80.2012.132
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che gestisce strutture per il reinserimento di giovani, attività cessata nel Canton Ticino, esenzione per l’immobile
12 novembre 2012Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2012.132
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che gestisce strutture per il reinserimento di giovani, attività cessata nel Canton Ticino, esenzione per l’immobile
ESENZIONE
art. 23 cpv. 1 let. f LAID
art. 23 cpv. 4 LAID
art. 56 LIFD
art. 56 let. g LIFD
Incarto n.
80.2012.132
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 luglio 2012 contro la decisione del 6
giugno 2012 in materia di esenzione fiscale.
Fatti
A. La
RI 1, con sede a __________, è una fondazione giusta gli art. 80 e seguenti del
Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Suo scopo principale è
quello di provvedere alla cura, all’educazione e al
reinserimento sociale e professionale di giovani con possibilità di sviluppo
pregiudicate, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo ma anche da altre
parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre 1998). A tale
proposito, essa gestisce diverse strutture per bambini e adolescenti,
conferitele direttamente dalla Città di __________ e sparse in diversi Cantoni.
B. La Direzione delle
contribuzioni del Canton Zurigo, con decisione del 10 febbraio 2000, poneva la RI
1 al beneficio dell’esenzione fiscale cantonale e federale.
Lo stesso faceva la
Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con decisioni del 15 maggio e
del 27 novembre 2000, poi rinnovate il 24 ottobre 2004. Nel nostro Cantone, infatti,
la Fondazione gestiva lo “__________” di __________, nel quale sono state
svolte attività pedagogiche sino al 31 agosto 2007.
C. Con scritto del 18
luglio 2008, la contribuente informava l’autorità fiscale di avere cessato ogni
attività in Ticino per carenza di ospiti, comunicandole pure la propria
intenzione di vendere l’immobile di __________.
In risposta, con decisione
del 5 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni le revocava, a far tempo
dal 1° gennaio 2008, il beneficio dell’esenzione dalle imposte
sull’utile e sul capitale e da quelle di successione e donazione, in
virtù della propria competenza per appartenenza economica. Nella
motivazione spiegava che non veniva più svolta nessuna attività in Ticino che
potesse essere definita di pubblica utilità ai sensi dei disposti legali e della
giurisprudenza.
D. La
Fondazione impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 giugno 2010, nel
quale lamentava una violazione della Legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), sottolineando in
particolare che ai fini della concessione dell’esenzione fiscale rimaneva
determinante l’effettivo perseguimento degli scopi statutari di pubblica
utilità, anche se le sue attività erano ormai espletate in altri Cantoni.
E. La
Divisione delle contribuzioni, con decisione del 6 giugno 2012, respingeva il reclamo,
ponendo nuovamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di pubblica
utilità nell’immobile di __________. Ribadiva quindi di essere autorizzata a
negare l’esenzione fiscale alla Fondazione, in virtù della propria sovranità
fiscale, aggiungendo poi che una stretta applicazione del principio di
armonizzazione verticale e orizzontale concretizzerebbe un caso di doppia
imposizione virtuale, contrario all’art. 127 cpv. 3 della Costituzione
federale.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula
nuovamente la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile
e sulla sostanza “relative agli immobili di __________, fino e compresa la loro
realizzazione”.
La
ricorrente osserva preliminarmente che l’applicazione territoriale dei
requisiti posti per ottenere l’esenzione fiscale è limitativa, sottolineando in
particolare di operare a favore dei giovani di tutta la Svizzera, conformemente
alla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), alla
quale ha aderito anche il Canton Ticino. Aggiunge poi di essere un’istituzione
riconosciuta anche dall’Ufficio federale di giustizia, sulla base della Legge
federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle
pene e delle misure (RS 341). Rileva infine di avere locato a terzi l’immobile
di __________, nell’attesa della sua vendita, a condizioni tali da coprire
unicamente i costi d’esercizio e di avere investito il ricavo della sua
vendita, avvenuta nel corso del 2011, per la manutenzione di altri immobili di
sua proprietà.
G. Nelle
proprie osservazioni del 30 luglio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame. L’autorità rivendica la propria sovranità
territoriale ai fini dell’imposta cantonale e il proprio potere di
apprezzamento in relazione all’esame dei presupposti dell’esenzione fiscale,
rilevando in particolare che dopo la chiusura dello “__________” di __________ e la locazione a terzi dell’immobile, è venuto a
mancare in Ticino il necessario requisito dell’effettivo esercizio di un’attività
di pubblica utilità.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 65 lett. f LT, di uguale tenore dell’art. 56
lett. g LIFD e dell’art. 23
lett. f LAID, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che
perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne
l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.
Scopi imprenditoriali non
sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e
l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una
posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
esercitate attività dirigenziali.
1.2.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea
di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa
cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
·
lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che
risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della
generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una
determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante
dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi
etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle
leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso
attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,
ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e
le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle
bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto
allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;
·
il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere
disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di
lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e
privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza
a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;
·
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente
garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. sentenza CDT n.
80.1998.26 e 80.1998.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999
n. 7t).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, nessuno
contesta la pubblica utilità dell’attività svolta dalla RI 1 a favore dei bambini e degli adolescenti in difficoltà, provenienti in prevalenza dal Canton Zurigo
ma anche da altre parti della Svizzera (art. 2 degli Statuti del 18 novembre
1998). La Direzione delle contribuzioni zurighese, con decisione del 10 febbraio
2000, l’ha espressamente riconosciuta, ponendo la Fondazione al beneficio
dell’esenzione fiscale cantonale e federale. Non la contesta nemmeno la
Divisione delle contribuzioni, che nelle osservazioni del 30 luglio 2012 pone
unicamente l’accento sulla cessazione di ogni attività di
pubblica utilità nell’immobile di __________, riconoscendo invece che la contribuente
adempie tuttora i requisiti posti dagli art. 56 lett. g LIFD e 23 lett. f LAID sia nel Cantone di sede che negli altri Cantoni in cui gestisce ancora
un foyer o un centro educativo per bambini e adolescenti (Canton Appenzello Esterno e Canton Grigioni).
2.2
Una simile conclusione,
che di fatto limita la concessione dell’esenzione fiscale alle sole persone
giuridiche che perseguono uno scopo di utilità pubblica all’interno del
territorio cantonale ticinese, è chiaramente incompatibile con la legge federale
sull’armonizzazione. Come sottolineato dalla dottrina, le
persone giuridiche che adempiono le condizioni oggettive e soggettive poste
dall’art. 23 lett. f LAID hanno diritto alla concessione dell’esenzione fiscale, anche se svolgono
la loro attività in un altro Cantone oppure sono limitatamente imponibili nel
Cantone per appartenenza economica. Una limitazione ai soli enti che offrono
vantaggi diretti o indiretti ai residenti (oppure agli oggetti) del Cantone interessato
risulterebbe invece contraria all’armonizzazione (Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 26 ad art. 23
LAID, p. 358; cfr. anche Greter/ Scherrer,
Der Verein in der Praxis- Organisation und Steuern, Zurigo 2007, p. 31).
Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione delle
contribuzioni, nessuno contesta che ogni Cantone – nel rispetto delle norme
elaborate dal Tribunale federale alla luce dell’art. 127 cpv. 3 della
Costituzione federale – possa applicare il proprio diritto tributario
(armonizzato) per determinare l’imposta dovuta e per eventualmente concedere il
beneficio dell’esenzione fiscale. L’armonizzazione impone tuttavia una
valutazione d’insieme delle attività svolte dalla persona giuridica, indipendentemente
dalla sua sede legale oppure dal suo assoggettamento limitato, in virtù della
sola appartenenza economica. Del resto, se così non fosse, non
si giustificherebbero nemmeno le numerose esenzioni fiscali concesse a
organizzazioni svizzere operanti direttamente all’estero, alla sola condizione
che tale attività sia svolta nell’interesse generale e avvenga in maniera
disinteressata (Circolare
n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994,
cifra II/3/a; v. anche Conferenza fiscale
svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui
poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts
cultuels, edizione gennaio 2008, p. 14).
2.3
D’altra
parte, non è chiaro come la concessione dell’esenzione fiscale possa contraddire
il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 127 cpv. 3 della
Costituzione federale.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tale divieto impedisce che un contribuente sia tassato
da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo
(doppia imposizione attuale), oppure che un Cantone ecceda i limiti della
propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano casi di conflitto, riscuota
un’imposta che solo un altro Cantone è competente a percepire (doppia imposizione
virtuale; DTF 134 I 303 consid. 2.1; 130 I 205 consid. 4.1 e rispettivi
rinvii). Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione
delle contribuzioni, la decisione di esenzione cantonale e federale pronunciata
dalla Direzione delle contribuzioni zurighese rientrava di tutta evidenza nella
sua sovranità fiscale, trattandosi del Cantone di sede della RI 1, e in ogni
caso non impedisce all’autorità ticinese di prendere una propria decisione di
esenzione, purché nel rispetto delle norme di collisione elaborate dal
Tribunale federale. In questo contesto, l’armonizzazione impone semplicemente un’analisi
d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, che prescinda in particolare da
un’applicazione territoriale dei requisiti posti dagli art. 65 lett. f LT e 23 lett. f LAID.
Tale
conclusione si giustifica a maggior ragione nel caso di specie, ove si pensi appena
che la Fondazione svolge la propria attività a favore non soltanto dei giovani
zurighesi ma, più in generale, di tutta la Svizzera. Dalla relazione
d’esercizio dell’anno 2011, per esempio, si evince che gli ospiti delle varie
infrastrutture gestite dalla Fondazione provenivano in prevalenza dal Canton
Zurigo ma anche da altri Cantoni (Argovia, S. Gallo, Svitto, Grigioni e
altri ancora; cfr. doc. 13 allegato al ricorso), senza dimenticare infine che il nostro Cantone ha aderito alla Convenzione intercantonale
relativa alle istituzioni sociali (CIIS), elaborata dalla Conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che si
prefigge di facilitare il collocamento di persone con bisogni specifici
nell’ambito dell’assistenza e della promozione in strutture adatte fuori dal
Cantone di domicilio.
2.4
Assodato
il principio della visione d’insieme delle attività svolte dalla ricorrente, la
circostanza che l’immobile di __________, nell’attesa di essere venduto, sia
stato locato a terzi non pone particolari problemi.
Con
riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro nemmeno approfondito dalla Divisione
delle contribuzioni, è qui appena il caso di ricordare che se l’attività orientata al conseguimento di un utile ha un
mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità
effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si
oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE
2000.
B 71.63 n. 16; v. anche Urech,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea
2008, Vol. I/2a, n. 33 ad art. 56 LIFD,
p. 817; Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité
publique, tesi, Losanna 1992, p. 132).
3.
Dal
ristretto profilo dell’imposizione degli utili immobiliari, per contro, la
decisione della Divisione delle contribuzioni merita piena tutela.
Diversamente
da quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame postula
la concessione dell’esenzione dal pagamento delle imposte cantonali “relative
agli immobili in territorio di __________, fino e compresa la loro realizzazione”,
le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica
sottostanno in tutti i casi all’imposta sui guadagni immobiliari (art. 23 cpv.
4.
LAID; v. anche Greter, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 45 ad art. 23 LAID, p. 369). Qualora
dovesse emergere un utile dalla vendita dello stabile __________ alla
Fondazione __________ oppure da un eventuale futura vendita del contiguo mapp. __________,
lo stesso sarà oggetto di imposizione, conformemente a quanto disposto dagli
art. 123 e seguenti LT.
4.
In
conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nella misura in cui concerne
l’esenzione dal pagamento delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente sono riconosciute indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6 giugno 2012 è riformata nel senso
che alla RI 1, con sede a __________, è concessa l’esenzione dalle imposte cantonali
sull’utile e sul capitale.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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