80.2012.128
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: azioni di collaboratori, valutazione, calo del valore fra il giorno dell’acquisto e la fine del periodo fiscale
28 maggio 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2012.128
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CDT
Titolo:
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: azioni di collaboratori, valutazione, calo del valore fra il giorno dell’acquisto e la fine del periodo fiscale
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.128
80.2012.129
Lugano
28 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 luglio 2012 contro la decisione del 13
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1
è stato direttore del __________, fino al 30 giugno 2010.
Nel
certificato di salario che il datore di lavoro gli ha rilasciato il 28 luglio
2010, è indicata una retribuzione netta, per il 2010, di fr. 2'332'437. In particolare, il contribuente ha beneficiato di prestazioni in natura, nella forma di
azioni del __________, per un ammontare di fr. 1'713'679.–.
B. Notificando
ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 7 settembre
2011, l’RS 1 commisurava il loro reddito imponibile in fr. 2'408'300.– per l’IC
ed in fr. 2'440'200.– per l’IFD.
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 settembre
2011, nel quale contestavano il valore attribuito alle azioni del __________,
per stabilire il valore dello stipendio in natura. I reclamanti rilevavano
infatti che i titoli ricevuti erano ancora di loro proprietà alla fine del
periodo fiscale, ma il loro valore era sensibilmente sceso. Chiedevano pertanto
che il reddito del lavoro corrispondente fosse ridotto in base al valore delle azioni
al 31.12.2010.
Un’udienza
si teneva dinanzi all’autorità fiscale il 27 aprile 2010.
C. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 giugno 2012, con le
seguenti motivazioni:
Le
prestazioni valutabili in denaro risultanti dalle “partecipazioni dei collaboratori”
(azioni, opzioni su azioni, come pure semplici aspettative ad indennizzi in
contanti, con cui il datore di lavoro fa partecipare i dipendenti ai risultati
dell’impresa) costituiscono reddito d’attività dipendente.
Il
momento dell’imponibilità della prestazione è, di regola, preventivamente
discusso con le autorità fiscali del cantone di sede del datore di lavoro e,
per quanto riguarda le azioni dei collaboratori, corrisponde alla data di
assegnazione.
Nel
caso in cui il dipendente riceve delle opzioni su azioni, a dipendenza delle
circostanze, il momento dell’imposizione può corrispondere o all’attribuzione
dell’opzione o al suo esercizio oppure anche alla fine del periodo di
“vesting”.
Le
aspettative di diritto sono invece imponibili al momento in cui si realizzano.
Tutto
ciò è ben evidenziato nel contributo di Andrea Pedroli “L’imposizione delle
partecipazioni dei lavoratori” pubblicato nella rivista RDAT, II 2011, pagine
da 555 e seguenti.
Nel
caso in rassegna il reddito deriva dall’attribuzione al reclamante di diverse
azioni del suo ex datore di lavoro (__________). L’attribuzione è avvenuta nel
corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 e parzialmente è stata attuata
tramite la conversione di __________ e di __________ in azioni del __________.
Come
già evidenziato, in questi casi il reddito si ritiene realizzato al momento
dell’assegnazione delle azioni (nel momento in cui la proprietà dei titoli è trasferita
al dipendente). I __________ e le __________ dal profilo fiscale sono trattati
analogamente ai diritti d’aspettativa e quindi vengono tassati al momento della
conversione in azioni.
La
successiva diminuzione (o incremento) del valore dei diritti di partecipazione rappresenta
una perdita (o un profitto) in capitale su sostanza privata, che come tale non
è deducibile (o non è tassabile).
Per
quanto nel caso in esame il ricorrente possa essere penalizzato, le modalità di
imposizione decise dal legislatore accettano il fatto che nel singolo caso un
contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.
Appare
quindi evidente che, alla luce delle considerazioni precedenti, la richiesta di
considerare il valore della prestazione ricevuta in base alla quotazione di
fine anno delle azioni, non può essere condivisa.
In
merito alla proposta, formulata in via subordinata durante l’udienza del
27.4.2012, di considerare il reclamante quale commerciante professionale di
titoli, la scrivente autorità ritiene che non vi siano i presupposti previsti
dalla circolare n. 8/05 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Va
comunque evidenziato che, anche qualora il reclamante fosse considerato un
commerciante di titoli a partire dal 1.7.2010, l’imposizione del reddito conseguito
con le partecipazioni dei collaboratori non subirebbe alcuna modifica. Infatti
la prestazione valutabile in denaro che ne è derivata si fondava sul rapporto
di servizio con l’ex datore di lavoro e quindi rappresenta un reddito
d’attività dipendente (e non indipendente come quello del commerciante di titoli)
che come tale deve essere aggiunto allo stipendio percepito.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente, in via principale, la riduzione dello stipendio in natura
riferito all’acquisto delle azioni al valore delle stesse alla fine del periodo
fiscale. Sottolineano a tale riguardo che la quotazione del titolo __________
ha subito durante l’intero 2010 una consistente perdita, che è continuata nei
due anni successivi. Rilevano poi che non gli può neppure essere rimproverato
di non aver venduto, proprio in considerazione dell’andamento del corso. In via
subordinata, gli insorgenti chiedono che RI 1 sia considerato commerciante
professionale di titoli, avendo venduto 128'000 azioni del __________ nel 2011
ed essendo diventato nel 2010 dipendente di una società attiva
nell’amministrazione e nella gestione di patrimoni.
Diritto
1. 1.1.
Per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Tutte le
prestazioni valutabili in denaro che si fondano su un rapporto di lavoro sono
dunque imponibili a titolo di reddito dell’attività lucrativa dipendente. Si
può trattare di prestazioni in contanti, di prestazioni in natura o di altre
prestazioni valutabili in denaro come per esempio la concessione di un mutuo
senza interessi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013 n.
2C_168/2012 e 2C_169/2012 consid. 2.1, con riferimento a: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 17 LIFD).
1.2.
L’imposizione
di un reddito presuppone che esso sia realizzato, circostanza che costituisce
il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito si considera realizzato quando
il contribuente riceve una prestazione in contanti o (già) quando acquista un
credito fermo che gli permette di esigere tale prestazione, credito di cui può
effettivamente disporre. Per quanto concerne le prestazioni in natura, è
determinante il momento dell’acquisizione della proprietà (cfr. la menzionata
sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013, consid. 2.2 e la dottrina e
la giurisprudenza citate). In dottrina è stato precisato che l’acquisto del
reddito è un processo fattuale, da valutare da un punto di vista economico, al
termine del quale il contribuente acquista il potere di disporre economicamente
dei beni. Trattandosi di cose, in linea di principio ciò si verifica quando
l’interessato ne diventa proprietario. Un reddito può tuttavia già essere realizzato
quando il contribuente, senza acquistare la proprietà dei beni secondo il
diritto privato, ottiene il potere di disporne come un proprietario dal punto
di vista economico. Tale potere giustifica allora di assimilarlo ad un
proprietario sui piani economico e fiscale. Una semplice aspettativa (cioè un
credito soggetto a condizione sospensiva), che non costituisce una pretesa
ferma, non dà luogo all’imposizione (cfr. la citata sentenza del Tribunale
federale del 1° marzo 2013, consid. 2.2, e dottrina e giurisprudenza citate).
1.3.
Nella
fattispecie, non è in discussione il momento della realizzazione del reddito in
natura costituito dalla cessione delle azioni del __________.
A tale
proposito, il ricorrente ha beneficiato di due complesse forme di remunerazione
istituite dal suo datore di lavoro negli anni 2004/2005: il __________ e l’__________.
Si tratta di forme di remunerazione basate sulle azioni, la cui attribuzione
definitiva viene tuttavia differita di alcuni anni (da tre a cinque) ed è subordinata
al raggiungimento di determinati risultati. L’attribuzione delle azioni è così
sottoposta ad una condizione sospensiva (o risolutiva). Un elemento importante
del funzionamento di queste remunerazioni è costituito dalla cosiddetta leva:
in caso di evoluzione positiva di determinati criteri (in particolare il corso
delle azioni), al momento dell’acquisto vengono attribuite non una ma più
azioni della società (cfr. von der
Crone/Jentsch, Vergütungen, Marktversagen und Regulierung, in SZW 2012,
p. 377 ss., in particolare nota 35 a p. 383).
Il
reddito corrispondente è dunque stato realizzato nel momento in cui il ricorrente
ha ottenuto la proprietà delle azioni, tramite la conversione dei __________ e
degli __________ in azioni del __________. In precedenza, beneficiava solo di
un’aspettativa. Precisamente, nel 2010, a RI 1 sono state consegnate le seguenti azioni:
data
conversione
numero
valore
azione
reddito
imponibile
20.4.2010
26395
54.9371
1'450'064.75
3.3.2010
4978
49.1405
244'621.40
14.5.2010
405
46.8971
18'993.35
Considerandi
2.
2.1.
Litigiosa
è per contro la valutazione del reddito in natura percepito dall’insorgente nel
corso del 2010. L’Ufficio di tassazione ha ripreso i valori indicati nel
certificato di salario rilasciato dal __________, che corrispondono alla
quotazione delle azioni il giorno della conversione. Gli insorgenti, che
ritengono di essere penalizzati da tale criterio di stima, chiedono per contro
che la valutazione si fondi sulla quotazione dei titoli alla fine del periodo
fiscale (31 dicembre 2010), in considerazione del fatto che le azioni hanno
subito un drastico calo di valore nel secondo semestre dell’anno.
2.2
Nel
caso in cui un dipendente viene retribuito mediante azioni del datore di
lavoro, viene assoggettata all’imposta sul reddito la differenza fra il prezzo
pagato dal dipendente ed il valore venale delle azioni. Di regola, il primo
giorno del termine fissato dalla ditta per poter acquisire i titoli è
determinante per stabilire il valore venale dell’azione (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale dell’8 ottobre 1996, in ASA 66 p. 484, che fa riferimento alla Circolare n. 5 del 17 maggio 1990
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l’imposizione
delle azioni ed opzioni di dipendenti). La nuova circolare n. 37 del 14
dicembre 2012 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (non ancora in
vigore) afferma a tale proposito che, nel caso delle azioni di collaboratore
quotate in borsa si considera di principio valore venale il corso di chiusura
in borsa del giorno dell’acquisizione (par. 3.2.1). Se le azioni sono quotate
in borsa, il valore venale è dunque rappresentato dal corso attuale al momento
dell’acquisto (Helbling,
Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, Zurigo 2003, p. 309).
2.3
Alla luce delle
considerazioni che precedono, è ineccepibile la decisione impugnata, che ha
considerato determinante il valore delle azioni il giorno della conversione dei
__________ e degli __________ attribuiti al dipendente dal datore di lavoro. È
infatti in tale occasione che i titoli sono entrati nel patrimonio del contribuente.
Le successive evoluzioni, in un senso o nell’altro, del valore delle azioni
producono unicamente degli utili o delle perdite in capitale relativi alla sostanza
privata. Se il valore delle azioni fosse cresciuto nei mesi seguenti al loro
acquisto, è lecito supporre che i ricorrenti si sarebbero giustamente opposti
ad una valutazione basata sul corso alla fine dell’anno, che avrebbe comportato
l’arbitaria imposizione di un capital gain privato.
Il valore su cui si è
fondata l’autorità di tassazione è d’altronde quello indicato dallo stesso
datore di lavoro sul certificato di salario.
La circostanza, addotta
dai ricorrenti, secondo cui il periodo fiscale si protrae dal 1° gennaio al 31
dicembre, non implica la conclusione che essi auspicano. Le disposizioni citate
(articoli 51 LT e 210 LIFD) comportano unicamente che tutti i redditi conseguiti
durante l’anno concorrano a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito.
Non consente per contro di differire a piacere il momento in cui un reddito è realizzato
e neppure quello determinante per la valutazione di un provento in natura.
3.
3.1.
In via
subordinata, i ricorrenti chiedono che RI 1 sia qualificato commerciante professionale
di titoli, in modo tale che le perdite subite con la cessione di azioni del __________
possano essere dedotte dal suo reddito imponibile.
3.2
Sottostà
all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, con
l’eccezione degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza
privata (articoli 16 cpv. 1 e 3 LIFD e 15 cpv. 1 e 3 prima frase LT). Per gli
articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio
di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da
una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, dei valori patrimoniali utilizzati
per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente possono far parte della
sostanza commerciale anche se non vi è un’attività organizzata nella forma di
una vera e propria impresa. Non vi è per contro attività lucrativa indipendente
quando viene semplicemente amministrato il proprio patrimonio privato (cfr. in
particolare DTF 125 II 113).
3.2
Ora, nel
caso in esame, a prescindere dal tutt’altro che evidente adempimento delle
condizioni che consentono di qualificare come reddito dell’attività lucrativa
indipendente una plusvalenza proveniente dalla cessione di azioni, per
escludere la compensazione delle perdite basta osservare che i ricorrenti non
risultano aver subito alcuna perdita nel corso del periodo fiscale litigioso.
Nel
ricorso, i contribuenti chiedono che “venga determinata la perdita conseguita
dal signor RI 1 dal 16.8.2010 al 31.12.2010 con la diminuzione del valore
venale delle azioni __________”. È immediatamente evidente che la mera
diminuzione di valore delle azioni non può dare luogo ad una perdita
deducibile, come d’altronde non costituirebbe un utile imponibile l’eventuale aumento
di valore.
Nel corso
della procedura di reclamo, gli insorgenti avevano del resto sostenuto di aver
subito la perdita nel corso del 2011, quando hanno venduto 128'000 azioni. Anche
questo argomento non consente di condividere la richiesta dei ricorrenti.
Infatti, un’eventuale perdita subita nel corso del 2011 potrebbe tutt’al più
essere dedotta dai redditi di quel periodo fiscale.
3.3
A
proposito delle perdite derivanti dall’attività di commerciante di titoli, si deve
ancora rilevare che la loro compensazione presuppone che le stesse siano state
contabilizzate. Ciò implica che il contribuente tenga una contabilità. In
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, occorre che il
contribuente presenti le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e
delle uscite, come pure dei prelievi e degli apporti privati (art. 125 cpv. 2
LIFD; per il diritto cantonale, art. 199 cpv. 2 LT). Tali distinte devono tener
conto, secondo le circostanze del singolo caso, in particolare del genere di
attività commerciale esercitata e della sua estensione. In ogni caso sono
indispensabili documenti appropriati che permettano di determinare in modo
completo e affidabile il reddito e la sostanza commerciale e che facilitino il
controllo da parte delle autorità fiscali (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 13 dicembre 2003, in RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7; v.
anche la Circolare n. 36 del 27 luglio 2012 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, par. 4.4).
Dagli
atti non risulta che, in relazione alla pretesa attività di commerciante professionale
di titoli, RI 1 abbia allestito una documentazione conforme ai criteri esposti.
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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