80.2012.14
Procedura: revisione, errore nella dichiarazione, ammontare degli alimenti ricevuti
16 agosto 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.14
Data decisione, Autorità:
16.08.2012, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, errore nella dichiarazione, ammontare degli alimenti ricevuti
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarti n.
80.2012.14
80.2012.15
Lugano
16 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2012 contro la decisione del 12
dicembre 2011 in materia di revisione IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
divorziata, vive a __________ con il figlio __________, nato nel 1975.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava di aver percepito dall’ex
marito __________, domiciliato a __________, un importo di fr. 30'000.– a
titolo di contributi alimentari. Tra le deduzioni faceva invece valere un
importo di fr. 5'600.– per persona bisognosa a carico.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 febbraio 2011, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 22'700.–
per l’IC ed in fr. 25'500.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo
negato la deduzione richiesta, ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti.
Non
impugnata, la decisione passava in giudicato.
C. Con istanza
del 26 settembre 2011, la contribuente, rappresentata dalla RA 1, chiedeva la revisione
della citata tassazione. La fiduciaria spiegava di avere dichiarato, per
errore, un reddito superiore a quanto effettivamente percepito dalla sua
cliente: dall’importo di 30'000.– franchi ricevuto dall’ex marito andavano infatti
dedotti 6'000.– franchi girati a favore del figlio __________.
L’autorità
fiscale respingeva l’istanza, con decisione del 29 settembre 2011, argomentando
che non era adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti una revisione”.
D. La
contribuente, tramite la stessa rappresentante, impugnava la decisione con reclamo
del 27 ottobre 2011. La fiduciaria affermava di essersi resa conto dell’errore commesso
solo il 6 settembre 2011, dopo aver preso visione di tutti i documenti necessari
all’allestimento della successiva dichiarazione d’imposta 2010.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 12 dicembre 2011. Rilevava in
particolar modo che i motivi addotti con l’istanza di revisione potevano essere
fatti valere, con un minimo di diligenza, dalla contribuente (o dalla sua
rappresentante) nella procedura ordinaria di tassazione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre
rappresentata dalla RA 1, postula nuovamente la revisione della tassazione
IC/IFD 2009. A suo avviso, la ragione per cui non avrebbe potuto avvedersi prima
della mancata deduzione dell’importo girato al figlio sarebbe da ricondurre al
fatto che la tassazione nemmeno menzionava la cifra 15, relativa agli oneri per
alimenti. Da parte sua, la fiduciaria ribadisce invece di essere venuta a
conoscenza di tale circostanza solo in occasione dell’allestimento della successiva
dichiarazione d’imposta 2010.
Nelle
proprie osservazioni del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione propone di
respingere il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che
essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare
la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
(art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89, consid. 3; 98 Ia 572, consid. 5 b; ASA 43 p. 251; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in: ZBl 62 p. 121; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come rilevato, la rappresentante della ricorrente ammette di
essere incorsa in un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale,
esponendo l’intero importo di fr. 30'000.– ricevuto dall’ex marito senza fare
nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio __________.
Essa non
spiega tuttavia quale sia, fra quelli codificati agli art. 232 LT e 147 LIFD,
il motivo di revisione invocato. Nel presente gravame si limita a sostenere che
la contribuente non avrebbe potuto avvedersi prima della mancata considerazione
dell’importo girato a favore del figlio poiché la
tassazione nemmeno menzionava la cifra 15, relativa agli oneri per alimenti. Da
parte sua, ribadisce invece di essere venuta a conoscenza di tale circostanza
solo il 6 settembre 2011, in occasione dell’allestimento della successiva
dichiarazione d’imposta 2010.
2.2
Nella
misura in cui l’autorità fiscale ha fondato la sua decisione di tassazione
proprio sulla dichiarazione allestita dalla RA 1 quest’ultima non può certo
rimproverarle di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere
(art. 232 cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD).
Premesso
che, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante
contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale,
ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente
i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di],
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p.
619), nel caso in esame siamo in presenza di un chiaro errore di dichiarazione
che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, non dà diritto
alla revisione di una tassazione passata in giudicato (DTF 111 Ib 210 consid. 1
e riferimenti, 105 Ib 251 in fine).
D’altronde
non si vede come l’autorità di tassazione avrebbe potuto avvedersi dell’errore
della sua rappresentante, dal momento che la stessa ha esposto un reddito di
fr. 30'000.– senza fare nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio (la Convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 aprile 1995, nella quale
veniva tra l’altro stipulato un contributo alimentare mensile di fr. 2'000.–, pari
ad un importo annuo di fr. 24'000.–, è stata allegata unicamente all’istanza di
revisione del 26 settembre 2011). Inoltre, sia detto per inciso, le circostanze
che hanno condotto l’autorità fiscale a negare la postulata deduzione sociale
per persona bisognosa a carico sono chiare [il figlio __________ beneficia di
una rendita AI e di prestazioni complementari (cfr. osservazioni del 20 gennaio
2012)] e in ogni caso incontestate.
2.3
Contrariamente
a quanto sembra ancora sostenere la ricorrente, il fatto di non avere nemmeno
accennato alla cifra 15, relativa agli oneri per alimenti, non costituisce evidentemente
una violazione di una “norma essenziale di procedura” (art. 232 cpv. 1 lett.
b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD). Basti
considerare, a tale proposito, che la legge impone all’autorità fiscale di
comunicare al contribuente, al momento della notifica della decisione di tassazione,
solo “le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta” (art. 205 cpv. 2 LT;
art. 131 cpv. 2 LIFD).
Poco
importa infine stabilire se la RA 1 sia effettivamente venuta a conoscenza
dell’importo di 6'000.– franchi girato al figlio solo il 6 settembre 2011, in occasione dell’allestimento della successiva dichiarazione d’imposta
2010.
La giurisprudenza del Tribunale federale esige infatti dal contribuente (e
dal suo rappresentante) una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti
nel contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del
rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare
nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. decisioni TF n.2P.34/2006 e
2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; decisione TF n.2A.451/1996 del 21 maggio 1997
in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Paradiso.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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