80.2011.93
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, riduzione per sottoutilizzazione, solo IFD, presupposti, solo abitazione primaria, rinuncia a rinnovo dei locali
15 novembre 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.93
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, riduzione per sottoutilizzazione, solo IFD, presupposti, solo abitazione primaria, rinuncia a rinnovo dei locali
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 cpv. 1 let. b LIFD
art. 21 cpv. 2 LIFD
art. 20 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.93
Lugano
15 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 giugno 2011, contro la decisione del 1
giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono proprietari di due
abitazioni: la prima sita nel comune di __________ (valore di stima ufficiale
fr. 126'890.-- al 31.12.2009) e la seconda ubicata a __________, Canton __________
(valore di stima ufficiale fr. 459'400.-- al 31.12.2009).
Nella
dichiarazione fiscale 2009 i contribuenti indicavano quale reddito della
sostanza immobiliare per la casa unifamiliare di __________ fr. 4'733.--,
adducendo che il valore locativo della stessa, riconosciuto dalle autorità
fiscali nel 2008 in fr. 7'100.--, doveva essere ridotto in quanto “2 Zimmer
stehen unbenutzt leer”. Essi facevano inoltre valere che anche il valore
locativo inerente all’immobile sito nel comune di __________ doveva essere
ridotto in quanto, anche in questo caso, “2 Zimmer stehen ganz leer,
unbenutzt”.
B. __________ notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, con decisione 29 dicembre 2010. Il
reddito immobiliare era stabilito in fr. 7'100.-- per l’immobile di __________
e in fr. 17'500.-- per quello di __________.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 2011
(in lingua tedesca), chiedendo una riduzione del valore locativo sia per
l’immobile di __________, sia per quello di __________. Quest’ultimo sarebbe
infatti oggetto, in parte, di ristrutturazione: due camere sarebbero “nicht
möbiliert und bewohnt”. Inoltre, giusta la decisione su reclamo delle
autorità fiscali del Canton __________ del 29 luglio 2010, il valore locativo
per la casa unifamiliare di __________ sarebbe stato diminuito a fr. 12'249.--.
Anche nell’immobile di __________ vi sarebbero due camere “unbewohnt und
nicht möbiliert” che necessiterebbero una ristrutturazione: ciò che
giustificherebbe una diminuzione del valore locativo per sotto-utilizzazione
(Unternutzungsabzug).
D. L’Ufficio di tassazione respingeva in parte il reclamo con decisione
del 1 giugno 2011. Nella motivazione affermava di confermare il valore locativo
di fr. 7'100.-- per l’immobile di __________ mentre rettificava quello inerente
alla casa unifamiliare di __________ in fr. 12'250.--, tenuto conto della
decisione su reclamo dell’autorità fiscale __________. Per quanto attiene alla
richiesta di riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione sosteneva
che una tale riduzione poteva essere ammessa unicamente in caso di permanente
inutilizzazione di alcuni locali: un’utiliz-zazione meno intensa non dava
diritto alla riduzione del valore locativo.
E.
Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il mancato riconoscimento
della riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione, affermando che in
entrambi gli immobili di loro proprietà vi sarebbero “locali vuoti e non
ammobiliati o persino non utilizzabili”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD,
è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito.
1.2.
Giusta
l’art. 21 cpv. 2 LIFD il valore locativo deve essere stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione
al domicilio del contribuente.
Il
concetto di effettiva utilizzazione deve tuttavia essere interpretato in
maniera restrittiva. A tal fine si deve considerare, oltre al senso letterale
dell’articolo di legge, anche la volontà del legislatore. Quest’ultimo ha
infatti voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle
di coniugi o vedove, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in
abitazioni divenute troppo grandi, perché confacenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. Scopo del legislatore è infatti quello di evitare che i
proprietari di tali abitazioni siano obbligati, in mancanza di una riduzione
del valore locativo, a vendere la loro casa o appartamento, ciò che sarebbe
contrario al mandato costituzionale di promozione dell’accesso alla proprietà
d’abitazioni (DTF 135 II 416, consid. 2.4).
Emerge
già dalla stessa disposizione di legge che la deduzione può essere richiesta
solo per la proprietà al domicilio del contribuente e da lui utilizzata quale
residenza principale, e non per una residenza secondaria né per un appartamento
di vacanza. Il riferimento all’utilizzazione effettiva
va dunque inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale
dell’uso dell’immobile da parte del proprietario (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil
2001, n. 71 s. ad art. 21 LIFD, p. 545; DTF 135 II 416, consid. 2.5.1).
Si
parla inoltre di sotto-utilizzazione tipicamente nel caso in cui i figli
lasciano l’abitazione dei genitori: lo spazio risulta dunque in questi casi non
occupato a seguito di circostanze sulle quali il contribuente
non ha nessun influsso (Zwahlen,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n.
27 ad art. 21 LIFD; Locher, op.
cit., n. 71 ad art. 21 LIFD). Questo può verificarsi anche nel
caso in cui vi sia separazione di fatto o morte del coniuge. Il problema dei
locali abitativi sopra-dimensionati con il passare del tempo si pone in
particolare nei casi di abitazioni finanziate con fondi propri: il valore
locativo aumenta in ragione del mercato immobiliare in ascesa, mentre i mezzi
finanziari a disposizione del contribuente rimangono gli stessi o tendono a
diminuire (passaggio da un salario professionale a delle rendite; DTF 135 II
416, consid. 2.5.2).
La deduzione per
sotto-utilizzazione presuppone inoltre che i singoli locali non vengano
utilizzati effettivamente e in maniera duratura. Ne consegue che durante tutto l’anno i vani interessati non possono
essere utilizzati né come stanze da letto, soggiorni,
locali di lavoro, spazi per bricolage, né
come camere per ospiti e neppure essere usati in altri modi. Un uso soltanto
meno intenso di singoli locali non dà diritto ad una riduzione del valore
locativo; i locali non devono
tuttavia necessariamente essere vuoti (DTF 135 II 416, consid. 2.5.3). La prova
della sotto-utilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente (cfr. DTF 135
Considerandi
II 416, consid. 2.5.3; Locher, op. cit., n. 71/74 ad art. 21 LIFD, p. 545).
Infine,
la sotto-utilizzazione deve essere di lunga durata: un’interruzione solo
temporanea non può essere presa in considerazione (Locher, op. cit., n. 71 ad art. 21 LIFD;
DTF 135 II 447, consid. 2.5.3).
La
dottrina, valutando criticamente l’art. 21 cpv. 2 LIFD, raccomanda
un’applicazione (molto) restrittiva di tale disposizione (Locher, op. cit., n. 74 ad art. 21 LIFD;
DTF 135 II 447, consid. 2.6).
1.3
Il
sistema giuridico ticinese non conosce una norma simile all’art. 21 cpv. 2
LIFD. L’art. 20 cpv. 2 LT prevede unicamente che il valore locativo, tenuto
conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, venga stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle
pigioni; per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore
della stima ufficiale. Una riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione
della propria abitazione non è dunque prevista per il calcolo dell’imposta
cantonale.
2.
Nel caso in esame è dunque a giusta
ragione, visto quanto sopraindicato, che l’CO 1 di __________ ha rifiutato la
deduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione dei due immobili di
proprietà dei qui ricorrenti.
2.1
RI
1.
e RI 2 chiedono infatti una riduzione del valore locativo della casa
unifamiliare di loro proprietà sita a __________, nel Canton __________,
affermando che due camere della stessa, a rotazione, sarebbero in
ristrutturazione. A tal proposito si rileva innanzitutto che la
deduzione in oggetto può essere richiesta solo per la proprietà al domicilio
dei contribuenti e da questi utilizzata quale residenza principale, e non per
una residenza secondaria. I qui ricorrenti sono domiciliati nel Canton Ticino e
si recano nel Canton __________ unicamente durante la settimana per motivi
professionali. Pertanto la loro abitazione a __________ è da considerare
residenza secondaria (cfr. Einspracheentscheid dell’autorità fiscale del Canton
Argovia 29 luglio 2010, p. 2) e, come tale, non può beneficiare di una
riduzione del suo valore locativo per sotto-utilizzazione. Inoltre, come
indicato dagli stessi ricorrenti, le camere non sarebbero ammobiliate e
abitabili in quanto “in Renovation” e “seit Februar 2010 sind diese
zwei Zimmer wieder möbiliert und bewohnt, dafür wurde ein anderes Zimmer geräumt
um mit den Sanierungsarbeiten zu starten” (cfr. reclamo 24 gennaio 2011
all’Ufficio di tassazione di __________, p. 1). I singoli locali risulterebbero
dunque inutilizzati solo temporaneamente e non in maniera duratura, ciò che non
giustificherebbe una riduzione.
2.2
Anche
in merito alla richiesta di riduzione del valore locativo dell’abitazione di __________
i ricorrenti affermano che due stanze della stessa risulterebbero “nicht
möbiliert und bewohnt oder können infolge Schäden welche noch nicht behoben
sind gar nicht bewohnt werden” (cfr. reclamo 24 gennaio 2011 all’Ufficio di
tassazione di __________, p. 1). Tuttavia, la deduzione disposta dall’art. 21
cpv. 2 LIFD, come già sopradescritto, va concessa unicamente in caso di
sotto-utilizzazione dell’immobile effettiva e durevole, per circostanze sulle
quali il contribuente non ha nessun influsso. Le camere in oggetto, per contro,
oltre ad essere solo temporaneamente inutilizzate, lo sono per esplicita
volontà dei contribuenti i quali avrebbero rinunciato ad intraprendere i lavori
di rinnovo necessari. Pertanto, anche in questo caso, una riduzione del valore
locativo, giusta l’art. 21 cpv. 2 LIFD, non può essere accordata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un
totale di fr. 1’050.–
sono
a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster