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Decisione

80.2011.97

Reddito della sostanza immobiliare: uso gratuito di un appartamento da parte della madre, determinazione valore locativo, non accordo transattivo con figlia

16 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- __________

è proprietaria della quota di PPP n. __________ sul fondo base n. __________

RFD di __________, appartamento abitato dalla madre RI 1;

- nella

dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2009, RI 1 indicava di aver conseguito

un reddito della sostanza immobiliare di fr. 19'200.–;

- notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’RS 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 45'700.– per l’IC ed in fr. 52'700.–

per l’IFD;

- rispetto

alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto al reddito

della sostanza dichiarato il valore locativo di fr. 18'000.–, “in quanto la

contribuente vive nell’apparta-mento intestato alla figlia __________ senza

pagare nessun affitto”;

- nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale faceva riferimento a quanto

“definito in sede di reclamo”;

- dall’importo

in questione venivano dedotte spese di manutenzione nella misura del 25% per

l’IC e del 20% per l’IFD;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 marzo 2011,

nel quale chiedeva all’autorità fiscale di “tenere in sospeso la decisione

fintanto che non verrà definita la tassazione dei proprietari dell’immobile RFD

__________ a __________”;

- il 24

marzo 2011 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante, invitandola a

indicare i punti oggetto della contestazione, avvertendola che altrimenti il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con

decisione del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con

la seguente motivazione:

Il

rappresentante della contribuente ha inoltrato il reclamo contro la decisione

di tassazione 2009 per quanto concerne il valore locativo.

In

sede di audizione del 8 febbraio 2011 la proprietaria __________ ha concordato

con l’autorità fiscale un valore locativo di fr. 18'000 per la PPP __________

del mappale __________ di __________.

Tale

appartamento è messo a disposizione gratuitamente a favore della madre ragione

per cui l’importo è stato esposto nella sua partita fiscale. Tale modo di

procedere è stato concordato in sede di audizione del 8.2.2011 (vedasi

verbale), il reclamo pertanto non è ammesso.

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la commisurazione

del valore locativo, per il fatto che il valore stabilito si discosterebbe in

misura rilevante dal 90% del valore di reddito su cui è calcolato il valore di

stima ufficiale (fr. 11'693.–);

- in

secondo luogo, la ricorrente ritiene che il valore locativo dell’appartamento

sia imponibile fra i redditi della proprietaria e non dell’usufruttuaria;

- nelle sue

osservazioni del 12 luglio 2011, l’autorità fiscale propone di respingere il

ricorso, ritenendo che la decisione sia fondata su un valido accordo

transattivo;

- nella

replica del 29 luglio 2011, la ricorrente ha contestato di aver concluso una trasnsazione

con l’Ufficio di tassazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- per

quanto attiene alla questione dell’imponibilità del valore locativo in capo

alla ricorrente piuttosto che alla figlia, proprietaria dell’appartamento, la

tesi ricorsuale è destituita di fondamento;

- infatti,

sebbene la ricorrente non goda di un diritto di usufrutto sull’appartamento

messo a sua disposizione dalla figlia, risulta nondimeno che lo occupi a titolo

gratuito;

- secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche

Betrachtungsweise") e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto

dell'usufrutto secondo il CC (v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t; inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);

Considerandi

- infatti,

secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da

sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto,

dall’usufrutto o da altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger

Nutzung" nel testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou

d'autres droits de jouissance", nel testo francese);

- per l'art.

21.

cpv. 1 lett. b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di

immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito”, disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia

di una terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di usufrutto nel senso civilistico

del termine, ma di "unentgeltliches

Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance

obtenu à titre gratuit";

- Il

Tribunale federale ha così stabilito che determinante sono i testi francese e

tedesco (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che

non è determinante per l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la

configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il

diritto di godimento;

- non può

per contro essere seguita la tesi della ricorrente, che richiamando la giurisprudenza

del Tribunale federale relativa alla locazione di favore fra parenti (in particolare

la sentenza del 28 gennaio 2005, n.2A.535/2003, in RF 2005 p. 500) pretenderebbe

di azzerrare il reddito relativo all’appartamento occupato dalla madre, trattandosi

di una locazione gratuita;

- nella

fattispecie, infatti, la madre della ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento

messole a disposizione dalla figlia, sicché sono applicabili l’art. 21 cpv. 1

lett. b LIFD e l’identico art. 20 cpv. 1 lett. b LT, mentre non

può entrare in considerazione la giurisprudenza relativa alla pigione di favore

fra parenti, che presupporrebbe l’esistenza di un contratto di locazione e

quindi il conseguimento, da parte del proprietario, di un provento dalla locazione,

dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento secondo gli articoli 21 cpv.

1.

lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT;

- per

quanto attiene invece alla commisurazione del valore locativo dell’appartamento

abitato dalla ricorrente, l’autorità fiscale si limita a richiamare un accordo

transattivo contenuto nel verbale di un’udienza tenutasi l’8 febbraio 2011;

- il rappresentante

della ricorrente contesta tuttavia l’esistenza di un accordo di tale natura,

che sarebbe avvenuto nell’ambito della procedura di tassazione della figlia;

- vincolata

nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali (DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23

gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);

- giurisprudenza

e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale

lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il

legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

- una

seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;

- su questi

punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base

legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale

(sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid.

3.

; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2;

sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid.

7b/aa);

- sempre

secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale

del 9 novembre 2007 N.2C_75/2007 e 2C_76/2007,

in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5),

stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad

un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung

zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i

contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero

in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il

quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in

generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);

- ora, nella

fattispecie, il verbale cui fa riferimento l’autorità fiscale è stato

sottoscritto nell’ambito della procedura di reclamo promossa dalla figlia della

ricorrente, __________, che è proprietaria dell’appartamento;

- un’eventuale

transazione conclusa in tale ambito non può chiaramente vincolare la

ricorrente, la cui tassazione non era in discussione in quella sede;

- neppure

il fatto che il consulente che accompagnava la figlia all’udienza fosse lo

stesso rappresentante della contribuente implica una diversa conclusione, non

solo perché in quel momento agiva nell’interesse di __________, ma anche perché

il verbale è comunque stato sottoscritto dalla sola reclamante ed ancor più in

considerazione della formulazione del preteso accordo, che difficilmente fa

pensare ad una transazione piuttosto che ad una semplice constatazione

dell’autorità fiscale:

Da

informazioni fornite risulta che la contribuente è proprietaria della PPP __________.

Tale PPP è abitata gratuitamente dalla signora __________ alla quale verrà

esposto un valore locativo di fr. 18'000.– per l’anno 2009;

- in simili

circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio

degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo che

concerne la commisurazione del valore locativo;

- visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di gisutizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 9 giugno 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo sulla

commisurazione del valore locativo della PPP n. __________ di __________.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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