80.2012.114
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, requisiti, successiva richiesta di documentazione rimasta inevasa, ricorso ricevibile
26 novembre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.114
Data decisione, Autorità:
26.11.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, requisiti, successiva richiesta di documentazione rimasta inevasa, ricorso ricevibile
RECLAMO
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.114
80.2012.115
Lugano
26 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 giugno 2012 contro la decisione del 17
maggio 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. La RI
1 è una società, con sede a __________, il cui scopo consiste, in particolare,
nella consulenza, la progettazione e la fornitura di impianti per l’industria
alimentare, cosmetica, farmaceutica, parasanitaria e affini.
Non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2009, con decisione
dell’8 agosto 2011 l’RS 1 (UTPG) le notificava la tassazione d’ufficio IC/IFD
2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 100'000.– ed il
capitale imponibile in fr. 120'000.–. Nella motivazione, l’autorità attirava
l’attenzione della contribuente sul tenore degli articoli 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD, secondo cui “il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta” e “il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Pertanto, se
al reclamo non fossero stati allegati almeno il bilancio e il conto economico,
un eventuale reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. Il
24 agosto 2011, la RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione
d’ufficio, allegando il bilancio ed il conto economico.
Il 3
aprile 2012 l’autorità di tassazione si rivolgeva alla reclamante,
attribuendole un termine di venti giorni per produrre diversi documenti, in
particolare dettagli di conti. La lettera si concludeva con l’avvertimento
secondo cui, qualora non avesse ricevuto tutta la documentazione richiesta,
l’Ufficio di tassazione avrebbe evaso il reclamo “riprendendo tutti i costi non
documentati” e aggiungendo “all’utile la fattura di fr. 12'500.– non
contabilizzata nei ricavi”.
Entro il
termine attribuito alla reclamante, l’autorità non riceveva alcuna risposta.
C. Con
decisione del 17 maggio 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,
con la seguente motivazione:
In
data 8 agosto 2011 è stata emessa la tassazione d’ufficio.
In
data 24 agosto 2011, la spettabile __________ SA ha interposto reclamo.
Con
nostra raccomandata del 3 aprile 2012 vi abbiamo diffidati a volerci fornire
entro il 23 aprile 2012 determinati documenti, pena la non deducibilità dei
costi che non fossero stati documentati.
Non
avendo ricevuto alcuna documentazione entro il termine assegnato, il vostro
reclamo del 24 agosto 2011 viene respinto.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede che
l’imposta sia calcolata sulla base del bilancio e del conto economico
inoltrati. Al ricorso allega la documentazione a suo tempo richiesta dall’UTPG,
precisando di essere sempre stata in grado di presentarla, ma di aver
“sollecitato un incontro presso l’Ufficio di tassazione per meglio dettagliare
la [sua] attività”.
E. Nelle
sue osservazioni del 27 giugno 2012, l’UTPG propone di dichiarare irricevibile
il ricorso. Contesta in particolar modo l’affermazione della ricorrente di aver
sollecitato un incontro nel corso della procedura di reclamo. Contattato
telefonicamente dal rappresentante contrattuale della contribuente, il
funzionario incaricato lo aveva invitato a trasmettergli la documentazione richiesta
prima di fissare un’audizione. La mancata collaborazione ha pertanto impedito
all’Ufficio di tassazione di verificare i costi risultanti dal conto economico.
In via
subordinata, esaminata la documentazione prodotta con il ricorso, l’UTPG
propone di definire l’utile imponibile in fr. 15'536.– ed il capitale
imponibile in fr. 45'378.–.
All’udienza
del 5 dicembre 2012, la ricorrente si è dichiarata d’accordo con il calcolo
delle riprese definito dall’UTPG nelle osservazioni al ricorso. L’autorità di
tassazione ha per contro ribadito che a suo avviso la Camera non dovrebbe
entrare nel merito del ricorso, non avendo la contribuente prestato la
collaborazione richiestale nella procedura di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo
della contribuente, respingendolo tuttavia per il fatto che quest’ultima non
aveva dato seguito alla richiesta di documentazione ricevuta.
1.2.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
1.3.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122 I 70 consid. 1c).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, quando
ha notificato alla contribuente la tassazione d’ufficio, l’UTPG le ha ricordato
i requisiti per contestarla e l’ha avvertita che in caso di inosservanza degli
stessi il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Ha tuttavia anche
precisato che i requisiti in questione sarebbero stati adempiuti se al reclamo
fossero stati allegati “almeno il bilancio e il conto economico”.
Con il reclamo, la
ricorrente ha allegato proprio il bilancio ed il conto economico.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza della tassazione
d’ufficio deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della
tassazione contestata. Il contribuente, che nella procedura di tassazione non
ha adempiuto i suoi obblighi di collaborazione ed ha così provocato la
tassazione per apprezzamento, deve pertanto rimediare alla mancata collaborazione,
inoltrando la dichiarazione d’imposta, se vuole motivare in modo sufficiente il
reclamo. La prova dell’inesattezza deve essere portata con la motivazione del
reclamo e quindi entro il termine di reclamo (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 22 novembre 2011, in RF 67/2012 p. 143 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
2.3
Formalmente, la
contribuente aveva adempiuto i suoi obblighi di collaborazione, inoltrando,
insieme al reclamo, la dichiarazione d’imposta ed allegando il bilancio ed il
conto economico. D’altronde, come già ricordato, era stato lo stesso Ufficio di
tassazione a spiegare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, come
avrebbe potuto essere portata la prova della manifesta inesattezza, cioè
allegando al reclamo “almeno” bilancio e conto economico.
A prescindere dalla
mancata risposta alla successiva lettera, con cui l’UTPG ha chiesto alla
reclamante di documentare diversi costi risultanti dal conto economico, bisogna
allora ammettere che il reclamo non poteva essere dichiarato irricevibile. Cosa
che d’altronde non si è verificata, poiché, con la decisione su reclamo del 17
maggio 2012, il reclamo è stato respinto. Anche la lettera del 3 aprile 2012,
con cui l’UTPG chiedeva l’invio di documentazione, si concludeva non
prospettando l’irricevibilità del reclamo bensì avvertendo la reclamante che la
mancata collaborazione avrebbe comportato la ripresa di “tutti i costi non
documentati” e l’aggiunta all’utile della “fattura di fr. 12'500.– non contabilizzata
nei ricavi”.
È anche il caso di
rilevare che, nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale non ha dato
seguito a quanto indicato nella lettera appena menzionata, cioè non ha aggiunto
alla perdita dichiarata (fr. 4'949.56) tutti i costi non documentati e
l’onorario risultante dalla fattura controversa, ma ha semplicemente confermato
la tassazione per apprezzamento.
2.4
Davanti ad un tale
comportamento ambivalente dell’Ufficio di tassazione non è possibile dichiarare
in questa sede la irricevibilità del ricorso. Stando così le cose ed avendo la
ricorrente comunque prodotto, seppur per la prima volta nella presente sede
giudiziale, la documentazione richiestale dall’UTPG, si giustifica di entrare
nel merito del ricorso.
Come proposto dalla stessa
autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, condivise peraltro in udienza
anche dalla ricorrente, all’utile dichiarato devono essere aggiunte le riprese
per interessi sul conto correntista (fr. 2'485.–), per spese di rappresentanza
forfetarie (fr. 5'500.–) e l’onorario risultante dalla fattura non contabilizzata
(fr. 12'500.–). Per il capitale imponibile, al capitale sociale si aggiungono
la riserva tassata relativa alla già evocata fattura (fr. 12'500.–) e gli utili
riportati (fr. 12'878.–).
3.
Nel
determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione
dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente
a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della
Camera di diritto tributario.
È
infatti indubbio che la ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli
obblighi di collaborazione, dapprima inoltrando la dichiarazione d’imposta e
poi dando seguito alla richiesta di documentazione nel corso della procedura di
reclamo, avrebbe sicuramente potuto evitare di ricorrere alla Camera di diritto
tributario.
Si
giustifica pertanto di porre a carico dell’insorgente, al di là dell’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 2012 è riformata nel senso
che l’utile imponibile è ridotto a fr. 15'536.– e il capitale a fr. 45'378.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster