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Decisione

80.2012.139

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine di reclamo, affermazioni contraddittorie del contribuente

12 novembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo

un richiamo e una diffida, con decisione del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna infliggeva a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.– per

mancata consegna della dichiarazione fiscale 2010, assegnandogli altri 30

giorni per adempiere i propri obblighi procedurali.

In

assenza di risposta, con successiva decisione del 14 marzo 2012, l’autorità assoggettava

il contribuente ad una tassazione d’ufficio, commisurando per apprezzamento il

reddito imponibile in fr. 144.700.– per l’IC ed in fr. 147'600.– per l’IFD.

B. Con

scritto dell’8 maggio 2012, RI 1 inviava all’autorità di tassazione la

dichiarazione fiscale, nella quale indicava di aver beneficiato di indennità

contro la disoccupazione per fr. 56'694.– e di redditi da attività lucrativa

per fr. 14'819.–.

Il contribuente

precisava quindi di non aver mai ricevuto la suddetta tassazione d’ufficio e di

esserne venuto a conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio

di imposta, attribuendo tale disguido ad un errore postale, verosimilmente dovuto

al suo recente cambiamento di domicilio (dal comune di __________ a quello di __________).

C. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 7 giugno 2012, dichiarava irricevibile per

tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione

d’ufficio. Nella motivazione spiegava di non ritenere plausibili le

giustificazioni del contribuente, che da un lato affermava di non avere mai

ricevuto la decisione del 14 marzo 2012 e dall’altro la produceva in allegato

alla dichiarazione fiscale nel frattempo consegnata.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede

sostanzialmente di “rivedere in modo drastico gli importi richiesti” con la

tassazione d’ufficio, lamentando difficoltà finanziarie e sostenendo che gli

stessi sarebbero “completamente eccessivi e privi di fondamento”.

Il

ricorrente ribadisce in particolare di non avere mai ricevuto la decisione del

14 marzo 2012, attribuendo nuovamente tale disguido ad un errore postale.

E. Questa

Camera, con scritto del 4 ottobre 2012, ha invitato il ricorrente a confrontarsi direttamente con le argomentazioni poste alla base della decisione di

irricevibilità qui impugnata, chiarendo in particolare la palese contraddittorietà

delle sue affermazioni, in chiaro contrasto con l’evidenza dei fatti: la decisione

del 14 marzo 2012, che ancora in questa sede sostiene di non avere mai

ricevuto, è stata infatti da lui stesso allegata alla dichiarazione d’imposta (nel

frattempo) consegnata all’autorità di tassazione.

Tale

invito è rimasto a tutt’oggi inevaso.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se lo stesso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, come visto, RI 1 è stato sottoposto ad una tassazione d’ufficio

per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che

l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro la decisione dell’autorità era

subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che

il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

A prima

vista, il contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente)

inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi,

allegandola allo scritto dell’8 maggio 2012. L’Ufficio di tassazione ne ha

tuttavia contestato la tempestività, considerando tale scritto come un reclamo

tardivo contro la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012. Ne consegue che a questa

Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,

senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel

frattempo prodotta.

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

A tale proposito, gli art.

192.

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla

legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo

di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

o il suo rappresentante.

2.2

Come

esposto in narrativa, il ricorrente sostiene ancora in questa sede di non avere

mai ricevuto la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012 e di esserne venuto a

conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio d’imposta.

Giustifica così la tempestività del suo reclamo.

Certo, conformemente

alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della

tassazione d’ufficio, alla data indicata del 14 marzo 2012, spettava di

principio all’autorità di tassazione (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Più volte, il

Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli

che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che

le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere

evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o

contro avviso di ricevimento (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo

l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo

di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art.

14.

della Legge di procedura per le cause amministrative). Nel caso di specie,

tuttavia, la tesi ricorsuale solleva parecchi dubbi e perplessità, scontrandosi

perfino con l’evidenza dei fatti. Del resto, malgrado un espresso invito di

questa Camera, il contribuente non ha mai tentato di chiarire la palese

contraddittorietà delle sue giustificazioni, continuando a sostenere di non

avere ricevuto la tassazione d’ufficio che lui stesso ha allegato alla

dichiarazione d’imposta (nel frattempo) consegnata all’Ufficio di tassazione.

Poco plausibile appare inoltre l’asserito errore nell’invio postale, che il ricorrente

non dimostra né tanto meno prova, confondendo anzi l’ordine di trattenere

l’imposta (cfr. CG “Ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio

postale, edizione aprile 2012) con l’ordine di rispedizione della

corrispondenza al nuovo indirizzo (cfr. CG “Ordine di rispedizione/Cambiamento

di domicilio”, edizione aprile 2012).

2.3

In simili

circostanze, la decisione di irricevibilità qui contestata merita pertanto piena

tutela. Rimasta a tutt’oggi inevasa la richiesta di chiarimenti di questa

Camera del 4 ottobre 2012, se ne deve infatti concludere con verosimiglianza

preponderante che la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al contribuente

alla data indicata del 14 marzo 2012.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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