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Decisione

80.2012.125

Procedura: imposta sulla sostanza, verifica del numero di azioni detenute dai contribuenti, domanda di assistenza amministrativa al fisco di un altro cantone

21 aprile 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 23 agosto

2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI 1 e RI

2 una multa disciplinare di fr. 300.– per mancato inoltro, nonostante richiamo

e diffida, della dichiarazione fiscale 2010. Al contempo, l’Ufficio di

tassazione rinnovava la diffida a presentare gli atti in questione, avvisando i

contribuenti che in caso di omissione avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio.

B. In data 19 ottobre

2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, constatando che a fronte della

richiesta del 23 agosto 2011 non era stata presentata la dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2010, procedeva ad una tassazione d’ufficio.

I contribuenti venivano tassati su un reddito imponibile di fr. 96'900.–

(determinante per l’aliquota fr. 96'900.–) ed una sostanza di fr. 1'140’000.– (determinante

per l’aliquota fr. 1'154'000.–), per cui ne derivava un’imposta cantonale

di fr. 9'325.70.–. Per quanto attiene l’imposta federale diretta il reddito

imponibile veniva commisurato in fr. 105'700.– (determinante per l’aliquota fr.

105'700.–) per cui ne discendeva un'imposta federale diretta pari a fr. 2'513.–.

C. In data 17 ottobre

2011, i contribuenti, per tramite della RA 1, interponevano reclamo contro la

notifica di tassazione IC/IFD 2010. Essi trasmettevano unitamente al suddetto

reclamo la dichiarazione fiscale 2010. Contemporaneamente si rendevano disponibili

per un eventuale incontro.

D. Nel

corso di un colloquio telefonico avvenuto in data 9 febbraio 2012 tra l’Ufficio

di tassazione e il rappresentante dei contribuenti emergeva che questi ultimi,

in data 29 novembre 2011, avevano percepito l’importo di fr. 35'000.– quale

prezzo di cessione di un’azione della __________ SA.

E. In data 8 marzo 2012,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna convocava il rappresentante dei

contribuenti con l’invito a presentare ulteriore documentazione. In particolare

gli chiedeva una copia del contratto di cessione e/o del libro soci a comprova

della vendita delle azioni nominative della __________ SA e i documenti bancari

di accredito del prezzo.

Il termine scadeva

infruttuoso senza comunicazione di sorta.

F. Con scritto del 2

aprile 2012, l’autorità fiscale informava il rappresentante dei contribuenti di

voler procedere ad una reformatio in pejus della decisione di tassazione.

In particolare, l’autorità fiscale osservava che dall’accertamento esperito

risultava non comprovata l’alienazione delle azioni nominative della __________

SA per le quali era stato stabilito un valore fiscale al 31 dicembre 2010 di

fr. 33'230.– per azione, come da valutazione dell’autorità fiscale competente

(fonte CET). Le azioni venivano imposte per complessivi fr. 199'380.– in quanto

l’Ufficio di tassazione riteneva che i contribuenti fossero proprietari di almeno

6 azioni.

G. Con una e-mail del 26

aprile 2012, il rappresentante inviava unicamente un giustificativo bancario in

ordine ad un accredito di fr. 35'000.– a favore dei ricorrenti, quale

asserito prezzo di cessione delle azioni __________ SA.

H. In data 31 maggio

2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, considerando insufficiente la

risposta fornita da parte del rappresentante, modificava la decisione di

tassazione a svantaggio dei contribuenti. Questi ultimi venivano tassati su un

reddito imponibile di fr. 100'200.– (determinante per l’aliquota fr. 100'200.–)

ed una sostanza di fr. 1'338'000.– (determinante per l’aliquota fr. 1'352'000.–)

per cui ne derivava un’imposta cantonale di fr. 10'342.85.–. Per quanto

attiene l’imposta federale diretta il reddito imponibile veniva commisurato in

fr. 108'900.– (determinante per l’aliquota fr. 108'900.–) per cui ne discendeva

un’imposta federale diretta pari a fr. 2'713.05.

I. In data 2 luglio

2012, i contribuenti, per il tramite della RA 1, hanno interposto ricorso dinanzi

alla Camera di diritto tributario. Essi non contestano il valore accertato di

una singola azione (fr. 33'230.–), bensì il fatto che l’Ufficio di tassazione

li avesse ritenuti proprietari di più azioni.

Il rappresentante dei

ricorrenti sottolinea in particolar modo che i coniugi sono sempre stati in

possesso di una sola azione della società. Azione dichiarata e accertata negli

anni precedenti per il valore di fr. 6'000.–. Il rappresentante dei ricorrenti aggiunge

poi che nell’ambito della cessione integrale del pacchetto azionario della

società, la stessa è stata venduta ai signori __________ e __________, parenti

della signora RI 2, che già detenevano la maggioranza del pacchetto azionario.

Tale azione, in sede di trattativa, è stata valutata fr. 35'000.–.

L. In data 5 luglio 2012,

chiamato ad esprimersi, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha proposto

di respingere il ricorso, ponendo l’accento sulla mancata collaborazione da

parte del rappresentante dei contribuenti.

M. In data 11 ottobre

2012, in sede di udienza, i ricorrenti si sono impegnati a farsi rilasciare

dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse

iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010.

N. In data 26 ottobre 2012,

in relazione all’udienza tenutasi presso la Camera di diritto tributario, il

rappresentante dei contribuenti ha trasmesso una dichiarazione sottoscritta

dalla signora __________ e dal direttore della società __________ SA, del tenore

seguente:

Considerandi

Così richiesto, nella qualità di membro del Consiglio

di amministrazione con firma individuale fino al momento della cessione del

pacchetto azionario, ti confermo, in mancanza del libro soci, la ripartizione

delle 50 azioni nominative della società in epigrafe al 31.12.2010:

- RI

1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.

- __________,

__________, __________, 44 azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna

- __________,

5.

azioni di nominali chf.1'000.00 cadauna.

L’autorità

fiscale non ha presentato ulteriori osservazioni in merito ai documenti

inoltrati dai ricorrenti.

O. In data 11 gennaio

2016, questa Camera, richiamando l’articolo 39 LAID, ha indirizzato uno scritto

all’Administration cantonale des impôts di Losanna, con il quale ha

chiesto di confermare se i signori __________, __________ e __________ avessero

effettivamente dichiarato di essere proprietari di 44 azioni della __________

SA e se il signor __________ avesse dichiarato essere proprietario di 5 azioni

della stessa società alla fine dell’anno 2010.

P. Il 25 gennaio 2016, l’autorità

fiscale del Canton Vaud ha confermato le suddette dichiarazioni.

Diritto

1.1.1

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili

tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è

valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41

cpv. 2 LT).

I titoli, che sono

regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione del giorno

determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni,

partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non

regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro

valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

1.2

Per ciò che concerne i

titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,

salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla

base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si

avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza

svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini

dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non

costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto

intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si

tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e

doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne

all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF

64/2009 p. 910, consid. 5.1).

1.3

Scopo delle Istruzioni è

quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla

sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra

i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui

la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore

reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome

quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento

nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano

anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF

64/2009 p. 910, consid. 5.2).

2.2.1

I ricorrenti hanno

sempre dichiarato di detenere un’azione della __________ SA, alla quale hanno

attribuito un valore venale di fr. 6'000.–. Appreso che la loro partecipazione

nella società in questione è stata ceduta nel corso del 2011 per fr. 35'000.–,

l’Ufficio di tassazione ha supposto che gli insorgenti detenessero in effetti

non una ma sei quote sociali.

L’autorità fiscale non ha

tuttavia portato prove o indizi concludenti a supporto della sua ipotesi,

limitandosi a sottolineare l’atteggiamento poco collaborativo manifestato dai

contribuenti, dapprima sottoposti a tassazione d’ufficio.

2.2

Come ricordato, nel corso

di un’udienza, questa Camera ha invitato gli insorgenti a farsi rilasciare

dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse

iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010. La direzione

della società, “in mancanza del libro soci”, si è limitata a dichiarare la

seguente ripartizione delle 50 azioni nominative della società al 31.12.2010:

- RI

1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.

- __________,

44.

azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna

- __________,

5.

azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna.

Alla luce di tale

dichiarazione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato una domanda di

assistenza amministrativa all’Amministrazione cantonale delle imposte del

Canton Vaud, chiedendole di verificare se i soci residenti in quel cantone avessero

effettivamente dichiarato di essere proprietari delle 49 azioni non dichiarate

dal ricorrente. L’autorità fiscale vodese ha confermato tale circostanza con

scritto del 25 gennaio 2016.

2.3

In queste circostanze, la

tesi su cui si è basata l’autorità di tassazione nella decisione impugnata non

trova riscontro.

Dalle verifiche intraprese

si deve concludere che i contribuenti erano proprietari di una sola azione

della __________ SA al momento determinante del 31 dicembre 2010. Il valore

accertato dall’Ufficio di tassazione di fr. 33'230.– non è contestato in

questa sede.

3.

Il ricorso deve

conseguentemente essere accolto.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 31 maggio

2012 è riformata nel senso che è assoggettata all’imposta cantonale

sulla sostanza una sola azione della __________ SA del

valore accertato di fr. 33'230.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: