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Decisione

80.2012.105

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, requisiti, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo

15 ottobre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2010 i coniugi RI 1 esponevano un reddito imponibile

globale pari a fr. 56'497.–.

L’11

gennaio 2012 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i contribuenti

ad inoltrare osservazioni in merito al calcolo dell’entrate /uscite allestito

per l’anno 2010, dal quale risultava una insufficiente disponibilità

finanziaria per il sostentamento, con l’avviso che in mancanza di riscontri

avrebbe emanato la tassazione d’ufficio.

B. Non avendo i contribuenti dato seguito

alla richiesta dell’Ufficio di tassazione, quest’ultimo in data 22 febbraio

2012 procedeva con l’allestimento della tassazione d’ufficio (per

apprezzamento) e commisurava il reddito imponibile dei coniugi RI 1 in fr. 121'500.– per l’IC ed in fr. 126'700.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo

aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 100'000.– a titolo di

“prestazioni valutabili in denaro o reddito da altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”.

Ai

contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la

decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed

avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 1°

marzo 2012, nel quale comunicavano che, a causa di un imminente ricovero in

ospedale, avrebbero inoltrato i giustificativi richiesti al rientro.

L’autorità

fiscale, con lettera raccomandata del 22 marzo 2012 invitava per la seconda

volta i contribuenti a far pervenire entro il 13 aprile 2012 i documenti a sostegno

dei dati dichiarati e a completare il reclamo da loro interposto, ritenuto che

quest’ultimo non era conforme ai requisiti minimi prescritti dalla

legge.

Nella

missiva suddetta, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di

inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Entro il

termine fissato, i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità

fiscale, con decisione del 16 maggio 2012, dichiarava irricevibile il reclamo.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i

coniugiRI 1RI 1 asseriscono di aver consegnato brevi manu la documentazione

richiesta presso l’Ufficio di tassazione e che la stessa inspiegabilmente sarebbe

stata smarrita.

Chiedono

al contempo un aiuto concreto e di tenere conto della loro buona fede.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio

di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a

torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione

di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato

dai contribuenti, argomentando sostanzialmente che quest’ultimo non era

conforme ai requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito

un termine per sanarlo, i reclamanti avevano fornito la prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio.

2.2

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente.

2.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.

Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122.

I 70 consid. 1c).

2.4

Il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro

tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di

tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per

il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di

inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto

ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone

l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta

nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità

fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile

l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

2.5

Tornando

al caso in esame, quand’anche gli insorgenti avessero inoltrato la documentazione

completa con il ricorso a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio

dovrebbe considerarsi ormai esecutiva. La decisione impugnata, con cui

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è infatti legittima.

Non solo

infatti i contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta di collaborazione

dell’11 gennaio 2012, con la quale l’autorità fiscale gli aveva sottoposto il

calcolo delle entrate e delle uscite da cui risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria. Ancora, dopo che l’Ufficio ha notificato loro la tassazione

d’ufficio, con decisione di tassazione del 22 febbraio 2012, indicando chiaramente

nella motivazione a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di

un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, i contribuenti si sono

limitati a reagire comunicando che, a causa dell’imminente ricovero in ospedale

del marito, avrebbero inoltrato i documenti richiesti al suo rientro. Infine,

quando l’Ufficio gli ha nuovamente ricordato a quali condizioni è possibile

impugnare una tassazione d’ufficio, attribuendogli un ulteriore termine a tal

fine, non hanno neppure risposto.

In tal

modo, essi hanno lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.

In simili

circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione

d’ufficio.

2.6

In tale

contesto, la (nuova) argomentazione dei ricorrenti, secondo cui la documentazione

richiesta dall’autorità di tassazione sarebbe stata tempestivamente consegnata

ma purtroppo inspiegabilmente smarrita, è del tutto irrilevante. Secondo la regola

universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto

privato sia in diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359).

Ora, non

solo gli insorgenti non hanno minimamente provato di aver trasmesso la

documentazione all’autorità fiscale, ma non hanno neppure allegato al ricorso tutto

quanto aveva richiesto ripetutamente l’Ufficio. Nello scritto del 3 giugno

2012, replicando alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al loro ricorso, si

sono limitati a ribadire di avere tempestivamente consegnato allo sportello i

documenti richiesti, ma che gli stessi sarebbero stati inspiegabilmente

smarriti, chiedendo infine un aiuto concreto e “non un giudizio/sentenza per

capire chi abbia ragione”.

Al

ricorso hanno allegato tuttavia solo una pagina del rogito di compravendita

della casa, in cui si illustrano le modalità di pagamento del prezzo, ed un

conteggio da loro allestito in merito alla provenienza dei finanziamenti. Per

quanto concerne in particolare i pretesi mutui, non è stata offerta alcuna

documentazione.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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