Lexipedia

Decisione

80.2011.92

Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti

6 febbraio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a Rivera, di professione istruttore di nuoto, è titolare della

società __________ (in seguito: __________), il cui scopo consiste nella

gestione di piscine ed altre infrastrutture sportive, e presidente

dell’associazione __________ (in seguito: __________), che conta una quindicina

di collaboratori, prevalentemente part-time, tutti impegnati nell’insegnamento

di discipline acquatiche (acqua-fit, acquagym, prémaman, yoga, watsu).

B. Nella

sua funzione di amministratore unico di __________, il contribuente percepisce ogni

anno dalla società una remunerazione sotto forma di indennità fisse e/o tantièmes

(di fr. 16'600.– nel 2007 e fr. 16'800.– nel 2008). L’associazione __________ gli

versa invece uno stipendio quale direttore e collaboratore (di fr. 19'505.– nel

2007 e fr. 16'537.– nel 2008).

Altre entrate

derivano da attività dipendenti accessorie, svolte prevalentemente su incarico

del Canton Ticino (di fr. 1'771.– nel 2007 e fr. 2'357.– nel 2008) e da sporadiche

lezioni private, impartite a titolo di attività indipendente accessoria (di fr.

3'150.– nel 2007 e fr. 2'180.– nel 2008).

C. Nelle

dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, il contribuente indicava così di aver percepito

un reddito totale di, rispettivamente, fr. 48'745.– (nel 2007) e fr.

50'758.– (nel 2008). In deduzione faceva invece valere, per quanto qui di

interesse, diverse liberalità a enti di pubblica utilità, per un ammontare di

fr. 770.– (nel 2007) e di fr. 1'065.– (nel 2008).

In una

nota allegata, il contribuente spiegava di trascorrere dai quattro ai sei mesi

all’anno in __________, nella città sperimentale di __________, per un

programma di “volontariato” a favore di due comunità locali (la “__________” e

la “__________”), ricevendo in cambio vitto e alloggio. Giustificava in tal

modo l’insufficiente disponibilità finanziaria già calcolata dall’autorità di

tassazione in relazione al precedente periodo fiscale.

D. Notificandogli

le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con separate decisioni del 6 ottobre 2010,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva ai redditi dichiarati dal

contribuente un importo di 8'000 franchi a titolo di “altri redditi esteri”,

determinante ai soli fini dell’aliquota, in considerazione delle problematiche già

emerse nell’ambito del precedente periodo fiscale 2006 (decisione CDT n.

80.2009.76 del 21 luglio 2010). Riduceva inoltre a 150 franchi le postulate

liberalità, spiegando nelle motivazioni allegate che potevano essere concesse

in deduzione solo le devoluzioni a favore degli enti elencati in un’apposita

lista allestita dalla Divisione delle contribuzioni.

E. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2010. Rifacendosi

ad un suo precedente scritto del 4 ottobre 2010, il reclamante ribadiva

anzitutto di non percepire altri redditi al di fuori di quanto dichiarato,

sottolineando in particolare di svolgere le proprie attività estere – in __________,

ma anche altrove nel mondo – per conto di __________ e __________. Chiedeva infine

di avere accesso alla lista degli enti esentati dal pagamento delle imposte,

così da poterne contestare la costituzionalità, segnatamente con riguardo all’esclusione

delle società sportive dilettantistiche.

F. L’Ufficio

di tassazione, con separate decisioni del 25 maggio 2011, respingeva le

richieste del contribuente, giustificando l’aggiunta dell’importo di fr. 8'000.–

“in considerazione di un minimo necessario per far fronte al dispendio”. Per

quanto concerne invece le deduzioni, l’autorità ribadiva che le prestazioni devolute

alla società pallanuoto di __________ e alla società ginnastica __________ non

potevano essere dedotte a titolo di liberalità, trattandosi di enti esclusi

dalla citata lista.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta, dal profilo

formale, una violazione del suo diritto di essere sentito, sottolineando in

particolare di non essere a conoscenza dei criteri adottati dall’autorità di

tassazione per calcolare il reddito d’altra fonte estero. Postula quindi la

ricusa del funzionario incaricato del suo caso, adducendo che non avrebbe fatto

prova della necessaria imparzialità, rinnova l’istanza di accesso alla lista degli

enti al beneficio dell’esenzione fiscale e chiede infine che i redditi

provenienti dalla comunione ereditaria siano imposti separatamente, per ragioni

di trasparenza.

Nel

merito, il ricorrente chiede che gli altri redditi di 8'000 franchi vengano “ricalcolati

secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi esteri in

questione”, opponendosi inoltre ad una ripresa dei costi di viaggio, trattandosi

di spese aziendali.

H. Nelle

proprie osservazioni del 9 agosto 2011, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il gravame, rilevando in particolare che l’esposizione di un

reddito d’altra fonte di 8'000 franchi, assegnato interamente all’__________, rappresenterebbe

una soluzione equa e persino generosa, che terrebbe già in debita considerazione

il modesto tenore di vita del contribuente.

I. Con

replica del 6 settembre 2011, il ricorrente ha dapprima rinnovato le censure

formali sollevate nel gravame, ponendo poi l’accento sul tenore di vita medio in

__________, di oltre dieci volte inferiore a quello svizzero, che a suo dire

imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in natura per vitto e

alloggio.

L. All’udienza

del 7 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

L’autorità di tassazione ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della

migrazione, da cui risulta che il costo della vita per una famiglia che vive

secondo lo stile europeo in un centro urbano corrisponde al 28,5% rispetto a

quello svizzero; il ricorrente ha invece presentato, a titolo esemplificativo, il

conto di un ristorante di __________ datato 21 gennaio 2012.

M. In

risposta alle richieste di informazione di questa Camera, con scritto del 10 maggio

2012, il ricorrente ha in particolare precisato di agire quale titolare di __________

unicamente in relazione alle lezioni e consulenze impartite in Europa (__________,

__________ e __________), aggiungendo poi di svolgere le proprie attività di

“volontariato” in __________ quale semplice delegato di __________ e __________.

Ha inoltre allegato allo scritto ulteriore documentazione, di cui si dirà – se

necessario – in seguito.

Diritto

1. 1.1.

Dal

profilo formale, il ricorrente contesta anzitutto una violazione del suo diritto

di essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione

impugnata, sottolineando in particolare di non essere a conoscenza dei criteri

adottati dall’autorità di tassazione per calcolare il reddito estero.

Tale

censura si appalesa già a prima vista infondata. L’esposizione

di un reddito d’altra fonte estero si basa direttamente sulle entrate e sulle uscite

del contribuente registrate negli anni 2007 e 2008, dalle quali emerge una

disponibilità finanziaria di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel 2007) e fr.

4'511.– (nel 2008), che l’autorità

di tassazione ha giudicato insufficiente per far fronte a tutte le sue spese di

mantenimento. Da qui l’aggiunta di un reddito estero valutato in 8'000 franchi,

già comprensivo delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) ricevute in

cambio delle sue attività di “volontariato” a favore di due comunità della città

sperimentale di __________ (la “__________” e la “__________”),

dove gestisce in particolare una piscina scolastica, la

formazione di operatori e un programma di sviluppo di nuove terapie e tecniche

di benessere acquatico. Tali calcoli sono inoltre stati

regolarmente sottoposti all’attenzione del ricorrente per sue osservazioni,

tanto è vero che nel corso della lunga istruttoria qui in esame ha più volte

sottolineato di condurre una vita modesta, al di sotto del minimo d’esistenza

stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, soprattutto

durante il suo soggiorno in __________. Mal si comprende quindi come possa contestare

di non conoscere i criteri sui quali è stata fondata l’aggiunta di un importo di

fr. 8'000.–, censura questa ancora sollevata nello scritto di replica del 6

settembre 2011.

1.2.

D’altra

parte, il ricorrente non può pretendere dall’autorità di tassazione che gli

fornisca un elenco esaustivo di tutti i documenti necessari a comprovare le sue

allegazioni. Il diritto costituzionale ad una decisione

motivata ha quale unica conseguenza l’obbligo per l’autorità di analizzare gli

argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni

per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530).

Questo diritto non impone invece all’autorità di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249)

né tanto meno di farsi parte attiva nella ricerca di documenti o indizi

comprovanti la completezza di una dichiarazione fiscale, soprattutto in presenza

di un calcolo della disponibilità finanziaria che rende verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità. In tali casi, nel rispetto della regola generale prevista dall’art. 8 CC, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto

avanzato dalla stessa. Si aggiunga infine che una decisione

risulta essere sufficientemente motivata, allorquando il contribuente è messo

nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con

piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione, come chiaramente

avvenuto nella fattispecie qui in esame.

1.3.

Anche le

ulteriori censure formali si appalesano inconsistenti e finanche temerarie.

Quanto

alla ricusa del funzionario incaricato del suo caso, è qui appena il caso di

ricordare che una simile domanda risulta ampiamente tardiva, tanto più che,

secondo il diritto federale, una ricusazione va chiesta senza indugio, una

remora potendo addirittura configurare un atto di malafede processuale (DTF 119

Ia 228). In ogni caso, come evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni, un’istanza

di ricusa tempestiva e debitamente motivata andava se del caso inoltrata al Dipartimento

delle finanze e dell’economia.

Quanto al

diniego di accesso alla lista degli enti al beneficio dell’esenzione fiscale, non

può non essere osservato che lo stesso ricorrente ha ammesso di essere già a

conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive dilettantistiche, come

pure del vano tentativo della Società Pallanuoto di __________ di ottenere una

simile agevolazione fiscale. Per quanto discutibile, la scelta dell’autorità

amministrativa di rifiutarne l’accesso non ha pertanto avuto alcuna conseguenza

per il contribuente, che ancora in questa sede postula la deduzione dal proprio

reddito imponibile di tutte le liberalità indicate nelle dichiarazioni

d’imposta, comprese quelle versate alla Società Pallanuoto __________ e alla

Società Ginnastica __________.

Da

ultimo, la richiesta di esporre separatamente i redditi provenienti dalla

comunione ereditaria si rivela, oltre che infondata, anche pretestuosa. In

primo luogo perché i redditi da sostanza immobiliare sono cumulati sotto la

voce “valore locativo, affitti” per semplici ragioni pratiche,

coerentemente con quanto disciplinato dagli art. 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT. In

secondo luogo poiché le censure sollevate dal ricorrente sono state accolte in

sede di reclamo, tanto è vero che nelle decisioni qui impugnate il valore

locativo dell’immobile di __________ (PPP n. __________ al fondo base n. __________)

è stato diminuito a fr. 7'200.–, come da dichiarazioni fiscali.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito, il ricorrente non contesta l’esposizione di un reddito d’altra fonte estero,

determinante ai soli fini dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Non

vi è pertanto alcun motivo di rimettere in discussione un simile principio,

peraltro già ampiamente discusso in una precedente

decisione di questa Camera, relativa al periodo fiscale 2006 (inc. CDT n. 80.2009.76 del 21 luglio 2010).

Oggetto

di litigio è unicamente la commisurazione di tale reddito estero, che l’Ufficio

di tassazione ha nuovamente confermato in fr. 8'000.–, “in considerazione di un

minimo necessario per far fronte al dispendio”, assegnandolo per intero alla

Repubblica dell’__________. Di parere contrario il ricorrente, che vorrebbe invece

ridurlo “secondo parametri attinenti al reddito in natura conseguito nei paesi

esteri in questione”, opponendosi in particolare ad una ripresa dei costi di

viaggio, dal momento che gli stessi andrebbero qualificati quali spese aziendali.

2.2

Come

esposto in narrativa, il ricorrente trascorre diversi mesi all’anno in __________,

nella città sperimentale di __________. Inaugurata ufficialmente nel 1968,

questa vuole essere una città universale, dove tutti possano vivere in pace ed

in armonia, al di là di ogni convinzione sociale, religiosa e politica. Ciascuno

deve contribuire al benessere collettivo, intraprendendo un’attività che

corrisponda ai bisogni della comunità in armonia con le proprie capacità. Il

principio è sostanzialmente quello di offrire il proprio lavoro e di riceverne

in cambio la maintenance, ovvero i mezzi per vivere, quali vitto,

alloggio e i generi di prima necessità (cfr., al proposito, www.auroville.org).

Il

ricorrente, di professione istruttore di nuoto, nella località __________ si

occupa in particolare della gestione di una piscina

scolastica, della formazione di operatori e di un programma di sviluppo di

nuove terapie e tecniche di benessere acquatico. Come già assodato da questa

Camera nella precedente decisione (inc. CDT n.

80.2009.76

del 21 luglio 2010), dal profilo fiscale, una

simile attività non può che essere qualificata quale

attività lucrativa. Del resto, anche volendo rinviare alle direttive sui contributi

dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN),

edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in

generale alla prassi molto più dettagliata instauratasi nel campo delle

assicurazioni sociali, l’attività di “volontariato” svolta in

cambio di vitto e alloggio non può che essere considerata come un’attività

esercitata nell’intento di conseguire un reddito e di aumentare la propria

capacità di rendimento economico (marg. 2001).

Più

problematica risulta invece la valutazione delle prestazioni in natura offerte

al contribuente dalle comunità locali “__________” e “__________”. Secondo gli

art. 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT, esse vanno stimate, di principio, al loro

valore di mercato, ovvero all’importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare

altrove nelle medesime circostanze (cfr. Circolare n. 2

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 dicembre 2000). Con

particolare riguardo ai proventi in natura dei dipendenti, per esempio,

l’allegato Promemoria n. 2/2007 prevede le seguenti quote per una pensione

completa con alloggio: fr. 33.– al giorno, fr. 990.– al mese oppure ancora fr.

11'880.– all’anno.

Simili importi

devono poi essere adeguati alla realtà media __________. A tale proposito, il ricorrente

sostiene che il tenore di vita locale, di oltre dieci volte inferiore rispetto a

quello svizzero, imporrebbe di calcolare in 3 franchi al giorno il reddito in

natura per vitto e alloggio. Di diverso avviso l’autorità fiscale, che in

occasione dell’udienza del 7 marzo 2012 ha prodotto un documento dell’Ufficio federale della migrazione, dal quale risulta che il costo medio della vita per

una famiglia che vive secondo lo stile europeo in un agglomerato urbano corrisponde

al 28,5% di quello svizzero, mentre il costo per una persona appena giunta

dalla Svizzera o per una persona che soggiorno all’estero durante il primo anno

aumenta al 41,3%.

Come

evidenziato dallo stesso ricorrente in un successivo scritto del 10 maggio

2012, questi parametri (peraltro riferiti agli anni 2009 e 2010) sono

senz’altro opinabili, ove si pensi appena che non tengono in considerazione le particolarità

di ogni singolo caso. A giudizio di questa Camera, essi costituiscono tuttavia una

ragionevole media, che permette di semplificare l’applicazione del diritto,

senza la necessità di dover intraprendere laboriose e costose indagini. Se,

effettivamente, il contribuente non può essere considerato un novellino,

essendo ormai 17 anni che si reca abitualmente in __________, d’altra parte,

non può nemmeno passare inosservato che in tutti questi anni ha mantenuto il proprio

domicilio nel nostro Cantone, continuando a fruire dei servizi pubblici e delle

prestazioni sociali offerte dallo Stato anche durante i suoi numerosi soggiorni

in __________. Il forte legame con il nostro territorio è inoltre dimostrato

dal fatto che da __________ gestisce e coordina giornalmente – tramite le moderne

tecnologie di comunicazione – tutte le sue attività svizzere, siano esse

riferite a __________ oppure __________ (cfr. scritto del 10 maggio 2012, p.

2). Non va infine dimenticato che __________ non rappresenta una tipica realtà __________,

trattandosi per definizione di una città universale, abitata da persone

provenienti da tutto il mondo.

Fatte

queste premesse, appare difficile negare che il contribuente vive tutt’oggi secondo

uno stile europeo, seppure modesto. Nulla si oppone pertanto a stimare in

almeno un terzo (fr. 11.– al giorno, fr. 330.– al mese) il vitto e l’alloggio

offerti al contribuente dalla comunità di __________. Moltiplicato per la

durata dell’intero soggiorno, pari a 128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008

(cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10), ne risulta un reddito in natura di

almeno fr. 1'408.– (nel 2007) e fr. 1'012.– (nel 2008).

2.3

Oltre ai

proventi in natura, nel calcolo dei redditi imponibili vanno pure prese in considerazione

le spese private che una società assume a carico del suo conto economico, vale

a dire le spese attinenti all’economia domestica o alla vita privata del titolare

o di una persona a lui vicina (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 429).

Così

richiesto da questa Camera, con il citato scritto del 10 maggio 2012, il

ricorrente ha spiegato di svolgere le proprie attività di “volontariato” non

tanto quale “lavoratore distaccato” ma piuttosto quale “delegato” in missione

per conto di __________ e __________. Ha quindi prodotto due dichiarazioni

scritte, nelle quali sia la società sia l’associazione affermano di sostenere,

da oltre quindici anni, il progetto di __________ (doc. F).

Premesso

che tali concetti appaiono poco chiari e finanche contraddittori, l’esistenza

ed il funzionamento stesso della città di __________, basata sul contributo

diretto di ogni abitante al benessere collettivo, impongono al soggiorno del contribuente

un carattere prettamente privato. Se si considera inoltre il ruolo e la posizione

centrale occupata dallo stesso all’interno della società (amministratore unico

e azionista di riferimento) e dell’associazione (presidente e collaboratore),

la scelta di trasferirsi annualmente in __________ non può che essere

considerata una scelta di vita. Di certo non rappresenta una strategia

aziendale di __________ – il cui scopo consiste nella gestione di piscine ed

altre infrastrutture sportive – né tanto meno di __________, i cui

collaboratori sono tutti attivi nel Canton Ticino. In simili circostanze, nel reddito

imponibile del contribuente andrebbero pertanto computate anche le spese di

viaggio da e per __________, così come ogni altro prelevamento in natura che

risultasse in relazione diretta con i suoi soggiorni in __________.

Su

espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto i giustificativi

di due soli voli: il primo, con la compagnia aerea __________ (di andata e

ritorno), di fr. 1'084.15; il secondo, con la compagnia __________ (di sola

andata), di fr. 699.95. Non vi è invece traccia del costo del biglietto aereo riservato

con la compagnia __________ (di andata e ritorno; cfr. doc. G). In ragione

della durata dei soggiorni (128 giorni nel 2007 e 92 giorni nel 2008), spesso

interrotti da un viaggio in Europa, è lecito supporre che il ricorrente abbia

intrapreso due trasferte da e per l’India, per una spesa complessiva di almeno 2'000

franchi all’anno, ai quali vanno ancora aggiunte tutte le spese vive connesse

con gli stessi viaggi e con i successivi soggiorni. La determinazione di queste

ultime richiederebbe sforzi considerevoli, che per le ragioni che seguono non è

il caso di intraprendere in questa sede.

2.4

Nel calcolo

dei redditi imponibili del contribuente andrebbero, infatti, ancora aggiunte

tutte le spese legate ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa (__________,

__________ e __________) di, rispettivamente, 23 giorni nel 2007 e 41 giorni

nel 2008 (cfr. ricorso del 23 giugno 2011, p. 10).

Così invitato

da questa Camera, con scritto del 10 maggio 2012, il ricorrente ha affermato di

agire quale “titolare” e “lavoratore distaccato all’estero” di __________,

senza tuttavia riuscire a comprovare la natura prettamente aziendale dei suoi

viaggi e soggiorni. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nel citato

scritto, tutte le informazioni richieste erano attinenti alle tassazioni in

discussione e non volevano certo travalicare le competenze materiali e

territoriali di questa Camera. La produzione dei postulati certificati di

distacco, per esempio, avrebbe permesso di accertare l’asserito statuto di

“lavoratore distaccato”, mentre la presentazione dei contratti di lavoro e/o

mandato avrebbe permesso di meglio inquadrare la portata delle lezioni e dei

corsi impartiti in Europa e conseguentemente la reale natura dei suoi viaggi e

soggiorni.

Se avesse

effettivamente agito in veste di lavoratore distaccato, il ricorrente non avrebbe

dovuto avere nessuna difficoltà a richiedere un simile certificato. Del resto,

diversamente dai permessi rilasciati in vista della fornitura temporanea di

servizi transfrontalieri, i certificati di distacco comprovano unicamente il versamento

di contributi ai singoli rami della sicurezza sociale svizzera ai quali il

lavoratore – dipendente oppure indipendente – è assoggettato, conformemente a quanto

disciplinato dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che nel frattempo ha sostituito

il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71. Per quanto concerne invece i contratti

di lavoro e/o mandato, è irrilevante che il contribuente non sia responsabile delle

circostanze per le quali i negozi giuridici non hanno potuto essere accertati

in maniera attendibile, vale a dire che non sia in grado di fornire le

indicazioni richieste (ASA 55 p. 140), e questo per il solo fatto che i

presunti contratti non sono stati conclusi in forma scritta. È infatti compito

suo dimostrare l’esattezza delle dichiarazioni fiscali, facendo tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art.

200.

cpv. 1 LT).

A quest’ultimo

proposito, le sole dichiarazioni scritte rilasciategli da istruttori e amici

residenti in __________, __________ e __________ (doc. I) non sono evidentemente

di nessun aiuto. Esse si limitano infatti a confermare una sua partecipazione

ai corsi organizzati in questi paesi, ma non apportano la benché minima prova

del carattere prettamente aziendale dei suoi soggiorni, specie se si considera

che lo scopo statutario di __________ consiste, come visto, nella sola gestione

di piscine ed altre infrastrutture sportive.

Se si

aggiunge infine che i certificati di salario di __________, agli atti

dell’incarto fiscale, non indicano alcun rimborso spese, ben si capisce che i

costi legati ai viaggi e ai soggiorni all’interno dell’Europa andrebbero pure computati

nel calcolo del reddito imponibile del contribuente.

2.5

Alla luce

di tutte le argomentazioni sopra esposte, preso inoltre atto della scarsa disponibilità

finanziaria calcolata dall’autorità di tassazione sulla base del confronto fra

le spese sostenute negli anni 2007 e 2008 e le entrate dichiarate nello stesso

lasso di tempo di, rispettivamente, fr. 6'637.– (nel

2007) e fr. 4'511.– (nel 2008), a giudizio di questa Camera anche la

commisurazione del reddito d’altra fonte sfugge ad ogni

critica e deve essere pertanto confermata per entrambi i periodi fiscali.

Anzi, dal momento che

l’autorità di tassazione ha assegnato l’intero importo di 8'000 franchi alla

Repubblica dell’__________, prendendolo in considerazione

unicamente per la fissazione delle aliquote, le decisioni impugnate

appaiono – una volta ancora – addirittura generose nei confronti del

contribuente.

3.

3.1.

Il

ricorrente lamenta infine la mancata deduzione delle liberalità versate alla

Società Pallanuoto di __________ (di fr. 600.– nel 2007 e fr. 850.– nel 2008) e

alla Società Ginnastica __________ (di fr. 20.– nel 2007 e fr. 20.– nel 2008).

3.2

Per

l’art. 33a LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in

contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate

dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56

lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di

almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei

proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai

Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a - c) sono

deducibili nella medesima misura.

Una

disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza:

il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1

lett. h LT).

3.3

Come si

evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare della deduzione

in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione

sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di

pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v.

anche Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996, par. IV).

A tal

fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli

enti esenti ex art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli

enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del

Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare

che i contributi a loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte

sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non

esaustiva, delle persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano

dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi

pubblici o di pubblica utilità (cfr. Circolare

n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).

3.4

Nel caso

in esame, come visto, il ricorrente non ha avuto accesso a nessuna lista. Lo

stesso è tuttavia a conoscenza dell’esclusione di tutte le società sportive

dilettantistiche, comprese la Società Pallanuoto __________ e la Società

Ginnastica __________. Tale circostanza basta a negare la deducibilità delle

relative liberalità versate negli anni 2007 e 2008. Come sottolineato anche

dalla Divisione delle contribuzione, in assenza di una decisione di esenzione

nei confronti degli enti interessati, la deduzione di cui agli art. 33a LIFD e

32.

cpv. 1 lett. h LT non entra nemmeno in linea di considerazione.

Spetterebbe

semmai alle suddette società sportive (ri)presentare una domanda di esenzione

dal pagamento delle imposte ed eventualmente impugnare la probabile decisione

negativa della Divisione delle contribuzioni. In questa sede ci si limita ad

osservare che in una recente decisione del 1° febbraio 2011, la Camera di

diritto tributario ha già avuto modo di negare il diritto all’esenzione fiscale

ad un’associazione sportiva che, oltre a gestire una pista di ghiaccio aperta a

tutta la popolazione della regione ed una scuola di hockey, disponeva anche di

un importante settore agonistico. Sebbene la promozione

dell’attività sportiva di massa costituisca di per sé uno scopo pubblico,

questa Camera ha infatti concluso che l’attività delle associazioni sportive è

generalmente svolta in modo interessato e non altruistico, per il fatto che

serve principalmente agli interessi personali dei loro membri (decisione CDT n. 80.2009.161 del 1° febbraio 2011, in: RtiD II-2011

n. 11t).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Monteceneri.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster