80.2012.135
Procedura: valutazione del reddito dell’attività indipendente, tenore di vita, perdita dichiarata
7 marzo 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2012.135
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CDT
Titolo:
Procedura: valutazione del reddito dell’attività indipendente, tenore di vita, perdita dichiarata
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.135
80.2012.136
Lugano
7 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2012 contro la decisione del 7
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
nata il __________, divorziata, domiciliata a __________, ha gestito quale
attività indipendente la videoteca __________ fino all’agosto 2010.
Con
decisione 29 febbraio 2012 l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD
2010. Rispetto alla perdita dichiarata di fr. 14'350.–, l’autorità fiscale commisurava
l’utile in fr. 25'000.–.
B. Con
reclamo del 26 marzo 2012 la contribuente contestava l’aumento del reddito da
attività indipendente. La reclamante specificava che, oltre al contributo
cantonale ricevuto nel corso del 2010, non aveva recepito alcun reddito e che
la differenza necessaria al suo sostentamento era stata coperta da aiuti puntuali
da parte della famiglia, impossibili da giustificare in quanto “concreti e non
sotto forma di denaro”.
C. Con comunicazione 29 marzo 2012 l’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona convocava la contribuente avvertendola
al contempo che la presentazione della documentazione a fondamento del reclamo
sarebbe stata differita all’udienza nel caso in cui non fosse già avvenuta. In
data 17 aprile 2012, durante l’udienza, l’autorità spiegava i motivi per i
quali aveva proceduto alla correzione, ed in particolare che dall’esame della
dichiarazione risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria per far
fronte al proprio sostentamento. La reclamante si riservava un termine fino al
4 maggio 2012 per presentare la documentazione necessaria a pareggiare il
calcolo sul dispendio.
Con scritto
del 3 maggio 2012 la contribuente informava l’autorità fiscale che, nel mese di
febbraio 2009, era stato accreditato sul suo conto corrente postale l’importo
di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro). La
somma non era stata inserita erroneamente nella contabilità della ditta
individuale __________. A detta dell’insorgente la cifra sarebbe servita al suo
personale sostentamento per gli anni 2009 e 2010 oltre che per continuare
l’attività della videoteca fino alla chiusura nell’agosto 2010. La contribuente
non allegava alla lettera alcun documento giustificativo.
D. Con decisione del 7 giugno 2012 l’autorità di tassazione respingeva
il reclamo e confermava la decisione impugnata calcolando un reddito da
attività indipendente principale di fr. 25’000.– e un reddito imponibile complessivo
di fr. 26'800.– per l’IC e di fr. 30'000.– per l’IFD. L’Ufficio di tassazione affermava
che la correzione del reddito da attività indipendente era dovuta a
un’insufficienza di disponibilità finanziaria riscontrata nel 2010 per far
fronte al proprio sostentamento. Inoltre, con riferimento all’udienza del 17
aprile 2012 constatava che nessuna documentazione a sostegno del contenuto
della lettera del 3 maggio 2012 era stata presentata.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario in materia di IC e IFD, RI
1 passa in rassegna i fatti connessi alla notificazione della prima decisione
di tassazione, alle relative modifiche, alla successiva udienza, alle
informazioni richieste dall’ufficio di tassazione e alla decisione intimatale
dopo reclamo. La contribuente rileva di aver incassato una somma derivante dal 2°
Pilastro, con la quale avrebbe provveduto al suo personale sostentamento e pure
al mantenimento della videoteca nel periodo 2009/2010. In questo stesso periodo
avrebbe pure fatto capo a puntuali aiuti dai famigliari. La contribuente infine
dichiara di trovarsi a dover lottare per evitare di pagare imposte su redditi
che, a sua detta, non avrebbe mai percepito. Chiede pertanto la rivalutazione
della decisione di tassazione in virtù della sua reale situazione finanziaria
riconducibile al periodo fiscale 2010 per la quale, vista la chiusura della sua
attività ed il successivo periodo di disoccupazione, non avrebbe dovuto essere
tassata.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura
fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo
l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione
determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196).
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3
LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF
2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000
II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e
31.
ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di
evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il
contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
3.
3.1.
Nella
fattispecie l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso un calcolo
della disponibilità finanziaria della contribuente valutando attentamente la
sua situazione debitoria personale e aziendale, la sua sostanza e le indennità
di disoccupazione percepite durante il 2010. L’autorità fiscale ha poi rilevato
che la somma di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro),
è stata effettivamente versata sul conto della contribuente nel febbraio 2009,
ma integralmente spesa prima dell’inizio del 2010, ciò che emerge chiaramente
dagli estratti conto postali 2009/2010. Per questo motivo, il sostentamento
della ricorrente e la copertura delle spese legate all’attività della videoteca
non risultano per nulla giustificate né la contribuente ha provveduto a
produrre documentazione a supporto della sua posizione. L’autorità di
tassazione ha quindi imposto un reddito da attività indipendente principale
della contribuente pari a fr. 25'000.--.
Sin dal
principio, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione
d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli articoli 204 cpv. 2
LT e 130 cpv. 2 LIFD, omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza
dei requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le
conseguenze in caso di inottemperanza. Ciò non toglie tuttavia che anche una
tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli
elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme
concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).
3.2
L’autorità
di tassazione ha dunque basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate
e delle uscite dell’anno 2010, dalle quali emerge una disponibilità mensile negativa
di fr. 3'621.–, giungendo alla conclusione che la ricorrente dovesse avere conseguito
ulteriori redditi ed in particolare che l’utile della sua attività indipendente
ammontasse a fr. 25'000.– in luogo della perdita dichiarata di fr. 14'350.–. Il
calcolo stabilito dall’autorità di tassazione relativo alle entrate e alle
uscite dichiarate dalla contribuente è il seguente:
Entrate
Uscite
Attivi:
capitali 502 865
363.
sostanza aziendale 26’570 35’649
9’079
Passivi:
debiti privati 300'000 300’000
passivi aziendali 50’000 50’000
Proventi:
reddito da attività indipendente
-14’350
indennità e assegni
12’892
reddito titoli e capitali dedotta IP
3.
Oneri:
spese professionali, contributi, oneri assicurativi
6’040
spese immobili
1’500
interessi passivi
10’605
imposte
0.
minimo vitale
14’400
Totale entrate/uscite
-1’455
41’987
Disponibilità annua
-43’442
Disponibilità mensile
-3’621
3.3
Per
costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare
i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito che corrisponda al suo tenore
di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati da quest’ultimo
apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento. In linea con il medesimo
principio non può che essere considerato legittimo integrare i redditi
dichiarati dalla contribuente quando gli stessi non coprano manifestamente le
spese necessarie al suo sostentamento ed al suo tenore di vita.
Un raffronto delle entrate e delle uscite rappresenta un ausilio
senz’altro importante se non addirittura decisivo per determinare il tenore di
vita di un contribuente, così come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie si
rileva dapprima un discreto aumento della sostanza aziendale da fr. 26'570.–
per l’esercizio 2009 a fr. 35'649.– per il 2010. A ciò si devono sommare le
uscite relative alle spese professionali, contributi, oneri assicurativi per
fr. 6'040.–, spese per gli immobili per fr. 1'500.– e gli interessi passivi corrispondenti
a fr. 10'605.–. Il minimo vitale è stato infine quantificato dall’Ufficio di
tassazione in fr. 14'400.–. Pur tenendo conto delle indennità di disoccupazione
ricevute durante il 2010 pari a fr. 12'892.–, emerge comunque un ammanco
annuo di fr. 43’442.–. Si
tenga poi presente che la somma di fr. 52'793.29 proveniente
dal conto di libero passaggio (2° pilastro), versato a beneficio della
contribuente nel febbraio 2009, è stata spesa integralmente entro lo stesso
anno; dall’elenco titoli risulta infatti che il saldo del conto corrente
postale dell’insorgente al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 502.–. Il dispendio
dell’insorgente nel corso del periodo fiscale 2010, di conseguenza, non può
essere stato finanziato facendo ricorso a tale importo né d’altra parte può essere
stato supportato interamente dagli aiuti dei famigliari della contribuente; questi
ultimi, d’altronde, per stessa ammissione della contribuente, non hanno natura
pecuniaria e dunque non sono mai stati comprovati.
3.4
La
commisurazione del reddito dell’attività indipendente in fr. 25'000.– può
apparire addirittura generosa, se si tiene conto del fatto che l’ammanco
risultante dal calcolo del dispendio ammonta ad oltre 43'000 franchi. In tal
modo, si può ritenere che l’autorità abbia considerato anche l’esistenza degli
asseriti aiuti ricevuti dai famigliari.
4.
In assenza di elementi contrari, l’importo relativo al reddito da
attività indipendente rettificato da una perdita dichiarata di fr. 14'350.– ad
un reddito tassato di fr. 25'000.– appare più che legittimo.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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