80.2011.94
Reddito da assicurazione sulla vita: rendita annua in caso di incapacità di guadagno, non rendita vitalizia, imposizione integrale
15 novembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2011.94
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CDT
Titolo:
Reddito da assicurazione sulla vita: rendita annua in caso di incapacità di guadagno, non rendita vitalizia, imposizione integrale
REDDITO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 22 cpv. 3 LIFD
art. 23 let. a LIFD
art. 23 let. b LIFD
art. 33 cpv. 1 let. b LIFD
art. 21 cpv. 3 LT
art. 22 let. a LT
art. 22 let. b LT
art. 32 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.94
Lugano
15 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2011 contro la decisione del 9
giugno 2011 in materia di IC/IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1945, percepisce una rendita AVS/AI e dall’agosto del 1989 anche una
rendita derivante da una polizza assicurativa privata.
Quest’ultima è una polizza assicurativa temporanea sulla vita (n. __________)
della società __________. Secondo tale contratto, concluso nel 1981, in caso di decesso del contraente prima del 1° novembre 2009, l’assicurazione avrebbe dovuto versare
un capitale di fr. 120'000 alla moglie __________. La polizza comprendeva pure
le seguenti clausole: la prima prevedeva il versamento di una rendita annua di
fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, al massimo fino al 1° novembre
2009; la seconda esonerava il contraente dal pagamento dei premi in caso di incapacità
di guadagno.
.
B. Nelle
dichiarazioni fiscali 2008 e 2009, i coniugi __________ indicavano di aver ricevuto
una rendita vitalizia, rispettivamente, di fr. 36'000 nel 2008 e di fr. 30'000
nel 2009. Da questi importi chiedevano la deduzione, rispettivamente, di fr.
18'000 e fr. 21'600, pari al 60% delle rendite percepite.
Notificando
loro le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 30 marzo 2011 e del 29
marzo 2011, l’CO 1 di __________ imponeva i citati redditi integralmente,
negando così la deduzione del 60% delle rendite percepite, con la motivazione che
non si trattava di una rendita vitalizia.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 aprile 2011,
contestando le modifiche apportate ai dati dichiarati e chiedendo una
convocazione in audizione.
Un’udienza
aveva luogo dinanzi all’autorità fiscale il 25 maggio 2011.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisioni del 9 giugno 2011, riconfermando
la integrale imponibilità delle rendite.
D. Con
tempestivo ricorso i coniugi RI 1 contestano nuovamente la mancata deduzione
del 60% delle rendite assicurative percepite, sottolineando che fino al periodo
fiscale 2007 la deduzione era sempre stata riconosciuta. A sostegno del loro
ricorso argomentano che le istruzioni allegate alle dichiarazioni fiscali confermano
la deducibilità del 60%, valevole anche per le rendite temporanee, come nella
fattispecie.
E. Nelle sue osservazioni del 8 luglio 2011, l’Ufficio di
tassazione propone di respingere il ricorso. A suo avviso la rendita versata a
causa d’inabilità al lavoro non rientra nella categoria delle rendite
vitalizie, per cui non può beneficiare dell’imposizione del 40%. Hanno diritto
a questa imposizione agevolata solo le rendite vitalizie, in quanto una
componente della rendita stessa costituisce un rimborso del capitale versato
all’assicurazione dall’assicurato. Nella fattispecie la rendita per incapacità
al lavoro era stata finaziata con dei premi puro rischio.
Diritto
1. I
redditi da fonti previdenziali (rendite AVS/AI e prestazioni delle istituzioni
di previdenza professionale) sono imponibili integralmente (art. 22 cpv. 1 LIFD
e art. 21 cpv. 1 LT), in considerazione del fatto che i premi e i contributi
versati per il loro finanziamento non sono a carico del solo beneficiario e
vige il principio della deducibilità integrale dei contributi.
Secondo
l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, tuttavia,
le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella
misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una
rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale
da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso
(cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5).
L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione
schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di
reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6).
Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della
rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b
LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo
nella misura del 40 %.
Considerandi
2.
2.1.
Fino
al periodo fiscale 2007, i contribuenti hanno beneficiato della deduzione pari
al 60% dell’importo della rendita percepita. Questa deduzione è stata poi
negata dall’Ufficio di tassazione, a partire del 2008, argomentando che la
prestazione erogata non era in nessun caso una rendita vitalizia e che, se
anche i ricorrenti avevano beneficiato, a torto, fino a quel momento
dell’imponibilità agevolata, questo non poteva essere un motivo valido per
giustificare un’imposizione della rendita nella misura del 40% secondo gli art.
21.
cpv. 3 LT e art. 22 cpv. 3 LIFD.
2.2
È
opportuno sottolineare dapprima che la circostanza che l’autorità fiscale abbia
riconosciuto la deduzione litigiosa nei periodi fiscali precedenti non impone
automaticamente la stessa soluzione per le tassazioni qui in esame.
A
quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha
escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più
favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In
effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della
legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale
esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere
vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni
analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag.
793, consid. 2).
3.
3.1.
Per
quanto attiene al merito della questione, il Tribunale federale ha precisato
che, sebbene l’art. 22 cpv. 3 LIFD menzioni unicamente le rendite vitalizie, la
prassi interpreta tuttavia tale nozione in modo estensivo, facendovi rientrare
anche i contratti di rendita soggetti alle legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
La
rendita vitalizia secondo l’art. 516 ss. CO è un obbligo di versare prestazioni
ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta
la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa
l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane
al debitore della rendita, a meno che non ne sia stato convenuto il rimborso.
La
rendita vitalizia può anche essere temporanea, nel senso che dopo un certo lasso
di tempo cessa, a meno che la persona non muoia prima. Si richiede tuttavia
che, in considerazione dell’età, si possa prevedere con una certa
verosimiglianza che la morte intervenga ancora prima. In caso contrario, si tratta
di una rendita certa (Zeitrente), cioè di una rendita da versare per un
lasso di tempo determinato o fino ad una certa età, che come tale non si
considera una rendita vitalizia. Si tratta infatti di un investimento
patrimoniale caratterizzato dal fatto che prevede il rimborso del capitale
aumentato di una quota di reddito (interessi). La quota della rendita che
rappresenta gli interessi sul capitale è assoggettata all’imposta quale reddito
della sostanza secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD (cfr. la sentenza
del Tribunale federale del 16 febbraio 2009, in ASA 79/2010 p. 364, consid. 4.2; inoltre DTF 131 I 409 consid. 5.5.7; RDAF 2008 II 390; inoltre Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 22
LIFD, p. 393).
La
differenza fra i due casi appena menzionati deve essere ricercata nel fatto che
solo nel primo il debitore della rendita si assume, almeno in una certa misura,
il rischio legato alla longevità della persona assicurata. Nel caso della
rendita certa, per contro, le prestazioni spettanti al creditore della rendita
non sono minimamente legate alla durata della vita.
3.2
Nel caso
in esame, si tratta di confrontarsi non con l’assicurazio-ne sulla vita, che
prevedeva il pagamento di un capitale alla moglie in caso di morte del
contraente prima del 1° novembre 2009, bensì con l’assicurazione di rendita in
caso di incapacità di guadagno dello stesso contraente. Secondo la
giurisprudenza, infatti, anche se quest’ultima integra l’assicurazione di
capitale, deve essere presa in considerazione per sé stessa (cfr. sentenza del
Tribunale federale n.2C_830/2009 dell’8 giugno 2010, in RF 65/2010 p. 783 consid. 2.3 e riferimenti citati).
3.3
L’assicurazione
in discussione prevedeva il versamento al ricorrente di una rendita annua di
fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, pagabile dopo un termine di attesa
di un mese, ma al massimo fino al 1° novembre 2009.
La
polizza in questione era perciò destinata a coprire una perdita di guadagno dovuta
a inabilità al lavoro e il ricorrente ha finanziato questa rendita unicamente
con dei premi di puro rischio, che non hanno comportato la costituzione di un capitale.
Ne consegue che la rendita in questione non comprende alcuna componente di
rimborso del capitale, che potrebbe giustificare un’imposizione attenuata. Dal
momento che la prestazione assicurativa si riferisce unicamente all’incapacità
lucrativa per un periodo determinato, cioè fino al 1° novembre 2009, essa è integralmente
soggetta all’imposta sul reddito secondo gli articoli 23 lett. a o b
LIFD e 22 lett. a o b LT (RF 65/2010 p. 783 consid. 2.4 e
riferimenti citati, in particolare Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 58 ad art. 22 LIFD, p. 396).
3.4
Il
ricorso deve conseguentemente essere respinto.
4.
Dagli atti trasmessi a questa Camera dall’Ufficio di tassazione è
emersa una “notifica di prestazioni in capitale pilastro 3b”, dalla quale si
apprende che il 3 novembre 2009 la __________ ha versato al ricorrente
l’importo di fr. 27'583.50, quale partecipazione agli utili relativa
all’assicurazione di capitale. Tale prestazione non è stata dichiarata dai
contribuenti né è stata inclusa fra gli elementi imponibili dall’autorità di
tassazione. Interpellati da questa Camera, i ricorrenti si sono giustificati
attribuendo la mancanza ad una “disattenzione”.
Competerà
all’Ufficio di tassazione tener conto della menzionata prestazione in capitale,
in base al diritto applicabile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ L’Ufficio
di tassazione si pronuncerà sull’imposizione della prestazione in capitale del
3 novembre 2009 della __________.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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