80.2011.98
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia a proventi a favore dell'azionista, prelevamento di fondi depositati su conto bancario, mutuo all'azionista
26 luglio 2012Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.98
Data decisione, Autorità:
26.07.2012, CDT
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia a proventi a favore dell'azionista, prelevamento di fondi depositati su conto bancario, mutuo all'azionista
OGGETTO DELL'IMPOSTA
art. 58 cpv. 1 let. b LIFD
art. 67 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2011.98
Lugano
26 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 luglio 2011 contro la decisione del 10
giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. La RI
1 di __________ è una società anonima immobiliare, i cui attivi, nel periodo
fiscale 2009, consistevano essenzialmente nel ricavo conseguito nel 2007 con la
vendita del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava di aver subito una perdita
d’esercizio di fr. 7'005.–, che andava ad aggiungersi alle perdite dei
precedenti sette esercizi per un totale di fr. 365'450.–.
B. Notificando
alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 17 giugno 2010,
l’RS 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi per l’imposta cantonale
ed in fr. 55'600.– per l’IFD.
L’autorità
fiscale aveva in particolare aggiunto ai ricavi l’importo di fr. 62'500.–, pari
agli interessi del 2,5% calcolati sul conto “Cassa inv.” (fr. 2'500'000.–),
considerato come “prestito attivo”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010,
nel quale contestava l’imposizione degli interessi calcolati sulla liquidità.
La reclamante argomentava di aver prelevato, dal conto presso __________ di __________,
il 27 ottobre 2008, l’importo di fr. 2'500’000.–, “a debito della relazione
bancaria intestata alla società”, e di averlo depositato il giorno stesso in
una cassetta di sicurezza intestata alla società e, successivamente, in una
aperta a nome della società stessa. Il motivo dell’operazione doveva ricercarsi
nella paura di un imminente fallimento della banca, nel contesto della crisi
finanziaria in atto.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 10 giugno 2011. Dopo aver
rilevato che, dal momento della vendita del terreno, la società non aveva
svolto nessuna attività, affermava che erano adempiuti i presupposti di una
distribuzione dissimulata di utili, in quanto “la disponibilità di cassa a
favore di persone vicine alla società è nel nostro caso parificata
economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o
a persone vicine”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta
nuovamente l’imposizione degli interessi sul prestito a persona vicina.
Rievocate le preoccupazioni esistenti nel 2008 in merito alla sopravvivenza della banca e dello stesso sistema economico svizzero, ritiene che
il ritiro dei fondi dalla banca fosse una scelta giustificata. Inoltre,
sottolinea che i fondi in questione sono tuttora depositati sui conti della
società, a riprova del fatto che sono sempre rimasti nelle sue disponibilità.
Nelle sue
osservazioni del 16 agosto 2011, l’UTPG rileva che la disponibilità di cassa a
favore di persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente
ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o persone vicine.
Diritto
1. Come
rilevato dall’UTPG nelle osservazioni al ricorso, il gravame è ricevibile solo
in materia di imposta federale diretta.
Il
ricorrente deve infatti essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che
è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua
modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura
maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
In
concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale
2008 la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta cantonale sull’utile. Infatti,
l’utile del periodo in questione è stato compensato con le perdite dei periodi
precedenti.
Così
stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto
per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla
decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31
gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad
art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153).
Nonostante
quanto precede, la fattispecie viene comunque esaminata anche alla luce del
diritto cantonale, poiché la soluzione non si discosta da quella valida per
l’imposta federale diretta.
2. 2.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b
LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche,
che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto
imponibile.
Secondo
la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(DTF 131
Considerandi
II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
2.2
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati
proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una
corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto
economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con
la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale
ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la
società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono
così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo
non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo
(sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;
sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
3.
3.1.
In due
sentenze (CDT n. 80.95.00180 del 27 ottobre 1995, in RDAT I-1996 n. 13t; CDT n. 80.96.00029 del 21 marzo 1996), questa Camera ha riconosciuto che
il fatto che una società anonima, da alcuni anni non più attiva, tenga una
disponibilità di cassa, è indizio sufficiente a giustificare la conclusione che
tale disponibilità celi un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina.
3.2
Le
argomentazioni della Camera si rifanno alla giurisprudenza del Tribunale federale.
Per poter
parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di
una persona vicina, occorre, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro
contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista
o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della
società nei confronti di questi.
Evidentemente,
non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di
rilievo sotto il conto "cassa", per concludere che il corrispondente
importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il
Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del
fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone
vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione
"cassa", ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal
senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui
dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr.
50'000.-, risultavano al conto "cassa" importi di rilievo che non
fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun
reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli
stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta "insolita" dal
Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva
persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi
passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi
sempre crescenti sotto la denominazione "cassa". Secondo i giudici federali,
l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società
avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da
parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un
azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato,
il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in
questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali
mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva
commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco
impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA
26.
cit. consid. 2).
4.
4.1.
Nella
fattispecie, come già ricordato, la società ricorrente era proprietaria, fino
al 2007, di un immobile a __________. Dopo la sua vendita, il ricavo è stato
collocato su un conto bancario presso il __________. Nel periodo fiscale
successivo, tuttavia, i fondi sono stati prelevati dal conto in questione e
allibrati sotto la voce “cassa inv.”. Lo stesso si è verificato nel successivo
periodo fiscale 2009.
Dagli
atti prodotti con il ricorso si evince che i contanti sono stati prelevati il
27.
ottobre 2008, nella misura di fr. 2'500'000.–, con la conseguenza che il
conto presentava un saldo a fine anno di fr. 96'699.21. Il 24 ottobre 2008,
l’amministratore __________ aveva stipulato, a suo nome, un contratto di
locazione di una cassetta di sicurezza presso lo stesso istituto di credito. Il
7.
maggio 2009, la società stessa avrebbe a sua volta preso in locazione una
cassetta, il cui contratto è stato rescisso il 9 novembre 2010. Lo stesso
giorno, l’importo prelevato è stato riversato sullo stesso conto.
Secondo
la ricorrente, ciò dimostrerebbe che la sola ragione per cui è avvenuto il
prelevamento dal conto bancario va ricercata nel timore di un imminente crollo
del sistema bancario.
4.2
Come nei
casi già menzionati, con cui questa Camera si è confrontata anni fa, anche
nella fattispecie in discussione si tratta di una società che non è più attiva,
ma che dispone di fondi liquidi. A differenza dei casi citati, i fondi sono
peraltro qui di proporzioni ingenti, proprio perché la società ricorrente aveva
da poco venduto il suo unico attivo immobiliare. Le conclusioni, cui era pervenuta
la Camera in quelle occasioni, dovrebbero pertanto valere a maggior ragione.
La
particolarità del caso in esame è data tuttavia dalla giustificazione addotta
dalla ricorrente per la scelta di prelevare il capitale dal conto bancario e di
depositarlo in una cassetta di sicurezza. A questo proposito, è ben vero che
nel corso del 2008 il sistema finanziario svizzero ha conosciuto una situazione
d’emergenza, tanto è vero che la Confederazione ha dovuto intervenire adottando
delle misure di stabilizzazione molto impegnative.
L’autorità
fiscale contesta tuttavia che la descritta emergenza giustifichi la scelta degli
amministratori di una società di tenere in forma liquida fondi tanto importanti
per oltre due anni.
4.3
A tale
riguardo, va dapprima ricordato che, se la crisi finanziaria esplosa nel 2007 ha avuto ripercussioni estremamente ampie, in Svizzera ne hanno risentito essenzialmente le due
grandi banche, fortemente impegnate sul mercato statunitense, ed in particolare
l’UBS. È quest’ultima che, verso la fine del terzo trimestre del 2008, ha avuto seri problemi di liquidità, anche a causa del deflusso di capitali seguito alla
perdita di fiducia dei mercati. Il Credit Suisse (CS) è invece riuscito a
mantenere “relativamente intatta” la fiducia dei mercati nei suoi confronti ed
ha potuto difendere lo statuto di “rifugio sicuro”. Il 16 ottobre 2008 ha inoltre annunciato un aumento di capitale, destinato a rendere la sua situazione in fatto di
fondi propri “molto buona” (cfr. il Messaggio del Consiglio federale n. 08.077
del 5 novembre 2008 concernente un pacchetto di misure per rafforzare il
sistema finanziario svizzero, in FF 2008 7731, in particolare pp. 7742-7745). Già al momento dell’intervento urgente del Consiglio federale
per la ricapitalizzazione di UBS, era stato peraltro constatato “un forte
afflusso di depositi di clienti” verso le altre banche (in particolare le
banche cantonali, Postfinance e Raiffeisen), “a causa della diminuita fiducia
nelle grandi banche”. Inoltre, “il dibattito sul limite della garanzia svizzera
sui depositi” aveva provocato “una maggiore dispersione e un maggiore
spostamento dei depositi del pubblico” (cfr. Messaggio cit., p. 7745).
4.4
Pur
comprendendo le preoccupazioni dell’amministratore della società ricorrente, si
deve anche ammettere che la decisione di tenere in cassa due milioni e mezzo di
franchi per due anni non può essere giustificata neppure alla luce della
situazione insorta nel 2008.
In primo
luogo, si è visto che la situazione del Credit Suisse non era grave quanto
quella di UBS, ancor più dopo che il CS aveva annunciato un aumento di capitale
proprio pochi giorni prima che l’amministratore dell’insorgente prelevasse il
capitale dal conto.
In
secondo luogo, la sfiducia nelle grandi banche aveva comportato un “forte
afflusso di depositi di clienti” verso gli altri istituti ed aveva dato luogo
ad una dispersione dei depositi, proprio nell’intento di ridurre al minimo i
rischi.
Se ne
deve concludere che la reazione di un amministratore prudente poteva anche
essere quella di prelevare, almeno parzialmente, i fondi depositati su un conto
presso il CS; tuttavia, il capitale poteva senz’altro essere depositato su
conti presso altri istituti, magari suddiviso in più tranche.
La scelta
dell’amministratore della RI 1 appare dettata più da una forma di rispetto per
l’istituto bancario in difficoltà che non da considerazioni commerciali;
infatti, limitandosi a depositare i fondi in una cassetta di sicurezza, è come
se avesse voluto rassicurare i suoi consulenti sulla propria fedeltà alla
banca, nonostante le difficoltà del momento. Una decisione comprensibile per un
privato, che accetta di sacrificare i propri interessi finanziari in nome della
fedeltà ad un istituto di credito e ai suoi consulenti, ma meno giustificata
per chi deve amministrare una società di capitali, il cui unico attivo è
rappresentato proprio dall’importo depositato sul conto bancario.
In questa
prospettiva si può anche contestare l’argomentazione della contribuente, che
nel ricorso sottolinea come all’autorità fiscale sia vietato sostituire il
proprio potere di apprezzamento a quello dell’amministratore di una società.
Nel caso in esame, la decisione dell’amministratore di lasciare in forma
liquida, in una cassetta di sicurezza, per due anni, l’unico attivo della
società, non è giustificabile dal punto di vista degli obblighi di diligenza
che incombono all’amministratore.
4.5
La
decisione contestata, con cui l’autorità fiscale ha ravvisato nel prelevamento
dei fondi dal conto bancario, e nella loro successiva detenzione in forma
liquida, un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina, appare
pertanto condivisibile.
È del
resto significativo che, al momento del prelevamento dei fondi, la società stessa
non disponesse neppure di una cassetta di sicurezza e che l’importo prelevato
sia stato depositato, secondo l’insorgente, in una cassetta
dell’amministratore.
Va anche
detto, senza voler mettere in discussione le affermazioni dell’insorgente, che
la forma scelta per la tenuta del capitale rende praticamente impossibile verificare
se effettivamente i fondi siano stati depositati nella cassetta di sicurezza e
se vi siano rimasti senza interruzione fino al momento del nuovo versamento sul
conto bancario.
4.6
Nel
ricorso, si censura fra l’altro il fatto che l’UTPG non abbia proposto la
stessa contestazione nel periodo fiscale precedente.
È
opportuno rammentare alla contribuente, in primo luogo, che il principio della buona
fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di
un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era
stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 =
StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
In ogni
caso, il prelevamento dei fondi dal conto bancario è avvenuto solo alla fine
del 2008 e in quest’ultimo periodo fiscale la società insorgente ha inserito
fra i ricavi interessi attivi per fr. 59'415.85. Appare dunque più che
giustificata la scelta dell’autorità fiscale di rinunciare ad approfondire la
questione del prelevamento dei fondi, ai fini della tassazione del periodo
fiscale 2008.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. In
materia di imposta cantonale, il ricorso è irricevibile.
1.2. In
materia di imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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