80.2012.102
Procedura: revisione, restituzione dei termini, tassazione d’ufficio, mancato inoltro dichiarazione, malattia, depressione
8 maggio 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
80.2012.102
Data decisione, Autorità:
08.05.2013, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, restituzione dei termini, tassazione d’ufficio, mancato inoltro dichiarazione, malattia, depressione
REVISIONE
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 147 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
art. 232 LT
Incarti n.
80.2012.102
80.2012.103
Lugano
8 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 maggio 2012 contro la decisione del 5
aprile 2012 in materia di restituzione termini e revisione IC e IFD 2005 e
2006.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1953, nei periodi fiscali 2005 e 2006 svolgeva la professione di giurista
a titolo dipendente per la __________ SA. La moglie, RI 2, nata nel 1957, svolgeva
la professione indipendente di psicologa e psicoterapeuta. Non avendo i coniugi
__________ inoltrato le dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, nonostante un primo
richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisioni
del 15 marzo 2007 e del 16 maggio 2008, infliggeva loro due multe disciplinari per
l’ammontare di, rispettivamente, fr. 600.- e fr. 800.- e gli attribuiva un
termine, rispettivamente, di 10 e 30 giorni per adempiere i loro obblighi
procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio.
B. Con
successive decisioni del 9 maggio 2007 e del 16 luglio 2008 l’autorità di tassazione
notificava ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, allestite
d’ufficio a causa della mancata collaborazione dei contribuenti. Il reddito
imponibile era stabilito, per l’anno 2005, in fr. 287'700.- per l’IC e in fr. 299'800.- per l’IFD e, per il periodo fiscale 2006, in fr. 357'700.- per l’IC e in fr. 363'000.- per l’IFD. Nelle motivazioni allegate, l’autorità
precisava che le tassazioni operate d’ufficio avrebbero potuto essere
contestate solo con il motivo che esse erano manifestamente inesatte e in tal
caso i reclami avrebbero dovuto essere motivati e accompagnati dai necessari
mezzi di prova.
C. Con raccomandata del 26 gennaio 2012, i contribuenti, rappresentati
dalla __________ SA, inoltravano un’istanza di revisione per le tassazioni
citate. Gli istanti postulavano che, a causa di una sindrome depressiva
ricorrente, RI 1, il quale si era sempre occupato delle questione burocratiche
relative alla famiglia tra cui anche le dichiarazioni d’imposta, non era più
riuscito a dare seguito a tali mansioni, non informandone la moglie ed anzi rassicurandola
sulla loro puntuale esecuzione. I rappresentanti aggiungevano di essere venuti
a conoscenza delle tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali 2005 e 2006
unicamente durante un colloquio di consulenza con i contribuenti, i quali si
sarebbero ritrovati allora nella situazione di non riuscire più a far fronte al
pagamento delle imposte, vista la netta differenza con il reddito effettivamente
percepito in quegli anni. Essi chiedevano pertanto di rivedere le decisioni di
tassazione secondo il reddito conseguito, producendo i relativi certificati di
salario e i conti annuali dell’attività indipendente della moglie.
L’autorità
fiscale respingeva l’istanza con decisione del 17 febbraio 2012, ritenendo che
nella fattispecie non fosse adempiuto nessun motivo legittimante una revisione.
Essa negava inoltre una restituzione in intero dei termini, non essendo la
malattia tanto grave da rendere impossibile al contribuente di presentare una
dichiarazione fiscale o almeno di autorizzare un professionista fiscale ad
agire in sua rappresentanza.
D. I contribuenti impugnavano tale decisione con reclamo del 20 marzo
2012, ribadendo che le tassazioni d’Ufficio non erano note alla moglie RI 2 e
ritenendo, vista la situazione psicofisica del marito, che la data della
notifica fosse da posticipare al momento in cui il consulente fiscale e la
moglie sarebbero venuti a conoscenza delle tassazioni. I reclamanti
sottolineavano che la malattia del marito doveva essere ritenuta grave, poiché lo
aveva privato della sua lucidità, della volontà di informare la consorte e
dello stimolo di delegare a questa o a terzi l’adempimento delle scadenze amministrative.
I contribuenti rilevavano inoltre l’evidente inesattezza della tassazioni
operate d’ufficio, sostenendo che all’autorità di tassazione doveva essere nota
la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non operativi con la
clientela causata dalla soppressione della politica dei bonus. Al riguardo essi
puntualizzavano che l’agire dell’autorità fiscale dev’essere basato su
considerazioni di verosimiglianza il più possibile vicine alla realtà, senza
perseguire alcuna inclinazione sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi
di collaborazione.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 aprile 2012, sottolineando
che la malattia non configurava un motivo di revisione valido. Per quanto concerne
la restituzione in intero dei termini l’autorità fiscale poneva l’accento sulle
dubbiose argomentazioni dei contribuenti al riguardo dell’impedimento del
marito a svolgere le mansioni amministrative private ma non quelle concernenti
il settore lavorativo e puntualizzava l’innam-missibilità del ripristino dei
termini, poiché il contribuente avrebbe in ogni caso potuto delegare alla
moglie o ad un rappresentate le questioni fiscali. Infine l’Ufficio di
tassazione contestava l’argomento dei reclamanti, che rimproveravano all’autorità
di tassazione di non aver tenuto conto della realtà economica della loro
famiglia ed in particolar modo della modifica della politica salariale nel
settore bancario, sostenendo che l’istituto della revisione come mezzo giuridico
eccezionale non avrebbe permesso ai contribuenti di rimediare ora alle loro inadempienze
nelle suddette procedure di tassazione.
E.
Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la revisione
delle tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, ritenendo adempiuto il motivo di revisione
rappresentato dalla mancata presa in considerazione da parte dell’autorità
fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, in quanto non
avrebbe considerato la diminuzione salariale per i dipendenti bancari non
operativi con la clientela. I ricorrenti aggiungono inoltre che non potevano
fare valere precedentemente le loro argomentazioni, poiché l’entità delle
tassazioni d’Ufficio è emersa unicamente in un secondo tempo durante un
colloquio di consulenza. Gli insorgenti ribadiscono infine che a loro avviso
sono adempiuti anche i presupposti per la restituzione dei termini, in quanto
l’inosservanza del termine è da attribuire alla grave malattia del marito.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre
i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che
essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione
intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia
imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232
cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione
è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,
art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s.,
consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso
dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o
del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nel caso
in esame, i ricorrenti sostengono anzitutto che sarebbe adempiuto il motivo di
revisione costituito dalla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale
di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere. Più precisamente, i
contribuenti affermano che notoria doveva essere all’Ufficio di tassazione la
circostanza che i dipendenti di un’istituto bancario, i quali non lavorano a
contatto con la clientela, hanno percepito una riduzione delle retribuzioni
dovuta alla soppressione dei bonus. I ricorrenti affermano inoltre che il
principio che impone una valutazione su considerazioni di verosimiglianza il
più possibile vicine alla verità, nel caso concreto è stato violato, avendo
l’autorità di tassazione in modo considerevole e arbitrario aumentato la portata
del reddito percepito dal marito. Essi, aggiungono poi che il motivo di
revisione impugnato non poteva essere fatto valere precedentemente, essendo
emersa l’entità della tassazione d’ufficio unicamente durante una consulenza
con l’esperto incaricato ed essendo la moglie ignara dell’accaduto di fronte ad
innumerevoli rassicurazioni da parte del marito.
2.2
La
giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa
diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di
tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;
sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Inoltre
il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di
far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico
errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere
cfr. Steinmann, Die Revision im
Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato,
rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore
dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido
di revisione (Casanova,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).
2.3
Nella
fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi
fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo,
nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad
una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.
Deve allora essere
ricordato agli insorgenti che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a
procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa
della loro inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve
prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì
considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero
risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere
intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il
contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito
valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità
contributiva. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza
peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del
contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a
quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di
presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere
sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile
una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter
trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF
2003.
II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
2.4
Pur
comprendendo il disagio della moglie, che sarebbe stata tenuta all’oscuro della
situazione e persino costantemente rassicurata al riguardo dal marito, nessun
rimprovero può pertanto essere mosso all’Ufficio di tassazione, che ha
proceduto ad una valutazione in base agli elementi di cui disponeva.
D’altronde, una volta notificatagli la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe in
ogni caso potuto sollevare le argomentazioni qui proposte con un reclamo o
almeno delegare questo compito ad un professionista, inoltrando una
dichiarazione d’imposta completa, cosa che non è mai avvenuta. Infatti, si è
già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente
o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.
2.5
Inoltre
nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante
conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione.
Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di
una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto,
costituiscono un motivo valido di revisione.
Di
conseguenza, non si vede come i contribuenti possano pretendere che
l’eliminazione dei bonus da parte delle banche, fatto da loro considerato
notorio, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva
conoscere.
2.6
A
riguardo della tesi dei ricorrenti, secondo cui il motivo di revisione invocato
non poteva essere addotto precedentemente, si ricorda che la revisione è
esclusa se il contribuente, usando la diligenza che poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. Nel caso in esame è
attestato che il contribuente soffriva di una sindrome depressiva, la quale
però, per stessa ammissione dei contribuenti, non gli impediva di assolvere le
sue incombenze lavorative. Per questa ragione appare inconcepibile che il
contribuente non potesse riconoscere l’inesattezza delle tassazioni d’ufficio
ed agire di conseguenza interponendo un reclamo. Anche volendo ammettere che la
malattia l’avesse privato di questa capacità, il ricorrente avrebbe almeno
potuto delegare le seguenti pratiche alla moglie oppure ad un professionista
fiscale, tanto più in ragione del fatto che era periodicamente sollecitato
dalla consorte, la quale con puntuali domande mirava ad accertare la situazione
di fatto. Con il suo agire non si può di certo sostenere che il contribuente
abbia fatto uso della diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente
pretesa e pertanto la richiesta di revisione non può essere accolta.
3.
3.1.
In
secondo luogo i ricorrenti postulano la restituzione in intero dei termini,
adducendo la malattia psicofisica in cui soffriva il contribuente. Essi
ribadiscono la gravità della malattia che ha portato RI 1 ad uno stato di
apatia di fronte all’obbligo di dichiarazione fiscale e alle relative sanzioni.
I ricorrenti richiedono l’audizione dello psichiatra e psicoterapeuta curante,
Dr. Med. __________ di __________, e producono un certificato medico rilasciato
da quest’ultimo, dal seguente tenore:
“Il signor RI 1 è in mia cura dal settembre
2006.
per una sindrome depressiva ricorrente.
Tale
condizione clinica può aver contribuito in modo sostanziale a ridurre fortemente
la capacità di svolgere atti amministrativi, ottemperare alle scadenze,
svolgere diligentemente i compiti legati alla ordinaria amministrazione della propria
economia domestica.”
3.2
La restituzione
dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è
provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la
legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.3
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per
motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD,
p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).
3.4
Nella
fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente,
sopra descritta, è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di
reclamo per malattia. Lo stato depressivo e le conseguenti difficoltà di
amministrare le incombenze burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli
anni in esame, non hanno certamente impedito al ricorrente di tutelare i suoi
interessi fiscali e quelli della sua famiglia. Si ricorda inoltre che il
ricorrente non era impedito nello svolgimento regolare della sua attività
lavorativa in qualità di giurista per un istituto bancario, attività che tra
l’altro richiede sforzi mentali e spiccate dote cognitive. Ragione per cui il
contribuente, anche se non avesse voluto mettere la moglie al corrente della
sua situazione, sarebbe almeno stato in grado di conferire una procura ad un
professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.
3.5
Alla luce
delle considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute
del contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non raggiungeva
uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i compiti ad una
terza persona. Per tutti questi motivi l’audizione del medico curante risulta
superflua, essendo accertato fin da ora l’inadempimento dei presupposti per la
restituzione dei termini.
4.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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