80.2012.141
Doppia imposizione internazionale: residenza, dividendi provenienti da società con sede in Italia, forza attrattiva della stabile organizzazione
12 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.141
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Doppia imposizione internazionale: residenza, dividendi provenienti da società con sede in Italia, forza attrattiva della stabile organizzazione
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 4 CDI-I
art. 10 cpv. 1 CDI-I
art. 10 cpv. 4 CDI-I
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 19 cpv. 1 let. c LT
Incarti n.
80.2012.141
80.2012.142
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da: RA 1,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 luglio 2012 contro la decisione del 13
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, lavora a __________, presso la __________ SRL,
società di cui detiene una partecipazione del 97%.
Notificando
al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2010, con decisione
del 16 novembre 2011, l’RS 1 di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati un
dividendo di fr. 83'055.– e, ai fini del calcolo dell’aliquota, lo stipendio di
fr. 80'125.–. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 91'300.– per l’IC ed
in fr. 101'300.– per l’IFD; quello determinante per l’aliquota,
rispettivamente, in fr. 146'500.– ed in fr. 158'300.–.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 23 novembre
2011, contestando dapprima l’imposizione del dividendo erogato dalla __________
SRL, già assoggettato all’imposta in Italia. Lamentavano inoltre che lo stesso
importo era stato considerato una seconda volta, seppure nella misura del 40%,
ai fini del calcolo dell’aliquota. Sostenevano infine che il dividendo sarebbe
stato imponibile tutt’al più nella misura del 60%, provenendo da una partecipazione
qualificata.
Nel corso
di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 12 aprile 2012, le
parti stabilivano che il reddito del lavoro conseguito in Italia ammontava a
fr. 12'000.– netti. I reclamanti osservavano inoltre che l’autorità fiscale
italiana aveva “considerato l’attività svolta dal signor __________, presso la __________
SRL, di cui è azionista al 97%, come attività indipendente”, con la conseguenza
che, in applicazione dell’art. 10 par. 4 della convenzione italo-svizzera, i
dividendi erano imponibili in Italia nella misura del 40%. L’Ufficio di
tassazione riteneva per contro che i proventi in discussione fossero imponibili
in Svizzera, in base all’art. 10 par. 1 della convenzione stessa, con la
riduzione del 40%.
C. L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 13 giugno
2012. Il reddito del lavoro del contribuente, considerato solo ai fini
dell’aliquota, era ridotto a fr. 12'000.–. Era per contro confermata
l’imposizione, seppure nella misura del 60%, del dividendo versatogli dalla __________
SRL, con la seguente motivazione:
Siccome
il reclamante non svolge alcuna attività lucrativa indipendente in Italia, non
è applicabile l’art. 10 cpv. 4 della convenzione di doppia imposizione tra Svizzera
e Italia, come postulato dalla fiduciaria in sede di reclamo.
È
chiaramente applicabile l’art. 10 cpv. 1 della citata convenzione, di conseguenza
i dividendi percepiti sono imposti in Svizzera in ragione del 60% sia
cantonalmente sia federalmente, in considerazione della natura privata della
partecipazione qualificata nella __________ SRL.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano nuovamente l’imposizione del dividendo erogato dalla __________ SRL,
già sottoposto a tassazione in Italia. Ribadiscono che a loro avviso trova
applicazione quanto previsto dall’art. 10 par. 4 della convenzione
italo-svizzera di doppia imposizione. Sostengono inoltre che il “domicilio
fiscale” sarebbe situato in Italia, dove il contribuente, “pur residente
all’estero, ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi
economici”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono
imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote
di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
Dal 1°
gennaio 2009 per l’imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2010 per l’imposta
cantonale, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in
società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e
simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa
1.2.
Conformemente
a quanto previsto dalle disposizioni menzionate, l’autorità fiscale cantonale
ha assoggettato all’imposta sul reddito, in ragione del 60%, il dividendo che
il ricorrente ha percepito dalla __________ SRL di __________, società di cui
detiene una partecipazione del 97%.
Considerandi
2.
2.1.
Per la
prima volta con il ricorso a questa Camera, i ricorrenti sembrano mettere in
discussione che RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, per
l’imposta cantonale, e in Svizzera, per l’imposta federale diretta. Sostengono
infatti che il fatto che egli “sia socio e pure amministratore di __________
SRL e che queste siano le uniche sue fonti di reddito e di sostentamento fanno
sì che venga considerato soggetto illimitatamente imponibile in Italia per tali
redditi”.
2.2
Le
persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’IFD, e nel
Cantone, per l’IC (art. 2 cpv. 1 LT e art. 3 cpv. 1 LIFD). In particolare, una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con
l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le
conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT e art. 3 cpv. 2
LIFD).
È
indubbio che l’insorgente abbia il domicilio fiscale nel Canton Ticino. Sebbene
eserciti la sua attività lucrativa a __________, infatti, ha la propria abitazione
a __________, dove da anni risiede con la moglie e con i figli, che a loro
volta frequentano scuole nel Cantone.
2.3
La
conclusione che precede è conforme anche con la Convenzione del 9 marzo 1976
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Infatti, ai fini della
Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad
imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in
questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1
CDI-I).
La
residenza secondo la convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto
interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit
fiscal international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson, Précis de droit fiscal International, 3a
ediz., Berna 2009, n. 291, p. 92).
Quando,
in base alle disposizioni dell’art. 4 par. 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in
applicazione delle regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la
preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro
Stato (cosiddette “tie breaker rules”). La prima delle regole in
questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un’abitazione permanente (art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).
2.4
Poiché,
in base alle risultanze degli atti a disposizione, pare ben difficile negare
che l’abitazione permanente di RI 1 si trovi nel Canton Ticino, non si vede
come possa essere messo in discussione il suo assoggettamento illimitato in
Svizzera. D’altronde, come già sottolineato, mai, prima di inoltrare il ricorso
che qui si esamina, i ricorrenti avevano contestato il domicilio fiscale.
La censura è pertanto respinta.
.
3.
3.1.
Con
un’ulteriore censura, gli insorgenti sostengono che il dividendo proveniente dalla
società italiana sia imponibile nello Stato della fonte, in applicazione
dell’art. 10 par. 4 CDI-I.
3.2
In linea
di principio, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente
ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato (art. 10 par. 1 CDI-I). Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati
nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi (art. 10 par. 2
CDI-I).
L’art. 10
par. 4 CDI-I prevede un’eccezione alla regola dell’imposizione nello Stato di
residenza per il caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la
società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di
costruzione o di montaggio, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
3.3
Il
presupposto per l’imposizione dei dividendi nello Stato della fonte è che il
contribuente che li percepisce vi eserciti un’attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una libera professione
mediante una base fissa. Si tratta degli effetti della cosiddetta “forza
attrattiva della stabile organizzazione” (Locher,
Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz.,
Berna 2000, p. 373; Contrino, La
Convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in:
Garbarino [a cura di], Le Convenzioni internazionali in materia di imposte su
reddito e patrimonio, Milano 2002, p. 855, in particolare p. 919).
Come ha
rilevato l’autorità di tassazione, i ricorrenti non hanno tuttavia dimostrato
che RI 1 eserciti un’attività indipendente per mezzo di una stabile
organizzazione in Italia. Al contrario, tutti i redditi dichiarati dal contribuente
costituiscono redditi dell’attività dipendente, che si aggiungono al dividendo
della società.
Né può
condurre ad una diversa conclusione il riferimento, proposto dal ricorso, ad
una sentenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana (sentenza n.
29576.
del 19 dicembre 2011). Nella fattispecie, infatti, i contribuenti erano
stati considerati residenti in Italia, non avendo fornito la prova che il
centro dei loro interessi fosse in Svizzera. La situazione non può dunque
essere assimilata a quella qui in esame.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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