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Decisione

80.2012.13

Procedura: ricorso contro decisione in materia di imposta sugli utili immobiliari, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non restituzione dei termini

3 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 24 marzo 2011, l’RS 1 di Bellinzona notificava a RI 1 la

decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla

vendita del mapp. n__________ RFD di __________, nella quale commisurava

l’utile imponibile in fr. 240’731.– e l’imposta dovuta in fr. 64'997.35.

B. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° aprile 2011,

postulando il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione

primaria.

L’autorità

fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 24 novembre 2011,

riducendo l’utile imponibile a fr. 160'056.– e l’imposta a fr. 43'215.10.

C. Con ricorso dell’11 gennaio 2012, RI 1 postula la riduzione

dell’aliquota al 6%, considerando nel calcolo della durata del possesso anche

quella della precedente abitazione primaria.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organiz-zazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 216 cpv. 2 LT, contro la notifica di tassazione dell’imposta sugli utili

immobiliari è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli

articoli 227-231.

2.2

L’art.

227.

cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale dell’11 gennaio

2012, la decisione su reclamo datata 24 novembre 2011 ma recapitatale (secondo

le sue affermazioni) il 28 novembre 2011. Essa sostiene che, per effetto delle

ferie giudiziarie, il termine sarebbe venuto a scadere il 12 gennaio 2012.

3.2

La legge

tributaria cantonale non prevede le ferie giudiziarie.

Questa

Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia

la Legge di procedura amministrativa (LPAmm). È vero che l'art. 1 LPAmm,

definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di

“procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di

Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici

analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara

limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre

leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm

rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che

contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25

marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto 1999; CDT n.

80.2004.117

del 5 novembre 2004).

3.3

Del

resto, neppure la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del

termine durante le ferie giudiziarie. Il Tribunale federale ha escluso che

eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino

quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta

federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale

federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art.

140.

LIFD, p. 1311).

Queste regole sono

considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente

definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali

sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul

termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente

partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza

dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1).

Per

quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente

un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.).

3.4

Il

termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste

dall’art. 13 lett. a LPAmm.

Ne

consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Esso è infatti stato

inoltrato ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dal combinato

disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 227 cpv. 1 LT.

4.

4.1.

Nella sua

replica del 24 gennaio 2012 alle osservazioni dell’Uffi-cio di tassazione, che

ha attirato l’attenzione sull’irricevibilità del ricorso, la ricorrente domanda

la restituzione dei termini, sostenendo di essere stata tratta in inganno dal

tenore dell’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31

dicembre 2011. Quest’ultima disposizione consentiva infatti alla Camera di

diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora

con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato

importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura

e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria

dell’irri-cevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle

ferie” avrebbe lasciato supporre che il termine di ricorso fosse sospeso dalle

ferie. Non a caso, secondo l’insorgente, la disposizione citata sarebbe stata

modificata dal legislatore cantonale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso

dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio

2012).

4.2

La

restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106.

II 173).

La

semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere

procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una

restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da

un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11

maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

4.3

Nella

fattispecie, non si giustifica la restituzione dei termini alla ricorrente, che

non è stata tratta in inganno da un’informazione dell’autorità ma ha tardato ad

interporre il suo ricorso nell’erronea convinzione che il termine fosse sospeso

dalle ferie. La semplice circostanza che l’art. 231 cpv. 1 LT contenesse

l’inciso – poi soppresso – che escludeva la sospensione per ferie del termine

per pagare la garanzia delle spese giudiziarie non può essere assimilata ad

un’informazione errata dell’autorità competente, che nel caso concreto non è

stata interpellata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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