80.2011.95
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inosservanza, informazione da parte dell'autorità fiscale
31 agosto 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2011.95
Data decisione, Autorità:
31.08.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inosservanza, informazione da parte dell'autorità fiscale
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2011.95
Lugano
31 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 giugno 2011 contro la decisione del 16
febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Non
avendo i coniugi RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2009, nonostante una
diffida, con decisione del 20 agosto 2010 l’RS 1 infliggeva ai contribuenti una
multa disciplinare di fr. 1'600.– ed attribuiva loro un termine di trenta
giorni per adempiere ai loro obblighi, avvertendoli che in caso contrario
avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Con
decisione del 1° dicembre 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2009, allestita d’ufficio a causa della loro mancata
collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 113'000.– per l’IC
ed in fr. 114'200.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione, veniva
precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con
il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe
dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di
inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. RI 1
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 dicembre 2010, nel quale si
limitava tuttavia a chiedere di essere convocato “per chiarire e rivedere e
aggiornare definitivamente tutta la situazione di imposte varie nei miei
confronti e di mia moglie”.
Con
lettera raccomandata del 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva
al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma
previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento
ed attribuendogli un termine fino al 30 dicembre 2010 per conformarvisi, con
l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non ritirata, la raccomandata ritornava al mittente, che il 20 dicembre 2010
rispediva la lettera per posta semplice.
Con
decisione del 16 febbraio 2011, l’autorità di tassazione dichiarava
irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai
requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine
per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio.
C. Con
scritto del 23 maggio 2011 all’Ufficio di tassazione, RI 1 riproponeva la richiesta
di essere convocato, sostenendo di aver ricevuto nel 2009 uno stipendio di
53'000 franchi. L’autorità fiscale, il 26 maggio 2011, informava il
contribuente che la tassazione era ormai definitiva, non essendo stata portata
la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Il 10 giugno
2011 il reclamante contestava nuovamente il reddito stabilito con la tassazione
d’ufficio. Con lettera del 20 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione lo invitava
a precisare se il suo scritto dovesse essere considerato ricorso e trasmesso
alla Camera di diritto tributario. Il 24 giugno 2011 RI 1 confermava la volontà
di ricorrere alla Camera.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, non solo la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
del contribuente, ma è perlomeno dubbia anche la tempestività del ricorso alla
Camera di diritto tributario. Quest’ultimo aspetto deve pertanto essere
esaminato per primo; infatti, se il ricorso fosse irricevibile per inosservanza
dei termini stabiliti dalla legge, non metterebbe neppure conto di verificare
se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare
nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione
d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
In virtù
degli art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione
il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro
trenta giorni dalla notificazione. L’art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Il termine decorre
dal giorno successivo a quello della notifica (art. 192 cpv. 2 LT).
Gli
articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta
federale diretta.
2.2
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I,
Basilea 1992, p. 157; decisione CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; decisione CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera
notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui
il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella
sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
2.3
Nello
scritto del 24 giugno 2011, con cui conferma la sua intenzione di ricorrere
alla Camera di diritto tributario, l’insorgente afferma che la sua “lettera del
10.6.2011
è da considerare quale ricorso contro la vostra decisione su reclamo
del 16.02.2011”. Se così fosse, è evidente che il ricorso sarebbe tardivo,
essendo stato interposto quasi quattro mesi dopo l’intimazione della decisione
contestata.
È vero
peraltro che lo scritto del 10 giugno 2011 era stato preceduto dalla lettera
del 23 maggio 2011, nella quale il contribuente già manifestava il proprio
dissenso nei confronti della decisione su reclamo, facendo riferimento ad una
serie di richiami di pagamento nel frattempo ricevuti. Ma anche la missiva del
23.
maggio 2011 appare tardiva, volendo considerarla un ricorso contro la
decisione del 16 febbraio 2011.
Nella
lettera del 10 giugno 2011, l’insorgente afferma che “appena in possesso delle
notifiche del 16.02.2011, in data 26.03.2011 vi ho chiesto un appuntamento nei
vostri uffici per chiarire definitivamente la situazione”. Di tale scritto, che
al limite avrebbe anche potuto essere considerato una dichiarazione di ricorso,
non vi è tuttavia alcuna traccia negli atti dell’Ufficio di tassazione. Poiché
l’onere della prova di tale invio è a carico del ricorrente, si deve ritenere
che lo scritto del 26 marzo 2011 non sia mai pervenuto all’autorità fiscale.
2.4
Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso appare irrimediabilmente
tardivo, essendo stato inoltrato quando il termine di trenta giorni era ormai
decorso.
Tuttavia,
anche si volesse ammettere che lo scritto del 26 marzo 2011, con cui il ricorrente
avrebbe già manifestato la propria intenzione di contestare la decisione su
reclamo del 16 febbraio 2011, sia pervenuto all’autorità fiscale, a questa
Camera sarebbe in ogni caso precluso l’esame del merito della decisione di
tassazione, per le ragioni che seguono.
3.
3.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
3.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.3
Tornando
al caso in esame, neppure con il ricorso a questa Camera il ricorrente ha
adempiuto i requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una
tassazione d’ufficio. Ancora in questa sede, infatti, si è limitato, da un
lato, a chiedere di essere convocato dall’Ufficio di tassazione e, dall’altro,
a contestare genericamente il reddito stabilito per apprezzamento.
In simili
circostanze, se anche il ricorso fosse tempestivo e se l’autorità di tassazione
non avesse dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, a
questa Camera sarebbe comunque precluso l’esame del merito della tassazione
d’ufficio, proprio perché il ricorrente non ha tuttora inoltrato una dichiarazione
fiscale completa.
3.4
Quand’anche
l’insorgente avesse inoltrato una dichiarazione fiscale completa con il ricorso
a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio dovrebbe considerarsi ormai
esecutiva.
La
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo, è infatti legittima. Sebbene nella motivazione della decisione di
tassazione del 1° dicembre 2010 l’autorità fiscale avesse indicato con estrema
chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un
eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è
limitato a reagire chiedendo di essere convocato ad un’audizione. In tal modo,
egli ha lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.
3.5
In tale
contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la
lettera con cui, il 7 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione riportava
nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una
tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi.
Anzitutto,
l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali
fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano
già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi
anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La
lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di
cortesia dell’Ufficio di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle
conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione
d’ufficio.
In
secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una
decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al
destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La
circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli
dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto
che la stessa si consideri regolarmente notificata. Si tenga anche presente che
l’autorità fiscale, quando la raccomandata le è ritornata con l’indicazione
“non ritirata”, l’ha ancora inviata al reclamante per posta semplice.
4.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto. Tassa
di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese
di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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