80.2012.125
Procedura: imposta sulla sostanza, verifica del numero di azioni detenute dai contribuenti, domanda di assistenza amministrativa al fisco di un altro cantone
21 aprile 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2012.125
Lugano
21 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Raffaele Guffi in
sostituzione di Stefano Bernasconi, assente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 luglio 2012 contro la decisione del 31 maggio 2012 in materia di IC
2010.
Fatti
A. In data 23 agosto
2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI 1 e RI
2 una multa disciplinare di fr. 300.– per mancato inoltro, nonostante richiamo
e diffida, della dichiarazione fiscale 2010. Al contempo, l’Ufficio di
tassazione rinnovava la diffida a presentare gli atti in questione, avvisando i
contribuenti che in caso di omissione avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio.
B. In data 19 ottobre
2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, constatando che a fronte della
richiesta del 23 agosto 2011 non era stata presentata la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2010, procedeva ad una tassazione d’ufficio.
I contribuenti venivano tassati su un reddito imponibile di fr. 96'900.–
(determinante per l’aliquota fr. 96'900.–) ed una sostanza di fr. 1'140’000.– (determinante
per l’aliquota fr. 1'154'000.–), per cui ne derivava un’imposta cantonale
di fr. 9'325.70.–. Per quanto attiene l’imposta federale diretta il reddito
imponibile veniva commisurato in fr. 105'700.– (determinante per l’aliquota fr.
105'700.–) per cui ne discendeva un'imposta federale diretta pari a fr. 2'513.–.
C. In data 17 ottobre
2011, i contribuenti, per tramite della RA 1, interponevano reclamo contro la
notifica di tassazione IC/IFD 2010. Essi trasmettevano unitamente al suddetto
reclamo la dichiarazione fiscale 2010. Contemporaneamente si rendevano disponibili
per un eventuale incontro.
D. Nel
corso di un colloquio telefonico avvenuto in data 9 febbraio 2012 tra l’Ufficio
di tassazione e il rappresentante dei contribuenti emergeva che questi ultimi,
in data 29 novembre 2011, avevano percepito l’importo di fr. 35'000.– quale
prezzo di cessione di un’azione della __________ SA.
E. In data 8 marzo 2012,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna convocava il rappresentante dei
contribuenti con l’invito a presentare ulteriore documentazione. In particolare
gli chiedeva una copia del contratto di cessione e/o del libro soci a comprova
della vendita delle azioni nominative della __________ SA e i documenti bancari
di accredito del prezzo.
Il termine scadeva
infruttuoso senza comunicazione di sorta.
F. Con scritto del 2
aprile 2012, l’autorità fiscale informava il rappresentante dei contribuenti di
voler procedere ad una reformatio in pejus della decisione di tassazione.
In particolare, l’autorità fiscale osservava che dall’accertamento esperito
risultava non comprovata l’alienazione delle azioni nominative della __________
SA per le quali era stato stabilito un valore fiscale al 31 dicembre 2010 di
fr. 33'230.– per azione, come da valutazione dell’autorità fiscale competente
(fonte CET). Le azioni venivano imposte per complessivi fr. 199'380.– in quanto
l’Ufficio di tassazione riteneva che i contribuenti fossero proprietari di almeno
6 azioni.
G. Con una e-mail del 26
aprile 2012, il rappresentante inviava unicamente un giustificativo bancario in
ordine ad un accredito di fr. 35'000.– a favore dei ricorrenti, quale
asserito prezzo di cessione delle azioni __________ SA.
H. In data 31 maggio
2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, considerando insufficiente la
risposta fornita da parte del rappresentante, modificava la decisione di
tassazione a svantaggio dei contribuenti. Questi ultimi venivano tassati su un
reddito imponibile di fr. 100'200.– (determinante per l’aliquota fr. 100'200.–)
ed una sostanza di fr. 1'338'000.– (determinante per l’aliquota fr. 1'352'000.–)
per cui ne derivava un’imposta cantonale di fr. 10'342.85.–. Per quanto
attiene l’imposta federale diretta il reddito imponibile veniva commisurato in
fr. 108'900.– (determinante per l’aliquota fr. 108'900.–) per cui ne discendeva
un’imposta federale diretta pari a fr. 2'713.05.
I. In data 2 luglio
2012, i contribuenti, per il tramite della RA 1, hanno interposto ricorso dinanzi
alla Camera di diritto tributario. Essi non contestano il valore accertato di
una singola azione (fr. 33'230.–), bensì il fatto che l’Ufficio di tassazione
li avesse ritenuti proprietari di più azioni.
Il rappresentante dei
ricorrenti sottolinea in particolar modo che i coniugi sono sempre stati in
possesso di una sola azione della società. Azione dichiarata e accertata negli
anni precedenti per il valore di fr. 6'000.–. Il rappresentante dei ricorrenti aggiunge
poi che nell’ambito della cessione integrale del pacchetto azionario della
società, la stessa è stata venduta ai signori __________ e __________, parenti
della signora RI 2, che già detenevano la maggioranza del pacchetto azionario.
Tale azione, in sede di trattativa, è stata valutata fr. 35'000.–.
L. In data 5 luglio 2012,
chiamato ad esprimersi, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha proposto
di respingere il ricorso, ponendo l’accento sulla mancata collaborazione da
parte del rappresentante dei contribuenti.
M. In data 11 ottobre
2012, in sede di udienza, i ricorrenti si sono impegnati a farsi rilasciare
dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse
iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010.
N. In data 26 ottobre 2012,
in relazione all’udienza tenutasi presso la Camera di diritto tributario, il
rappresentante dei contribuenti ha trasmesso una dichiarazione sottoscritta
dalla signora __________ e dal direttore della società __________ SA, del tenore
seguente:
Considerandi
Così richiesto, nella qualità di membro del Consiglio
di amministrazione con firma individuale fino al momento della cessione del
pacchetto azionario, ti confermo, in mancanza del libro soci, la ripartizione
delle 50 azioni nominative della società in epigrafe al 31.12.2010:
- RI
1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.
- __________,
__________, __________, 44 azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna
- __________,
5.
azioni di nominali chf.1'000.00 cadauna.
L’autorità
fiscale non ha presentato ulteriori osservazioni in merito ai documenti
inoltrati dai ricorrenti.
O. In data 11 gennaio
2016, questa Camera, richiamando l’articolo 39 LAID, ha indirizzato uno scritto
all’Administration cantonale des impôts di Losanna, con il quale ha
chiesto di confermare se i signori __________, __________ e __________ avessero
effettivamente dichiarato di essere proprietari di 44 azioni della __________
SA e se il signor __________ avesse dichiarato essere proprietario di 5 azioni
della stessa società alla fine dell’anno 2010.
P. Il 25 gennaio 2016, l’autorità
fiscale del Canton Vaud ha confermato le suddette dichiarazioni.
Diritto
1.1.1
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili
tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è
valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41
cpv. 2 LT).
I titoli, che sono
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione del giorno
determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni,
partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro
valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
1.2
Per ciò che concerne i
titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,
salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla
base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza
svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non
costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto
intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si
tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e
doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne
all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF
64/2009 p. 910, consid. 5.1).
1.3
Scopo delle Istruzioni è
quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla
sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra
i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui
la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore
reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome
quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento
nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano
anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF
64/2009 p. 910, consid. 5.2).
2.2.1
I ricorrenti hanno
sempre dichiarato di detenere un’azione della __________ SA, alla quale hanno
attribuito un valore venale di fr. 6'000.–. Appreso che la loro partecipazione
nella società in questione è stata ceduta nel corso del 2011 per fr. 35'000.–,
l’Ufficio di tassazione ha supposto che gli insorgenti detenessero in effetti
non una ma sei quote sociali.
L’autorità fiscale non ha
tuttavia portato prove o indizi concludenti a supporto della sua ipotesi,
limitandosi a sottolineare l’atteggiamento poco collaborativo manifestato dai
contribuenti, dapprima sottoposti a tassazione d’ufficio.
2.2
Come ricordato, nel corso
di un’udienza, questa Camera ha invitato gli insorgenti a farsi rilasciare
dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse
iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010. La direzione
della società, “in mancanza del libro soci”, si è limitata a dichiarare la
seguente ripartizione delle 50 azioni nominative della società al 31.12.2010:
- RI
1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.
- __________,
44.
azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna
- __________,
5.
azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna.
Alla luce di tale
dichiarazione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato una domanda di
assistenza amministrativa all’Amministrazione cantonale delle imposte del
Canton Vaud, chiedendole di verificare se i soci residenti in quel cantone avessero
effettivamente dichiarato di essere proprietari delle 49 azioni non dichiarate
dal ricorrente. L’autorità fiscale vodese ha confermato tale circostanza con
scritto del 25 gennaio 2016.
2.3
In queste circostanze, la
tesi su cui si è basata l’autorità di tassazione nella decisione impugnata non
trova riscontro.
Dalle verifiche intraprese
si deve concludere che i contribuenti erano proprietari di una sola azione
della __________ SA al momento determinante del 31 dicembre 2010. Il valore
accertato dall’Ufficio di tassazione di fr. 33'230.– non è contestato in
questa sede.
3.
Il ricorso deve
conseguentemente essere accolto.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 maggio
2012 è riformata nel senso che è assoggettata all’imposta cantonale
sulla sostanza una sola azione della __________ SA del
valore accertato di fr. 33'230.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: