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Decisione

80.2011.98

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia a proventi a favore dell'azionista, prelevamento di fondi depositati su conto bancario, mutuo all'azionista

26 luglio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 di __________ è una società anonima immobiliare, i cui attivi, nel periodo

fiscale 2009, consistevano essenzialmente nel ricavo conseguito nel 2007 con la

vendita del mapp. n. __________ RFD di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava di aver subito una perdita

d’esercizio di fr. 7'005.–, che andava ad aggiungersi alle perdite dei

precedenti sette esercizi per un totale di fr. 365'450.–.

B. Notificando

alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 17 giugno 2010,

l’RS 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi per l’imposta cantonale

ed in fr. 55'600.– per l’IFD.

L’autorità

fiscale aveva in particolare aggiunto ai ricavi l’importo di fr. 62'500.–, pari

agli interessi del 2,5% calcolati sul conto “Cassa inv.” (fr. 2'500'000.–),

considerato come “prestito attivo”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010,

nel quale contestava l’imposizione degli interessi calcolati sulla liquidità.

La reclamante argomentava di aver prelevato, dal conto presso __________ di __________,

il 27 ottobre 2008, l’importo di fr. 2'500’000.–, “a debito della relazione

bancaria intestata alla società”, e di averlo depositato il giorno stesso in

una cassetta di sicurezza intestata alla società e, successivamente, in una

aperta a nome della società stessa. Il motivo dell’operazione doveva ricercarsi

nella paura di un imminente fallimento della banca, nel contesto della crisi

finanziaria in atto.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 10 giugno 2011. Dopo aver

rilevato che, dal momento della vendita del terreno, la società non aveva

svolto nessuna attività, affermava che erano adempiuti i presupposti di una

distribuzione dissimulata di utili, in quanto “la disponibilità di cassa a

favore di persone vicine alla società è nel nostro caso parificata

economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o

a persone vicine”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

nuovamente l’imposizione degli interessi sul prestito a persona vicina.

Rievocate le preoccupazioni esistenti nel 2008 in merito alla sopravvivenza della banca e dello stesso sistema economico svizzero, ritiene che

il ritiro dei fondi dalla banca fosse una scelta giustificata. Inoltre,

sottolinea che i fondi in questione sono tuttora depositati sui conti della

società, a riprova del fatto che sono sempre rimasti nelle sue disponibilità.

Nelle sue

osservazioni del 16 agosto 2011, l’UTPG rileva che la disponibilità di cassa a

favore di persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente

ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o persone vicine.

Diritto

1. Come

rilevato dall’UTPG nelle osservazioni al ricorso, il gravame è ricevibile solo

in materia di imposta federale diretta.

Il

ricorrente deve infatti essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che

è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua

modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura

maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

In

concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale

2008 la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta cantonale sull’utile. Infatti,

l’utile del periodo in questione è stato compensato con le perdite dei periodi

precedenti.

Così

stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto

per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla

decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF

2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31

gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad

art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153).

Nonostante

quanto precede, la fattispecie viene comunque esaminata anche alla luce del

diritto cantonale, poiché la soluzione non si discosta da quella valida per

l’imposta federale diretta.

2. 2.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b

LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche,

che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto

imponibile.

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131

Considerandi

II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.2

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una

corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto

economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con

la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale

ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la

società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono

così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo

non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo

(sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;

sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

3.

3.1.

In due

sentenze (CDT n. 80.95.00180 del 27 ottobre 1995, in RDAT I-1996 n. 13t; CDT n. 80.96.00029 del 21 marzo 1996), questa Camera ha riconosciuto che

il fatto che una società anonima, da alcuni anni non più attiva, tenga una

disponibilità di cassa, è indizio sufficiente a giustificare la conclusione che

tale disponibilità celi un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina.

3.2

Le

argomentazioni della Camera si rifanno alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Per poter

parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di

una persona vicina, occorre, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro

contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista

o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della

società nei confronti di questi.

Evidentemente,

non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di

rilievo sotto il conto "cassa", per concludere che il corrispondente

importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il

Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del

fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone

vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione

"cassa", ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal

senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui

dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr.

50'000.-, risultavano al conto "cassa" importi di rilievo che non

fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun

reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli

stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta "insolita" dal

Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva

persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi

passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi

sempre crescenti sotto la denominazione "cassa". Secondo i giudici federali,

l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società

avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da

parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un

azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato,

il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in

questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali

mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva

commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco

impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA

26.

cit. consid. 2).

4.

4.1.

Nella

fattispecie, come già ricordato, la società ricorrente era proprietaria, fino

al 2007, di un immobile a __________. Dopo la sua vendita, il ricavo è stato

collocato su un conto bancario presso il __________. Nel periodo fiscale

successivo, tuttavia, i fondi sono stati prelevati dal conto in questione e

allibrati sotto la voce “cassa inv.”. Lo stesso si è verificato nel successivo

periodo fiscale 2009.

Dagli

atti prodotti con il ricorso si evince che i contanti sono stati prelevati il

27.

ottobre 2008, nella misura di fr. 2'500'000.–, con la conseguenza che il

conto presentava un saldo a fine anno di fr. 96'699.21. Il 24 ottobre 2008,

l’amministratore __________ aveva stipulato, a suo nome, un contratto di

locazione di una cassetta di sicurezza presso lo stesso istituto di credito. Il

7.

maggio 2009, la società stessa avrebbe a sua volta preso in locazione una

cassetta, il cui contratto è stato rescisso il 9 novembre 2010. Lo stesso

giorno, l’importo prelevato è stato riversato sullo stesso conto.

Secondo

la ricorrente, ciò dimostrerebbe che la sola ragione per cui è avvenuto il

prelevamento dal conto bancario va ricercata nel timore di un imminente crollo

del sistema bancario.

4.2

Come nei

casi già menzionati, con cui questa Camera si è confrontata anni fa, anche

nella fattispecie in discussione si tratta di una società che non è più attiva,

ma che dispone di fondi liquidi. A differenza dei casi citati, i fondi sono

peraltro qui di proporzioni ingenti, proprio perché la società ricorrente aveva

da poco venduto il suo unico attivo immobiliare. Le conclusioni, cui era pervenuta

la Camera in quelle occasioni, dovrebbero pertanto valere a maggior ragione.

La

particolarità del caso in esame è data tuttavia dalla giustificazione addotta

dalla ricorrente per la scelta di prelevare il capitale dal conto bancario e di

depositarlo in una cassetta di sicurezza. A questo proposito, è ben vero che

nel corso del 2008 il sistema finanziario svizzero ha conosciuto una situazione

d’emergenza, tanto è vero che la Confederazione ha dovuto intervenire adottando

delle misure di stabilizzazione molto impegnative.

L’autorità

fiscale contesta tuttavia che la descritta emergenza giustifichi la scelta degli

amministratori di una società di tenere in forma liquida fondi tanto importanti

per oltre due anni.

4.3

A tale

riguardo, va dapprima ricordato che, se la crisi finanziaria esplosa nel 2007 ha avuto ripercussioni estremamente ampie, in Svizzera ne hanno risentito essenzialmente le due

grandi banche, fortemente impegnate sul mercato statunitense, ed in particolare

l’UBS. È quest’ultima che, verso la fine del terzo trimestre del 2008, ha avuto seri problemi di liquidità, anche a causa del deflusso di capitali seguito alla

perdita di fiducia dei mercati. Il Credit Suisse (CS) è invece riuscito a

mantenere “relativamente intatta” la fiducia dei mercati nei suoi confronti ed

ha potuto difendere lo statuto di “rifugio sicuro”. Il 16 ottobre 2008 ha inoltre annunciato un aumento di capitale, destinato a rendere la sua situazione in fatto di

fondi propri “molto buona” (cfr. il Messaggio del Consiglio federale n. 08.077

del 5 novembre 2008 concernente un pacchetto di misure per rafforzare il

sistema finanziario svizzero, in FF 2008 7731, in particolare pp. 7742-7745). Già al momento dell’intervento urgente del Consiglio federale

per la ricapitalizzazione di UBS, era stato peraltro constatato “un forte

afflusso di depositi di clienti” verso le altre banche (in particolare le

banche cantonali, Postfinance e Raiffeisen), “a causa della diminuita fiducia

nelle grandi banche”. Inoltre, “il dibattito sul limite della garanzia svizzera

sui depositi” aveva provocato “una maggiore dispersione e un maggiore

spostamento dei depositi del pubblico” (cfr. Messaggio cit., p. 7745).

4.4

Pur

comprendendo le preoccupazioni dell’amministratore della società ricorrente, si

deve anche ammettere che la decisione di tenere in cassa due milioni e mezzo di

franchi per due anni non può essere giustificata neppure alla luce della

situazione insorta nel 2008.

In primo

luogo, si è visto che la situazione del Credit Suisse non era grave quanto

quella di UBS, ancor più dopo che il CS aveva annunciato un aumento di capitale

proprio pochi giorni prima che l’amministratore dell’insorgente prelevasse il

capitale dal conto.

In

secondo luogo, la sfiducia nelle grandi banche aveva comportato un “forte

afflusso di depositi di clienti” verso gli altri istituti ed aveva dato luogo

ad una dispersione dei depositi, proprio nell’intento di ridurre al minimo i

rischi.

Se ne

deve concludere che la reazione di un amministratore prudente poteva anche

essere quella di prelevare, almeno parzialmente, i fondi depositati su un conto

presso il CS; tuttavia, il capitale poteva senz’altro essere depositato su

conti presso altri istituti, magari suddiviso in più tranche.

La scelta

dell’amministratore della RI 1 appare dettata più da una forma di rispetto per

l’istituto bancario in difficoltà che non da considerazioni commerciali;

infatti, limitandosi a depositare i fondi in una cassetta di sicurezza, è come

se avesse voluto rassicurare i suoi consulenti sulla propria fedeltà alla

banca, nonostante le difficoltà del momento. Una decisione comprensibile per un

privato, che accetta di sacrificare i propri interessi finanziari in nome della

fedeltà ad un istituto di credito e ai suoi consulenti, ma meno giustificata

per chi deve amministrare una società di capitali, il cui unico attivo è

rappresentato proprio dall’importo depositato sul conto bancario.

In questa

prospettiva si può anche contestare l’argomentazione della contribuente, che

nel ricorso sottolinea come all’autorità fiscale sia vietato sostituire il

proprio potere di apprezzamento a quello dell’amministratore di una società.

Nel caso in esame, la decisione dell’amministratore di lasciare in forma

liquida, in una cassetta di sicurezza, per due anni, l’unico attivo della

società, non è giustificabile dal punto di vista degli obblighi di diligenza

che incombono all’amministratore.

4.5

La

decisione contestata, con cui l’autorità fiscale ha ravvisato nel prelevamento

dei fondi dal conto bancario, e nella loro successiva detenzione in forma

liquida, un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina, appare

pertanto condivisibile.

È del

resto significativo che, al momento del prelevamento dei fondi, la società stessa

non disponesse neppure di una cassetta di sicurezza e che l’importo prelevato

sia stato depositato, secondo l’insorgente, in una cassetta

dell’amministratore.

Va anche

detto, senza voler mettere in discussione le affermazioni dell’insorgente, che

la forma scelta per la tenuta del capitale rende praticamente impossibile verificare

se effettivamente i fondi siano stati depositati nella cassetta di sicurezza e

se vi siano rimasti senza interruzione fino al momento del nuovo versamento sul

conto bancario.

4.6

Nel

ricorso, si censura fra l’altro il fatto che l’UTPG non abbia proposto la

stessa contestazione nel periodo fiscale precedente.

È

opportuno rammentare alla contribuente, in primo luogo, che il principio della buona

fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di

un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era

stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 =

StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

In ogni

caso, il prelevamento dei fondi dal conto bancario è avvenuto solo alla fine

del 2008 e in quest’ultimo periodo fiscale la società insorgente ha inserito

fra i ricavi interessi attivi per fr. 59'415.85. Appare dunque più che

giustificata la scelta dell’autorità fiscale di rinunciare ad approfondire la

questione del prelevamento dei fondi, ai fini della tassazione del periodo

fiscale 2008.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. In

materia di imposta cantonale, il ricorso è irricevibile.

1.2. In

materia di imposta federale diretta, il ricorso è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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