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Decisione

80.2012.135

Procedura: valutazione del reddito dell’attività indipendente, tenore di vita, perdita dichiarata

7 marzo 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata il __________, divorziata, domiciliata a __________, ha gestito quale

attività indipendente la videoteca __________ fino all’agosto 2010.

Con

decisione 29 febbraio 2012 l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD

2010. Rispetto alla perdita dichiarata di fr. 14'350.–, l’autorità fiscale commisurava

l’utile in fr. 25'000.–.

B. Con

reclamo del 26 marzo 2012 la contribuente contestava l’aumento del reddito da

attività indipendente. La reclamante specificava che, oltre al contributo

cantonale ricevuto nel corso del 2010, non aveva recepito alcun reddito e che

la differenza necessaria al suo sostentamento era stata coperta da aiuti puntuali

da parte della famiglia, impossibili da giustificare in quanto “concreti e non

sotto forma di denaro”.

C. Con comunicazione 29 marzo 2012 l’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona convocava la contribuente avvertendola

al contempo che la presentazione della documentazione a fondamento del reclamo

sarebbe stata differita all’udienza nel caso in cui non fosse già avvenuta. In

data 17 aprile 2012, durante l’udienza, l’autorità spiegava i motivi per i

quali aveva proceduto alla correzione, ed in particolare che dall’esame della

dichiarazione risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria per far

fronte al proprio sostentamento. La reclamante si riservava un termine fino al

4 maggio 2012 per presentare la documentazione necessaria a pareggiare il

calcolo sul dispendio.

Con scritto

del 3 maggio 2012 la contribuente informava l’autorità fiscale che, nel mese di

febbraio 2009, era stato accreditato sul suo conto corrente postale l’importo

di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro). La

somma non era stata inserita erroneamente nella contabilità della ditta

individuale __________. A detta dell’insorgente la cifra sarebbe servita al suo

personale sostentamento per gli anni 2009 e 2010 oltre che per continuare

l’attività della videoteca fino alla chiusura nell’agosto 2010. La contribuente

non allegava alla lettera alcun documento giustificativo.

D. Con decisione del 7 giugno 2012 l’autorità di tassazione respingeva

il reclamo e confermava la decisione impugnata calcolando un reddito da

attività indipendente principale di fr. 25’000.– e un reddito imponibile complessivo

di fr. 26'800.– per l’IC e di fr. 30'000.– per l’IFD. L’Ufficio di tassazione affermava

che la correzione del reddito da attività indipendente era dovuta a

un’insufficienza di disponibilità finanziaria riscontrata nel 2010 per far

fronte al proprio sostentamento. Inoltre, con riferimento all’udienza del 17

aprile 2012 constatava che nessuna documentazione a sostegno del contenuto

della lettera del 3 maggio 2012 era stata presentata.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario in materia di IC e IFD, RI

1 passa in rassegna i fatti connessi alla notificazione della prima decisione

di tassazione, alle relative modifiche, alla successiva udienza, alle

informazioni richieste dall’ufficio di tassazione e alla decisione intimatale

dopo reclamo. La contribuente rileva di aver incassato una somma derivante dal 2°

Pilastro, con la quale avrebbe provveduto al suo personale sostentamento e pure

al mantenimento della videoteca nel periodo 2009/2010. In questo stesso periodo

avrebbe pure fatto capo a puntuali aiuti dai famigliari. La contribuente infine

dichiara di trovarsi a dover lottare per evitare di pagare imposte su redditi

che, a sua detta, non avrebbe mai percepito. Chiede pertanto la rivalutazione

della decisione di tassazione in virtù della sua reale situazione finanziaria

riconducibile al periodo fiscale 2010 per la quale, vista la chiusura della sua

attività ed il successivo periodo di disoccupazione, non avrebbe dovuto essere

tassata.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo

l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione

determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3

LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF

2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000

II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e

31.

ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di

evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il

contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD).

3.

3.1.

Nella

fattispecie l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso un calcolo

della disponibilità finanziaria della contribuente valutando attentamente la

sua situazione debitoria personale e aziendale, la sua sostanza e le indennità

di disoccupazione percepite durante il 2010. L’autorità fiscale ha poi rilevato

che la somma di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro),

è stata effettivamente versata sul conto della contribuente nel febbraio 2009,

ma integralmente spesa prima dell’inizio del 2010, ciò che emerge chiaramente

dagli estratti conto postali 2009/2010. Per questo motivo, il sostentamento

della ricorrente e la copertura delle spese legate all’attività della videoteca

non risultano per nulla giustificate né la contribuente ha provveduto a

produrre documentazione a supporto della sua posizione. L’autorità di

tassazione ha quindi imposto un reddito da attività indipendente principale

della contribuente pari a fr. 25'000.--.

Sin dal

principio, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione

d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli articoli 204 cpv. 2

LT e 130 cpv. 2 LIFD, omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza

dei requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le

conseguenze in caso di inottemperanza. Ciò non toglie tuttavia che anche una

tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli

elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme

concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

3.2

L’autorità

di tassazione ha dunque basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate

e delle uscite dell’anno 2010, dalle quali emerge una disponibilità mensile negativa

di fr. 3'621.–, giungendo alla conclusione che la ricorrente dovesse avere conseguito

ulteriori redditi ed in particolare che l’utile della sua attività indipendente

ammontasse a fr. 25'000.– in luogo della perdita dichiarata di fr. 14'350.–. Il

calcolo stabilito dall’autorità di tassazione relativo alle entrate e alle

uscite dichiarate dalla contribuente è il seguente:

Entrate

Uscite

Attivi:

capitali 502 865

363.

sostanza aziendale 26’570 35’649

9’079

Passivi:

debiti privati 300'000 300’000

passivi aziendali 50’000 50’000

Proventi:

reddito da attività indipendente

-14’350

indennità e assegni

12’892

reddito titoli e capitali dedotta IP

3.

Oneri:

spese professionali, contributi, oneri assicurativi

6’040

spese immobili

1’500

interessi passivi

10’605

imposte

0.

minimo vitale

14’400

Totale entrate/uscite

-1’455

41’987

Disponibilità annua

-43’442

Disponibilità mensile

-3’621

3.3

Per

costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare

i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito che corrisponda al suo tenore

di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati da quest’ultimo

apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento. In linea con il medesimo

principio non può che essere considerato legittimo integrare i redditi

dichiarati dalla contribuente quando gli stessi non coprano manifestamente le

spese necessarie al suo sostentamento ed al suo tenore di vita.

Un raffronto delle entrate e delle uscite rappresenta un ausilio

senz’altro importante se non addirittura decisivo per determinare il tenore di

vita di un contribuente, così come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie si

rileva dapprima un discreto aumento della sostanza aziendale da fr. 26'570.–

per l’esercizio 2009 a fr. 35'649.– per il 2010. A ciò si devono sommare le

uscite relative alle spese professionali, contributi, oneri assicurativi per

fr. 6'040.–, spese per gli immobili per fr. 1'500.– e gli interessi passivi corrispondenti

a fr. 10'605.–. Il minimo vitale è stato infine quantificato dall’Ufficio di

tassazione in fr. 14'400.–. Pur tenendo conto delle indennità di disoccupazione

ricevute durante il 2010 pari a fr. 12'892.–, emerge comunque un ammanco

annuo di fr. 43’442.–. Si

tenga poi presente che la somma di fr. 52'793.29 proveniente

dal conto di libero passaggio (2° pilastro), versato a beneficio della

contribuente nel febbraio 2009, è stata spesa integralmente entro lo stesso

anno; dall’elenco titoli risulta infatti che il saldo del conto corrente

postale dell’insorgente al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 502.–. Il dispendio

dell’insorgente nel corso del periodo fiscale 2010, di conseguenza, non può

essere stato finanziato facendo ricorso a tale importo né d’altra parte può essere

stato supportato interamente dagli aiuti dei famigliari della contribuente; questi

ultimi, d’altronde, per stessa ammissione della contribuente, non hanno natura

pecuniaria e dunque non sono mai stati comprovati.

3.4

La

commisurazione del reddito dell’attività indipendente in fr. 25'000.– può

apparire addirittura generosa, se si tiene conto del fatto che l’ammanco

risultante dal calcolo del dispendio ammonta ad oltre 43'000 franchi. In tal

modo, si può ritenere che l’autorità abbia considerato anche l’esistenza degli

asseriti aiuti ricevuti dai famigliari.

4.

In assenza di elementi contrari, l’importo relativo al reddito da

attività indipendente rettificato da una perdita dichiarata di fr. 14'350.– ad

un reddito tassato di fr. 25'000.– appare più che legittimo.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e

spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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