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Decisione

80.2012.102

Procedura: revisione, restituzione dei termini, tassazione d’ufficio, mancato inoltro dichiarazione, malattia, depressione

8 maggio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1953, nei periodi fiscali 2005 e 2006 svolgeva la professione di giurista

a titolo dipendente per la __________ SA. La moglie, RI 2, nata nel 1957, svolgeva

la professione indipendente di psicologa e psicoterapeuta. Non avendo i coniugi

__________ inoltrato le dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, nonostante un primo

richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisioni

del 15 marzo 2007 e del 16 maggio 2008, infliggeva loro due multe disciplinari per

l’ammontare di, rispettivamente, fr. 600.- e fr. 800.- e gli attribuiva un

termine, rispettivamente, di 10 e 30 giorni per adempiere i loro obblighi

procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio.

B. Con

successive decisioni del 9 maggio 2007 e del 16 luglio 2008 l’autorità di tassazione

notificava ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, allestite

d’ufficio a causa della mancata collaborazione dei contribuenti. Il reddito

imponibile era stabilito, per l’anno 2005, in fr. 287'700.- per l’IC e in fr. 299'800.- per l’IFD e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 357'700.- per l’IC e in fr. 363'000.- per l’IFD. Nelle motivazioni allegate, l’autorità

precisava che le tassazioni operate d’ufficio avrebbero potuto essere

contestate solo con il motivo che esse erano manifestamente inesatte e in tal

caso i reclami avrebbero dovuto essere motivati e accompagnati dai necessari

mezzi di prova.

C. Con raccomandata del 26 gennaio 2012, i contribuenti, rappresentati

dalla __________ SA, inoltravano un’istanza di revisione per le tassazioni

citate. Gli istanti postulavano che, a causa di una sindrome depressiva

ricorrente, RI 1, il quale si era sempre occupato delle questione burocratiche

relative alla famiglia tra cui anche le dichiarazioni d’imposta, non era più

riuscito a dare seguito a tali mansioni, non informandone la moglie ed anzi rassicurandola

sulla loro puntuale esecuzione. I rappresentanti aggiungevano di essere venuti

a conoscenza delle tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2005 e 2006

unicamente durante un colloquio di consulenza con i contribuenti, i quali si

sarebbero ritrovati allora nella situazione di non riuscire più a far fronte al

pagamento delle imposte, vista la netta differenza con il reddito effettivamente

percepito in quegli anni. Essi chiedevano pertanto di rivedere le decisioni di

tassazione secondo il reddito conseguito, producendo i relativi certificati di

salario e i conti annuali dell’attività indipendente della moglie.

L’autorità

fiscale respingeva l’istanza con decisione del 17 febbraio 2012, ritenendo che

nella fattispecie non fosse adempiuto nessun motivo legittimante una revisione.

Essa negava inoltre una restituzione in intero dei termini, non essendo la

malattia tanto grave da rendere impossibile al contribuente di presentare una

dichiarazione fiscale o almeno di autorizzare un professionista fiscale ad

agire in sua rappresentanza.

D. I contribuenti impugnavano tale decisione con reclamo del 20 marzo

2012, ribadendo che le tassazioni d’Ufficio non erano note alla moglie RI 2 e

ritenendo, vista la situazione psicofisica del marito, che la data della

notifica fosse da posticipare al momento in cui il consulente fiscale e la

moglie sarebbero venuti a conoscenza delle tassazioni. I reclamanti

sottolineavano che la malattia del marito doveva essere ritenuta grave, poiché lo

aveva privato della sua lucidità, della volontà di informare la consorte e

dello stimolo di delegare a questa o a terzi l’adempimento delle scadenze amministrative.

I contribuenti rilevavano inoltre l’evidente inesattezza della tassazioni

operate d’ufficio, sostenendo che all’autorità di tassazione doveva essere nota

la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non operativi con la

clientela causata dalla soppressione della politica dei bonus. Al riguardo essi

puntualizzavano che l’agire dell’autorità fiscale dev’essere basato su

considerazioni di verosimiglianza il più possibile vicine alla realtà, senza

perseguire alcuna inclinazione sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi

di collaborazione.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 aprile 2012, sottolineando

che la malattia non configurava un motivo di revisione valido. Per quanto concerne

la restituzione in intero dei termini l’autorità fiscale poneva l’accento sulle

dubbiose argomentazioni dei contribuenti al riguardo dell’impedimento del

marito a svolgere le mansioni amministrative private ma non quelle concernenti

il settore lavorativo e puntualizzava l’innam-missibilità del ripristino dei

termini, poiché il contribuente avrebbe in ogni caso potuto delegare alla

moglie o ad un rappresentate le questioni fiscali. Infine l’Ufficio di

tassazione contestava l’argomento dei reclamanti, che rimproveravano all’autorità

di tassazione di non aver tenuto conto della realtà economica della loro

famiglia ed in particolar modo della modifica della politica salariale nel

settore bancario, sostenendo che l’istituto della revisione come mezzo giuridico

eccezionale non avrebbe permesso ai contribuenti di rimediare ora alle loro inadempienze

nelle suddette procedure di tassazione.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la revisione

delle tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, ritenendo adempiuto il motivo di revisione

rappresentato dalla mancata presa in considerazione da parte dell’autorità

fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, in quanto non

avrebbe considerato la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non

operativi con la clientela. I ricorrenti aggiungono inoltre che non potevano

fare valere precedentemente le loro argomentazioni, poiché l’entità delle

tassazioni d’Ufficio è emersa unicamente in un secondo tempo durante un

colloquio di consulenza. Gli insorgenti ribadiscono infine che a loro avviso

sono adempiuti anche i presupposti per la restituzione dei termini, in quanto

l’inosservanza del termine è da attribuire alla grave malattia del marito.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre

i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza

cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla

sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione

intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia

imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232

cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione

è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,

art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed

ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme

essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi

d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può

supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p.

251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s.,

consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso

dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o

del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione

o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso

in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di

diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nel caso

in esame, i ricorrenti sostengono anzitutto che sarebbe adempiuto il motivo di

revisione costituito dalla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale

di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere. Più precisamente, i

contribuenti affermano che notoria doveva essere all’Ufficio di tassazione la

circostanza che i dipendenti di un’istituto bancario, i quali non lavorano a

contatto con la clientela, hanno percepito una riduzione delle retribuzioni

dovuta alla soppressione dei bonus. I ricorrenti affermano inoltre che il

principio che impone una valutazione su considerazioni di verosimiglianza il

più possibile vicine alla verità, nel caso concreto è stato violato, avendo

l’autorità di tassazione in modo considerevole e arbitrario aumentato la portata

del reddito percepito dal marito. Essi, aggiungono poi che il motivo di

revisione impugnato non poteva essere fatto valere precedentemente, essendo

emersa l’entità della tassazione d’ufficio unicamente durante una consulenza

con l’esperto incaricato ed essendo la moglie ignara dell’accaduto di fronte ad

innumerevoli rassicurazioni da parte del marito.

2.2

La

giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa

diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di

tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.

le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Inoltre

il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di

far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico

errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere

cfr. Steinmann, Die Revision im

Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato,

rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore

dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido

di revisione (Casanova,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).

2.3

Nella

fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi

fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo,

nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad

una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.

Deve allora essere

ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a

procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa

della loro inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve

prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì

considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero

risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere

intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il

contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito

valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità

contributiva. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza

peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del

contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a

quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di

presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere

sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile

una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter

trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF

2003.

II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

2.4

Pur

comprendendo il disagio della moglie, che sarebbe stata tenuta all’oscuro della

situazione e persino costantemente rassicurata al riguardo dal marito, nessun

rimprovero può pertanto essere mosso all’Ufficio di tassazione, che ha

proceduto ad una valutazione in base agli elementi di cui disponeva.

D’altronde, una volta notificatagli la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe in

ogni caso potuto sollevare le argomentazioni qui proposte con un reclamo o

almeno delegare questo compito ad un professionista, inoltrando una

dichiarazione d’imposta completa, cosa che non è mai avvenuta. Infatti, si è

già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente

o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione

o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso

in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di

diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.

2.5

Inoltre

nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante

conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione.

Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di

una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto,

costituiscono un motivo valido di revisione.

Di

conseguenza, non si vede come i contribuenti possano pretendere che

l’eliminazione dei bonus da parte delle banche, fatto da loro considerato

notorio, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva

conoscere.

2.6

A

riguardo della tesi dei ricorrenti, secondo cui il motivo di revisione invocato

non poteva essere addotto precedentemente, si ricorda che la revisione è

esclusa se il contribuente, usando la diligenza che poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. Nel caso in esame è

attestato che il contribuente soffriva di una sindrome depressiva, la quale

però, per stessa ammissione dei contribuenti, non gli impediva di assolvere le

sue incombenze lavorative. Per questa ragione appare inconcepibile che il

contribuente non potesse riconoscere l’inesattezza delle tassazioni d’ufficio

ed agire di conseguenza interponendo un reclamo. Anche volendo ammettere che la

malattia l’avesse privato di questa capacità, il ricorrente avrebbe almeno

potuto delegare le seguenti pratiche alla moglie oppure ad un professionista

fiscale, tanto più in ragione del fatto che era periodicamente sollecitato

dalla consorte, la quale con puntuali domande mirava ad accertare la situazione

di fatto. Con il suo agire non si può di certo sostenere che il contribuente

abbia fatto uso della diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente

pretesa e pertanto la richiesta di revisione non può essere accolta.

3.

3.1.

In

secondo luogo i ricorrenti postulano la restituzione in intero dei termini,

adducendo la malattia psicofisica in cui soffriva il contribuente. Essi

ribadiscono la gravità della malattia che ha portato RI 1 ad uno stato di

apatia di fronte all’obbligo di dichiarazione fiscale e alle relative sanzioni.

I ricorrenti richiedono l’audizione dello psichiatra e psicoterapeuta curante,

Dr. Med. __________ di __________, e producono un certificato medico rilasciato

da quest’ultimo, dal seguente tenore:

“Il signor RI 1 è in mia cura dal settembre

2006.

per una sindrome depressiva ricorrente.

Tale

condizione clinica può aver contribuito in modo sostanziale a ridurre fortemente

la capacità di svolgere atti amministrativi, ottemperare alle scadenze,

svolgere diligentemente i compiti legati alla ordinaria amministrazione della propria

economia domestica.”

3.2

La restituzione

dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la

legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

3.3

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD,

p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

3.4

Nella

fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente,

sopra descritta, è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di

reclamo per malattia. Lo stato depressivo e le conseguenti difficoltà di

amministrare le incombenze burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli

anni in esame, non hanno certamente impedito al ricorrente di tutelare i suoi

interessi fiscali e quelli della sua famiglia. Si ricorda inoltre che il

ricorrente non era impedito nello svolgimento regolare della sua attività

lavorativa in qualità di giurista per un istituto bancario, attività che tra

l’altro richiede sforzi mentali e spiccate dote cognitive. Ragione per cui il

contribuente, anche se non avesse voluto mettere la moglie al corrente della

sua situazione, sarebbe almeno stato in grado di conferire una procura ad un

professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.

3.5

Alla luce

delle considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute

del contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non raggiungeva

uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i compiti ad una

terza persona. Per tutti questi motivi l’audizione del medico curante risulta

superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei presupposti per la

restituzione dei termini.

4.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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