80.2012.130
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione e conclusione, non basta richiesta di essere convocato, termine di grazia per sanare il vizio
26 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2012.130
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione e conclusione, non basta richiesta di essere convocato, termine di grazia per sanare il vizio
CONVOCAZIONE
art. 140 LIFD
art. 227 LT
Incarti n.
80.2012.130
80.2012.131
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 luglio 2012 contro la decisione del 7
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2007, 2008 e 2009.
Fatti
- con
decisione del 7 giugno 2012, l’RS 1 di Mendrisio ha notificato a RI 1 la decisione
su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2008;
- con
scritto del 4 luglio 2012, il contribuente si è rivolto alla Camera di diritto
tributario, dichiarando di voler interporre ricorso contro “le decisioni su
reclamo emesse dall’ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio il
24.9.2011 valevoli per le imposte cantonali e federali 2007-2008-2009”, con la seguente motivazione: “in sede di audizione e di decisione su reclamo”;
- il 5 luglio
2012, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per
motivare il ricorso, conformemente a quanto richiesto dal diritto applicabile,
avvertendolo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il 12
luglio 2012, la RA 1, “a nome e per conto del contribuente”, ha chiesto una proroga
per presentare una motivazione completa sino al 10.8.2012, giustificando la richiesta
con l’assenza del rappresentante;
- il 13
luglio 2012, questa Camera ha risposto, attribuendo alla rappresentante del ricorrente
un termine di 15 giorni per adempiere gli obblighi di motivazione;
- nel
termine indicato, nessuna motivazione del ricorso è pervenuta.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre
Considerandi
1996.
in re G.P.; v. inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione
costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame
(STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con
riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
- un
ricorso non può limitarsi alla richiesta, da parte del contribuente, di essere
convocato, poiché ciò equivarrebbe a negare il carattere di perentorietà insito
nel termine di grazia previsto dai succitati articoli (cfr. CDT n. 16 del 29
gennaio 1985 in re G.D; CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re D. e V. G.);
- lo scritto del
contribuente del 4 luglio 2012 disattende pertanto manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto
cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD):
esso non contiene infatti né conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a
chiedere un’audizione;
- come
detto, ricevuto il ricorso, questa Camera ha attribuito al ricorrente un
termine di dieci giorni per rimediare ai vizi del suo gravame, avvertendolo
delle conseguenze della sua eventuale inottemperanza;
- quando il
nuovo rappresentante del ricorrente ha chiesto una proroga di un ulteriore
mese, la Camera di diritto tributario gli ha attribuito quindici giorni in più,
sebbene secondo il Tribunale federale un termine di grazia sia per sua natura
improrogabile (cfr. la sentenza n.2C_361/2009 del 20 luglio 2009, consid.
2.
);
- questa
Camera non può che constatare l'irricevibilità del gravame, sottolineando la
circostanza che un termine di dieci giorni è sufficiente a consentire la
sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un
termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per
il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
- come già
ricordato, sebbene all’insorgente siano stati attribuiti quindici giorni in
più, in seguito alla richiesta del suo nuovo rappresentante, egli ha tuttavia
dato seguito all’invito ricevuto;
- è ancora
il caso di rilevare che il ricorso solleva qualche perplessità anche nell’indicazione
dell’oggetto dell’impugnazione: fa riferimento infatti a tre decisioni del 24
settembre 2011 per le imposte 2007, 2008 e 2009;
- la
decisione allegata è tuttavia del 7 giugno 2012 e concerne il solo periodo
fiscale 2008;
- visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al
minimo, sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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