80.2012.139
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine di reclamo, affermazioni contraddittorie del contribuente
12 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.139
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine di reclamo, affermazioni contraddittorie del contribuente
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.139
80.2012.140
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 luglio 2012 contro la decisione del 7
giugno 2012 in materia di IC/IFD 2010.
Fatti
A. Dopo
un richiamo e una diffida, con decisione del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione
di Lugano Campagna infliggeva a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.– per
mancata consegna della dichiarazione fiscale 2010, assegnandogli altri 30
giorni per adempiere i propri obblighi procedurali.
In
assenza di risposta, con successiva decisione del 14 marzo 2012, l’autorità assoggettava
il contribuente ad una tassazione d’ufficio, commisurando per apprezzamento il
reddito imponibile in fr. 144.700.– per l’IC ed in fr. 147'600.– per l’IFD.
B. Con
scritto dell’8 maggio 2012, RI 1 inviava all’autorità di tassazione la
dichiarazione fiscale, nella quale indicava di aver beneficiato di indennità
contro la disoccupazione per fr. 56'694.– e di redditi da attività lucrativa
per fr. 14'819.–.
Il contribuente
precisava quindi di non aver mai ricevuto la suddetta tassazione d’ufficio e di
esserne venuto a conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio
di imposta, attribuendo tale disguido ad un errore postale, verosimilmente dovuto
al suo recente cambiamento di domicilio (dal comune di __________ a quello di __________).
C. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 7 giugno 2012, dichiarava irricevibile per
tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione
d’ufficio. Nella motivazione spiegava di non ritenere plausibili le
giustificazioni del contribuente, che da un lato affermava di non avere mai
ricevuto la decisione del 14 marzo 2012 e dall’altro la produceva in allegato
alla dichiarazione fiscale nel frattempo consegnata.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede
sostanzialmente di “rivedere in modo drastico gli importi richiesti” con la
tassazione d’ufficio, lamentando difficoltà finanziarie e sostenendo che gli
stessi sarebbero “completamente eccessivi e privi di fondamento”.
Il
ricorrente ribadisce in particolare di non avere mai ricevuto la decisione del
14 marzo 2012, attribuendo nuovamente tale disguido ad un errore postale.
E. Questa
Camera, con scritto del 4 ottobre 2012, ha invitato il ricorrente a confrontarsi direttamente con le argomentazioni poste alla base della decisione di
irricevibilità qui impugnata, chiarendo in particolare la palese contraddittorietà
delle sue affermazioni, in chiaro contrasto con l’evidenza dei fatti: la decisione
del 14 marzo 2012, che ancora in questa sede sostiene di non avere mai
ricevuto, è stata infatti da lui stesso allegata alla dichiarazione d’imposta (nel
frattempo) consegnata all’autorità di tassazione.
Tale
invito è rimasto a tutt’oggi inevaso.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se lo stesso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, come visto, RI 1 è stato sottoposto ad una tassazione d’ufficio
per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che
l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro la decisione dell’autorità era
subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che
il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
A prima
vista, il contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente)
inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi,
allegandola allo scritto dell’8 maggio 2012. L’Ufficio di tassazione ne ha
tuttavia contestato la tempestività, considerando tale scritto come un reclamo
tardivo contro la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012. Ne consegue che a questa
Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,
senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel
frattempo prodotta.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
A tale proposito, gli art.
192.
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante.
2.2
Come
esposto in narrativa, il ricorrente sostiene ancora in questa sede di non avere
mai ricevuto la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012 e di esserne venuto a
conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio d’imposta.
Giustifica così la tempestività del suo reclamo.
Certo, conformemente
alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della
tassazione d’ufficio, alla data indicata del 14 marzo 2012, spettava di
principio all’autorità di tassazione (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Più volte, il
Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli
che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che
le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o
contro avviso di ricevimento (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo
l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo
di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art.
14.
della Legge di procedura per le cause amministrative). Nel caso di specie,
tuttavia, la tesi ricorsuale solleva parecchi dubbi e perplessità, scontrandosi
perfino con l’evidenza dei fatti. Del resto, malgrado un espresso invito di
questa Camera, il contribuente non ha mai tentato di chiarire la palese
contraddittorietà delle sue giustificazioni, continuando a sostenere di non
avere ricevuto la tassazione d’ufficio che lui stesso ha allegato alla
dichiarazione d’imposta (nel frattempo) consegnata all’Ufficio di tassazione.
Poco plausibile appare inoltre l’asserito errore nell’invio postale, che il ricorrente
non dimostra né tanto meno prova, confondendo anzi l’ordine di trattenere
l’imposta (cfr. CG “Ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio
postale, edizione aprile 2012) con l’ordine di rispedizione della
corrispondenza al nuovo indirizzo (cfr. CG “Ordine di rispedizione/Cambiamento
di domicilio”, edizione aprile 2012).
2.3
In simili
circostanze, la decisione di irricevibilità qui contestata merita pertanto piena
tutela. Rimasta a tutt’oggi inevasa la richiesta di chiarimenti di questa
Camera del 4 ottobre 2012, se ne deve infatti concludere con verosimiglianza
preponderante che la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al contribuente
alla data indicata del 14 marzo 2012.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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