80.2012.133
Deduzioni: oneri assicurativi, premi assicurazione contro le malattie, momento determinante, versamento anticipato nel dicembre dell’anno precedente
28 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.133
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: oneri assicurativi, premi assicurazione contro le malattie, momento determinante, versamento anticipato nel dicembre dell’anno precedente
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 33 cpv. 1 let. g LIFD
art. 32 cpv. 1 let. g LT
art. 90 OAMAL
Incarti n.
80.2012.133
80.2012.134
Lugano
28 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2012 contro la decisione del 7
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
di professione docente ad __________, nella dichiarazione fiscale 2010, chiedeva
di essere ammesso alla deduzione di premi della cassa malati per l’anno 2010
sotto la voce oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione
di Biasca riconosceva una deduzione per oneri assicurativi e interessi di
capitali a risparmio di fr. 2'500.– per l’IC e fr. 1'700.– per l’IFD, imponendo
altresì al contribuente, sotto la voce “altri redditi”, un reddito di fr.
6'000.–, riconducibile a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
B. Il
contribuente interponeva all’Ufficio di tassazione di Biasca tempestivo reclamo
contestando in particolare il reddito proveniente da altre fonti di fr.
6'000.–. Il reclamante precisava di aver acquistato un immobile appartenente
alla sorella proprio nell’anno 2010, versandole fr. 250'000.– al momento del
trapasso e fr. 25'000.– in seguito. Il contribuente rilevava che, a fronte di
tali uscite, aveva dovuto ridurre al minimo le spese per vivere, usufruendo
pure dell’aiuto economico della famiglia e di un’amica. Pertanto esponeva
precisamente entrate e uscite per l’anno 2010, giustificando di essere stato in
grado di coprire il suo minimo vitale con quanto già dichiarato.
Il
contribuente in seconda battuta dichiarava pure di aver pagato i premi della
cassa malati 2010 anticipatamente nel dicembre 2009 e di non aver stipulato
alcun genere di assicurazione per l’immobile acquistato.
C. Con
decisione 7 giugno 2012 l’Ufficio di tassazione di Biasca accoglieva parzialmente
il reclamo, stralciando il reddito di fr. 6'000.– quale “altro reddito” e
riducendo la deduzione relativa a oneri assicurativi e interessi di capitali a
risparmio a soli fr. 372.–. La motivazione spiegava che era stato annullato il
reddito d’altra fonte di fr. 6'000.–, “esaminata la documentazione
all’incarto”, ma nel contempo era stata rettificata la deduzione per oneri assicurativi
e interessi di capitali a risparmio in relazione alla comunicazione del
contribuente sostenuta nello scritto di reclamo, nel quale indicava di aver
pagato l’intero ammontare dei premi del 2010 a dicembre 2009.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta ora la misura della deduzione
per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, passata dopo il
reclamo da fr. 2'500.– per l’IC e fr. 1'700.– per l’IFD a soli fr. 372.–. Il ricorrente
ribadisce di aver pagato tutti i premi della cassa malati per il 2010 nel
dicembre 2009 e chiede che venga applicata la deduzione dei premi assicurativi
per l’anno di appartenenza (il 2010), e non per l’anno di pagamento (il 2009).
Su
richiesta del giudice delegato, il 26 gennaio 2013 il ricorrente ha prodotto la
ricevuta del pagamento dei premi dell’assicur-azione obbligatoria contro le
malattie.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’articolo
33 cpv. 1 lett. g LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti,
premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in
quanto non compresi sotto la lettera f) contro gli infortuni, nonchè gli
interessi di capitali e risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
·
3'200.– franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica;
·
1'600.– franchi per gli altri contribuenti;
queste
somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi
ai sensi della lettera d ed e (cioè contributi al secondo ed al terzo
pilastro vincolato).
Per
l’imposta cantonale, l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT prevede la stessa
deduzione, fissando tuttavia il limite ad una somma globale
di
·
10’500.– franchi per i coniugi che vivono in
comunione domestica
·
5’200.– franchi per gli altri contribuenti;
per i
contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale
e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono
aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti.
1.2.
Le leggi
menzionate non indicano quale sia il momento determinante per la deduzione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie. Secondo l’Ufficio di tassazione, è
determinante il momento del pagamento dei premi, con la conseguenza che il ricorrente,
che ha pagato tutti i premi per il 2010 alla fine del 2009, non ha sostenuto
alcun costo per l’assicurazione contro le malattie nel corso del periodo
fiscale litigioso.
Secondo
l’art. 90 dell’Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal;
RS 832.102), i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. In
linea di principio, l’assicuratore di base LAMal può disciplinare liberamente
le modalità di pagamento dei premi. In generale, è previsto l’obbligo di
pagamento anticipato. Sulla base di corrispondenti condizioni di assicurazione,
gli assicurati possono pagare i loro premi annualmente, semestralmente,
trimestralmente o ad altri intervalli, anche se l’assicuratore deve consentire
il pagamento mensile, che rappresenta l’intervallo di pagamento minimo (cfr. la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni n. K 72/05 del 14 agosto
2006, consid. 4.3.1).
1.3.
Seguendo
il ragionamento dell’autorità fiscale, per stabilire la misura della deduzione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie, in ogni caso si dovrebbe tener
conto in parte di importi pagati per la copertura assicurativa di un altro
anno. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il pagamento dei premi fosse mensile,
nel corso di un periodo fiscale vi sarebbe il pagamento di una mensilità per la
copertura assicurativa dell’anno successivo; se il pagamento fosse trimestrale,
verrebbero pagati i premi per tre mesi dell’anno successivo e così via. Nel
caso estremo, in cui tutti i premi fossero pagati nel mese di dicembre
dell’anno precedente, si verificherebbe un sistematico spostamento della base
di calcolo: i premi per la copertura assicurativa di un periodo fiscale sarebbero
dedotti dal reddito dell’anno precedente.
Per
ragioni di praticabilità, pare tuttavia preferibile che la deduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie si riferisca al periodo per cui è
prevista la copertura assicurativa, senza tener conto delle modalità di
pagamento ed in particolare degli intervalli di versamento dei premi.
Se si
considera che la deduzione in discussione è una di quelle per cui è prevista
l’indicizzazione, in base all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo (articoli 39 LT e 39 LIFD), la soluzione adottata garantisce anche una
migliore parità di trattamento fra assicurati che pagano i premi l’anno
precedente e quelli che li pagano durante lo stesso anno per cui si assicurano.
Considerandi
2.
Il ricorrente
ha liquidato i premi dovuti per l’intero anno 2010 anticipatamente nel dicembre
2009, presumibilmente in previsione delle ingenti spese dell’anno a venire,
relative all’acquisto dell’immobile dalla sorella. Il contribuente si è così
avvalso di una facoltà prevista dal regolamento del suo assicuratore di base, come
già visto nel rispetto dell’art. 90 OAMal.
Non vi è
ragione di negare la deduzione dell’importo di fr. 1'714.80, corrispondente ai
premi per il 2010, che si aggiungono all’importo di fr. 372.–, corrispondente
agli interessi dei capitali a risparmio e già riconosciuto dall’autorità di
tassazione.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, all’insorgente viene riconosciuta la
deduzione di fr. 2'086.– per l’IC e di fr. 1'700.– per l’IFD.
3.
Il
ricorso è di conseguenza parzialmente accolto. Visto l’esito del ricorso, non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 giugno 2012 è riformata nel senso
che la deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è elevata
a fr. 2'086.– per l’IC e a fr. 1'700.– per l’IFD.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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