Lexipedia

Decisione

80.2011.94

Reddito da assicurazione sulla vita: rendita annua in caso di incapacità di guadagno, non rendita vitalizia, imposizione integrale

15 novembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1945, percepisce una rendita AVS/AI e dall’agosto del 1989 anche una

rendita derivante da una polizza assicurativa privata.

Quest’ultima è una polizza assicurativa temporanea sulla vita (n. __________)

della società __________. Secondo tale contratto, concluso nel 1981, in caso di decesso del contraente prima del 1° novembre 2009, l’assicurazione avrebbe dovuto versare

un capitale di fr. 120'000 alla moglie __________. La polizza comprendeva pure

le seguenti clausole: la prima prevedeva il versamento di una rendita annua di

fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, al massimo fino al 1° novembre

2009; la seconda esonerava il contraente dal pagamento dei premi in caso di incapacità

di guadagno.

.

B. Nelle

dichiarazioni fiscali 2008 e 2009, i coniugi __________ indicavano di aver ricevuto

una rendita vitalizia, rispettivamente, di fr. 36'000 nel 2008 e di fr. 30'000

nel 2009. Da questi importi chiedevano la deduzione, rispettivamente, di fr.

18'000 e fr. 21'600, pari al 60% delle rendite percepite.

Notificando

loro le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 30 marzo 2011 e del 29

marzo 2011, l’CO 1 di __________ imponeva i citati redditi integralmente,

negando così la deduzione del 60% delle rendite percepite, con la motivazione che

non si trattava di una rendita vitalizia.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 aprile 2011,

contestando le modifiche apportate ai dati dichiarati e chiedendo una

convocazione in audizione.

Un’udienza

aveva luogo dinanzi all’autorità fiscale il 25 maggio 2011.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisioni del 9 giugno 2011, riconfermando

la integrale imponibilità delle rendite.

D. Con

tempestivo ricorso i coniugi RI 1 contestano nuovamente la mancata deduzione

del 60% delle rendite assicurative percepite, sottolineando che fino al periodo

fiscale 2007 la deduzione era sempre stata riconosciuta. A sostegno del loro

ricorso argomentano che le istruzioni allegate alle dichiarazioni fiscali confermano

la deducibilità del 60%, valevole anche per le rendite temporanee, come nella

fattispecie.

E. Nelle sue osservazioni del 8 luglio 2011, l’Ufficio di

tassazione propone di respingere il ricorso. A suo avviso la rendita versata a

causa d’inabilità al lavoro non rientra nella categoria delle rendite

vitalizie, per cui non può beneficiare dell’imposizione del 40%. Hanno diritto

a questa imposizione agevolata solo le rendite vitalizie, in quanto una

componente della rendita stessa costituisce un rimborso del capitale versato

all’assicurazione dall’assicurato. Nella fattispecie la rendita per incapacità

al lavoro era stata finaziata con dei premi puro rischio.

Diritto

1. I

redditi da fonti previdenziali (rendite AVS/AI e prestazioni delle istituzioni

di previdenza professionale) sono imponibili integralmente (art. 22 cpv. 1 LIFD

e art. 21 cpv. 1 LT), in considerazione del fatto che i premi e i contributi

versati per il loro finanziamento non sono a carico del solo beneficiario e

vige il principio della deducibilità integrale dei contributi.

Secondo

l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, tuttavia,

le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella

misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una

rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale

da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso

(cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5).

L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione

schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di

reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6).

Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della

rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b

LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo

nella misura del 40 %.

Considerandi

2.

2.1.

Fino

al periodo fiscale 2007, i contribuenti hanno beneficiato della deduzione pari

al 60% dell’importo della rendita percepita. Questa deduzione è stata poi

negata dall’Ufficio di tassazione, a partire del 2008, argomentando che la

prestazione erogata non era in nessun caso una rendita vitalizia e che, se

anche i ricorrenti avevano beneficiato, a torto, fino a quel momento

dell’imponibilità agevolata, questo non poteva essere un motivo valido per

giustificare un’imposizione della rendita nella misura del 40% secondo gli art.

21.

cpv. 3 LT e art. 22 cpv. 3 LIFD.

2.2

È

opportuno sottolineare dapprima che la circostanza che l’autorità fiscale abbia

riconosciuto la deduzione litigiosa nei periodi fiscali precedenti non impone

automaticamente la stessa soluzione per le tassazioni qui in esame.

A

quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha

escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della

legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale

esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere

vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni

analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

793, consid. 2).

3.

3.1.

Per

quanto attiene al merito della questione, il Tribunale federale ha precisato

che, sebbene l’art. 22 cpv. 3 LIFD menzioni unicamente le rendite vitalizie, la

prassi interpreta tuttavia tale nozione in modo estensivo, facendovi rientrare

anche i contratti di rendita soggetti alle legge federale sul contratto

d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

La

rendita vitalizia secondo l’art. 516 ss. CO è un obbligo di versare prestazioni

ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta

la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa

l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane

al debitore della rendita, a meno che non ne sia stato convenuto il rimborso.

La

rendita vitalizia può anche essere temporanea, nel senso che dopo un certo lasso

di tempo cessa, a meno che la persona non muoia prima. Si richiede tuttavia

che, in considerazione dell’età, si possa prevedere con una certa

verosimiglianza che la morte intervenga ancora prima. In caso contrario, si tratta

di una rendita certa (Zeitrente), cioè di una rendita da versare per un

lasso di tempo determinato o fino ad una certa età, che come tale non si

considera una rendita vitalizia. Si tratta infatti di un investimento

patrimoniale caratterizzato dal fatto che prevede il rimborso del capitale

aumentato di una quota di reddito (interessi). La quota della rendita che

rappresenta gli interessi sul capitale è assoggettata all’imposta quale reddito

della sostanza secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD (cfr. la sentenza

del Tribunale federale del 16 febbraio 2009, in ASA 79/2010 p. 364, consid. 4.2; inoltre DTF 131 I 409 consid. 5.5.7; RDAF 2008 II 390; inoltre Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 22

LIFD, p. 393).

La

differenza fra i due casi appena menzionati deve essere ricercata nel fatto che

solo nel primo il debitore della rendita si assume, almeno in una certa misura,

il rischio legato alla longevità della persona assicurata. Nel caso della

rendita certa, per contro, le prestazioni spettanti al creditore della rendita

non sono minimamente legate alla durata della vita.

3.2

Nel caso

in esame, si tratta di confrontarsi non con l’assicurazio-ne sulla vita, che

prevedeva il pagamento di un capitale alla moglie in caso di morte del

contraente prima del 1° novembre 2009, bensì con l’assicurazione di rendita in

caso di incapacità di guadagno dello stesso contraente. Secondo la

giurisprudenza, infatti, anche se quest’ultima integra l’assicurazione di

capitale, deve essere presa in considerazione per sé stessa (cfr. sentenza del

Tribunale federale n.2C_830/2009 dell’8 giugno 2010, in RF 65/2010 p. 783 consid. 2.3 e riferimenti citati).

3.3

L’assicurazione

in discussione prevedeva il versamento al ricorrente di una rendita annua di

fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, pagabile dopo un termine di attesa

di un mese, ma al massimo fino al 1° novembre 2009.

La

polizza in questione era perciò destinata a coprire una perdita di guadagno dovuta

a inabilità al lavoro e il ricorrente ha finanziato questa rendita unicamente

con dei premi di puro rischio, che non hanno comportato la costituzione di un capitale.

Ne consegue che la rendita in questione non comprende alcuna componente di

rimborso del capitale, che potrebbe giustificare un’imposizione attenuata. Dal

momento che la prestazione assicurativa si riferisce unicamente all’incapacità

lucrativa per un periodo determinato, cioè fino al 1° novembre 2009, essa è integralmente

soggetta all’imposta sul reddito secondo gli articoli 23 lett. a o b

LIFD e 22 lett. a o b LT (RF 65/2010 p. 783 consid. 2.4 e

riferimenti citati, in particolare Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 58 ad art. 22 LIFD, p. 396).

3.4

Il

ricorso deve conseguentemente essere respinto.

4.

Dagli atti trasmessi a questa Camera dall’Ufficio di tassazione è

emersa una “notifica di prestazioni in capitale pilastro 3b”, dalla quale si

apprende che il 3 novembre 2009 la __________ ha versato al ricorrente

l’importo di fr. 27'583.50, quale partecipazione agli utili relativa

all’assicurazione di capitale. Tale prestazione non è stata dichiarata dai

contribuenti né è stata inclusa fra gli elementi imponibili dall’autorità di

tassazione. Interpellati da questa Camera, i ricorrenti si sono giustificati

attribuendo la mancanza ad una “disattenzione”.

Competerà

all’Ufficio di tassazione tener conto della menzionata prestazione in capitale,

in base al diritto applicabile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ L’Ufficio

di tassazione si pronuncerà sull’imposizione della prestazione in capitale del

3 novembre 2009 della __________.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster