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Decisione

80.2012.132

Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che gestisce strutture per il reinserimento di giovani, attività cessata nel Canton Ticino, esenzione per l’immobile

12 novembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

RI 1, con sede a __________, è una fondazione giusta gli art. 80 e seguenti del

Codice civile svizzero (CC; RS 210).

Suo scopo principale è

quello di provvedere alla cura, all’educazione e al

reinserimento sociale e professionale di giovani con possibilità di sviluppo

pregiudicate, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo ma anche da altre

parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre 1998). A tale

proposito, essa gestisce diverse strutture per bambini e adolescenti,

conferitele direttamente dalla Città di __________ e sparse in diversi Cantoni.

B. La Direzione delle

contribuzioni del Canton Zurigo, con decisione del 10 febbraio 2000, poneva la RI

1 al beneficio dell’esenzione fiscale cantonale e federale.

Lo stesso faceva la

Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con decisioni del 15 maggio e

del 27 novembre 2000, poi rinnovate il 24 ottobre 2004. Nel nostro Cantone, infatti,

la Fondazione gestiva lo “__________” di __________, nel quale sono state

svolte attività pedagogiche sino al 31 agosto 2007.

C. Con scritto del 18

luglio 2008, la contribuente informava l’autorità fiscale di avere cessato ogni

attività in Ticino per carenza di ospiti, comunicandole pure la propria

intenzione di vendere l’immobile di __________.

In risposta, con decisione

del 5 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni le revocava, a far tempo

dal 1° gennaio 2008, il beneficio dell’esenzione dalle imposte

sull’utile e sul capitale e da quelle di successione e donazione, in

virtù della propria competenza per appartenenza economica. Nella

motivazione spiegava che non veniva più svolta nessuna attività in Ticino che

potesse essere definita di pubblica utilità ai sensi dei disposti legali e della

giurisprudenza.

D. La

Fondazione impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 giugno 2010, nel

quale lamentava una violazione della Legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), sottolineando in

particolare che ai fini della concessione dell’esenzione fiscale rimaneva

determinante l’effettivo perseguimento degli scopi statutari di pubblica

utilità, anche se le sue attività erano ormai espletate in altri Cantoni.

E. La

Divisione delle contribuzioni, con decisione del 6 giugno 2012, respingeva il reclamo,

ponendo nuovamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di pubblica

utilità nell’immobile di __________. Ribadiva quindi di essere autorizzata a

negare l’esenzione fiscale alla Fondazione, in virtù della propria sovranità

fiscale, aggiungendo poi che una stretta applicazione del principio di

armonizzazione verticale e orizzontale concretizzerebbe un caso di doppia

imposizione virtuale, contrario all’art. 127 cpv. 3 della Costituzione

federale.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula

nuovamente la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile

e sulla sostanza “relative agli immobili di __________, fino e compresa la loro

realizzazione”.

La

ricorrente osserva preliminarmente che l’applicazione territoriale dei

requisiti posti per ottenere l’esenzione fiscale è limitativa, sottolineando in

particolare di operare a favore dei giovani di tutta la Svizzera, conformemente

alla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), alla

quale ha aderito anche il Canton Ticino. Aggiunge poi di essere un’istituzione

riconosciuta anche dall’Ufficio federale di giustizia, sulla base della Legge

federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle

pene e delle misure (RS 341). Rileva infine di avere locato a terzi l’immobile

di __________, nell’attesa della sua vendita, a condizioni tali da coprire

unicamente i costi d’esercizio e di avere investito il ricavo della sua

vendita, avvenuta nel corso del 2011, per la manutenzione di altri immobili di

sua proprietà.

G. Nelle

proprie osservazioni del 30 luglio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il gravame. L’autorità rivendica la propria sovranità

territoriale ai fini dell’imposta cantonale e il proprio potere di

apprezzamento in relazione all’esame dei presupposti dell’esenzione fiscale,

rilevando in particolare che dopo la chiusura dello “__________” di __________ e la locazione a terzi dell’immobile, è venuto a

mancare in Ticino il necessario requisito dell’effettivo esercizio di un’attività

di pubblica utilità.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 65 lett. f LT, di uguale tenore dell’art. 56

lett. g LIFD e dell’art. 23

lett. f LAID, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che

perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne

l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.

Scopi imprenditoriali non

sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e

l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di

utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una

posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono

esercitate attività dirigenziali.

1.2.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea

di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa

cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo

disinteressato.

Devono quindi essere

adempiute le seguenti condizioni:

·

lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che

risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della

generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una

determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante

dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi

etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle

leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso

attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,

ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e

le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle

bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto

allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

·

il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere

disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di

lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e

privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza

a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·

la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente

garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

(cfr. sentenza CDT n.

80.1998.26 e 80.1998.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999

n. 7t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, nessuno

contesta la pubblica utilità dell’attività svolta dalla RI 1 a favore dei bambini e degli adolescenti in difficoltà, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo

ma anche da altre parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre

1998). La Direzione delle contribuzioni zurighese, con decisione del 10 febbraio

2000, l’ha espressamente riconosciuta, ponendo la Fondazione al beneficio

dell’esenzione fiscale cantonale e federale. Non la contesta nemmeno la

Divisione delle contribuzioni, che nelle osservazioni del 30 luglio 2012 pone

unicamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di

pubblica utilità nell’immobile di __________, riconoscendo invece che la contribuente

adempie tuttora i requisiti posti dagli art. 56 lett. g LIFD e 23 lett. f LAID sia nel Cantone di sede che negli altri Cantoni in cui gestisce ancora

un foyer o un centro educativo per bambini e adolescenti (Canton Appenzello Esterno e Canton Grigioni).

2.2

Una simile conclusione,

che di fatto limita la concessione dell’esenzione fiscale alle sole persone

giuridiche che perseguono uno scopo di utilità pubblica all’interno del

territorio cantonale ticinese, è chiaramente incompatibile con la legge federale

sull’armonizzazione. Come sottolineato dalla dottrina, le

persone giuridiche che adempiono le condizioni oggettive e soggettive poste

dall’art. 23 lett. f LAID hanno diritto alla concessione dell’esenzione fiscale, anche se svolgono

la loro attività in un altro Cantone oppure sono limitatamente imponibili nel

Cantone per appartenenza economica. Una limitazione ai soli enti che offrono

vantaggi diretti o indiretti ai residenti (oppure agli oggetti) del Cantone interessato

risulterebbe invece contraria all’armonizzazione (Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 26 ad art. 23

LAID, p. 358; cfr. anche Greter/ Scherrer,

Der Verein in der Praxis- Organisation und Steuern, Zurigo 2007, p. 31).

Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione delle

contribuzioni, nessuno contesta che ogni Cantone – nel rispetto delle norme

elaborate dal Tribunale federale alla luce dell’art. 127 cpv. 3 della

Costituzione federale – possa applicare il proprio diritto tributario

(armonizzato) per determinare l’imposta dovuta e per eventualmente concedere il

beneficio dell’esenzione fiscale. L’armonizzazione impone tuttavia una

valutazione d’insieme delle attività svolte dalla persona giuridica, indipendentemente

dalla sua sede legale oppure dal suo assoggettamento limitato, in virtù della

sola appartenenza economica. Del resto, se così non fosse, non

si giustificherebbero nemmeno le numerose esenzioni fiscali concesse a

organizzazioni svizzere operanti direttamente all’estero, alla sola condizione

che tale attività sia svolta nell’interesse generale e avvenga in maniera

disinteressata (Circolare

n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994,

cifra II/3/a; v. anche Conferenza fiscale

svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui

poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts

cultuels, edizione gennaio 2008, p. 14).

2.3

D’altra

parte, non è chiaro come la concessione dell’esenzione fiscale possa contraddire

il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 127 cpv. 3 della

Costituzione federale.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tale divieto impedisce che un contribuente sia tassato

da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo

(doppia imposizione attuale), oppure che un Cantone ecceda i limiti della

propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano casi di conflitto, riscuota

un’imposta che solo un altro Cantone è competente a percepire (doppia imposizione

virtuale; DTF 134 I 303 consid. 2.1; 130 I 205 consid. 4.1 e rispettivi

rinvii). Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione

delle contribuzioni, la decisione di esenzione cantonale e federale pronunciata

dalla Direzione delle contribuzioni zurighese rientrava di tutta evidenza nella

sua sovranità fiscale, trattandosi del Cantone di sede della RI 1, e in ogni

caso non impedisce all’autorità ticinese di prendere una propria decisione di

esenzione, purché nel rispetto delle norme di collisione elaborate dal

Tribunale federale. In questo contesto, l’armonizzazione impone semplicemente un’analisi

d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, che prescinda in particolare da

un’applicazione territoriale dei requisiti posti dagli art. 65 lett. f LT e 23 lett. f LAID.

Tale

conclusione si giustifica a maggior ragione nel caso di specie, ove si pensi appena

che la Fondazione svolge la propria attività a favore non soltanto dei giovani

zurighesi ma, più in generale, di tutta la Svizzera. Dalla relazione

d’esercizio dell’anno 2011, per esempio, si evince che gli ospiti delle varie

infrastrutture gestite dalla Fondazione provenivano in prevalenza dal Canton

Zurigo ma anche da altri Cantoni (Argovia, S. Gallo, Svitto, Grigioni e

altri ancora; cfr. doc. 13 allegato al ricorso), senza dimenticare infine che il nostro Cantone ha aderito alla Convenzione intercantonale

relativa alle istituzioni sociali (CIIS), elaborata dalla Conferenza delle

direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che si

prefigge di facilitare il collocamento di persone con bisogni specifici

nell’ambito dell’assistenza e della promozione in strutture adatte fuori dal

Cantone di domicilio.

2.4

Assodato

il principio della visione d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, la

circostanza che l’immobile di __________, nell’attesa di essere venduto, sia

stato locato a terzi non pone particolari problemi.

Con

riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro nemmeno approfondito dalla Divisione

delle contribuzioni, è qui appena il caso di ricordare che se l’attività orientata al conseguimento di un utile ha un

mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità

effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si

oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE

2000.

B 71.63 n. 16; v. anche Urech,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea

2008, Vol. I/2a, n. 33 ad art. 56 LIFD,

p. 817; Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité

publique, tesi, Losanna 1992, p. 132).

3.

Dal

ristretto profilo dell’imposizione degli utili immobiliari, per contro, la

decisione della Divisione delle contribuzioni merita piena tutela.

Diversamente

da quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame postula

la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte cantonali “relative

agli immobili in territorio di __________, fino e compresa la loro realizzazione”,

le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica

sottostanno in tutti i casi all’imposta sui guadagni immobiliari (art. 23 cpv.

4.

LAID; v. anche Greter, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 45 ad art. 23 LAID, p. 369). Qualora

dovesse emergere un utile dalla vendita dello stabile __________ alla

Fondazione __________ oppure da un eventuale futura vendita del contiguo mapp. __________,

lo stesso sarà oggetto di imposizione, conformemente a quanto disposto dagli

art. 123 e seguenti LT.

4.

In

conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nella misura in cui concerne

l’esenzione dal pagamento delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente sono riconosciute indennità per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 giugno 2012 è riformata nel senso

che alla RI 1, con sede a __________, è concessa l’esenzione dalle imposte cantonali

sull’utile e sul capitale.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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