80.2012.137
Procedura: tassazione d’ufficio, valutazione coscienziosa, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente
28 febbraio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2012.137
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, valutazione coscienziosa, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.137
80.2012.138
Lugano
28 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 giugno 2012 contro la decisione del 13
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
fotografo in proprio, nella dichiarazione fiscale 2010 indicava di non avere conseguito
alcun reddito imponibile. Quale unico allegato alla dichiarazione aveva inoltrato
un foglio intitolato “Conto economico”, costituito da una tabellina con dodici
colonne corrispondenti ai mesi dell’anno e da una quindicina di righe indicanti
le “fatture emesse” e poi una serie di spese, dai contributi AVS ai costi di
gestione (affitti, luce), fino agli importi pignorati nell’ambito di procedure
esecutive promosse dalle assicurazioni sociali. Fra le spese figurava in
particolare una voce “spese mensili (ipotesi stipendio)”, in corrispondenza
della quale era inserito un importo di circa 12'500 franchi al mese. Le fatture
emesse ammontavano per contro a soli fr. 583.– in tutto l’anno. Il saldo era
costituito dall’importo (negativo) di fr. 154'192.–.
B. Con
decisione del 23 giugno 2011, l’RS 1 di Mendrisio notificava al contribuente la
tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
153'000.– per l’IC e per l’IFD. La decisione era motivata come segue:
In
base al conto economico presentato dal contribuente risulta che nell’anno in
questione le spese di mantenimento ammontino ad un totale di fr. 153'096.–.
Siccome
non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante le fonti di
sostentamento, la scrivente autorità ritiene equo esporre un reddito almeno
equivalente alle spese sostenute e dichiarate dal contribuente stesso.
Precisiamo
che, a norma di una consolidata giurisprudenza, ogni periodo fiscale è a sé
stante.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2011,
nel quale affermava che il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione non
teneva conto della sua dichiarazione, della “realtà concreta dei fatti”, dello
“stato delle cose”, della documentazione (“compresa corrispondenza intrattenuta
in questi ultimi decenni con il vostro ufficio”) e dell’”introito finanziario
effettivo, e cioè = a =/zero”.
L’Ufficio
di tassazione lo convocava ad un’audizione per il 9 agosto 2011, ma il reclamante
non si presentava. In seguito, con lettera del 18 agosto 2011, lo invitava ad
inviare dei conti dettagliati relativi alla sua attività ed a documentare la
provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento. La relativa lettera raccomandata
ritornava all’Ufficio non ritirata.
D. L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011. Nella motivazione,
dopo aver ricordato la convocazione e la richiesta di documentazione rimaste
infruttuose, si esprimeva in questi termini:
L’indifferenza
dimostrata dal reclamante non giova alla sua causa, così come appare
semplicemente sconcertante la pretesa di ottenere una tassazione a reddito e
sostanza pari a zero, senza il suffragio di mezzi di prova.
Ovviamente,
questo inspiegabile comportamento rende impossibile la determinazione di ogni e
qualsiasi elemento di tassazione.
In
simili circostanze non si può far altro che confermare la decisione di prima
sede che ha imposto al reclamante un reddito d’altra fonte pari alle sue indicazioni
di dispendio, pertanto il reclamo è interamente respinto.
A
titolo abbondanziale va evidenziato che da anni il reclamante ha posto in atto
tutta una serie di comportamenti ostruzionistici, manifestando un’attitudine
polemica culminata addirittura con la pretesa di chiedere all’autorità fiscale
il pagamento della sua cassa malati privata imputando al fisco assurde colpe.
Questa
autorità non intende più prestarsi ad assecondare gli intendimenti,
incomprensibilmente polemici, che il contribuente ha mostrato e mostra nei
confronti dello scrivente ufficio (prove: la copiosa documentazione agli atti).
E. Con sentenza
del 20 marzo 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su
reclamo ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione
motivata, dopo ulteriori accertamenti. Rilevato che l’autorità fiscale aveva rinunciato
ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, con l’inversione
dell’onere della prova, questa Corte ha riconosciuto che, di fronte alla
mancata collaborazione del contribuente, l’Ufficio di tassazione si era
comunque trovato in condizione di dover procedere ad una valutazione del
reddito imponibile. La Camera ha tuttavia ritenuto che, in mancanza di elementi
più concreti, l’Ufficio non avrebbe potuto considerare reddito imponibile
l’importo di fr. 153'000.–, ripreso dalla tabella inoltrata dal contribuente e
considerato da quest’ultimo uno stipendio “ipotetico”. La sentenza ha dunque
invitato il ricorrente a “dar seguito alle richieste di documentazione e di
informazioni dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento
inutilmente polemico”, avvertendolo che il fisco avrebbe potuto “procedere alla
stima degli elementi imponibili in mancanza di una sua collaborazione esauriente
o comunque tale da giustificare il suo tenore di vita”.
F. Il
25 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente,
invitandolo ad inviare un conteggio dettagliato relativo alla sua attività
indipendente, un dettaglio del conto su cui vengono incassate le fatture, documentazione
in merito alle spese sostenute nel 2010 e circa la provenienza dei mezzi
serviti al suo sostentamento. La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in
caso di inosservanza dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso
sulla base della documentazione in possesso dell’autorità.
Essendo
la raccomandata in questione ritornata al mittente, in quanto non ritirata,
l’Ufficio di tassazione ha inviato una nuova lettera con lo stesso contenuto il
14 maggio 2012. Anche a quest’ultima non è stato dato seguito.
G. Con
decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di tassazione ha ridotto il reddito imponibile
a fr. 75'000.–, con la seguente motivazione:
La
decisione su reclamo, intimata dalla scrivente autorità il 5.10.2011, è stata
annullata dalla Camera di diritto tributario con sentenza no. 80.2011.150 del
20.3.2012.
Quest’ultima,
oltre ad annullare la citata decisione per ulteriori accertamenti, ha invitato
il reclamante a dar seguito alle richieste di documentazione e di informazione
dell’Ufficio di tassazione, desistendo dal suo atteggiamento inutilmente
polemico.
In
ossequio ai disposti della citata sentenza, la scrivente autorità ha richiesto
al contribuente la necessaria documentazione, indispensabile per la nuova
decisione su reclamo, con lettera raccomandata datata 25.04.2012.
La
raccomandata non è stata ritirata e, dopo il periodo di giacenza, è ritornata
al mittente (vedi documentazione agli atti).
A
titolo veramente bonario il fisco ha rinnovato la medesima richiesta di documentazione
per posta normale non ricevendo alcun riscontro (vedi nostra lettera del
14.05.2012).
Di
conseguenza il contenzioso dev’essere forzatamente deciso sulla base della
documentazione agli atti la quale risulta pressoché inesistente. Malgrado come
il contribuente abbia omesso di prestare una minima ed esauriente collaborazione,
persistendo nell’atteggiamento ostile e anticollaborativo verso il fisco,
disattendendo platealmente l’invito formulato dal Giudice del Tribunale
fiscale, questa autorità, benevolmente, vuole conformarsi agli indispensabili
criteri di prudenzialità e per tale ragione il reddito d’altra fonte viene
ridotto a fr. 75'000.– netti annui.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1
chiede che la decisione su reclamo sia nuovamente annullata. Sottolinea
dapprima di non aver ricevuto la lettera inviata per posta semplice dopo il
mancato ritiro della raccomandata e mette in dubbio che l’Ufficio di tassazione
abbia mai proceduto all’invio. Rileva quindi che la decisione impugnata è stata
adottata prima della probabile scadenza del termine attribuitogli con la
seconda lettera (30 giorni dal 14 maggio 2012; decisione su reclamo il 13
giugno 2012). L’insorgente contesta poi l’ammontare del reddito determinato dall’autorità
fiscale, sottolineando che da almeno nove anni non ha “alcuna entrata che possa
essere considerata reddito” e che la sua dichiarazione è sempre stata accettata
dall’autorità. Il ricorso è poi completato dalla descrizione di fatti
intervenuti negli anni scorsi (in particolare, un’ispezione fiscale e un
precetto esecutivo ingiustificato), nei rapporti con l’autorità fiscale, dai
quali il contribuente evince un particolare accanimento nei suoi confronti.
Diritto
1. Come
già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.150 del 20 marzo 2012),
l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204
cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su
considerazioni di verosimiglianza. La differenza si
ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo
una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione
dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati
in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere
riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità
fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità
materiale, non è mai venuto meno.
2. 2.1.
Nella sua
prima decisione, poi annullata da questa Camera, il reddito imponibile del
ricorrente era stato commisurato in fr. 153'000.–. Nella sentenza del 20 marzo
2012, si era sottolineato come dagli atti non emergessero tuttavia indicazioni
ulteriori in merito alle attività del contribuente, al suo patrimonio ed al suo
tenore di vita. In considerazione del fatto che il contribuente esercita
un’attività lucrativa indipendente, la Camera aveva rilevato che come tale egli
è tenuto ad osservare gli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in
particolare quelli previsti dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per
le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente.
Nella successiva
procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente ha
mantenuto il suo atteggiamento di preclusione ad ogni forma di collaborazione
con l’autorità fiscale. Pur essendo già stato invitato a dar seguito alle
richieste dell’autorità fiscale nella stessa sentenza di questa Camera,
l’insorgente non ha poi neppure ritirato la raccomandata con cui l’Ufficio si è
rivolto a lui chiedendogli nuovamente di collaborare.
È
innegabile che in tal modo il contribuente continui ad ostacolare l’attività di
accertamento dell’Ufficio competente, che è costretto a procedere ad una
valutazione degli elementi imponibili.
2.2.
Con la
nuova decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione ha dunque ridotto il reddito
imponibile a fr. 75'000.–, argomentando di aver voluto “benevolmente… conformarsi
agli indispensabili criteri di prudenzialità”.
Né dalla
decisione impugnata né dagli atti trasmessi a questa Camera risultano tuttavia
indicazioni utili in merito ai criteri di calcolo adottati dall’Ufficio di
tassazione per giungere alla suddetta valutazione. È vero che il ricorrente si
è ostinato a non dar seguito alle richieste di collaborazione, ma ciononostante
l’autorità fiscale rimane obbligata a definire il reddito imponibile sulla base
delle indicazioni disponibili ed a giustificare la valutazione intrapresa. È
altresì vero che, siccome il contribuente non ha neppure fornito informazioni
in merito al suo tenore di vita, cioè alle spese sostenute per il suo
sostentamento, anche una valutazione del suo reddito in funzione del suo tenore
di vita diventa alquanto impegnativa.
Dovendo
confrontarsi con il reddito imponibile stabilito per apprezzamento
dall’autorità di tassazione, questa Corte non può esimersi dall’osservare che
nei periodi fiscali precedenti, nei quali il contribuente presentava
dichiarazioni del tutto simili a quella del periodo litigioso, il reddito
imponibile era stato stabilito in misura nettamente inferiore, addirittura
aldisotto del limite di esenzione (p. es. fr. 7'200.–, dopo reclamo, nel 2007 e
fr. 1'053.– nel 2008). Né dagli atti emergono indicazioni che possano
giustificare un aumento tanto considerevole delle entrate.
2.3.
Nella
procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti
gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze
di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti;
infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione
coscienziosa. Il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere
imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua
effettiva capacità contributiva. Ciò esige un esame dell’insieme
delle circostanze. L’autorità fiscale deve procedere ad una stima
coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla
condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole
a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di
presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere
sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile
una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter
trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF
2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
Considerandi
adeguatamente tutti gli aspetti, si può ritenere che nei periodi fiscali
precedenti l’autorità di tassazione abbia effettivamente scelto la soluzione
più favorevole al contribuente, commisurando il suo reddito al di sotto dei
limiti di esenzione, quindi anche in misura nettamente inferiore al minimo
vitale del diritto esecutivo. Se si tiene conto della circostanza che egli non
ha mai prodotto una documentazione attendibile in merito ai risultati della sua
attività indipendentente, si deve ammettere che vi sarebbero stati i
presupposti per imporre almeno un reddito vicino al minimo vitale. Il
ricorrente non ha infatti mai offerto spiegazioni circa le fonti del suo sostentamento.
Una
valutazione coscienziosa del reddito dell’insorgente, che voglia conformarsi
alle esigenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, secondo questa Corte, deve situarsi nettamente al di sotto
dell’importo stabilito dall’autorità fiscale con la decisione impugnata,
avvicinandosi al minimo vitale secondo il diritto esecutivo.
Si
ritiene giustificato commisurare il reddito imponibile in fr. 20'000.–.
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 giugno 2012 è riformata nel senso
che il reddito imponibile è ridotto a fr. 20'000.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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