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Decisione

80.2012.128

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: azioni di collaboratori, valutazione, calo del valore fra il giorno dell’acquisto e la fine del periodo fiscale

28 maggio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è stato direttore del __________, fino al 30 giugno 2010.

Nel

certificato di salario che il datore di lavoro gli ha rilasciato il 28 luglio

2010, è indicata una retribuzione netta, per il 2010, di fr. 2'332'437. In particolare, il contribuente ha beneficiato di prestazioni in natura, nella forma di

azioni del __________, per un ammontare di fr. 1'713'679.–.

B. Notificando

ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 7 settembre

2011, l’RS 1 commisurava il loro reddito imponibile in fr. 2'408'300.– per l’IC

ed in fr. 2'440'200.– per l’IFD.

I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 settembre

2011, nel quale contestavano il valore attribuito alle azioni del __________,

per stabilire il valore dello stipendio in natura. I reclamanti rilevavano

infatti che i titoli ricevuti erano ancora di loro proprietà alla fine del

periodo fiscale, ma il loro valore era sensibilmente sceso. Chiedevano pertanto

che il reddito del lavoro corrispondente fosse ridotto in base al valore delle azioni

al 31.12.2010.

Un’udienza

si teneva dinanzi all’autorità fiscale il 27 aprile 2010.

C. L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 giugno 2012, con le

seguenti motivazioni:

Le

prestazioni valutabili in denaro risultanti dalle “partecipazioni dei collaboratori”

(azioni, opzioni su azioni, come pure semplici aspettative ad indennizzi in

contanti, con cui il datore di lavoro fa partecipare i dipendenti ai risultati

dell’impresa) costituiscono reddito d’attività dipendente.

Il

momento dell’imponibilità della prestazione è, di regola, preventivamente

discusso con le autorità fiscali del cantone di sede del datore di lavoro e,

per quanto riguarda le azioni dei collaboratori, corrisponde alla data di

assegnazione.

Nel

caso in cui il dipendente riceve delle opzioni su azioni, a dipendenza delle

circostanze, il momento dell’imposizione può corrispondere o all’attribuzione

dell’opzione o al suo esercizio oppure anche alla fine del periodo di

“vesting”.

Le

aspettative di diritto sono invece imponibili al momento in cui si realizzano.

Tutto

ciò è ben evidenziato nel contributo di Andrea Pedroli “L’imposizione delle

partecipazioni dei lavoratori” pubblicato nella rivista RDAT, II 2011, pagine

da 555 e seguenti.

Nel

caso in rassegna il reddito deriva dall’attribuzione al reclamante di diverse

azioni del suo ex datore di lavoro (__________). L’attribuzione è avvenuta nel

corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 e parzialmente è stata attuata

tramite la conversione di __________ e di __________ in azioni del __________.

Come

già evidenziato, in questi casi il reddito si ritiene realizzato al momento

dell’assegnazione delle azioni (nel momento in cui la proprietà dei titoli è trasferita

al dipendente). I __________ e le __________ dal profilo fiscale sono trattati

analogamente ai diritti d’aspettativa e quindi vengono tassati al momento della

conversione in azioni.

La

successiva diminuzione (o incremento) del valore dei diritti di partecipazione rappresenta

una perdita (o un profitto) in capitale su sostanza privata, che come tale non

è deducibile (o non è tassabile).

Per

quanto nel caso in esame il ricorrente possa essere penalizzato, le modalità di

imposizione decise dal legislatore accettano il fatto che nel singolo caso un

contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Appare

quindi evidente che, alla luce delle considerazioni precedenti, la richiesta di

considerare il valore della prestazione ricevuta in base alla quotazione di

fine anno delle azioni, non può essere condivisa.

In

merito alla proposta, formulata in via subordinata durante l’udienza del

27.4.2012, di considerare il reclamante quale commerciante professionale di

titoli, la scrivente autorità ritiene che non vi siano i presupposti previsti

dalla circolare n. 8/05 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Va

comunque evidenziato che, anche qualora il reclamante fosse considerato un

commerciante di titoli a partire dal 1.7.2010, l’imposizione del reddito conseguito

con le partecipazioni dei collaboratori non subirebbe alcuna modifica. Infatti

la prestazione valutabile in denaro che ne è derivata si fondava sul rapporto

di servizio con l’ex datore di lavoro e quindi rappresenta un reddito

d’attività dipendente (e non indipendente come quello del commerciante di titoli)

che come tale deve essere aggiunto allo stipendio percepito.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente, in via principale, la riduzione dello stipendio in natura

riferito all’acquisto delle azioni al valore delle stesse alla fine del periodo

fiscale. Sottolineano a tale riguardo che la quotazione del titolo __________

ha subito durante l’intero 2010 una consistente perdita, che è continuata nei

due anni successivi. Rilevano poi che non gli può neppure essere rimproverato

di non aver venduto, proprio in considerazione dell’andamento del corso. In via

subordinata, gli insorgenti chiedono che RI 1 sia considerato commerciante

professionale di titoli, avendo venduto 128'000 azioni del __________ nel 2011

ed essendo diventato nel 2010 dipendente di una società attiva

nell’amministrazione e nella gestione di patrimoni.

Diritto

1. 1.1.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Tutte le

prestazioni valutabili in denaro che si fondano su un rapporto di lavoro sono

dunque imponibili a titolo di reddito dell’attività lucrativa dipendente. Si

può trattare di prestazioni in contanti, di prestazioni in natura o di altre

prestazioni valutabili in denaro come per esempio la concessione di un mutuo

senza interessi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013 n.

2C_168/2012 e 2C_169/2012 consid. 2.1, con riferimento a: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 17 LIFD).

1.2.

L’imposizione

di un reddito presuppone che esso sia realizzato, circostanza che costituisce

il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito si considera realizzato quando

il contribuente riceve una prestazione in contanti o (già) quando acquista un

credito fermo che gli permette di esigere tale prestazione, credito di cui può

effettivamente disporre. Per quanto concerne le prestazioni in natura, è

determinante il momento dell’acquisizione della proprietà (cfr. la menzionata

sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013, consid. 2.2 e la dottrina e

la giurisprudenza citate). In dottrina è stato precisato che l’acquisto del

reddito è un processo fattuale, da valutare da un punto di vista economico, al

termine del quale il contribuente acquista il potere di disporre economicamente

dei beni. Trattandosi di cose, in linea di principio ciò si verifica quando

l’interessato ne diventa proprietario. Un reddito può tuttavia già essere realizzato

quando il contribuente, senza acquistare la proprietà dei beni secondo il

diritto privato, ottiene il potere di disporne come un proprietario dal punto

di vista economico. Tale potere giustifica allora di assimilarlo ad un

proprietario sui piani economico e fiscale. Una semplice aspettativa (cioè un

credito soggetto a condizione sospensiva), che non costituisce una pretesa

ferma, non dà luogo all’imposizione (cfr. la citata sentenza del Tribunale

federale del 1° marzo 2013, consid. 2.2, e dottrina e giurisprudenza citate).

1.3.

Nella

fattispecie, non è in discussione il momento della realizzazione del reddito in

natura costituito dalla cessione delle azioni del __________.

A tale

proposito, il ricorrente ha beneficiato di due complesse forme di remunerazione

istituite dal suo datore di lavoro negli anni 2004/2005: il __________ e l’__________.

Si tratta di forme di remunerazione basate sulle azioni, la cui attribuzione

definitiva viene tuttavia differita di alcuni anni (da tre a cinque) ed è subordinata

al raggiungimento di determinati risultati. L’attribuzione delle azioni è così

sottoposta ad una condizione sospensiva (o risolutiva). Un elemento importante

del funzionamento di queste remunerazioni è costituito dalla cosiddetta leva:

in caso di evoluzione positiva di determinati criteri (in particolare il corso

delle azioni), al momento dell’acquisto vengono attribuite non una ma più

azioni della società (cfr. von der

Crone/Jentsch, Vergütungen, Marktversagen und Regulierung, in SZW 2012,

p. 377 ss., in particolare nota 35 a p. 383).

Il

reddito corrispondente è dunque stato realizzato nel momento in cui il ricorrente

ha ottenuto la proprietà delle azioni, tramite la conversione dei __________ e

degli __________ in azioni del __________. In precedenza, beneficiava solo di

un’aspettativa. Precisamente, nel 2010, a RI 1 sono state consegnate le seguenti azioni:

data

conversione

numero

valore

azione

reddito

imponibile

20.4.2010

26395

54.9371

1'450'064.75

3.3.2010

4978

49.1405

244'621.40

14.5.2010

405

46.8971

18'993.35

Considerandi

2.

2.1.

Litigiosa

è per contro la valutazione del reddito in natura percepito dall’insorgente nel

corso del 2010. L’Ufficio di tassazione ha ripreso i valori indicati nel

certificato di salario rilasciato dal __________, che corrispondono alla

quotazione delle azioni il giorno della conversione. Gli insorgenti, che

ritengono di essere penalizzati da tale criterio di stima, chiedono per contro

che la valutazione si fondi sulla quotazione dei titoli alla fine del periodo

fiscale (31 dicembre 2010), in considerazione del fatto che le azioni hanno

subito un drastico calo di valore nel secondo semestre dell’anno.

2.2

Nel

caso in cui un dipendente viene retribuito mediante azioni del datore di

lavoro, viene assoggettata all’imposta sul reddito la differenza fra il prezzo

pagato dal dipendente ed il valore venale delle azioni. Di regola, il primo

giorno del termine fissato dalla ditta per poter acquisire i titoli è

determinante per stabilire il valore venale dell’azione (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale dell’8 ottobre 1996, in ASA 66 p. 484, che fa riferimento alla Circolare n. 5 del 17 maggio 1990

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l’imposizione

delle azioni ed opzioni di dipendenti). La nuova circolare n. 37 del 14

dicembre 2012 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (non ancora in

vigore) afferma a tale proposito che, nel caso delle azioni di collaboratore

quotate in borsa si considera di principio valore venale il corso di chiusura

in borsa del giorno dell’acquisizione (par. 3.2.1). Se le azioni sono quotate

in borsa, il valore venale è dunque rappresentato dal corso attuale al momento

dell’acquisto (Helbling,

Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, Zurigo 2003, p. 309).

2.3

Alla luce delle

considerazioni che precedono, è ineccepibile la decisione impugnata, che ha

considerato determinante il valore delle azioni il giorno della conversione dei

__________ e degli __________ attribuiti al dipendente dal datore di lavoro. È

infatti in tale occasione che i titoli sono entrati nel patrimonio del contribuente.

Le successive evoluzioni, in un senso o nell’altro, del valore delle azioni

producono unicamente degli utili o delle perdite in capitale relativi alla sostanza

privata. Se il valore delle azioni fosse cresciuto nei mesi seguenti al loro

acquisto, è lecito supporre che i ricorrenti si sarebbero giustamente opposti

ad una valutazione basata sul corso alla fine dell’anno, che avrebbe comportato

l’arbitaria imposizione di un capital gain privato.

Il valore su cui si è

fondata l’autorità di tassazione è d’altronde quello indicato dallo stesso

datore di lavoro sul certificato di salario.

La circostanza, addotta

dai ricorrenti, secondo cui il periodo fiscale si protrae dal 1° gennaio al 31

dicembre, non implica la conclusione che essi auspicano. Le disposizioni citate

(articoli 51 LT e 210 LIFD) comportano unicamente che tutti i redditi conseguiti

durante l’anno concorrano a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito.

Non consente per contro di differire a piacere il momento in cui un reddito è realizzato

e neppure quello determinante per la valutazione di un provento in natura.

3.

3.1.

In via

subordinata, i ricorrenti chiedono che RI 1 sia qualificato commerciante professionale

di titoli, in modo tale che le perdite subite con la cessione di azioni del __________

possano essere dedotte dal suo reddito imponibile.

3.2

Sottostà

all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, con

l’eccezione degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza

privata (articoli 16 cpv. 1 e 3 LIFD e 15 cpv. 1 e 3 prima frase LT). Per gli

articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio

di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da

una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, dei valori patrimoniali utilizzati

per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente possono far parte della

sostanza commerciale anche se non vi è un’attività organizzata nella forma di

una vera e propria impresa. Non vi è per contro attività lucrativa indipendente

quando viene semplicemente amministrato il proprio patrimonio privato (cfr. in

particolare DTF 125 II 113).

3.2

Ora, nel

caso in esame, a prescindere dal tutt’altro che evidente adempimento delle

condizioni che consentono di qualificare come reddito dell’attività lucrativa

indipendente una plusvalenza proveniente dalla cessione di azioni, per

escludere la compensazione delle perdite basta osservare che i ricorrenti non

risultano aver subito alcuna perdita nel corso del periodo fiscale litigioso.

Nel

ricorso, i contribuenti chiedono che “venga determinata la perdita conseguita

dal signor RI 1 dal 16.8.2010 al 31.12.2010 con la diminuzione del valore

venale delle azioni __________”. È immediatamente evidente che la mera

diminuzione di valore delle azioni non può dare luogo ad una perdita

deducibile, come d’altronde non costituirebbe un utile imponibile l’eventuale aumento

di valore.

Nel corso

della procedura di reclamo, gli insorgenti avevano del resto sostenuto di aver

subito la perdita nel corso del 2011, quando hanno venduto 128'000 azioni. Anche

questo argomento non consente di condividere la richiesta dei ricorrenti.

Infatti, un’eventuale perdita subita nel corso del 2011 potrebbe tutt’al più

essere dedotta dai redditi di quel periodo fiscale.

3.3

A

proposito delle perdite derivanti dall’attività di commerciante di titoli, si deve

ancora rilevare che la loro compensazione presuppone che le stesse siano state

contabilizzate. Ciò implica che il contribuente tenga una contabilità. In

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, occorre che il

contribuente presenti le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e

delle uscite, come pure dei prelievi e degli apporti privati (art. 125 cpv. 2

LIFD; per il diritto cantonale, art. 199 cpv. 2 LT). Tali distinte devono tener

conto, secondo le circostanze del singolo caso, in particolare del genere di

attività commerciale esercitata e della sua estensione. In ogni caso sono

indispensabili documenti appropriati che permettano di determinare in modo

completo e affidabile il reddito e la sostanza commerciale e che facilitino il

controllo da parte delle autorità fiscali (cfr. la sentenza del Tribunale

federale del 13 dicembre 2003, in RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7; v.

anche la Circolare n. 36 del 27 luglio 2012 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, par. 4.4).

Dagli

atti non risulta che, in relazione alla pretesa attività di commerciante professionale

di titoli, RI 1 abbia allestito una documentazione conforme ai criteri esposti.

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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