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Decisione

80.2012.107

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, contributi per opere di premunizione e bonifica, ripari contro la caduta di sassi, miglioria

15 ottobre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziata, è proprietaria, fra l’altro, di una casa bifamiliare a __________ (mapp.

__________).

Nella

dichiarazione fiscale 2010, la contribuente attribuiva all’immobile un valore

di stima ufficiale di fr. 521'565.– ed un reddito immobiliare di fr. 9'100.–. Da

quest’ultimo importo chiedeva poi la deduzione di spese di gestione e manutenzione

per un importo totale di fr. 19'315.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 17 gennaio 2012, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua casa bifamiliare in

fr. 5'500.– (l’altra metà era già stata tassata all’ex marito), mentre

ammetteva in deduzione spese di manutenzione nella limitata misura di fr. 1'375.–

per l’IC (pari al 25% del reddito immobiliare) e di fr. 1'100.– per l’IFD (pari

al 20% del reddito immobiliare). Nella motivazione allegata, l’autorità

spiegava che “sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una

miglioria o investimento”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2012, nel

quale precisava di avere versato al Comune di __________ un importo di fr. 15'000.–,

a titolo di contributi di miglioria, per opere di premunizione contro la caduta

di massi e di alberi che “non aumentano per niente il valore dello stabile, ma

ne rendono semplicemente possibile l’abitabilità”.

Con

decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con

la seguente motivazione:

I

contributi di miglioria versati dal proprietario dell’immobile per strade, marciapiedi,

soglie e canalizzazioni, depurazioni delle acque, erogazione di acqua, gas e

elettricità, antenne televisive e collettive, ecc. non sono deducibili.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di

poter dedurre dal reddito imponibile i contributi di miglioria versati al

Comune di __________, per un importo di fr. 15'000.–.

La

ricorrente ribadisce anzitutto che le opere di premunizione non hanno aumentato

il valore della sua casa, ma lo hanno addirittura diminuito, come dimostra il

nuovo valore di stima ufficiale. Precisa quindi che nel caso specifico i

contributi “fanno riferimento alla legge sui territori soggetti a pericoli

naturali, e portano unicamente alla sicurezza dell’abitazione e a nessun altro

miglioramento”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC

(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del

24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

·

al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito

lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale,

l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·

al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito

lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale,

l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato

in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

1.3.

La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa

vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in

parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese

effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione

e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della

Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione

della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione

deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare

n. 7/2010 dell’aprile 2011).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, oggetto di discussione è esclusivamente l’importo di fr. 15'000.–,

versato al Comune di __________ a titolo di contributi di miglioria per opere

di premunizione contro i pericoli naturali (caduta di massi e di alberi). La

ricorrente chiede di poterlo dedurre dal suo reddito imponibile, qualificandolo

quale tipico costo di manutenzione, volto unicamente a preservare lo stato e l’abitabilità

del suo immobile. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione,

secondo cui i contributi di miglioria versati nell’ambito di lavori di

premunizione e di bonifica del territorio rappresentano in ogni caso costi di investimento,

suscettibili di aumentare il valore degli immobili.

2.2

Il contributo di miglioria

rappresenta una partecipazione del privato alle spese per opere o impianti

eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse

generale. Esso viene posto a carico di persone o gruppi di persone cui le opere

o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Il contributo,

commisurato al costo dell’opera e ripartito fra gli interessati in proporzione

allo specifico vantaggio di ciascuno, rientra nella categoria dei tributi causali,

poiché, a differenza dell’imposta, presuppone una prestazione da parte dell’ente

pubblico (Scolari, Tasse e

contributi di miglioria, Bellinzona 2005, p. 80).

Secondo l’art. 3 cpv. 1 della

Legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM; RL 7.3.3.1), danno in

particolare luogo a contributi di miglioria le opere di urbanizzazione generale

e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di

bonifica dei fondi (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).

2.3

Da un profilo strettamente

fiscale, questa Camera ha già avuto modo di affermare che i contributi

prelevati dal Comune per la costruzione di impianti di evacuazione e

depurazione, oppure per la costruzione di una strada, hanno carattere di costi

di investimento, e non di spese di manutenzione dell’immobile, poiché destinati

a finanziarie costruzioni che apportano un maggior valore al fondo (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano

1996, p. 262). Non ha invece mai avuto occasione di chinarsi sui contributi

per opere di premunizione e di bonifica, tra le quali si annoverano in

particolare proprio i ripari contro la caduta di sassi (Scolari, op. cit., p. 94), oggetto della presente procedura.

Da qui la motivazione generica, ma comunque non tale da pregiudicare o rendere più difficile

l’esercizio dei diritti della ricorrente, allegata alla decisione su reclamo

impugnata.

2.4

Ora, l’opera di premunizione eseguita dal Comune di __________ – inserita

nell’ambito della procedura prevista dalla Legge sui territori soggetti a

pericoli naturali (LTPnat; RL 7.1.1.2) – consisteva essenzialmente nell’edificazione di un sistema di

reti paramassi, allo scopo di mitigare e riportare attorno a limiti accettabili

“il rischio di caduta di sassi e pietrame”, completata da puntuali

lavori di pulizia, spurgo e taglio alberi (cfr. Messaggio municipale n.

2881.

del 10 novembre 2005, “Opere di premunizione contro la caduta massi”, p. 3).

La proprietà della ricorrente, come d’altronde tutti i fondi adiacenti, ha pertanto

tratto un evidente vantaggio particolare da tale opera, che ne ha sensibilmente

migliorato lo stato di sicurezza,

eliminando inconvenienti ed oneri che prima incombevano agli stessi proprietari.

Alla

stessa stregua di una nuova strada o di un nuovo impianto di evacuazione

e depurazione, l’opera di premunizione qui in discussione ha di tutta evidenza apportato

un incremento di valore a tutti gli immobili della zona. Dall’incarto fiscale

non risulta peraltro che la contribuente abbia contestato

l’assoggettamento del suo mappale al contributo di miglioria. Anche per questa

ragione, proprio perché l’aumento di valore non è stato gratuito, ma ha

richiesto il pagamento di un corrispettivo da parte della proprietaria, si

giustifica la qualifica dei contributi quali costi di investimento ai sensi

dell’art. 134 cpv. 1 LT. L’incremento di valore dell’immobile

dovuto alle opere pubbliche è, infatti, riconducibile, in ultima analisi, a

prestazioni della stessa proprietaria.

2.5

Non può invece

essere condiviso l’argomento tratto dalla diminuzione del valore di stima

ufficiale. Certo, in occasione dell’aggiornamento particolare della stima (art.

8.

della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; RL 10.2.9.1), effettuato

dopo la conclusione delle opere di premunizione, la valutazione dell’immobile

della ricorrente è passata da fr. 521'565.– a fr. 414'549.–. Non

bisogna però trascurare il fatto che i valori metrici dell’edificio e del

terreno sono rimasti gli stessi, mentre la diminuzione del valore globale di

stima è verosimilmente riconducibile all’entrata in vigore del nuovo piano

regolatore della città di __________ e alla creazione di una cosiddetta “zona

sospesa”, che ha di fatto aumentato la superficie di terreno “rimanente” da 598

mq a 1'259 mq.

In ogni

caso, senza le opere di premunizione descritte sopra, il valore dell’immobile

sarebbe certamente inferiore a quello attuale. Del resto, secondo la Legge

sui contributi di miglioria, il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da

ritenersi presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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