80.2012.105
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, requisiti, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo
15 ottobre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.105
Data decisione, Autorità:
15.10.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, requisiti, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.105
80.2012.106
Lugano
15 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 maggio 2012 contro la decisione del 16
maggio 2012 in materia di IC/IFD 2010.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2010 i coniugi RI 1 esponevano un reddito imponibile
globale pari a fr. 56'497.–.
L’11
gennaio 2012 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna invitava i contribuenti
ad inoltrare osservazioni in merito al calcolo dell’entrate /uscite allestito
per l’anno 2010, dal quale risultava una insufficiente disponibilità
finanziaria per il sostentamento, con l’avviso che in mancanza di riscontri
avrebbe emanato la tassazione d’ufficio.
B. Non avendo i contribuenti dato seguito
alla richiesta dell’Ufficio di tassazione, quest’ultimo in data 22 febbraio
2012 procedeva con l’allestimento della tassazione d’ufficio (per
apprezzamento) e commisurava il reddito imponibile dei coniugi RI 1 in fr. 121'500.– per l’IC ed in fr. 126'700.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo
aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 100'000.– a titolo di
“prestazioni valutabili in denaro o reddito da altra fonte stabiliti per
insufficienza di disponibilità finanziaria”.
Ai
contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la
decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed
avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 1°
marzo 2012, nel quale comunicavano che, a causa di un imminente ricovero in
ospedale, avrebbero inoltrato i giustificativi richiesti al rientro.
L’autorità
fiscale, con lettera raccomandata del 22 marzo 2012 invitava per la seconda
volta i contribuenti a far pervenire entro il 13 aprile 2012 i documenti a sostegno
dei dati dichiarati e a completare il reclamo da loro interposto, ritenuto che
quest’ultimo non era conforme ai requisiti minimi prescritti dalla
legge.
Nella
missiva suddetta, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di
inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Entro il
termine fissato, i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità
fiscale, con decisione del 16 maggio 2012, dichiarava irricevibile il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugiRI 1RI 1 asseriscono di aver consegnato brevi manu la documentazione
richiesta presso l’Ufficio di tassazione e che la stessa inspiegabilmente sarebbe
stata smarrita.
Chiedono
al contempo un aiuto concreto e di tenere conto della loro buona fede.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a
torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato
dai contribuenti, argomentando sostanzialmente che quest’ultimo non era
conforme ai requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito
un termine per sanarlo, i reclamanti avevano fornito la prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio.
2.2
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
2.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122.
I 70 consid. 1c).
2.4
Il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per
il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di
inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto
ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone
l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
2.5
Tornando
al caso in esame, quand’anche gli insorgenti avessero inoltrato la documentazione
completa con il ricorso a questa Camera, nondimeno la tassazione d’ufficio
dovrebbe considerarsi ormai esecutiva. La decisione impugnata, con cui
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è infatti legittima.
Non solo
infatti i contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta di collaborazione
dell’11 gennaio 2012, con la quale l’autorità fiscale gli aveva sottoposto il
calcolo delle entrate e delle uscite da cui risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria. Ancora, dopo che l’Ufficio ha notificato loro la tassazione
d’ufficio, con decisione di tassazione del 22 febbraio 2012, indicando chiaramente
nella motivazione a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di
un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, i contribuenti si sono
limitati a reagire comunicando che, a causa dell’imminente ricovero in ospedale
del marito, avrebbero inoltrato i documenti richiesti al suo rientro. Infine,
quando l’Ufficio gli ha nuovamente ricordato a quali condizioni è possibile
impugnare una tassazione d’ufficio, attribuendogli un ulteriore termine a tal
fine, non hanno neppure risposto.
In tal
modo, essi hanno lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva.
In simili
circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione
d’ufficio.
2.6
In tale
contesto, la (nuova) argomentazione dei ricorrenti, secondo cui la documentazione
richiesta dall’autorità di tassazione sarebbe stata tempestivamente consegnata
ma purtroppo inspiegabilmente smarrita, è del tutto irrilevante. Secondo la regola
universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto
privato sia in diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359).
Ora, non
solo gli insorgenti non hanno minimamente provato di aver trasmesso la
documentazione all’autorità fiscale, ma non hanno neppure allegato al ricorso tutto
quanto aveva richiesto ripetutamente l’Ufficio. Nello scritto del 3 giugno
2012, replicando alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al loro ricorso, si
sono limitati a ribadire di avere tempestivamente consegnato allo sportello i
documenti richiesti, ma che gli stessi sarebbero stati inspiegabilmente
smarriti, chiedendo infine un aiuto concreto e “non un giudizio/sentenza per
capire chi abbia ragione”.
Al
ricorso hanno allegato tuttavia solo una pagina del rogito di compravendita
della casa, in cui si illustrano le modalità di pagamento del prezzo, ed un
conteggio da loro allestito in merito alla provenienza dei finanziamenti. Per
quanto concerne in particolare i pretesi mutui, non è stata offerta alcuna
documentazione.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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