80.2012.111
Deduzioni: oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, limite massimo, aumento per contribuenti che non pagano contributi previdenziali, contributi di 88 franchi in un anno spese per malat
27 dicembre 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2012.111
Data decisione, Autorità:
27.12.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, limite massimo, aumento per contribuenti che non pagano contributi previdenziali, contributi di 88 franchi in un anno
spese per malattia e infortunio, terapie alternative, solo con prescrizione medica o di un naturopata riconosciuto
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 33 cpv. 1 let. h LIFD
art. 212 cpv. 1 LIFD
art. 32 cpv. 1 let. g LT
art. 32 cpv. 1 let. i LT
Incarti n.
80.2012.111
80.2012.112
Lugano
27 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 giugno 2012 contro la decisione del 9
maggio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. Nel
periodo fiscale 2010, RI 1 era pensionato mentre la moglie RI 2 ha percepito l’indennità di disoccupazione fino al mese di giugno.
Nella
dichiarazione fiscale, i contribuenti facevano valere, fra l’altro, la
deduzione di fr. 14'600.– per oneri assicurativi e interessi di capitali a
risparmio. Inoltre, chiedevano la deduzione di spese di malattia e infortunio
nella misura di fr. 4'013.– e per disabilità nella misura di fr. 1'300.–. Le
prime erano costituite da una serie di spese non coperte dall’assicurazione
contro le malattie (fr. 1'432.–), dalla franchigia pagata alla cassa malati
(fr. 578.80) e dalle partecipazioni alle spese assicurate (fr. 700.–) e da
diversi altri costi per farmaci e trattamenti non riconosciuti; per le spese di
disabilità, sull’apposito modulo 6.1 era indicato che la moglie era affetta da “Makula
degenerativa umida” e che necessitava pertanto di “assistenza per spostamenti”
e di “attrezzi speciali”.
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 21 marzo 2012, l’RS
1 di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 88'000.– per l’IC e per
l’IFD. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolar modo
ridotto a fr. 10'300.– la deduzione per oneri assicurativi e interessi di
capitali a risparmio, adducendo che si trattava dell’importo massimo ammesso in
presenza di contributi al 2° Pilastro; aveva inoltre negato la deduzione delle
spese per malattia e disabilità, argomentando che, nel primo caso, si trattava
di “spese non riconosciute come tali dalle casse malati” e, nel secondo caso,
che erano ammesse in deduzione solo le spese “per persone disabili (assegno
Grande Invalido)”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2012,
nel quale contestavano il calcolo dell’imponi-bile, con riferimento alle deduzioni
non ammesse. Per quanto concerne gli oneri assicurativi, argomentavano che la
moglie aveva raggiunto l’età della pensione e pertanto “la banca non accettava
più il solito versamento del terzo pilastro”, sicché ritenevano di aver diritto
alla deduzione dell’importo più elevato. Quanto alle spese per malattia,
sottolineavano di aver sopportato parecchi costi per cure e farmaci non coperti
dall’assicurazione. Infine, riproponevano la richiesta di deduzione delle spese
per disabilità, a causa dei problemi di vista della moglie.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 maggio 2012. In relazione alla prima censura, rilevava che la deduzione massima per oneri assicurativi era
ammessa solo se il contribuente non versa contributi né al 2° né al 3° Pilastro,
mentre nella fattispecie l’assicurazione contro la disoccupazione aveva versato
contributi alla previdenza professionale per la moglie. Per quanto concerne i
costi di malattia, argomentava che erano deducibili solo quelli riconosciuti
dalla cassa malati, sicché erano esclusi in particolare terapie alternative e
soggiorni all’estero. Infine, osservava che le spese per disabilità erano state
ammesse a torto in periodi precedenti.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente
la deduzione degli oneri assicurativi, nella misura di fr. 14'600.–, come pure
dei costi per malattia e per disabilità. Con riferimento al primo aspetto, gli
insorgenti censurano che gli venga negata la deduzione di un importo di fr.
4'300.– per il solo fatto che dall’indennità di disoccupazione della moglie è
stato trattenuto un importo di fr. 88.– per contributi alla previdenza professionale.
Per le spese di malattia, argomentano che nei periodi fiscali precedenti gli
sono state riconosciute senza discussione, comprese quelle non assicurate.
Infine, per le spese per disabilità, allegano un formulario consegnato loro
dall’Ufficio di tassazione e firmato dal medico curante.
Diritto
1. 1.1.
Il primo
tema sollevato dai ricorrenti concerne la deduzione degli oneri assicurativi e
degli interessi dei capitali a risparmio. L’autorità fiscale ha infatti negato
ai ricorrenti la deduzione supplementare prevista dalla legge per i casi in cui
i contribuenti hanno versato contributi al 2° Pilastro o al 3° Pilastro A.
1.2.
Per
l’imposta cantonale, secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti
dal reddito i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita,
contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro
gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e
delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una
somma globale
·
di 10’300.-- franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica e
·
di 5’200.-- franchi per gli altri contribuenti.
Per i
contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale
e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono
aumentate di 4’300.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
di 2’100.-- franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda
frase LT).
1.3.
Ai fini
del calcolo dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti,
premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in
quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1,
contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a
concorrenza di una somma globale di:
·
3’300 franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica;
·
1’700 franchi per gli altri contribuenti
(art. 212
cpv. 1 prima frase LIFD);
Queste
somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi
ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè al 2° e
al 3° Pilastro A; cfr. art. 212 cpv. 1 seconda frase LIFD).
Tali
somme sono aumentate di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui
il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 213
capoverso 1 lettere a o b (art. 212 cpv. 1 terza frase LIFD).
1.4.
La
deduzione in questione persegue un duplice fine: da un lato, un obiettivo di
politica familiare; dall’altro, uno di incentivo alla previdenza individuale.
Pertanto, la misura della deduzione dipende sia dalla situazione familiare sia
dall’esistenza di altre misure di previdenza. A quest’ultimo riguardo, la
deduzione supplementare è concessa se il contribuente non ha altre misure di
previdenza professionale, cioè del 2° Pilastro o del 3° Pilastro A che gli è
assimilato. Mentre il contribuente che paga contributi all’AVS ha dunque
diritto alla deduzione supplementare, quando il reddito dell’attività lucrativa
è assicurato nel quadro del 2° Pilastro o del 3° Pilastro A (per esempio per
l’indipendente), il diritto alla deduzione supplementare viene meno. Lo stesso
si verifica se uno dei coniugi beneficia di misure di previdenza professionale,
dal momento che la legge considera la coppia come un unico contribuente (cfr. Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 85
ad art. 33 LIFD, p. 553).
1.5.
Nella
fattispecie, i ricorrenti lamentano che, per il solo fatto che dall’indennità
di disoccupazione versata alla moglie nei primi mesi del 2010 è stato
trattenuto un importo di 88 franchi per contributi al 2° Pilastro, gli viene
negata la deduzione supplementare per gli oneri assicurativi e gli interessi di
capitali a risparmio.
La legge
non considera la misura dei contributi versati al 2° e al 3° Pilastro, ma si
limita a far dipendere la concessione della deduzione supplementare dalla circostanza
che non ve ne siano stati.
Se si
considera la ratio della deduzione supplementare, non si possono
tuttavia non condividere le perplessità degli insorgenti, ai quali, per effetto
degli irrisori contributi previdenziali pagati, viene negato un vantaggio
fiscale di proporzioni certamente maggiori. Infatti, se non vi fosse stato il
versamento dei contributi in discussione, essi avrebbero beneficiato di una
deduzione ulteriore di 1'650 franchi per l’IFD e di ben 4'300 franchi per l’IC.
Anche
tenendo conto del fatto che i contributi al 2° Pilastro sono versati sia dal
datore di lavoro sia dal dipendente, sicché nel caso concreto la cassa
disoccupazione avrà a sua volta contribuito al finanziamento della previdenza
professionale della contribuente, la situazione che ne risulta non è
soddisfacente, tanto più che il marito era già in pensione.
1.6.
Una
soluzione equa e praticabile consiste nell’ammettere almeno metà della deduzione
supplementare. Ai ricorrenti sarà pertanto concessa una deduzione di ulteriori
fr. 825.– per l’IFD e di fr. 2'150.– per l’IC.
Considerandi
2.
2.1.
Un’ulteriore
contestazione si riferisce alle spese per malattia. I ricorrenti chiedono di
poter dedurre la franchigia dell’assicurazio-ne contro le malattie, le
partecipazioni ai costi e i costi non assicurati, oltre ad una serie di altre
spese per vari trattamenti, per un ammontare complessivo di fr. 8'365.–.
Dedotta la franchigia (fiscale) di fr. 4'352.–, rimaneva un importo deducibile
di fr. 4'013.–.
L’autorità
di tassazione ha invece ammesso solo la franchigia dell’assicurazione malatia e
la partecipazione ai costi, per complessivi fr. 1'109.–, oltre alle spese per
trattamenti dentari, raggiungendo un totale di fr. 1'705.–, importo ampiamente
inferiore alla franchigia del 5%.
2.2
In virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,
quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una
franchigia determinata dal diritto cantonale.
L’art. 33
cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso
principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa
disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1
lett. i LT, secondo cui le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32.
2.3
Secondo
la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 31 agosto 2005, rientrano nelle spese di malattia e infortunio le spese per le cure mediche,
ossia i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute
corporale o psichica, in particolare i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni, le apparecchiature mediche, gli occhiali e le
lenti a contatto, le terapie, le misure di disintossicazione da stupefacenti
ecc. Non costituiscono spese di malattia e infortunio, bensì spese di
mantenimento ordinario non deducibili, per es. le spese che superano il costo
delle misure usuali e indispensabili, né le spese destinate alla prevenzione (ad es. abbonamento a un centro di fitness). La Circolare precisa inoltre che sia le spese
dei trattamenti ormonali, sia quelle dovute a inseminazioni artificiali o a
fecondazioni in vitro, sono riconosciute come spese di malattia deducibili.
2.4
Anche
ammettendo tutte le spese non assicurate conformemente alla LAMal e alla LCA,
il totale dei costi ammessi ammonterebbe a soli fr. 3'041.55 e, pur aggiungendo
le spese del dentista già riconosciute dall’Ufficio di tassazione (fr. 427.–),
sarebbe così ancora inferiore alla franchigia del 5% del reddito imponibile determinante,
che corrisponde a fr. 4'493.– per l’IC e a fr. 4'746.– per l’IFD.
Gli altri
costi indicati si riferiscono a terapie alternative (in particolare yoga e
ayurveda) e, soprattutto, ad un soggiorno di una settimana in una clinica di __________.
A parte il fatto che una buona parte dei costi indicati separatamente sul
modulo 6 (Spese per malattia e infortunio) sembrano essere già compresi fra
quelli indicati dall’assicuratore malattia come “costi non assicurati
conformemente alla LAMal e alla LCA” (p. es. la terapia ayurvedica del dott. __________
per fr. 490.– compare sia fra le spese non assicurate sia nell’elenco
aggiuntivo sul modulo 6), si deve ammettere che non si tratta di costi deducibili.
Infatti,
secondo la già menzionata circolare dell’AFC, le spese per soggiorni di cura e
di convalescenza prescritti dal medico sono considerate spese di malattia
purché i relativi costi superino le spese di mantenimento ordinario (ossia
almeno le spese di vitto) alle quali la persona avrebbe comunque dovuto far
fronte nella propria economia domestica. Nel caso del soggiorno a __________,
non è stata documentata alcuna prescrizione medica, sicché la decisione
dell’Ufficio di tassazione non può essere contestata.
Per
quanto concerne le altre spese, in particolare quelle per la terapia ayurvedica
e yoga, va rilevato che la circolare dell’AFC ammette che non sia più possibile avvalersi della prescrizione medica (tradizionale)
quale criterio necessario per il riconoscimento delle spese di malattia
deducibili, “in considerazione dell’ambito
conflittuale tra medicina tradizionale e medicina naturale”. La deduzione di
tali costi presuppone comunque che la cura sia stata “prescritta da un
naturopata riconosciuto”. Anche a questo proposito, non essendo stata
documentata una simile prescrizione, deve essere condivisa la decisione
impugnata, che ha negato la deduzione dei costi in questione.
2.5
Su questo
punto il ricorso è conseguentemente respinto.
3.
3.1.
Gli
insorgenti chiedono infine la deduzione di spese per disabilità, nella misura
di fr. 1'300.–, in relazione alla degenerazione maculare da cui è affetta la
moglie.
3.2
In virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del
contribuente o delle persone disabili ai sensi della
legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese per malattia e infortunio,
nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla modifica legislativa in
vigore dal 1° gennaio 2005, non
va più presa in considerazione alcuna franchigia.
L’art. 33
cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma
lo stesso principio.
La stessa
disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1
lett. l LT.
L’art. 2
cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:
Ai sensi
della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una
deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende
difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana,
d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un
perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.
3.3
Secondo
la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 31 agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di
prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI),
i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20
dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),
dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro
gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992
sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter
LAVS, 11 LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità
può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite
del questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate
spese per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e
non costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio,
abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a rotelle
da competizione o l’installazione di una piscina).
3.4
La
circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per
determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie,
statuendo quanto segue (cap. 4.4, p. 10):
Al posto
delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere
una deduzione forfetaria annua del seguente importo:
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-
A prescindere
dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere
una deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:
- i non
udenti;
- i
nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.
La stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del
gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., pag. 21):
La deduzione di questi forfait è subordinata alla
presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per
il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non
udente o di nefropatico che necessita di dialisi).
Sia la circolare federale che
quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera e allo spirito
dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, rispettivamente
dell’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
3.5
È
perlomeno dubbio che la degenerazione maculare di cui soffre la ricorrente
rientri nella nozione di disabilità. Come sottolinea la circolare dell’AFC,
infatti, deficienze leggere, come nel caso di una debolezza della vista o
dell’udito che possono essere facilmente eliminate grazie a semplici mezzi
ausiliari (occhiali o apparecchio acustico), non rientrano nella nozione di
disabilità.
A
prescindere da tale questione, è determinante la circostanza che i contribuenti
non abbiano in alcun modo comprovato le spese sostenute a causa della pretesa
disabilità. In particolare, non hanno fornito alcuna spiegazione del calcolo
mediante il quale sono pervenuti all’importo di fr. 1'300.– chiesto in
deduzione. Come visto, deduzioni forfetarie sono previste solo per i beneficiari
di assegni per grandi invalidi, per i non udenti e per i nefropatici.
3.6
Anche su
questo aspetto il ricorso è pertanto respinto.
4.
Il
ricorso è accolto limitatamente alla deduzione degli oneri assicurativi e degli
interessi di capitali a risparmio. La tassa di giustizia e le spese processuali
sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in misura proporzionale alla loro
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 maggio 2012 è riformata nel senso
che è concessa una deduzione per oneri assicurativi ed interessi di capitali a
risparmio di ulteriori fr. 825.– per l’IFD e di fr. 2'150.– per l’IC.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 900.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 600.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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