80.2012.13
Procedura: ricorso contro decisione in materia di imposta sugli utili immobiliari, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non restituzione dei termini
3 febbraio 2012Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.13
Data decisione, Autorità:
03.02.2012, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso contro decisione in materia di imposta sugli utili immobiliari, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non restituzione dei termini
TERMINI
art. 192 cpv. 1 LT
art. 192 cpv. 5 LT
art. 227 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2012.13
Lugano
3 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 gennaio 2012 contro la decisione del
24 novembre 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
decisione del 24 marzo 2011, l’RS 1 di Bellinzona notificava a RI 1 la
decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla
vendita del mapp. n__________ RFD di __________, nella quale commisurava
l’utile imponibile in fr. 240’731.– e l’imposta dovuta in fr. 64'997.35.
B. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° aprile 2011,
postulando il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione
primaria.
L’autorità
fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 24 novembre 2011,
riducendo l’utile imponibile a fr. 160'056.– e l’imposta a fr. 43'215.10.
C. Con ricorso dell’11 gennaio 2012, RI 1 postula la riduzione
dell’aliquota al 6%, considerando nel calcolo della durata del possesso anche
quella della precedente abitazione primaria.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organiz-zazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 216 cpv. 2 LT, contro la notifica di tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli
articoli 227-231.
2.2
L’art.
227.
cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale dell’11 gennaio
2012, la decisione su reclamo datata 24 novembre 2011 ma recapitatale (secondo
le sue affermazioni) il 28 novembre 2011. Essa sostiene che, per effetto delle
ferie giudiziarie, il termine sarebbe venuto a scadere il 12 gennaio 2012.
3.2
La legge
tributaria cantonale non prevede le ferie giudiziarie.
Questa
Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia
la Legge di procedura amministrativa (LPAmm). È vero che l'art. 1 LPAmm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
“procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara
limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre
leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm
rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che
contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25
marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto 1999; CDT n.
80.2004.117
del 5 novembre 2004).
3.3
Del
resto, neppure la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del
termine durante le ferie giudiziarie. Il Tribunale federale ha escluso che
eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino
quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta
federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale
federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art.
140.
LIFD, p. 1311).
Queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1).
Per
quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente
un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.).
3.4
Il
termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste
dall’art. 13 lett. a LPAmm.
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Esso è infatti stato
inoltrato ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dal combinato
disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 227 cpv. 1 LT.
4.
4.1.
Nella sua
replica del 24 gennaio 2012 alle osservazioni dell’Uffi-cio di tassazione, che
ha attirato l’attenzione sull’irricevibilità del ricorso, la ricorrente domanda
la restituzione dei termini, sostenendo di essere stata tratta in inganno dal
tenore dell’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31
dicembre 2011. Quest’ultima disposizione consentiva infatti alla Camera di
diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora
con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato
importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura
e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irri-cevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle
ferie” avrebbe lasciato supporre che il termine di ricorso fosse sospeso dalle
ferie. Non a caso, secondo l’insorgente, la disposizione citata sarebbe stata
modificata dal legislatore cantonale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso
dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio
2012).
4.2
La
restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF
106.
II 173).
La
semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere
procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una
restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da
un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11
maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).
4.3
Nella
fattispecie, non si giustifica la restituzione dei termini alla ricorrente, che
non è stata tratta in inganno da un’informazione dell’autorità ma ha tardato ad
interporre il suo ricorso nell’erronea convinzione che il termine fosse sospeso
dalle ferie. La semplice circostanza che l’art. 231 cpv. 1 LT contenesse
l’inciso – poi soppresso – che escludeva la sospensione per ferie del termine
per pagare la garanzia delle spese giudiziarie non può essere assimilata ad
un’informazione errata dell’autorità competente, che nel caso concreto non è
stata interpellata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster