Lexipedia

Decisione

80.2012.141

Doppia imposizione internazionale: residenza, dividendi provenienti da società con sede in Italia, forza attrattiva della stabile organizzazione

12 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, lavora a __________, presso la __________ SRL,

società di cui detiene una partecipazione del 97%.

Notificando

al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2010, con decisione

del 16 novembre 2011, l’RS 1 di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati un

dividendo di fr. 83'055.– e, ai fini del calcolo dell’aliquota, lo stipendio di

fr. 80'125.–. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 91'300.– per l’IC ed

in fr. 101'300.– per l’IFD; quello determinante per l’aliquota,

rispettivamente, in fr. 146'500.– ed in fr. 158'300.–.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 23 novembre

2011, contestando dapprima l’imposizione del dividendo erogato dalla __________

SRL, già assoggettato all’imposta in Italia. Lamentavano inoltre che lo stesso

importo era stato considerato una seconda volta, seppure nella misura del 40%,

ai fini del calcolo dell’aliquota. Sostenevano infine che il dividendo sarebbe

stato imponibile tutt’al più nella misura del 60%, provenendo da una partecipazione

qualificata.

Nel corso

di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 12 aprile 2012, le

parti stabilivano che il reddito del lavoro conseguito in Italia ammontava a

fr. 12'000.– netti. I reclamanti osservavano inoltre che l’autorità fiscale

italiana aveva “considerato l’attività svolta dal signor __________, presso la __________

SRL, di cui è azionista al 97%, come attività indipendente”, con la conseguenza

che, in applicazione dell’art. 10 par. 4 della convenzione italo-svizzera, i

dividendi erano imponibili in Italia nella misura del 40%. L’Ufficio di

tassazione riteneva per contro che i proventi in discussione fossero imponibili

in Svizzera, in base all’art. 10 par. 1 della convenzione stessa, con la

riduzione del 40%.

C. L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 13 giugno

2012. Il reddito del lavoro del contribuente, considerato solo ai fini

dell’aliquota, era ridotto a fr. 12'000.–. Era per contro confermata

l’imposizione, seppure nella misura del 60%, del dividendo versatogli dalla __________

SRL, con la seguente motivazione:

Siccome

il reclamante non svolge alcuna attività lucrativa indipendente in Italia, non

è applicabile l’art. 10 cpv. 4 della convenzione di doppia imposizione tra Svizzera

e Italia, come postulato dalla fiduciaria in sede di reclamo.

È

chiaramente applicabile l’art. 10 cpv. 1 della citata convenzione, di conseguenza

i dividendi percepiti sono imposti in Svizzera in ragione del 60% sia

cantonalmente sia federalmente, in considerazione della natura privata della

partecipazione qualificata nella __________ SRL.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente l’imposizione del dividendo erogato dalla __________ SRL,

già sottoposto a tassazione in Italia. Ribadiscono che a loro avviso trova

applicazione quanto previsto dall’art. 10 par. 4 della convenzione

italo-svizzera di doppia imposizione. Sostengono inoltre che il “domicilio

fiscale” sarebbe situato in Italia, dove il contribuente, “pur residente

all’estero, ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi

economici”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono

imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote

di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

Dal 1°

gennaio 2009 per l’imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2010 per l’imposta

cantonale, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come

pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in

società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione

(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e

simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una

società di capitali o di una società cooperativa

1.2.

Conformemente

a quanto previsto dalle disposizioni menzionate, l’autorità fiscale cantonale

ha assoggettato all’imposta sul reddito, in ragione del 60%, il dividendo che

il ricorrente ha percepito dalla __________ SRL di __________, società di cui

detiene una partecipazione del 97%.

Considerandi

2.

2.1.

Per la

prima volta con il ricorso a questa Camera, i ricorrenti sembrano mettere in

discussione che RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, per

l’imposta cantonale, e in Svizzera, per l’imposta federale diretta. Sostengono

infatti che il fatto che egli “sia socio e pure amministratore di __________

SRL e che queste siano le uniche sue fonti di reddito e di sostentamento fanno

sì che venga considerato soggetto illimitatamente imponibile in Italia per tali

redditi”.

2.2

Le

persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’IFD, e nel

Cantone, per l’IC (art. 2 cpv. 1 LT e art. 3 cpv. 1 LIFD). In particolare, una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con

l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le

conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT e art. 3 cpv. 2

LIFD).

È

indubbio che l’insorgente abbia il domicilio fiscale nel Canton Ticino. Sebbene

eserciti la sua attività lucrativa a __________, infatti, ha la propria abitazione

a __________, dove da anni risiede con la moglie e con i figli, che a loro

volta frequentano scuole nel Cantone.

2.3

La

conclusione che precede è conforme anche con la Convenzione del 9 marzo 1976

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Infatti, ai fini della

Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni

persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad

imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,

della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in

questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in

detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1

CDI-I).

La

residenza secondo la convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto

interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit

fiscal international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson, Précis de droit fiscal International, 3a

ediz., Berna 2009, n. 291, p. 92).

Quando,

in base alle disposizioni dell’art. 4 par. 1, una persona fisica è considerata

residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in

applicazione delle regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la

preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro

Stato (cosiddette “tie breaker rules”). La prima delle regole in

questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati

contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha

un’abitazione permanente (art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).

2.4

Poiché,

in base alle risultanze degli atti a disposizione, pare ben difficile negare

che l’abitazione permanente di RI 1 si trovi nel Canton Ticino, non si vede

come possa essere messo in discussione il suo assoggettamento illimitato in

Svizzera. D’altronde, come già sottolineato, mai, prima di inoltrare il ricorso

che qui si esamina, i ricorrenti avevano contestato il domicilio fiscale.

La censura è pertanto respinta.

.

3.

3.1.

Con

un’ulteriore censura, gli insorgenti sostengono che il dividendo proveniente dalla

società italiana sia imponibile nello Stato della fonte, in applicazione

dell’art. 10 par. 4 CDI-I.

3.2

In linea

di principio, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente

ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro

Stato (art. 10 par. 1 CDI-I). Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati

nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in

conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i

dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può

eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi (art. 10 par. 2

CDI-I).

L’art. 10

par. 4 CDI-I prevede un’eccezione alla regola dell’imposizione nello Stato di

residenza per il caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno

Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la

società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di

costruzione o di montaggio, sia una libera professione mediante una base fissa

ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato

contraente secondo la propria legislazione.

3.3

Il

presupposto per l’imposizione dei dividendi nello Stato della fonte è che il

contribuente che li percepisce vi eserciti un’attività commerciale o

industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una libera professione

mediante una base fissa. Si tratta degli effetti della cosiddetta “forza

attrattiva della stabile organizzazione” (Locher,

Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz.,

Berna 2000, p. 373; Contrino, La

Convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in:

Garbarino [a cura di], Le Convenzioni internazionali in materia di imposte su

reddito e patrimonio, Milano 2002, p. 855, in particolare p. 919).

Come ha

rilevato l’autorità di tassazione, i ricorrenti non hanno tuttavia dimostrato

che RI 1 eserciti un’attività indipendente per mezzo di una stabile

organizzazione in Italia. Al contrario, tutti i redditi dichiarati dal contribuente

costituiscono redditi dell’attività dipendente, che si aggiungono al dividendo

della società.

Né può

condurre ad una diversa conclusione il riferimento, proposto dal ricorso, ad

una sentenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana (sentenza n.

29576.

del 19 dicembre 2011). Nella fattispecie, infatti, i contribuenti erano

stati considerati residenti in Italia, non avendo fornito la prova che il

centro dei loro interessi fosse in Svizzera. La situazione non può dunque

essere assimilata a quella qui in esame.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster