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Decisione

80.2012.137

Procedura: tassazione d’ufficio, valutazione coscienziosa, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente

28 febbraio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

fotografo in proprio, nella dichiarazione fiscale 2010 indicava di non avere conseguito

alcun reddito imponibile. Quale unico allegato alla dichiarazione aveva inoltrato

un foglio intitolato “Conto economico”, costituito da una tabellina con dodici

colonne corrispondenti ai mesi dell’anno e da una quindicina di righe indicanti

le “fatture emesse” e poi una serie di spese, dai contributi AVS ai costi di

gestione (affitti, luce), fino agli importi pignorati nell’ambito di procedure

esecutive promosse dalle assicurazioni sociali. Fra le spese figurava in

particolare una voce “spese mensili (ipotesi stipendio)”, in corrispondenza

della quale era inserito un importo di circa 12'500 franchi al mese. Le fatture

emesse ammontavano per contro a soli fr. 583.– in tutto l’anno. Il saldo era

costituito dall’importo (negativo) di fr. 154'192.–.

B. Con

decisione del 23 giugno 2011, l’RS 1 di Mendrisio notificava al contribuente la

tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

153'000.– per l’IC e per l’IFD. La decisione era motivata come segue:

In

base al conto economico presentato dal contribuente risulta che nell’anno in

questione le spese di mantenimento ammontino ad un totale di fr. 153'096.–.

Siccome

non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante le fonti di

sostentamento, la scrivente autorità ritiene equo esporre un reddito almeno

equivalente alle spese sostenute e dichiarate dal contribuente stesso.

Precisiamo

che, a norma di una consolidata giurisprudenza, ogni periodo fiscale è a sé

stante.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2011,

nel quale affermava che il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione non

teneva conto della sua dichiarazione, della “realtà concreta dei fatti”, dello

“stato delle cose”, della documentazione (“compresa corrispondenza intrattenuta

in questi ultimi decenni con il vostro ufficio”) e dell’”introito finanziario

effettivo, e cioè = a =/zero”.

L’Ufficio

di tassazione lo convocava ad un’audizione per il 9 agosto 2011, ma il reclamante

non si presentava. In seguito, con lettera del 18 agosto 2011, lo invitava ad

inviare dei conti dettagliati relativi alla sua attività ed a documentare la

provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento. La relativa lettera raccomandata

ritornava all’Ufficio non ritirata.

D. L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011. Nella motivazione,

dopo aver ricordato la convocazione e la richiesta di documentazione rimaste

infruttuose, si esprimeva in questi termini:

L’indifferenza

dimostrata dal reclamante non giova alla sua causa, così come appare

semplicemente sconcertante la pretesa di ottenere una tassazione a reddito e

sostanza pari a zero, senza il suffragio di mezzi di prova.

Ovviamente,

questo inspiegabile comportamento rende impossibile la determinazione di ogni e

qualsiasi elemento di tassazione.

In

simili circostanze non si può far altro che confermare la decisione di prima

sede che ha imposto al reclamante un reddito d’altra fonte pari alle sue indicazioni

di dispendio, pertanto il reclamo è interamente respinto.

A

titolo abbondanziale va evidenziato che da anni il reclamante ha posto in atto

tutta una serie di comportamenti ostruzionistici, manifestando un’attitudine

polemica culminata addirittura con la pretesa di chiedere all’autorità fiscale

il pagamento della sua cassa malati privata imputando al fisco assurde colpe.

Questa

autorità non intende più prestarsi ad assecondare gli intendimenti,

incomprensibilmente polemici, che il contribuente ha mostrato e mostra nei

confronti dello scrivente ufficio (prove: la copiosa documentazione agli atti).

E. Con sentenza

del 20 marzo 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su

reclamo ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione

motivata, dopo ulteriori accertamenti. Rilevato che l’autorità fiscale aveva rinunciato

ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, con l’inversione

dell’onere della prova, questa Corte ha riconosciuto che, di fronte alla

mancata collaborazione del contribuente, l’Ufficio di tassazione si era

comunque trovato in condizione di dover procedere ad una valutazione del

reddito imponibile. La Camera ha tuttavia ritenuto che, in mancanza di elementi

più concreti, l’Ufficio non avrebbe potuto considerare reddito imponibile

l’importo di fr. 153'000.–, ripreso dalla tabella inoltrata dal contribuente e

considerato da quest’ultimo uno stipendio “ipotetico”. La sentenza ha dunque

invitato il ricorrente a “dar seguito alle richieste di documentazione e di

informazioni dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento

inutilmente polemico”, avvertendolo che il fisco avrebbe potuto “procedere alla

stima degli elementi imponibili in mancanza di una sua collaborazione esauriente

o comunque tale da giustificare il suo tenore di vita”.

F. Il

25 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente,

invitandolo ad inviare un conteggio dettagliato relativo alla sua attività

indipendente, un dettaglio del conto su cui vengono incassate le fatture, documentazione

in merito alle spese sostenute nel 2010 e circa la provenienza dei mezzi

serviti al suo sostentamento. La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in

caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso

sulla base della documentazione in possesso dell’autorità.

Essendo

la raccomandata in questione ritornata al mittente, in quanto non ritirata,

l’Ufficio di tassazione ha inviato una nuova lettera con lo stesso contenuto il

14 maggio 2012. Anche a quest’ultima non è stato dato seguito.

G. Con

decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di tassazione ha ridotto il reddito imponibile

a fr. 75'000.–, con la seguente motivazione:

La

decisione su reclamo, intimata dalla scrivente autorità il 5.10.2011, è stata

annullata dalla Camera di diritto tributario con sentenza no. 80.2011.150 del

20.3.2012.

Quest’ultima,

oltre ad annullare la citata decisione per ulteriori accertamenti, ha invitato

il reclamante a dar seguito alle richieste di documentazione e di informazione

dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento inutilmente

polemico.

In

ossequio ai disposti della citata sentenza, la scrivente autorità ha richiesto

al contribuente la necessaria documentazione, indispensabile per la nuova

decisione su reclamo, con lettera raccomandata datata 25.04.2012.

La

raccomandata non è stata ritirata e, dopo il periodo di giacenza, è ritornata

al mittente (vedi documentazione agli atti).

A

titolo veramente bonario il fisco ha rinnovato la medesima richiesta di documentazione

per posta normale non ricevendo alcun riscontro (vedi nostra lettera del

14.05.2012).

Di

conseguenza il contenzioso dev’essere forzatamente deciso sulla base della

documentazione agli atti la quale risulta pressoché inesistente. Malgrado come

il contribuente abbia omesso di prestare una minima ed esauriente collaborazione,

persistendo nell’atteggiamento ostile e anticollaborativo verso il fisco,

disattendendo platealmente l’invito formulato dal Giudice del Tribunale

fiscale, questa autorità, benevolmente, vuole conformarsi agli indispensabili

criteri di prudenzialità e per tale ragione il reddito d’altra fonte viene

ridotto a fr. 75'000.– netti annui.

H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1

chiede che la decisione su reclamo sia nuovamente annullata. Sottolinea

dapprima di non aver ricevuto la lettera inviata per posta semplice dopo il

mancato ritiro della raccomandata e mette in dubbio che l’Ufficio di tassazione

abbia mai proceduto all’invio. Rileva quindi che la decisione impugnata è stata

adottata prima della probabile scadenza del termine attribuitogli con la

seconda lettera (30 giorni dal 14 maggio 2012; decisione su reclamo il 13

giugno 2012). L’insorgente contesta poi l’ammontare del reddito determinato dall’autorità

fiscale, sottolineando che da almeno nove anni non ha “alcuna entrata che possa

essere considerata reddito” e che la sua dichiarazione è sempre stata accettata

dall’autorità. Il ricorso è poi completato dalla descrizione di fatti

intervenuti negli anni scorsi (in particolare, un’ispezione fiscale e un

precetto esecutivo ingiustificato), nei rapporti con l’autorità fiscale, dai

quali il contribuente evince un particolare accanimento nei suoi confronti.

Diritto

1. Come

già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.150 del 20 marzo 2012),

l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204

cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su

considerazioni di verosimiglianza. La differenza si

ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo

una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione

dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati

in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere

riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità

fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità

materiale, non è mai venuto meno.

2. 2.1.

Nella sua

prima decisione, poi annullata da questa Camera, il reddito imponibile del

ricorrente era stato commisurato in fr. 153'000.–. Nella sentenza del 20 marzo

2012, si era sottolineato come dagli atti non emergessero tuttavia indicazioni

ulteriori in merito alle attività del contribuente, al suo patrimonio ed al suo

tenore di vita. In considerazione del fatto che il contribuente esercita

un’attività lucrativa indipendente, la Camera aveva rilevato che come tale egli

è tenuto ad osservare gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in

particolare quelli previsti dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per

le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente.

Nella successiva

procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente ha

mantenuto il suo atteggiamento di preclusione ad ogni forma di collaborazione

con l’autorità fiscale. Pur essendo già stato invitato a dar seguito alle

richieste dell’autorità fiscale nella stessa sentenza di questa Camera,

l’insorgente non ha poi neppure ritirato la raccomandata con cui l’Ufficio si è

rivolto a lui chiedendogli nuovamente di collaborare.

È

innegabile che in tal modo il contribuente continui ad ostacolare l’attività di

accertamento dell’Ufficio competente, che è costretto a procedere ad una

valutazione degli elementi imponibili.

2.2.

Con la

nuova decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione ha dunque ridotto il reddito

imponibile a fr. 75'000.–, argomentando di aver voluto “benevolmente… conformarsi

agli indispensabili criteri di prudenzialità”.

Né dalla

decisione impugnata né dagli atti trasmessi a questa Camera risultano tuttavia

indicazioni utili in merito ai criteri di calcolo adottati dall’Ufficio di

tassazione per giungere alla suddetta valutazione. È vero che il ricorrente si

è ostinato a non dar seguito alle richieste di collaborazione, ma ciononostante

l’autorità fiscale rimane obbligata a definire il reddito imponibile sulla base

delle indicazioni disponibili ed a giustificare la valutazione intrapresa. È

altresì vero che, siccome il contribuente non ha neppure fornito informazioni

in merito al suo tenore di vita, cioè alle spese sostenute per il suo

sostentamento, anche una valutazione del suo reddito in funzione del suo tenore

di vita diventa alquanto impegnativa.

Dovendo

confrontarsi con il reddito imponibile stabilito per apprezzamento

dall’autorità di tassazione, questa Corte non può esimersi dall’osservare che

nei periodi fiscali precedenti, nei quali il contribuente presentava

dichiarazioni del tutto simili a quella del periodo litigioso, il reddito

imponibile era stato stabilito in misura nettamente inferiore, addirittura

aldisotto del limite di esenzione (p. es. fr. 7'200.–, dopo reclamo, nel 2007 e

fr. 1'053.– nel 2008). Né dagli atti emergono indicazioni che possano

giustificare un aumento tanto considerevole delle entrate.

2.3.

Nella

procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti

gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze

di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti;

infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione

coscienziosa. Il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere

imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua

effettiva capacità contributiva. Ciò esige un esame dell’insieme

delle circostanze. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima

coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla

condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole

a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di

presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere

sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile

una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter

trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF

2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).

Considerandi

adeguatamente tutti gli aspetti, si può ritenere che nei periodi fiscali

precedenti l’autorità di tassazione abbia effettivamente scelto la soluzione

più favorevole al contribuente, commisurando il suo reddito al di sotto dei

limiti di esenzione, quindi anche in misura nettamente inferiore al minimo

vitale del diritto esecutivo. Se si tiene conto della circostanza che egli non

ha mai prodotto una documentazione attendibile in merito ai risultati della sua

attività indipendentente, si deve ammettere che vi sarebbero stati i

presupposti per imporre almeno un reddito vicino al minimo vitale. Il

ricorrente non ha infatti mai offerto spiegazioni circa le fonti del suo sostentamento.

Una

valutazione coscienziosa del reddito dell’insorgente, che voglia conformarsi

alle esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza del Tribunale

federale, secondo questa Corte, deve situarsi nettamente al di sotto

dell’importo stabilito dall’autorità fiscale con la decisione impugnata,

avvicinandosi al minimo vitale secondo il diritto esecutivo.

Si

ritiene giustificato commisurare il reddito imponibile in fr. 20'000.–.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 13 giugno 2012 è riformata nel senso

che il reddito imponibile è ridotto a fr. 20'000.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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