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Decisione

80.2012.123

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, assoggettamento limitato

26 luglio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- RI

1, domiciliata a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton

Ticino dall’11 gennaio 2006, quando ha acquistato un appartamento in proprietà

per piani (PPP) ad __________;

- nella dichiarazione

fiscale 2010, la contribuente ha attribuito all’appartamento un valore locativo

di fr. 6'000.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per complessivi fr.

215'031.–;

- notificandole la

tassazione IC 2010, con decisione del 14 marzo 2012, l’RS 1 di Locarno

commisurava il reddito imponibile in fr. 11'100.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 307'900.–;

- l’autorità fiscale aveva in particolare negato la deduzione delle spese di manutenzione

immobiliare, in quanto non documentate;

- in

seguito al reclamo della contribuente, con decisione del 16 maggio 2012,

l’autorità fiscale riduceva il reddito imponibile a zero franchi e quello

determinante per l’aliquota a fr. 193'000.–;

- con

tempestivo ricorso, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso

alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta la mancata

deduzione di tutti i costi di manutenzione fatti valere e postula la riduzione

del valore locativo dell’appartamento.

Considerandi

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- nella

fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto la ricorrente non è

debitrice di alcuna imposta sul reddito;

- infatti,

il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse

degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente

connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona

1988, p. 200 s.);

- in altri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

Ø l’interessato

deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti

di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il

ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- secondo

la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta

per il 2010 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che la contribuente non

ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in:

Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a

ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

- del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

Dispositivo

dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta

dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

- in altri

termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe

alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

- la

ricorrente non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del

Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

- il

ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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