ricordare che una simile domanda risulta ampiamente tardiva, tanto più che,
secondo il diritto federale, una ricusazione va chiesta senza indugio, una
remora potendo addirittura configurare un atto di malafede processuale (DTF 119
Ia 228). In ogni caso, come evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni, un’istanza
di ricusa tempestiva e debitamente motivata andava se del caso inoltrata al Dipartimento
delle finanze e dell’economia.
Quanto al
diniego di accesso alla lista degli enti al beneficio dell’esenzione fiscale, non
può non essere osservato che lo stesso ricorrente ha ammesso di essere già a
conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive dilettantistiche, come
pure del vano tentativo della Società Pallanuoto di __________ di ottenere una
simile agevolazione fiscale. Per quanto discutibile, la scelta dell’autorità
amministrativa di rifiutarne l’accesso non ha pertanto avuto alcuna conseguenza
per il contribuente, che ancora in questa sede postula la deduzione dal proprio
reddito imponibile di tutte le liberalità indicate nelle dichiarazioni
d’imposta, comprese quelle versate alla Società Pallanuoto __________ e alla
Società Ginnastica __________.
Da
ultimo, la richiesta di esporre separatamente i redditi provenienti dalla
comunione ereditaria si rivela, oltre che infondata, anche pretestuosa. In
primo luogo perché i redditi da sostanza immobiliare sono cumulati sotto la
voce “valore locativo, affitti” per semplici ragioni pratiche,
coerentemente con quanto disciplinato dagli art. 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT. In
secondo luogo poiché le censure sollevate dal ricorrente sono state accolte in
sede di reclamo, tanto è vero che nelle decisioni qui impugnate il valore
locativo dell’immobile di __________ (PPP n. __________ al fondo base n. __________)
è stato diminuito a fr. 7'200.–, come da dichiarazioni fiscali.
Considerandi
2.
2.1.
Nel
merito, il ricorrente non contesta l’esposizione di un reddito d’altra fonte estero,
determinante ai soli fini dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Non
vi è pertanto alcun motivo di rimettere in discussione un simile principio,
peraltro già ampiamente discusso in una precedente
decisione di questa Camera, relativa al periodo fiscale 2006 (inc. CDT n. 80.2009.76 del 21 luglio 2010).
Oggetto
di litigio è unicamente la commisurazione di tale reddito estero, che l’Ufficio
di tassazione ha nuovamente confermato in fr. 8'000.–, “in considerazione di un
minimo necessario per far fronte al dispendio”, assegnandolo per intero alla
Repubblica dell’__________. Di parere contrario il ricorrente, che vorrebbe invece
ridurlo “secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi
esteri in questione”, opponendosi in particolare ad una ripresa dei costi di
viaggio, dal momento che gli stessi andrebbero qualificati quali spese aziendali.
2.2
Come
esposto in narrativa, il ricorrente trascorre diversi mesi all’anno in __________,
nella città sperimentale di __________. Inaugurata ufficialmente nel 1968,
questa vuole essere una città universale, dove tutti possano vivere in pace ed
in armonia, al di là di ogni convinzione sociale, religiosa e politica. Ciascuno
deve contribuire al benessere collettivo, intraprendendo un’attività che
corrisponda ai bisogni della comunità in armonia con le proprie capacità. Il
principio è sostanzialmente quello di offrire il proprio lavoro e di riceverne
in cambio la maintenance, ovvero i mezzi per vivere, quali vitto,
alloggio e i generi di prima necessità (cfr., al proposito, www.auroville.org).
Il
ricorrente, di professione istruttore di nuoto, nella località __________ si
occupa in particolare della gestione di una piscina
scolastica, della formazione di operatori e di un programma di sviluppo di
nuove terapie e tecniche di benessere acquatico. Come già assodato da questa
Camera nella precedente decisione (inc. CDT n.
80.2009.76
del 21 luglio 2010), dal profilo fiscale, una
simile attività non può che essere qualificata quale
attività lucrativa. Del resto, anche volendo rinviare alle direttive sui contributi
dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN),
edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in
generale alla prassi molto più dettagliata instauratasi nel campo delle
assicurazioni sociali, l’attività di “volontariato” svolta in
cambio di vitto e alloggio non può che essere considerata come un’attività
esercitata nell’intento di conseguire un reddito e di aumentare la propria
capacità di rendimento economico (marg. 2001).
Più
problematica risulta invece la valutazione delle prestazioni in natura offerte
al contribuente dalle comunità locali “__________” e “__________”. Secondo gli
art. 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT, esse vanno stimate, di principio, al loro
valore di mercato, ovvero all’importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare
altrove nelle medesime circostanze (cfr. Circolare n. 2
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 dicembre 2000). Con
particolare riguardo ai proventi in natura dei dipendenti, per esempio,
l’allegato Promemoria n. 2/2007 prevede le seguenti quote per una pensione
completa con alloggio: fr. 33.– al giorno, fr. 990.– al mese oppure ancora fr.
11'880.– all’anno.
Simili importi
devono poi essere adeguati alla realtà media __________. A tale proposito, il ricorrente
sostiene che il tenore di vita locale, di oltre dieci volte inferiore rispetto a
quello svizzero, imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in
natura per vitto e alloggio. Di diverso avviso l’autorità fiscale, che in
occasione dell’udienza del 7 marzo 2012 ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della migrazione, dal quale risulta che il costo medio della vita per
una famiglia che vive secondo lo stile europeo in un agglomerato urbano corrisponde
al 28,5% di quello svizzero, mentre il costo per una persona appena giunta
dalla Svizzera o per una persona che soggiorno all’estero durante il primo anno
aumenta al 41,3%.
Come
evidenziato dallo stesso ricorrente in un successivo scritto del 10 maggio
2012, questi parametri (peraltro riferiti agli anni 2009 e 2010) sono
senz’altro opinabili, ove si pensi appena che non tengono in considerazione le particolarità
di ogni singolo caso. A giudizio di questa Camera, essi costituiscono tuttavia una
ragionevole media, che permette di semplificare l’applicazione del diritto,
senza la necessità di dover intraprendere laboriose e costose indagini. Se,
effettivamente, il contribuente non può essere considerato un novellino,
essendo ormai 17 anni che si reca abitualmente in __________, d’altra parte,
non può nemmeno passare inosservato che in tutti questi anni ha mantenuto il proprio
domicilio nel nostro Cantone, continuando a fruire dei servizi pubblici e delle
prestazioni sociali offerte dallo Stato anche durante i suoi numerosi soggiorni
in __________. Il forte legame con il nostro territorio è inoltre dimostrato
dal fatto che da __________ gestisce e coordina giornalmente – tramite le moderne
tecnologie di comunicazione – tutte le sue attività svizzere, siano esse
riferite a __________ oppure __________ (cfr. scritto del 10 maggio 2012, p.
2). Non va infine dimenticato che __________ non rappresenta una tipica realtà __________,
trattandosi per definizione di una città universale, abitata da persone
provenienti da tutto il mondo.
Fatte
queste premesse, appare difficile negare che il contribuente vive tutt’oggi secondo
uno stile europeo, seppure modesto. Nulla si oppone pertanto a stimare in
almeno un terzo (fr. 11.– al giorno, fr. 330.– al mese) il vitto e l’alloggio
offerti al contribuente dalla comunità di __________. Moltiplicato per la
durata dell’intero soggiorno, pari a 128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008
(cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10), ne risulta un reddito in natura di
almeno fr. 1'408.– (nel 2007) e fr. 1'012.– (nel 2008).
2.3
Oltre ai
proventi in natura, nel calcolo dei redditi imponibili vanno pure prese in considerazione
le spese private che una società assume a carico del suo conto economico, vale
a dire le spese attinenti all’economia domestica o alla vita privata del titolare
o di una persona a lui vicina (Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 429).
Così
richiesto da questa Camera, con il citato scritto del 10 maggio 2012, il
ricorrente ha spiegato di svolgere le proprie attività di “volontariato” non
tanto quale “lavoratore distaccato” ma piuttosto quale “delegato” in missione
per conto di __________ e __________. Ha quindi prodotto due dichiarazioni
scritte, nelle quali sia la società sia l’associazione affermano di sostenere,
da oltre quindici anni, il progetto di __________ (doc. F).
Premesso
che tali concetti appaiono poco chiari e finanche contraddittori, l’esistenza
ed il funzionamento stesso della città di __________, basata sul contributo
diretto di ogni abitante al benessere collettivo, impongono al soggiorno del contribuente
un carattere prettamente privato. Se si considera inoltre il ruolo e la posizione
centrale occupata dallo stesso all’interno della società (amministratore unico
e azionista di riferimento) e dell’associazione (presidente e collaboratore),
la scelta di trasferirsi annualmente in __________ non può che essere
considerata una scelta di vita. Di certo non rappresenta una strategia
aziendale di __________ – il cui scopo consiste nella gestione di piscine ed
altre infrastrutture sportive – né tanto meno di __________, i cui
collaboratori sono tutti attivi nel Canton Ticino. In simili circostanze, nel reddito
imponibile del contribuente andrebbero pertanto computate anche le spese di
viaggio da e per __________, così come ogni altro prelevamento in natura che
risultasse in relazione diretta con i suoi soggiorni in __________.
Su
espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto i giustificativi
di due soli voli: il primo, con la compagnia aerea __________ (di andata e
ritorno), di fr. 1'084.15; il secondo, con la compagnia __________ (di sola
andata), di fr. 699.95. Non vi è invece traccia del costo del biglietto aereo riservato
con la compagnia __________ (di andata e ritorno; cfr. doc. G). In ragione
della durata dei soggiorni (128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008), spesso
interrotti da un viaggio in Europa, è lecito supporre che il ricorrente abbia
intrapreso due trasferte da e per l’India, per una spesa complessiva di almeno 2'000
franchi all’anno, ai quali vanno ancora aggiunte tutte le spese vive connesse
con gli stessi viaggi e con i successivi soggiorni. La determinazione di queste
ultime richiederebbe sforzi considerevoli, che per le ragioni che seguono non è
il caso di intraprendere in questa sede.
2.4
Nel calcolo
dei redditi imponibili del contribuente andrebbero, infatti, ancora aggiunte
tutte le spese legate ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa (__________,
__________ e __________) di, rispettivamente, 23 giorni nel 2007 e 41 giorni
nel 2008 (cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10).
Così invitato
da questa Camera, con scritto del 10 maggio 2012, il ricorrente ha affermato di
agire quale “titolare” e “lavoratore distaccato all’estero” di __________,
senza tuttavia riuscire a comprovare la natura prettamente aziendale dei suoi
viaggi e soggiorni. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nel citato
scritto, tutte le informazioni richieste erano attinenti alle tassazioni in
discussione e non volevano certo travalicare le competenze materiali e
territoriali di questa Camera. La produzione dei postulati certificati di
distacco, per esempio, avrebbe permesso di accertare l’asserito statuto di
“lavoratore distaccato”, mentre la presentazione dei contratti di lavoro e/o
mandato avrebbe permesso di meglio inquadrare la portata delle lezioni e dei
corsi impartiti in Europa e conseguentemente la reale natura dei suoi viaggi e
soggiorni.
Se avesse
effettivamente agito in veste di lavoratore distaccato, il ricorrente non avrebbe
dovuto avere nessuna difficoltà a richiedere un simile certificato. Del resto,
diversamente dai permessi rilasciati in vista della fornitura temporanea di
servizi transfrontalieri, i certificati di distacco comprovano unicamente il versamento
di contributi ai singoli rami della sicurezza sociale svizzera ai quali il
lavoratore – dipendente oppure indipendente – è assoggettato, conformemente a quanto
disciplinato dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che nel frattempo ha sostituito
il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71. Per quanto concerne invece i contratti
di lavoro e/o mandato, è irrilevante che il contribuente non sia responsabile delle
circostanze per le quali i negozi giuridici non hanno potuto essere accertati
in maniera attendibile, vale a dire che non sia in grado di fornire le
indicazioni richieste (ASA 55 p. 140), e questo per il solo fatto che i
presunti contratti non sono stati conclusi in forma scritta. È infatti compito
suo dimostrare l’esattezza delle dichiarazioni fiscali, facendo tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art.
200.
cpv. 1 LT).
A quest’ultimo
proposito, le sole dichiarazioni scritte rilasciategli da istruttori e amici
residenti in __________, __________ e __________ (doc. I) non sono evidentemente
di nessun aiuto. Esse si limitano infatti a confermare una sua partecipazione
ai corsi organizzati in questi paesi, ma non apportano la benché minima prova
del carattere prettamente aziendale dei suoi soggiorni, specie se si considera
che lo scopo statutario di __________ consiste, come visto, nella sola gestione
di piscine ed altre infrastrutture sportive.
Se si
aggiunge infine che i certificati di salario di __________, agli atti
dell’incarto fiscale, non indicano alcun rimborso spese, ben si capisce che i
costi legati ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa andrebbero pure computati
nel calcolo del reddito imponibile del contribuente.
2.5
Alla luce
di tutte le argomentazioni sopra esposte, preso inoltre atto della scarsa disponibilità
finanziaria calcolata dall’autorità di tassazione sulla base del confronto fra
le spese sostenute negli anni 2007 e 2008 e le entrate dichiarate nello stesso
lasso di tempo di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel
2007) e fr. 4'511.– (nel 2008), a giudizio di questa Camera anche la
commisurazione del reddito d’altra fonte sfugge ad ogni
critica e deve essere pertanto confermata per entrambi i periodi fiscali.
Anzi, dal momento che
l’autorità di tassazione ha assegnato l’intero importo di 8'000 franchi alla
Repubblica dell’__________, prendendolo in considerazione
unicamente per la fissazione delle aliquote, le decisioni impugnate
appaiono – una volta ancora – addirittura generose nei confronti del
contribuente.
3.
3.1.
Il
ricorrente lamenta infine la mancata deduzione delle liberalità versate alla
Società Pallanuoto di __________ (di fr. 600.– nel 2007 e fr. 850.– nel 2008) e
alla Società Ginnastica __________ (di fr. 20.– nel 2007 e fr. 20.– nel 2008).
3.2
Per
l’art. 33a LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in
contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate
dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56
lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di
almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei
proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai
Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a - c) sono
deducibili nella medesima misura.
Una
disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza:
il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1
lett. h LT).
3.3
Come si
evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare della deduzione
in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione
dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione
sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di
pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur
l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v.
anche Circolare n. 12
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996, par. IV).
A tal
fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli
enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del
Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare
che i contributi a loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte
sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non
esaustiva, delle persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano
dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi
pubblici o di pubblica utilità (cfr. Circolare
n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).
3.4
Nel caso
in esame, come visto, il ricorrente non ha avuto accesso a nessuna lista. Lo
stesso è tuttavia a conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive
dilettantistiche, comprese la Società Pallanuoto __________ e la Società
Ginnastica __________. Tale circostanza basta a negare la deducibilità delle
relative liberalità versate negli anni 2007 e 2008. Come sottolineato anche
dalla Divisione delle contribuzione, in assenza di una decisione di esenzione
nei confronti degli enti interessati, la deduzione di cui agli art. 33a LIFD e
32.
cpv. 1 lett. h LT non entra nemmeno in linea di considerazione.
Spetterebbe
semmai alle suddette società sportive (ri)presentare una domanda di esenzione
dal pagamento delle imposte ed eventualmente impugnare la probabile decisione
negativa della Divisione delle contribuzioni. In questa sede ci si limita ad
osservare che in una recente decisione del 1° febbraio 2011, la Camera di
diritto tributario ha già avuto modo di negare il diritto all’esenzione fiscale
ad un’associazione sportiva che, oltre a gestire una pista di ghiaccio aperta a
tutta la popolazione della regione ed una scuola di hockey, disponeva anche di
un importante settore agonistico. Sebbene la promozione
dell’attività sportiva di massa costituisca di per sé uno scopo pubblico,
questa Camera ha infatti concluso che l’attività delle associazioni sportive è
generalmente svolta in modo interessato e non altruistico, per il fatto che
serve principalmente agli interessi personali dei loro membri (decisione CDT n. 80.2009.161 del 1° febbraio 2011, in: RtiD II-2011
n. 11t).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Monteceneri.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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