80.2011.97
Reddito della sostanza immobiliare: uso gratuito di un appartamento da parte della madre, determinazione valore locativo, non accordo transattivo con figlia
16 agosto 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.97
Data decisione, Autorità:
16.08.2011, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: uso gratuito di un appartamento da parte della madre, determinazione valore locativo, non accordo transattivo con figlia
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 cpv. 1 let. b LIFD
art. 20 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.97
Lugano
16 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 luglio 2011 contro la decisione del 9
giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- __________
è proprietaria della quota di PPP n. __________ sul fondo base n. __________
RFD di __________, appartamento abitato dalla madre RI 1;
- nella
dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2009, RI 1 indicava di aver conseguito
un reddito della sostanza immobiliare di fr. 19'200.–;
- notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 45'700.– per l’IC ed in fr. 52'700.–
per l’IFD;
- rispetto
alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto al reddito
della sostanza dichiarato il valore locativo di fr. 18'000.–, “in quanto la
contribuente vive nell’apparta-mento intestato alla figlia __________ senza
pagare nessun affitto”;
- nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale faceva riferimento a quanto
“definito in sede di reclamo”;
- dall’importo
in questione venivano dedotte spese di manutenzione nella misura del 25% per
l’IC e del 20% per l’IFD;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 marzo 2011,
nel quale chiedeva all’autorità fiscale di “tenere in sospeso la decisione
fintanto che non verrà definita la tassazione dei proprietari dell’immobile RFD
__________ a __________”;
- il 24
marzo 2011 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante, invitandola a
indicare i punti oggetto della contestazione, avvertendola che altrimenti il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con
decisione del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con
la seguente motivazione:
Il
rappresentante della contribuente ha inoltrato il reclamo contro la decisione
di tassazione 2009 per quanto concerne il valore locativo.
In
sede di audizione del 8 febbraio 2011 la proprietaria __________ ha concordato
con l’autorità fiscale un valore locativo di fr. 18'000 per la PPP __________
del mappale __________ di __________.
Tale
appartamento è messo a disposizione gratuitamente a favore della madre ragione
per cui l’importo è stato esposto nella sua partita fiscale. Tale modo di
procedere è stato concordato in sede di audizione del 8.2.2011 (vedasi
verbale), il reclamo pertanto non è ammesso.
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la commisurazione
del valore locativo, per il fatto che il valore stabilito si discosterebbe in
misura rilevante dal 90% del valore di reddito su cui è calcolato il valore di
stima ufficiale (fr. 11'693.–);
- in
secondo luogo, la ricorrente ritiene che il valore locativo dell’appartamento
sia imponibile fra i redditi della proprietaria e non dell’usufruttuaria;
- nelle sue
osservazioni del 12 luglio 2011, l’autorità fiscale propone di respingere il
ricorso, ritenendo che la decisione sia fondata su un valido accordo
transattivo;
- nella
replica del 29 luglio 2011, la ricorrente ha contestato di aver concluso una trasnsazione
con l’Ufficio di tassazione.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- per
quanto attiene alla questione dell’imponibilità del valore locativo in capo
alla ricorrente piuttosto che alla figlia, proprietaria dell’appartamento, la
tesi ricorsuale è destituita di fondamento;
- infatti,
sebbene la ricorrente non goda di un diritto di usufrutto sull’appartamento
messo a sua disposizione dalla figlia, risulta nondimeno che lo occupi a titolo
gratuito;
- secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche
Betrachtungsweise") e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto
dell'usufrutto secondo il CC (v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t; inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);
Considerandi
- infatti,
secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da
sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto,
dall’usufrutto o da altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger
Nutzung" nel testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance", nel testo francese);
- per l'art.
21.
cpv. 1 lett. b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito”, disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia
di una terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di usufrutto nel senso civilistico
del termine, ma di "unentgeltliches
Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance
obtenu à titre gratuit";
- Il
Tribunale federale ha così stabilito che determinante sono i testi francese e
tedesco (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che
non è determinante per l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la
configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il
diritto di godimento;
- non può
per contro essere seguita la tesi della ricorrente, che richiamando la giurisprudenza
del Tribunale federale relativa alla locazione di favore fra parenti (in particolare
la sentenza del 28 gennaio 2005, n.2A.535/2003, in RF 2005 p. 500) pretenderebbe
di azzerrare il reddito relativo all’appartamento occupato dalla madre, trattandosi
di una locazione gratuita;
- nella
fattispecie, infatti, la madre della ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento
messole a disposizione dalla figlia, sicché sono applicabili l’art. 21 cpv. 1
lett. b LIFD e l’identico art. 20 cpv. 1 lett. b LT, mentre non
può entrare in considerazione la giurisprudenza relativa alla pigione di favore
fra parenti, che presupporrebbe l’esistenza di un contratto di locazione e
quindi il conseguimento, da parte del proprietario, di un provento dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento secondo gli articoli 21 cpv.
1.
lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT;
- per
quanto attiene invece alla commisurazione del valore locativo dell’appartamento
abitato dalla ricorrente, l’autorità fiscale si limita a richiamare un accordo
transattivo contenuto nel verbale di un’udienza tenutasi l’8 febbraio 2011;
- il rappresentante
della ricorrente contesta tuttavia l’esistenza di un accordo di tale natura,
che sarebbe avvenuto nell’ambito della procedura di tassazione della figlia;
- vincolata
nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una
concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali (DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23
gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);
- giurisprudenza
e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale
lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il
legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
- una
seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;
- su questi
punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base
legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale
(sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid.
3.
; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2;
sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid.
7b/aa);
- sempre
secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale
del 9 novembre 2007 N.2C_75/2007 e 2C_76/2007,
in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5),
stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad
un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i
contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero
in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il
quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in
generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);
- ora, nella
fattispecie, il verbale cui fa riferimento l’autorità fiscale è stato
sottoscritto nell’ambito della procedura di reclamo promossa dalla figlia della
ricorrente, __________, che è proprietaria dell’appartamento;
- un’eventuale
transazione conclusa in tale ambito non può chiaramente vincolare la
ricorrente, la cui tassazione non era in discussione in quella sede;
- neppure
il fatto che il consulente che accompagnava la figlia all’udienza fosse lo
stesso rappresentante della contribuente implica una diversa conclusione, non
solo perché in quel momento agiva nell’interesse di __________, ma anche perché
il verbale è comunque stato sottoscritto dalla sola reclamante ed ancor più in
considerazione della formulazione del preteso accordo, che difficilmente fa
pensare ad una transazione piuttosto che ad una semplice constatazione
dell’autorità fiscale:
Da
informazioni fornite risulta che la contribuente è proprietaria della PPP __________.
Tale PPP è abitata gratuitamente dalla signora __________ alla quale verrà
esposto un valore locativo di fr. 18'000.– per l’anno 2009;
- in simili
circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio
degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo che
concerne la commisurazione del valore locativo;
- visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di gisutizia e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 9 giugno 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo sulla
commisurazione del valore locativo della PPP n. __________ di __________.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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