80.2012.107
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, contributi per opere di premunizione e bonifica, ripari contro la caduta di sassi, miglioria
15 ottobre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.107
Data decisione, Autorità:
15.10.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, contributi per opere di premunizione e bonifica, ripari contro la caduta di sassi, miglioria
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 3 cpv. 7 LCM
art. 31 cpv. 2 LT
art. 32 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.107
80.2012.108
Lugano
15 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 giugno 2012 contro la decisione del 2
maggio 2012 in materia di IC 2010.
Fatti
A. RI 1,
divorziata, è proprietaria, fra l’altro, di una casa bifamiliare a __________ (mapp.
__________).
Nella
dichiarazione fiscale 2010, la contribuente attribuiva all’immobile un valore
di stima ufficiale di fr. 521'565.– ed un reddito immobiliare di fr. 9'100.–. Da
quest’ultimo importo chiedeva poi la deduzione di spese di gestione e manutenzione
per un importo totale di fr. 19'315.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 17 gennaio 2012, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua casa bifamiliare in
fr. 5'500.– (l’altra metà era già stata tassata all’ex marito), mentre
ammetteva in deduzione spese di manutenzione nella limitata misura di fr. 1'375.–
per l’IC (pari al 25% del reddito immobiliare) e di fr. 1'100.– per l’IFD (pari
al 20% del reddito immobiliare). Nella motivazione allegata, l’autorità
spiegava che “sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una
miglioria o investimento”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2012, nel
quale precisava di avere versato al Comune di __________ un importo di fr. 15'000.–,
a titolo di contributi di miglioria, per opere di premunizione contro la caduta
di massi e di alberi che “non aumentano per niente il valore dello stabile, ma
ne rendono semplicemente possibile l’abitabilità”.
Con
decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con
la seguente motivazione:
I
contributi di miglioria versati dal proprietario dell’immobile per strade, marciapiedi,
soglie e canalizzazioni, depurazioni delle acque, erogazione di acqua, gas e
elettricità, antenne televisive e collettive, ecc. non sono deducibili.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di
poter dedurre dal reddito imponibile i contributi di miglioria versati al
Comune di __________, per un importo di fr. 15'000.–.
La
ricorrente ribadisce anzitutto che le opere di premunizione non hanno aumentato
il valore della sua casa, ma lo hanno addirittura diminuito, come dimostra il
nuovo valore di stima ufficiale. Precisa quindi che nel caso specifico i
contributi “fanno riferimento alla legge sui territori soggetti a pericoli
naturali, e portano unicamente alla sicurezza dell’abitazione e a nessun altro
miglioramento”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del
24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:
·
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale,
l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
·
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale,
l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.3.
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa
vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in
parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese
effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione
e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della
Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione
della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione
deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare
n. 7/2010 dell’aprile 2011).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, oggetto di discussione è esclusivamente l’importo di fr. 15'000.–,
versato al Comune di __________ a titolo di contributi di miglioria per opere
di premunizione contro i pericoli naturali (caduta di massi e di alberi). La
ricorrente chiede di poterlo dedurre dal suo reddito imponibile, qualificandolo
quale tipico costo di manutenzione, volto unicamente a preservare lo stato e l’abitabilità
del suo immobile. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione,
secondo cui i contributi di miglioria versati nell’ambito di lavori di
premunizione e di bonifica del territorio rappresentano in ogni caso costi di investimento,
suscettibili di aumentare il valore degli immobili.
2.2
Il contributo di miglioria
rappresenta una partecipazione del privato alle spese per opere o impianti
eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse
generale. Esso viene posto a carico di persone o gruppi di persone cui le opere
o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Il contributo,
commisurato al costo dell’opera e ripartito fra gli interessati in proporzione
allo specifico vantaggio di ciascuno, rientra nella categoria dei tributi causali,
poiché, a differenza dell’imposta, presuppone una prestazione da parte dell’ente
pubblico (Scolari, Tasse e
contributi di miglioria, Bellinzona 2005, p. 80).
Secondo l’art. 3 cpv. 1 della
Legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM; RL 7.3.3.1), danno in
particolare luogo a contributi di miglioria le opere di urbanizzazione generale
e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di
bonifica dei fondi (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).
2.3
Da un profilo strettamente
fiscale, questa Camera ha già avuto modo di affermare che i contributi
prelevati dal Comune per la costruzione di impianti di evacuazione e
depurazione, oppure per la costruzione di una strada, hanno carattere di costi
di investimento, e non di spese di manutenzione dell’immobile, poiché destinati
a finanziarie costruzioni che apportano un maggior valore al fondo (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano
1996, p. 262). Non ha invece mai avuto occasione di chinarsi sui contributi
per opere di premunizione e di bonifica, tra le quali si annoverano in
particolare proprio i ripari contro la caduta di sassi (Scolari, op. cit., p. 94), oggetto della presente procedura.
Da qui la motivazione generica, ma comunque non tale da pregiudicare o rendere più difficile
l’esercizio dei diritti della ricorrente, allegata alla decisione su reclamo
impugnata.
2.4
Ora, l’opera di premunizione eseguita dal Comune di __________ – inserita
nell’ambito della procedura prevista dalla Legge sui territori soggetti a
pericoli naturali (LTPnat; RL 7.1.1.2) – consisteva essenzialmente nell’edificazione di un sistema di
reti paramassi, allo scopo di mitigare e riportare attorno a limiti accettabili
“il rischio di caduta di sassi e pietrame”, completata da puntuali
lavori di pulizia, spurgo e taglio alberi (cfr. Messaggio municipale n.
2881.
del 10 novembre 2005, “Opere di premunizione contro la caduta massi”, p. 3).
La proprietà della ricorrente, come d’altronde tutti i fondi adiacenti, ha pertanto
tratto un evidente vantaggio particolare da tale opera, che ne ha sensibilmente
migliorato lo stato di sicurezza,
eliminando inconvenienti ed oneri che prima incombevano agli stessi proprietari.
Alla
stessa stregua di una nuova strada o di un nuovo impianto di evacuazione
e depurazione, l’opera di premunizione qui in discussione ha di tutta evidenza apportato
un incremento di valore a tutti gli immobili della zona. Dall’incarto fiscale
non risulta peraltro che la contribuente abbia contestato
l’assoggettamento del suo mappale al contributo di miglioria. Anche per questa
ragione, proprio perché l’aumento di valore non è stato gratuito, ma ha
richiesto il pagamento di un corrispettivo da parte della proprietaria, si
giustifica la qualifica dei contributi quali costi di investimento ai sensi
dell’art. 134 cpv. 1 LT. L’incremento di valore dell’immobile
dovuto alle opere pubbliche è, infatti, riconducibile, in ultima analisi, a
prestazioni della stessa proprietaria.
2.5
Non può invece
essere condiviso l’argomento tratto dalla diminuzione del valore di stima
ufficiale. Certo, in occasione dell’aggiornamento particolare della stima (art.
8.
della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; RL 10.2.9.1), effettuato
dopo la conclusione delle opere di premunizione, la valutazione dell’immobile
della ricorrente è passata da fr. 521'565.– a fr. 414'549.–. Non
bisogna però trascurare il fatto che i valori metrici dell’edificio e del
terreno sono rimasti gli stessi, mentre la diminuzione del valore globale di
stima è verosimilmente riconducibile all’entrata in vigore del nuovo piano
regolatore della città di __________ e alla creazione di una cosiddetta “zona
sospesa”, che ha di fatto aumentato la superficie di terreno “rimanente” da 598
mq a 1'259 mq.
In ogni
caso, senza le opere di premunizione descritte sopra, il valore dell’immobile
sarebbe certamente inferiore a quello attuale. Del resto, secondo la Legge
sui contributi di miglioria, il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da
ritenersi presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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