80.2012.123
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, assoggettamento limitato
26 luglio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
80.2012.123
Data decisione, Autorità:
26.07.2012, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, assoggettamento limitato
RICORSO
art. 227 LT
Incarto n.
80.2012.123
Lugano
26 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 giugno 2012 contro la decisione del 16
maggio 2012 in materia di IC 2010.
Fatti
- RI
1, domiciliata a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino dall’11 gennaio 2006, quando ha acquistato un appartamento in proprietà
per piani (PPP) ad __________;
- nella dichiarazione
fiscale 2010, la contribuente ha attribuito all’appartamento un valore locativo
di fr. 6'000.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per complessivi fr.
215'031.–;
- notificandole la
tassazione IC 2010, con decisione del 14 marzo 2012, l’RS 1 di Locarno
commisurava il reddito imponibile in fr. 11'100.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 307'900.–;
- l’autorità fiscale aveva in particolare negato la deduzione delle spese di manutenzione
immobiliare, in quanto non documentate;
- in
seguito al reclamo della contribuente, con decisione del 16 maggio 2012,
l’autorità fiscale riduceva il reddito imponibile a zero franchi e quello
determinante per l’aliquota a fr. 193'000.–;
- con
tempestivo ricorso, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso
alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta la mancata
deduzione di tutti i costi di manutenzione fatti valere e postula la riduzione
del valore locativo dell’appartamento.
Considerandi
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- nella
fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto la ricorrente non è
debitrice di alcuna imposta sul reddito;
- infatti,
il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse
degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente
connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona
1988, p. 200 s.);
- in altri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
Ø l’interessato
deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti
di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il
ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- secondo
la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta
per il 2010 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che la contribuente non
ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in:
Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a
ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);
- del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
Dispositivo
dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta
dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- in altri
termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe
alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- la
ricorrente non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del
Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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