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Decisione

80.2011.95

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inosservanza, informazione da parte dell'autorità fiscale

31 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo i coniugi RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2009, nonostante una

diffida, con decisione del 20 agosto 2010 l’RS 1 infliggeva ai contribuenti una

multa disciplinare di fr. 1'600.– ed attribuiva loro un termine di trenta

giorni per adempiere ai loro obblighi, avvertendoli che in caso contrario

avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

Con

decisione del 1° dicembre 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2009, allestita d’ufficio a causa della loro mancata

collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 113'000.– per l’IC

ed in fr. 114'200.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione, veniva

precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con

il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe

dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di

inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe stato dichiarato irricevibile.

B. RI 1

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 dicembre 2010, nel quale si

limitava tuttavia a chiedere di essere convocato “per chiarire e rivedere e

aggiornare definitivamente tutta la situazione di imposte varie nei miei

confronti e di mia moglie”.

Con

lettera raccomandata del 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva

al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma

previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento

ed attribuendogli un termine fino al 30 dicembre 2010 per conformarvisi, con

l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non ritirata, la raccomandata ritornava al mittente, che il 20 dicembre 2010

rispediva la lettera per posta semplice.

Con

decisione del 16 febbraio 2011, l’autorità di tassazione dichiarava

irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai

requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine

per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio.

C. Con

scritto del 23 maggio 2011 all’Ufficio di tassazione, RI 1 riproponeva la richiesta

di essere convocato, sostenendo di aver ricevuto nel 2009 uno stipendio di

53'000 franchi. L’autorità fiscale, il 26 maggio 2011, informava il

contribuente che la tassazione era ormai definitiva, non essendo stata portata

la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Il 10 giugno

2011 il reclamante contestava nuovamente il reddito stabilito con la tassazione

d’ufficio. Con lettera del 20 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione lo invitava

a precisare se il suo scritto dovesse essere considerato ricorso e trasmesso

alla Camera di diritto tributario. Il 24 giugno 2011 RI 1 confermava la volontà

di ricorrere alla Camera.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, non solo la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

del contribuente, ma è perlomeno dubbia anche la tempestività del ricorso alla

Camera di diritto tributario. Quest’ultimo aspetto deve pertanto essere

esaminato per primo; infatti, se il ricorso fosse irricevibile per inosservanza

dei termini stabiliti dalla legge, non metterebbe neppure conto di verificare

se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare

nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione

d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

In virtù

degli art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione

il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro

trenta giorni dalla notificazione. L’art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo

quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Il termine decorre

dal giorno successivo a quello della notifica (art. 192 cpv. 2 LT).

Gli

articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta

federale diretta.

2.2

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I,

Basilea 1992, p. 157; decisione CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; decisione CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera

notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui

il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella

sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

2.3

Nello

scritto del 24 giugno 2011, con cui conferma la sua intenzione di ricorrere

alla Camera di diritto tributario, l’insorgente afferma che la sua “lettera del

10.6.2011

è da considerare quale ricorso contro la vostra decisione su reclamo

del 16.02.2011”. Se così fosse, è evidente che il ricorso sarebbe tardivo,

essendo stato interposto quasi quattro mesi dopo l’intimazione della decisione

contestata.

È vero

peraltro che lo scritto del 10 giugno 2011 era stato preceduto dalla lettera

del 23 maggio 2011, nella quale il contribuente già manifestava il proprio

dissenso nei confronti della decisione su reclamo, facendo riferimento ad una

serie di richiami di pagamento nel frattempo ricevuti. Ma anche la missiva del

23.

maggio 2011 appare tardiva, volendo considerarla un ricorso contro la

decisione del 16 febbraio 2011.

Nella

lettera del 10 giugno 2011, l’insorgente afferma che “appena in possesso delle

notifiche del 16.02.2011, in data 26.03.2011 vi ho chiesto un appuntamento nei

vostri uffici per chiarire definitivamente la situazione”. Di tale scritto, che

al limite avrebbe anche potuto essere considerato una dichiarazione di ricorso,

non vi è tuttavia alcuna traccia negli atti dell’Ufficio di tassazione. Poiché

l’onere della prova di tale invio è a carico del ricorrente, si deve ritenere

che lo scritto del 26 marzo 2011 non sia mai pervenuto all’autorità fiscale.

2.4

Alla luce

delle considerazioni che precedono, il ricorso appare irrimediabilmente

tardivo, essendo stato inoltrato quando il termine di trenta giorni era ormai

decorso.

Tuttavia,

anche si volesse ammettere che lo scritto del 26 marzo 2011, con cui il ricorrente

avrebbe già manifestato la propria intenzione di contestare la decisione su

reclamo del 16 febbraio 2011, sia pervenuto all’autorità fiscale, a questa

Camera sarebbe in ogni caso precluso l’esame del merito della decisione di

tassazione, per le ragioni che seguono.

3.

3.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

3.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali

l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale

del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.3

Tornando

al caso in esame, neppure con il ricorso a questa Camera il ricorrente ha

adempiuto i requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una

tassazione d’ufficio. Ancora in questa sede, infatti, si è limitato, da un

lato, a chiedere di essere convocato dall’Ufficio di tassazione e, dall’altro,

a contestare genericamente il reddito stabilito per apprezzamento.

In simili

circostanze, se anche il ricorso fosse tempestivo e se l’autorità di tassazione

non avesse dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, a

questa Camera sarebbe comunque precluso l’esame del merito della tassazione

d’ufficio, proprio perché il ricorrente non ha tuttora inoltrato una dichiarazione

fiscale completa.

3.4

Quand’anche

l’insorgente avesse inoltrato una dichiarazione fiscale completa con il ricorso

a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio dovrebbe considerarsi ormai

esecutiva.

La

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo, è infatti legittima. Sebbene nella motivazione della decisione di

tassazione del 1° dicembre 2010 l’autorità fiscale avesse indicato con estrema

chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un

eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è

limitato a reagire chiedendo di essere convocato ad un’audizione. In tal modo,

egli ha lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.

3.5

In tale

contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la

lettera con cui, il 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione riportava

nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una

tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi.

Anzitutto,

l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali

fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano

già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi

anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La

lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di

cortesia dell’Ufficio di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle

conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione

d’ufficio.

In

secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una

decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al

destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La

circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli

dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto

che la stessa si consideri regolarmente notificata. Si tenga anche presente che

l’autorità fiscale, quando la raccomandata le è ritornata con l’indicazione

“non ritirata”, l’ha ancora inviata al reclamante per posta semplice.

4.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto. Tassa

di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese

di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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