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Decisione

80.2012.14

Procedura: revisione, errore nella dichiarazione, ammontare degli alimenti ricevuti

16 agosto 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziata, vive a __________ con il figlio __________, nato nel 1975.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava di aver percepito dall’ex

marito __________, domiciliato a __________, un importo di fr. 30'000.– a

titolo di contributi alimentari. Tra le deduzioni faceva invece valere un

importo di fr. 5'600.– per persona bisognosa a carico.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 febbraio 2011, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 22'700.–

per l’IC ed in fr. 25'500.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo

negato la deduzione richiesta, ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti.

Non

impugnata, la decisione passava in giudicato.

C. Con istanza

del 26 settembre 2011, la contribuente, rappresentata dalla RA 1, chiedeva la revisione

della citata tassazione. La fiduciaria spiegava di avere dichiarato, per

errore, un reddito superiore a quanto effettivamente percepito dalla sua

cliente: dall’importo di 30'000.– franchi ricevuto dall’ex marito andavano infatti

dedotti 6'000.– franchi girati a favore del figlio __________.

L’autorità

fiscale respingeva l’istanza, con decisione del 29 settembre 2011, argomentando

che non era adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti una revisione”.

D. La

contribuente, tramite la stessa rappresentante, impugnava la decisione con reclamo

del 27 ottobre 2011. La fiduciaria affermava di essersi resa conto dell’errore commesso

solo il 6 settembre 2011, dopo aver preso visione di tutti i documenti necessari

all’allestimento della successiva dichiarazione d’imposta 2010.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 12 dicembre 2011. Rilevava in

particolar modo che i motivi addotti con l’istanza di revisione potevano essere

fatti valere, con un minimo di diligenza, dalla contribuente (o dalla sua

rappresentante) nella procedura ordinaria di tassazione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre

rappresentata dalla RA 1, postula nuovamente la revisione della tassazione

IC/IFD 2009. A suo avviso, la ragione per cui non avrebbe potuto avvedersi prima

della mancata deduzione dell’importo girato al figlio sarebbe da ricondurre al

fatto che la tassazione nemmeno menzionava la cifra 15, relativa agli oneri per

alimenti. Da parte sua, la fiduciaria ribadisce invece di essere venuta a

conoscenza di tale circostanza solo in occasione dell’allestimento della successiva

dichiarazione d’imposta 2010.

Nelle

proprie osservazioni del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione propone di

respingere il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare

la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

(art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89, consid. 3; 98 Ia 572, consid. 5 b; ASA 43 p. 251; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in: ZBl 62 p. 121; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,

Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch,

Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come rilevato, la rappresentante della ricorrente ammette di

essere incorsa in un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale,

esponendo l’intero importo di fr. 30'000.– ricevuto dall’ex marito senza fare

nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio __________.

Essa non

spiega tuttavia quale sia, fra quelli codificati agli art. 232 LT e 147 LIFD,

il motivo di revisione invocato. Nel presente gravame si limita a sostenere che

la contribuente non avrebbe potuto avvedersi prima della mancata considerazione

dell’importo girato a favore del figlio poiché la

tassazione nemmeno menzionava la cifra 15, relativa agli oneri per alimenti. Da

parte sua, ribadisce invece di essere venuta a conoscenza di tale circostanza

solo il 6 settembre 2011, in occasione dell’allestimento della successiva

dichiarazione d’imposta 2010.

2.2

Nella

misura in cui l’autorità fiscale ha fondato la sua decisione di tassazione

proprio sulla dichiarazione allestita dalla RA 1 quest’ultima non può certo

rimproverarle di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere

(art. 232 cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD).

Premesso

che, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante

contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale,

ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente

i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di],

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p.

619), nel caso in esame siamo in presenza di un chiaro errore di dichiarazione

che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, non dà diritto

alla revisione di una tassazione passata in giudicato (DTF 111 Ib 210 consid. 1

e riferimenti, 105 Ib 251 in fine).

D’altronde

non si vede come l’autorità di tassazione avrebbe potuto avvedersi dell’errore

della sua rappresentante, dal momento che la stessa ha esposto un reddito di

fr. 30'000.– senza fare nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio (la Convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 aprile 1995, nella quale

veniva tra l’altro stipulato un contributo alimentare mensile di fr. 2'000.–, pari

ad un importo annuo di fr. 24'000.–, è stata allegata unicamente all’istanza di

revisione del 26 settembre 2011). Inoltre, sia detto per inciso, le circostanze

che hanno condotto l’autorità fiscale a negare la postulata deduzione sociale

per persona bisognosa a carico sono chiare [il figlio __________ beneficia di

una rendita AI e di prestazioni complementari (cfr. osservazioni del 20 gennaio

2012)] e in ogni caso incontestate.

2.3

Contrariamente

a quanto sembra ancora sostenere la ricorrente, il fatto di non avere nemmeno

accennato alla cifra 15, relativa agli oneri per alimenti, non costituisce evidentemente

una violazione di una “norma essenziale di procedura” (art. 232 cpv. 1 lett.

b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD). Basti

considerare, a tale proposito, che la legge impone all’autorità fiscale di

comunicare al contribuente, al momento della notifica della decisione di tassazione,

solo “le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta” (art. 205 cpv. 2 LT;

art. 131 cpv. 2 LIFD).

Poco

importa infine stabilire se la RA 1 sia effettivamente venuta a conoscenza

dell’importo di 6'000.– franchi girato al figlio solo il 6 settembre 2011, in occasione dell’allestimento della successiva dichiarazione d’imposta

2010.

La giurisprudenza del Tribunale federale esige infatti dal contribuente (e

dal suo rappresentante) una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti

nel contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del

rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare

nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. decisioni TF n.2P.34/2006 e

2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; decisione TF n.2A.451/1996 del 21 maggio 1997

in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Paradiso.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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